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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16246/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16246/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CASSONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. URSO ILARIA, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FORLI' il Parte_1 Controparte_1
22/11/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 175 parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 17/02/2010 e il 26/04/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
19/10/2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il giudice con ordinanza del 18/04/2025 chiedeva chiarimenti in punto affidamento esclusivo delle minori alla madre ed assegnava termine ex art. 127 ter cpc.
Le parti depositavano note a chiarimenti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c. Sul punto affidamento esclusivo alla madre, si ritiene di accogliere la domanda formulata dalle parti posto che tale regime è già vigente dalla separazione e che il padre vive stabilmente a Forlì, ove non dispone di un'autonoma abitazione. Data la lontananza, la gestione del quotidiano delle figlie ricade sulla sig.ra Pt_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori in via esclusiva alla sig.ra con collocazione e residenza Parte_1 anagrafica presso la casa familiare e abitazione dalla medesima condotta in locazione, sita in 10024 -
Moncalieri (TO), Frazione Bauducchi n 24.
ASSEGNA la predetta casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra quale Pt_1 genitore collocatario delle due figlie.
DISPONE che il padre possa incontrare le figlie una volta ogni tre settimane, per due giorni con pernottamento, presso idonea abitazione dal medesimo reperita in Torino, ovvero, in mancanza, in giornata, senza pernottamento, in Torino, sempre una volta ogni tre settimane;
in occasione delle festività pagina 2 di 3 (Natale, Carnevale, Pasqua) e di ricorrenze o giorni significativi delle bambine quali compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi, il padre vedrà in giornata le figlie, recandosi nella località ove risiedono, previo accordo con la madre circa le date, gli orari e le modalità.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé; il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia), che andrà automaticamente assoggettata a rivalutazione monetaria annuale automatica secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ri-creative saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di intesa del
15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. di Torino.
DA' ATTO che la sig.ra quale genitore unico affidatario, percepirà integralmente gli assegni Pt_1 per il nucleo familiare.
DA' ATTO che i coniugi, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, che consentono a entrambe le parti di essere economicamente indipendenti, dichiarano di disporre ognuna di adeguati mezzi di sostentamento e patrimoni propri.
DA' ATTO che con il puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16246/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CASSONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. URSO ILARIA, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FORLI' il Parte_1 Controparte_1
22/11/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 175 parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 17/02/2010 e il 26/04/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
19/10/2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il giudice con ordinanza del 18/04/2025 chiedeva chiarimenti in punto affidamento esclusivo delle minori alla madre ed assegnava termine ex art. 127 ter cpc.
Le parti depositavano note a chiarimenti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c. Sul punto affidamento esclusivo alla madre, si ritiene di accogliere la domanda formulata dalle parti posto che tale regime è già vigente dalla separazione e che il padre vive stabilmente a Forlì, ove non dispone di un'autonoma abitazione. Data la lontananza, la gestione del quotidiano delle figlie ricade sulla sig.ra Pt_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori in via esclusiva alla sig.ra con collocazione e residenza Parte_1 anagrafica presso la casa familiare e abitazione dalla medesima condotta in locazione, sita in 10024 -
Moncalieri (TO), Frazione Bauducchi n 24.
ASSEGNA la predetta casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra quale Pt_1 genitore collocatario delle due figlie.
DISPONE che il padre possa incontrare le figlie una volta ogni tre settimane, per due giorni con pernottamento, presso idonea abitazione dal medesimo reperita in Torino, ovvero, in mancanza, in giornata, senza pernottamento, in Torino, sempre una volta ogni tre settimane;
in occasione delle festività pagina 2 di 3 (Natale, Carnevale, Pasqua) e di ricorrenze o giorni significativi delle bambine quali compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi, il padre vedrà in giornata le figlie, recandosi nella località ove risiedono, previo accordo con la madre circa le date, gli orari e le modalità.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé; il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia), che andrà automaticamente assoggettata a rivalutazione monetaria annuale automatica secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ri-creative saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di intesa del
15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. di Torino.
DA' ATTO che la sig.ra quale genitore unico affidatario, percepirà integralmente gli assegni Pt_1 per il nucleo familiare.
DA' ATTO che i coniugi, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, che consentono a entrambe le parti di essere economicamente indipendenti, dichiarano di disporre ognuna di adeguati mezzi di sostentamento e patrimoni propri.
DA' ATTO che con il puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3