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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 819/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
NI (Av) ed ivi residente alla C/da Turro n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato da intendersi unito al presente atto, dall'avv. Claudio Fasulo -c.f. unitamente al CodiceFiscale_2 quale elegge domicilio digitale ai sensi dell'art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, presso l'indirizzo pec del difensore comunicato all'Ordine professionale di appartenenza: risultante dal pubblico elenco Email_1 denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011, nonché domicilio fisico presso il suo studio in Benevento alla via F.Flora n°31. Ai sensi e per gli effetti di legge i sottoscritti difensori dichiarano di volere ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione agli indirizzi pec: e/o al numero di fax n°0824/313005. Email_1
appellante
E Controparte_1
, P. IVA , con Sede Roma, via G. Pastore, n.6,
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale della Campania, in carica pro-tempore, giusta delibera del C.d.A. dell' del 25.2.98, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notar di Persona_1
Napoli del 18/06/2014, rep. n. 17705 , Racc. n. 8545 , dall' avv.to Stefania Rettore (C.F. ) fax server 06- 88465801 e-mail: CodiceFiscale_3
pec: presso la quale ultima Email_2 Email_3 elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro- Sede FAX: 081-7784663. CP_1
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 936/2022, resa e depositata in data 14.10.2022 dal Tribunale di Benevento, sezione Lavoro e Previdenza, nell'ambito del giudizio n. 23/2021 R.G.L., non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 5.1.2021 , premesso Parte_1 di aver contratto a causa della attività di operaio “DEGENERAZIONE MENISCALE BILATERALE – ERNIE DISCALI MULTIPLE) “ e che l' non aveva riconosciuto la CP_1 natura professionale della malattia denunciata, adiva il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare che le patologie lamentate erano state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento del relativo indennizzo o rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione. L' si costituiva contestando la sussistenza del nesso eziologico tra le CP_1 malattie lamentate e l'attività svolta e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico, all'esito il Tribunale adito rigettava il ricorso, dichiarando la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali ex art 152 disp.att. cpc . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 13.4.2023 deducendo l'erroneità della sentenza per la omessa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare della prova testi espletata da cui, invece era emerso la riconducibilità delle patologie lamentate al cd. genus tecnopatico nonché la non corretta applicazione delle norme in materia dettate dal D.P.R.1124/1965 ; assumeva ancora l' erroneo ragionamento logico-giuridico posto in essere dal CTU per non aver posto in relazione il tipo di patologia con le mansioni a cui di fatto era stato adibito l'appellante come era emerso pacificamente dalle risultanze istruttorie, ritenendo, di contro , inspiegabilmente che le stesse fossero riconducibili a malattie comuni ,eseguendo così un accertamento peritale del tutto lacunoso e superficiale. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione .
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova Ctu , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L 'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' opportuno ricordare che, per la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è la patologia per cui è causa , il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. v. Cass 8947/2020 , Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro la Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n. 23951/2015; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 3/03/2021 n. 5816; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 10/04/2018 n. 8773; Cass. civ. Sez. lavoro Sent del 07/03/2017, n. 5704.) Tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità.
Ciò posto il Collegio intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado dal dr. , specialista in Medicina Legale e delle Persona_2
Assicurazioni . Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche. Nel caso in esame emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio sia in base ad un accurato e approfondito esame clinico del periziato che della documentazione versata in atti ed ha tenuto conto sia delle risultanze dell'elaborato peritale stilato in prime cure, sia delle critiche formulate da parte appellante nonché dei dati della letteratura scientifica . Il CTU ha , quindi accertato che l'assicurato è affetto da : “Degenerazione meni- scale bilaterale di discreta entità ed ernie discali multiple in regione lombare a media valenza funzionale in ex operaio di anni 62”
Nel contesto motivazionale il consulente officiato dalla Corte ha accertato che , nel caso di specie, “non sussiste nesso di causalità materiale fra le patologie denunziate e l'attività lavorativa di operaio svolta, dall'01.06.1987 al 06.11.2012, alle dipendenze della “ , Società operante nel settore dell'ingegneria CP_2 del sotto-suolo, espletando, in particolare, mansioni di operaio sottomacchina, vale a dire di operaio addetto alla pulizia del terreno che veniva scavato da una perforatrice nel corso della costruzione di gallerie: ciò sta a significare che la degenerazione meniscale bilaterale di discreta entità e le ernie discali multiple in regione lombare a media valenza funzionale riscontrate nell'assicurato, costituenti le presunte tecnopatie denunciate dal predetto sono, invece, da ricondurre, a nostro avviso, nel novero delle malattie comuni per insussistenza, in buona sostanza, di rischio professionale o per evidente inidoneità dello stesso” Il CTU ha anche spiegato che la degenerazione meniscale bilaterale e le ernie discali-e di cui non v'è riscontro documentale sino all'anno 2017, a parte due visite mediche aziendali del 06.10.2009 e del 30.10.2012, che rinviano, verosimilmente, al intervento di exeresi di schwannoma a livello lombare- “non possano essere attribuibili a cause di natura lavorativa, ma siano ragionevolmente riconducibili ad una genesi comune, non di natura professionale, bensì attribuibile a fattori endoge-no-costituzionali e che, di conseguenza, le stesse costituiscano malattia comune, interessante ampie fasce di popolazione, indipendentemente, pertanto, da qualsiasi attività lavorativa”.
