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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6851/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.10.2025, assunto in decisione in data 24.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Mariacristina Vergani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Via
Rossini n. 44;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
LE D'LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via A. Manzoni n. 39;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Comune di Montevecchia in data 08/04/1990; Pt_2
B. La casa familiare sita in Verano B.za (MB), Via F.lli Bandiera n. 16 – inclusi gli arredi – viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà a vivere con i figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2
C. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, versando mensilmente alla madre entro la fine di ogni mese complessivi € 300,00 (ovvero € 150,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da identificarsi secondo le modalità di cui al protocollo n. 1377/18 del 07/05/2018 del Tribunale di Monza;
D. i coniugi stabiliscono che in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del marito, la moglie non pretenderà dal marito il contributo al mantenimento per i figli;
in caso di perdita del lavoro, il marito si impegna a reperire al più presto una nuova soluzione lavorativa;
E. Quanto al diritto di visita padre/figli, tenuto conto della maggior età dei ragazzi, il padre potrà vedere e frequentare i figli liberamente, con possibilità di sentirli telefonicamente, anche quotidianamente, nel rispetto degli impegni dei ragazzi;
F. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Montevecchia (LC) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.4.1990 a Parte_1 Parte_2
Montevecchia;
- Dall'unione sono nati in data 7.5.1994 e in data 28.10.2000. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 28.11.2018 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (20.9.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 7.5.1994 e , 28.10.2000, maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 23.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Montevecchia in data 8.4.1990 (Atto n. 3, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Montevecchia), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Montevecchia, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente est.
IA BO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.10.2025, assunto in decisione in data 24.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Mariacristina Vergani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Via
Rossini n. 44;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
LE D'LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via A. Manzoni n. 39;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Comune di Montevecchia in data 08/04/1990; Pt_2
B. La casa familiare sita in Verano B.za (MB), Via F.lli Bandiera n. 16 – inclusi gli arredi – viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà a vivere con i figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2
C. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, versando mensilmente alla madre entro la fine di ogni mese complessivi € 300,00 (ovvero € 150,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da identificarsi secondo le modalità di cui al protocollo n. 1377/18 del 07/05/2018 del Tribunale di Monza;
D. i coniugi stabiliscono che in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del marito, la moglie non pretenderà dal marito il contributo al mantenimento per i figli;
in caso di perdita del lavoro, il marito si impegna a reperire al più presto una nuova soluzione lavorativa;
E. Quanto al diritto di visita padre/figli, tenuto conto della maggior età dei ragazzi, il padre potrà vedere e frequentare i figli liberamente, con possibilità di sentirli telefonicamente, anche quotidianamente, nel rispetto degli impegni dei ragazzi;
F. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Montevecchia (LC) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.4.1990 a Parte_1 Parte_2
Montevecchia;
- Dall'unione sono nati in data 7.5.1994 e in data 28.10.2000. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 28.11.2018 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (20.9.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 7.5.1994 e , 28.10.2000, maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 23.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Montevecchia in data 8.4.1990 (Atto n. 3, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Montevecchia), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Montevecchia, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente est.
IA BO
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