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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10629/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10629/2021 del ruolo generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Donini del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia (BS) alla via
San Zeno n.85,
PARTE ATTRICE
contro
RAPPRESENTENZA GENERALE PER L'ITALIA., (C.F. e Controparte_1
P.IVA.: ), con sede in Milano, in persona del Procuratore., Dott. , P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Salomone del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano (MI) in Via Aldo Lusardi n.7,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Per l'attore: “contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, dato atto dell'avvenuto pagamento
da parte di dell'importo di € 3.000,00 in data 09.06.20, condannare l'assicurazione convenuta CP_1
a corrispondere all'attore gli ulteriori indennizzi spettanti in forza del contratto di assicurazione di cui
alla polizza n. 737A3345 da quantificarsi nella misura di € 48.500,00, come da stima redatta dal geom.
(doc. 12.6), o in quella diversa, anche maggiore che dovesse risultare nel corso del Parte_2
giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo ed a rifondere i costi e a risarcire all'attore
i danni subiti a causa dell'ingiustificato diniego all'adempimento delle obbligazioni sorgenti dal
contratto di assicurazione pari ad € 2.946,30 oltre I.V.A. per spese di assistenza tecnica. In ogni caso:
spese di lite, anche relative alla procedura di mediazione diretta esperita innanzi la Camera di
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, interamente rifuse.”
Per la convenuta: “Voglia il GU ill.mo adìto, contrariis rejectis, In via principale: previi ogni
opportuno accertamento e declaratoria, respingere le avverse domande, con il favore delle spese di
lite. In via subordinata: accertare l'ammontare dei danni effettivamente riconducibili all'evento per
cui è causa;
ridurre l'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1915 c.c.; non riconoscere il richiesto
rimborso delle spese professionali, per quanto esposto in narrativa;
detrarre dall'indennizzo
assicurativo l'acconto versato di € 3.000,00 e la franchigia contrattuale di € 250,00.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 settembre 2021, l'attore domandava nei confronti della il pagamento della somma di € 48.500,00 a titolo di indennizzo assicurativo, Controparte_1
vantato in forza della polizza “Fabbricati Condominio”, stipulata in data 05.02.2013 n.737A3345 e tacitamente prorogata, ovvero la diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo, nonché la somma di € 2.946,30 oltre I.V.A. a titolo di risarcimento di danni in seguito all'ingiustificato diniego all'adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto di assicurazione;
in ogni caso richiedeva la rifusione delle spese di lite, anche relative alla pagina 2 di 10 procedura di mediazione nell'importo di € 518,00. A tal fine l'attrice deduceva che: tale polizza prevedeva la copertura, fra l'altro di “n.1 ufficio, n.1 negozio e n.5 garage” da agenti atmosferici di significativa violenza per una somma di € 990.000,00 con franchigia di € 250,00 per sinistro, oltre che una somma forfettaria a titolo di indennità aggiuntiva per spese di professionisti ed oneri di ricostruzione e ripristino nella misura non superiore del 20% dell'indennizzo dovuto;
che in data 07
agosto 2019 a causa di un evento atmosferico di rilevante intensità, venivano distrutti i garage del condominio, a seguito dell'impatto della copertura della torre dell'acquedotto che, divelta, si abbatteva sugli stessi;
in seguito a tempestiva denuncia corrispondeva l'importo di € 3.000,00 a titolo di CP_1
indennizzo; ritenendo l' importo non sufficiente l'attore procedeva all'invio di ulteriore documentazione sollecitando;
che all'esito del sollecito confermava la cifra CP_1 CP_1
precedentemente erogata, sostenendo che il danno ai box non fosse indennizzabile;
il fallimento del tentativo di conciliazione era da imputare a . CP_1
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva la contestando tutto quanto ex adverso rappresentato e deducendo che: l'esistenza CP_1
dei 5 box non risultava dai registri catastali, né la loro costruzione era mai stata comunicata alla;
CP_1
il danno ai 5 box, seppur estraneo alla copertura assicurativa, era stato stimato in € 16.667,00 e €
1.986,00; il contratto assicurativo individuava n.7 unità immobiliari, non menzionando altre costruzioni;
i box non potevano essere qualificati quali pertinenze poiché non presentavano i requisiti di conformità previsti dal contratto;
il sinistro non era stato denunciato tempestivamente;
alla data del sopralluogo del proprio perito la demolizione dei box auto era già stata completata, i detriti rimossi e trapostati altrove, precludendo la verifica della dinamica del sinistro;
non era stata prodotta alcuna prova circa il valore a nuovo dei box;
la stima del consulente dell'attore non poteva produrre alcuna efficacia probatoria per via del suo carattere “assolutamente esorbitante”; i lavori di costruzione riguardavano strutture diverse da quelle oggetto di danneggiamento;
detti lavori non erano ancora incominciati ad un anno dall'avvenuto danneggiamento.
pagina 3 di 10 Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree o in subordine, la riquantificazione dei danni, con il favore delle spese.