In forza di tali condivisibili argomentazioni , il CTU ha correttamente concluso che “ non sussista nesso di causalità materiale diretta, o di concausalità efficiente e determinante, fra la degenerazione meniscale bi-laterale di discreta entità nonchè fra le ernie discali multiple in regione lombare a media valenza funzionale diagnosticate al ricorrente e costituenti le presunte tecnopatie denunciate dal predetto, e l'attività lavorativa svolta dal sig. , in quanto le patologie Parte_1 di cui trattasi sono da ricondurre, a nostro avviso, nel novero delle malattie comuni per insussistenza, nel caso di specie, di rischio professionale”. Non sussistendo ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato dalla Corte , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, il gravame va respinto. Nulla per le spese del grado ex art 152 disp att. cpc , peraltro già applicato dal primo giudice -stante la dichiarazione di esonero in atti .
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate come da separato CP_1 decreto. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese del grado ex art 152 disp att. Cpc.
3) pone le spese di CTU –liquidate con separato decreto -- a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 10.11.2025
. Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 819/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
NI (Av) ed ivi residente alla C/da Turro n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato da intendersi unito al presente atto, dall'avv. Claudio Fasulo -c.f. unitamente al CodiceFiscale_2 quale elegge domicilio digitale ai sensi dell'art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, presso l'indirizzo pec del difensore comunicato all'Ordine professionale di appartenenza: risultante dal pubblico elenco Email_1 denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011, nonché domicilio fisico presso il suo studio in Benevento alla via F.Flora n°31. Ai sensi e per gli effetti di legge i sottoscritti difensori dichiarano di volere ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione agli indirizzi pec: e/o al numero di fax n°0824/313005. Email_1
appellante
E Controparte_1
, P. IVA , con Sede Roma, via G. Pastore, n.6,
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale della Campania, in carica pro-tempore, giusta delibera del C.d.A. dell' del 25.2.98, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notar di Persona_1
Napoli del 18/06/2014, rep. n. 17705 , Racc. n. 8545 , dall' avv.to Stefania Rettore (C.F. ) fax server 06- 88465801 e-mail: CodiceFiscale_3
pec: presso la quale ultima Email_2 Email_3 elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro- Sede FAX: 081-7784663. CP_1
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 936/2022, resa e depositata in data 14.10.2022 dal Tribunale di Benevento, sezione Lavoro e Previdenza, nell'ambito del giudizio n. 23/2021 R.G.L., non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 5.1.2021 , premesso Parte_1 di aver contratto a causa della attività di operaio “DEGENERAZIONE MENISCALE BILATERALE – ERNIE DISCALI MULTIPLE) “ e che l' non aveva riconosciuto la CP_1 natura professionale della malattia denunciata, adiva il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare che le patologie lamentate erano state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento del relativo indennizzo o rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione. L' si costituiva contestando la sussistenza del nesso eziologico tra le CP_1 malattie lamentate e l'attività svolta e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico, all'esito il Tribunale adito rigettava il ricorso, dichiarando la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali ex art 152 disp.att. cpc . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 13.4.2023 deducendo l'erroneità della sentenza per la omessa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare della prova testi espletata da cui, invece era emerso la riconducibilità delle patologie lamentate al cd. genus tecnopatico nonché la non corretta applicazione delle norme in materia dettate dal D.P.R.1124/1965 ; assumeva ancora l' erroneo ragionamento logico-giuridico posto in essere dal CTU per non aver posto in relazione il tipo di patologia con le mansioni a cui di fatto era stato adibito l'appellante come era emerso pacificamente dalle risultanze istruttorie, ritenendo, di contro , inspiegabilmente che le stesse fossero riconducibili a malattie comuni ,eseguendo così un accertamento peritale del tutto lacunoso e superficiale. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione .
