Articolo 2 della Legge 29 luglio 1952, n. 1080
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6 settembre 1952
Art. 2.
Alla copertura dell'onere, per l'esercizio 1951-52, di complessive lire 96.000.000, viene provveduto:
per lire 26.000.000 mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52;
per lire 70.000.000 con parte delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.
Entrata in vigore il 6 settembre 1952