Con decreto del 14.12.2021, il Giudice disponeva lo svolgimento dell'udienza del 13 gennaio 2022
mediante trattazione scritta.
Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183 VI comma cpc, per il deposito delle memorie di rito.
Con ordinanza del 01.12.2022 ammetteva le prove per testi, delegando il GOP per l'assunzione.
Lette le note in sostituzione d'udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
Questioni preliminari
Preliminarmente, deve essere rigettata, poiché infondata, l'eccezione di tardività della denuncia del sinistro.
Va premesso che deve ritenersi provata la tempestiva comunicazione inviata dall'assicurato alla
Compagnia assicuratrice, in forza della mail prodotta dalla parte attrice (doc. 26). In tale documento si evidenzia che la comunicazione sia stata inviata lo 09/08/2019, mentre il sinistro verificatosi lo
07/08/2019.
Risulta quindi ampiamente rispettato il termine di cui all'art. 1913 c.c. da parte dell'attore.
Anche a voler ritenere sussistente un ritardo nella comunicazione da parte dell'attore verso la convenuta non si può ritenere, comunque, imputabile a condotta dell'assicurato l'eventuale tardività
della comunicazione.
Sul punto va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che:
“Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare
pagina 4 di 10 avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o
colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.
1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del
pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio
grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento
dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il
pregiudizio sofferto.”. La Corte di Cassazione attribuisce, dunque, l'onus probandi alla società
assicuratrice. Nel caso di specie, detto onere non può dirsi pienamente soddisfatto poiché non è stata prodotta alcuna prova, né in ordine all'intento fraudolento né in ordine all'esistenza di una concreta volontà di non comunicare tempestivamente il sinistro.
È pur vero che alla data del sopralluogo del perito assicurativo l'assicurato odierno attore aveva già
rimosso tutti gli elementi costruttivi dei garage oggetto della richiesta di indennizzo;
e tuttavia va rilevato che il primo sopralluogo sia avvenuto solamente il 16/09/2019, ovvero 43 giorni dopo la denuncia del sinistro;
ne scaturisce che tra la data della denuncia ed il sopralluogo sia trascorso un periodo di tempo significativamente ampio, senza che ciò sia addebitabile all'assicurato. Poiché non è
stato allegato né provato quando la rimozione abbia avuto luogo non sussistono elementi per ritenere che la rimozione sia indice di dolo nel presunto ritardo di comunicazione. In questo senso non risulta in alcun modo provata da parte del convenuto la sussistenza di dolo o colpa nell'eventuale tardività delle comunicazioni.
Per tutte le su esposte considerazioni l'eccezione preliminare va rigettata.
Venendo all'esame del merito ritiene il tribunale che la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vano ad esporre.
Va anzitutto descritto l'oggetto della polizza alla luce del dato letterale del contratto. Con la stipula del contratto di assicurazione n. 737A3345, la convenuta si è obbligata ad assicurare, fra l'altro, contro “i
danni materiali e diretti causati al Fabbricato da uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone,
pagina 5 di 10 grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti
eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti”.
Trattasi, all'evidenza, di una polizza contro i danni regolata dagli artt. 1882 – 1918 c.c.
Tanto premesso, osserva il giudice che all'esito dell'istruttoria l'attore non ha dimostrato che alla data di stipula del contratto assicurativo i beni danneggiati a seguito dell'evento atmosferico fossero esistenti e, comunque, ricompresi nell'oggetto dell'assicurazione.
Si richiamano anzitutto le dichiarazioni del teste al capitolo 2 “Vero che il fabbricato Testimone_1
sito n Rudiano, via Vicolo Stretto angolo via Madrera, di proprietà di , consiste in un Parte_1
fabbricato plurifamiliare composto da n. 8 unità, di cui n. 6 abitazioni, n. 1 negozio e n. 1 ufficio” a cui rispondeva nel seguente modo: “è vero, confermo. Ho effettuato una perizia ed un supplemento.”; al capitolo 3 “Vero che la planimetria depositata al NCEU del Comune di Rodiano (riprodotta a pag. 4
dell'elaborato sub doc. 2 che si rammostra) evidenzia ed identifica le 8 unità di cui si compone il
fabbricato di proprietà del sig. , contraddistinte dai relativi numeri di subalterno, Parte_1
oltre ad una nona corrispondente alle parti comuni;
” rispondeva “è vero, confermo anche il doc, n.