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova Ctu , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L 'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' opportuno ricordare che, per la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è la patologia per cui è causa , il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. v. Cass 8947/2020 , Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro la Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n. 23951/2015; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 3/03/2021 n. 5816; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 10/04/2018 n. 8773; Cass. civ. Sez. lavoro Sent del 07/03/2017, n. 5704.) Tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità.
Ciò posto il Collegio intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado dal dr. , specialista in Medicina Legale e delle Persona_2
Assicurazioni . Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche. Nel caso in esame emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio sia in base ad un accurato e approfondito esame clinico del periziato che della documentazione versata in atti ed ha tenuto conto sia delle risultanze dell'elaborato peritale stilato in prime cure, sia delle critiche formulate da parte appellante nonché dei dati della letteratura scientifica . Il CTU ha , quindi accertato che l'assicurato è affetto da : “Degenerazione meni- scale bilaterale di discreta entità ed ernie discali multiple in regione lombare a media valenza funzionale in ex operaio di anni 62”
Nel contesto motivazionale il consulente officiato dalla Corte ha accertato che , nel caso di specie, “non sussiste nesso di causalità materiale fra le patologie denunziate e l'attività lavorativa di operaio svolta, dall'01.06.1987 al 06.11.2012, alle dipendenze della “ , Società operante nel settore dell'ingegneria CP_2 del sotto-suolo, espletando, in particolare, mansioni di operaio sottomacchina, vale a dire di operaio addetto alla pulizia del terreno che veniva scavato da una perforatrice nel corso della costruzione di gallerie: ciò sta a significare che la degenerazione meniscale bilaterale di discreta entità e le ernie discali multiple in regione lombare a media valenza funzionale riscontrate nell'assicurato, costituenti le presunte tecnopatie denunciate dal predetto sono, invece, da ricondurre, a nostro avviso, nel novero delle malattie comuni per insussistenza, in buona sostanza, di rischio professionale o per evidente inidoneità dello stesso” Il CTU ha anche spiegato che la degenerazione meniscale bilaterale e le ernie discali-e di cui non v'è riscontro documentale sino all'anno 2017, a parte due visite mediche aziendali del 06.10.2009 e del 30.10.2012, che rinviano, verosimilmente, al intervento di exeresi di schwannoma a livello lombare- “non possano essere attribuibili a cause di natura lavorativa, ma siano ragionevolmente riconducibili ad una genesi comune, non di natura professionale, bensì attribuibile a fattori endoge-no-costituzionali e che, di conseguenza, le stesse costituiscano malattia comune, interessante ampie fasce di popolazione, indipendentemente, pertanto, da qualsiasi attività lavorativa”.
In forza di tali condivisibili argomentazioni , il CTU ha correttamente concluso che “ non sussista nesso di causalità materiale diretta, o di concausalità efficiente e determinante, fra la degenerazione meniscale bi-laterale di discreta entità nonchè fra le ernie discali multiple in regione lombare a media valenza funzionale diagnosticate al ricorrente e costituenti le presunte tecnopatie denunciate dal predetto, e l'attività lavorativa svolta dal sig. , in quanto le patologie Parte_1 di cui trattasi sono da ricondurre, a nostro avviso, nel novero delle malattie comuni per insussistenza, nel caso di specie, di rischio professionale”. Non sussistendo ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato dalla Corte , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, il gravame va respinto. Nulla per le spese del grado ex art 152 disp att. cpc , peraltro già applicato dal primo giudice -stante la dichiarazione di esonero in atti .
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate come da separato CP_1 decreto. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese del grado ex art 152 disp att. Cpc.
3) pone le spese di CTU –liquidate con separato decreto -- a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 10.11.2025
. Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.