2”; al capitolo 4 “vero che le risultanze catastali esaminate ai periti di non evidenziano la CP_1
denunzia agli Uffici Comunali di alcun box auto esterno insistente sull'area cortilizia prospiciente il
fabbricato” rispondeva “è vero”;
Già solo sulla base di tali testimonianze è possibile riscontrare la mancata menzione fra gli elementi costitutivi dell'immobile assicurato, dei box andati distrutti a seguito del fenomeno atmosferico denunciato.
Non vi è traccia di tali manufatti nella documentazione facente parte della pratica di edilizia-urbanistica concernente l'immobile dell'attore.
Peraltro, l'attore non ha prodotto alcuna pratica edilizia in merito alla costruzione dei box.
Tanto meno vi è menzione degli stessi nella polizza, nella quale alla voce “Caratteristiche del fabbricato” si legge: “Fabbricato (ed eventuali dipendenze) costruito in muratura di laterizi, malta di
pagina 6 di 10 calce, calcestruzzo, cemento armato, anche con eventuali elementi prefabbricati in laterizi o cemento
armato, con tetto a tegole o altro materiale incombustibile su armatura incombustibile o di legno, con
solai comunque costruiti e si trova in buone condizioni di statica e manutenzione”.
La descrizione dell'immobile assicurato non contiene, quindi, alcun riferimento a box esterni alla struttura principale del fabbricato.
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “è onere dell'attore provare
che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di
copertura assicurativa.” (Cass. civ. sez. III, 23/01/2018, n.155)
Nel caso in esame, non risulta che la parte attrice abbia assolto tale onere probatorio, posto che nel corso di giudizio non ha allegato né provato che i box per i quali chiede l'indennizzo assicurativo,
esistessero e, dunque, fossero ricompresi nel rischio assicurato.
In ogni caso, osserva il Tribunale che, anche a voler ritenere che i manufatti adibiti a box ed andati distrutti a seguito dell'evento atmosferico denunciato all'attore fossero esistenti al momento della stipula del contratto assicurazione, deve rilevarsi come gli stessi, per la conformazione e la descrizione che è emersa in corso di causa, non possano essere comunque ricopersi fra i beni assicurati.
Sul punto, di particolare rilievo sono i capitoli di prova 6 e 7 dedotti dalla convenuta.
Quanto al capitolo 6 che così dispone, “vero che dall'esame della documentazione fotografica fornita
dall'assicurato sig. si erano potute ricavare le caratteristiche costruttive dei box nei seguenti Pt_1
termini: • struttura verticale costituita da pannelli metallici tipo “sandwich” autoportanti;
• struttura
orizzontale costituita da travetti metallici collocata su detti pannelli con funzione di irrigidimento e
supporto della copertura;
• manto di copertura costituito da lastre grecate in lamiera metallica;
•
basculante di chiusura in lamiera” va ossrevtao che ilo teste rispondeva “è vero”. Il capitolo Tes_1
evidenzia la struttura precaria dei manufatti in esame, rimarcando l'assenza di una effettiva stabilità. Le
dichiarazioni del evidenziano come il manufatto in esame non possa essere qualificato come Tes_1
pagina 7 di 10 vero e proprio “fabbricato” o costruzione;
tuttalpiù può essere considerato come un manufatto appoggiato al suolo.
Vi è poi anche il capitolo 7 dedotto sempre dalla parte convenuta, il quale così stabilisce: “vero in
particolare che dalle fotografie fornite dall'assicurato ed esaminate dal perito Testimone_2
(doc. 2 che si rammostra) si evince come i box posizionati nell'area cortilizia prospiciente il fabbricato
assicurato, siano composti da struttura prefabbricata, realizzata con pareti verticali in lamiera
metallica direttamente fissate alla superficie del cortile e senza una propria pavimentazione
orizzontale, sormontate da una copertura anch'essa in lastre di lamiera metallica e chiuse da un
basculante ad azionamento manuale anch'esso in lamiera;
” a cui il teste ha risposto Tes_1
affermativamente, precisando la mancanza di fondazioni. È da rilevare come in nessuno dei capitoli presentati dalla parte Attrice risultino né descritti, né tantomeno menzionati i garage.
Le dichiarazioni del teste ritenute pienamente attendibili attesa la qualità del teste di Tes_3
esperto e di persona del tutto estranea agli interessi in causa.
Può quindi affermarsi che detti manufatti, per la loro conformazione strutturale caratterizzata da pannelli autoportanti fra loro connessi da travetti metallici, copertura e basculante in lamiera non possano essere qualificati come pertinenze oggetto del contratto assicurativo, avuto riguardo dell'assenza di fondazioni, costituendo, quindi, al più, pertinenze prive di stabilità strutturale, non ancorate né al terreno, né al fabbricato principale.
Sul punto, va richiamato l'articolo 817 c.c. che stabilisce che “Sono pertinenze le cose destinate in
modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”; tale descrizione, tuttavia, non consente di affermare che qualsiasi manufatto posto a servizio o ornamento di una costruzione sia automaticamente ricompreso nel contratto assicurativo della medesima. Secondo il contratto di assicurazione prodotto in giudizio affinché una pertinenza possa considerarsi ricompresa nella polizza assicurativa deve ricorrere l'ulteriore requisito della “stabilità”, ovvero dell'integrità della struttura.
pagina 8 di 10 Soccorre a tale conclusione anche il contenuto delle condizioni generali di polizza (doc. 2 di parte attrice), laddove specificano, sia nel “Glossario” (pagina 1 di 3) sia nelle “Condizioni di
Assicurazione”, che fanno parte del “Fabbricato” anche “- le dipendenze quali cantine, soffitte, box
anche se in corpi separati purchè a servizio del Fabbricato”, in tal modo sottintendendo che debba trattarsi di manufatti aventi stabilità ed integrità strutturale che non può essere riconosciuta ai box di cui si discute.
Ulteriore evidenza che intenzione dell'assicuratore non fosse offrire una copertura assicurativa verso manufatti di una marcata fragilità si individua nelle “Condizioni di Assicurazione” (pagina 4 di 16), ivi viene elencata una serie di beni dai quali è esclusa la copertura assicurativa in caso di danni, “serre,
insegne, tende, antenne e consimili”; “tettoie, vetrate, cristalli e lucernari i generale, salvo quelli in
vetro antisfondamento”, manufatti che, pur astrattamente destinabili in modo durevole al servizio all'ornamento della cosa principale, sono caratterizzati da una evidente fragilità e da un assenza di
“ancoraggio” al terreno.
Si deve pertanto concludere che i box auto non siano qualificabili come costruzioni e dunque non siano ricompresi nell'oggetto dell'assicurazione.
Non valgono a smentire tale ricostruzione le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni e Testimone_4
Per quanto attiene al primo è da evidenziare che le dichiarazioni fornite, fra l'altro Testimone_5
generiche, non vadano mai in attrito con quanto riferito dal teste in ordine alla precarietà dei Tes_1
box, né tantomeno fornisce diversa identificazione dei materiali presentati in fotografia (Capitolo 1).
In merito al teste trattandosi del figlio dell'attore personalmente coinvolto nelle questioni di Pt_1
causa non può dirsi che rivesta i caratteri di credibilità e attendibilità che connotano la deposizione giurisdizionale. Anche qualora si dovesse propendere per l'attendibilità del teste, sostenendo in ipotesi la concordanza con quanto dichiarato dal teste non si può non evidenziare che le dichiarazioni Tes_4
rese paiano idonee a provare esclusivamente il nesso di causalità tra l'impatto della tettoia dell'acquedotto con i box auto e la distruzione degli stessi, ma siano del tutto inadeguate a provare la pagina 9 di 10 natura di fabbricato dei box auto. In breve, né il teste né il teste forniscono dichiarazioni Tes_4 Pt_1
utili a tale scopo, limitandosi ad una generale descrizione di una fotografia.
In definitiva, non essendo emerso che i beni danneggiati siano oggetto del contratto di assicurazione nessun indennizzo è riconosciuto all'attore.
La domanda va pertanto rigettata.
In merito al regolamento delle spese, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola soccombenza.
L'attore deve quindi essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la non particolare difficoltà
della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda formulata dall'attore;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta Parte_1 Controparte_1
RAPPRESENTENZA GENERALE PER L'ITALIA delle spese del giudizio che liquida in €
[...]
5.261,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Brescia, 3 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10629/2021 del ruolo generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Donini del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia (BS) alla via
San Zeno n.85,
PARTE ATTRICE
contro
RAPPRESENTENZA GENERALE PER L'ITALIA., (C.F. e Controparte_1
P.IVA.: ), con sede in Milano, in persona del Procuratore., Dott. , P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Salomone del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano (MI) in Via Aldo Lusardi n.7,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Per l'attore: “contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, dato atto dell'avvenuto pagamento
da parte di dell'importo di € 3.000,00 in data 09.06.20, condannare l'assicurazione convenuta CP_1
a corrispondere all'attore gli ulteriori indennizzi spettanti in forza del contratto di assicurazione di cui
alla polizza n. 737A3345 da quantificarsi nella misura di € 48.500,00, come da stima redatta dal geom.
(doc. 12.6), o in quella diversa, anche maggiore che dovesse risultare nel corso del Parte_2
giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo ed a rifondere i costi e a risarcire all'attore
i danni subiti a causa dell'ingiustificato diniego all'adempimento delle obbligazioni sorgenti dal
contratto di assicurazione pari ad € 2.946,30 oltre I.V.A. per spese di assistenza tecnica. In ogni caso:
spese di lite, anche relative alla procedura di mediazione diretta esperita innanzi la Camera di
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, interamente rifuse.”
Per la convenuta: “Voglia il GU ill.mo adìto, contrariis rejectis, In via principale: previi ogni
opportuno accertamento e declaratoria, respingere le avverse domande, con il favore delle spese di
lite. In via subordinata: accertare l'ammontare dei danni effettivamente riconducibili all'evento per
cui è causa;
ridurre l'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1915 c.c.; non riconoscere il richiesto
rimborso delle spese professionali, per quanto esposto in narrativa;
detrarre dall'indennizzo
assicurativo l'acconto versato di € 3.000,00 e la franchigia contrattuale di € 250,00.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 settembre 2021, l'attore domandava nei confronti della il pagamento della somma di € 48.500,00 a titolo di indennizzo assicurativo, Controparte_1
vantato in forza della polizza “Fabbricati Condominio”, stipulata in data 05.02.2013 n.737A3345 e tacitamente prorogata, ovvero la diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo, nonché la somma di € 2.946,30 oltre I.V.A. a titolo di risarcimento di danni in seguito all'ingiustificato diniego all'adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto di assicurazione;
in ogni caso richiedeva la rifusione delle spese di lite, anche relative alla pagina 2 di 10 procedura di mediazione nell'importo di € 518,00. A tal fine l'attrice deduceva che: tale polizza prevedeva la copertura, fra l'altro di “n.1 ufficio, n.1 negozio e n.5 garage” da agenti atmosferici di significativa violenza per una somma di € 990.000,00 con franchigia di € 250,00 per sinistro, oltre che una somma forfettaria a titolo di indennità aggiuntiva per spese di professionisti ed oneri di ricostruzione e ripristino nella misura non superiore del 20% dell'indennizzo dovuto;
che in data 07
agosto 2019 a causa di un evento atmosferico di rilevante intensità, venivano distrutti i garage del condominio, a seguito dell'impatto della copertura della torre dell'acquedotto che, divelta, si abbatteva sugli stessi;
in seguito a tempestiva denuncia corrispondeva l'importo di € 3.000,00 a titolo di CP_1
indennizzo; ritenendo l' importo non sufficiente l'attore procedeva all'invio di ulteriore documentazione sollecitando;
che all'esito del sollecito confermava la cifra CP_1 CP_1
precedentemente erogata, sostenendo che il danno ai box non fosse indennizzabile;
il fallimento del tentativo di conciliazione era da imputare a . CP_1
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva la contestando tutto quanto ex adverso rappresentato e deducendo che: l'esistenza CP_1
dei 5 box non risultava dai registri catastali, né la loro costruzione era mai stata comunicata alla;
CP_1
il danno ai 5 box, seppur estraneo alla copertura assicurativa, era stato stimato in € 16.667,00 e €
1.986,00; il contratto assicurativo individuava n.7 unità immobiliari, non menzionando altre costruzioni;
i box non potevano essere qualificati quali pertinenze poiché non presentavano i requisiti di conformità previsti dal contratto;
il sinistro non era stato denunciato tempestivamente;
alla data del sopralluogo del proprio perito la demolizione dei box auto era già stata completata, i detriti rimossi e trapostati altrove, precludendo la verifica della dinamica del sinistro;
non era stata prodotta alcuna prova circa il valore a nuovo dei box;
la stima del consulente dell'attore non poteva produrre alcuna efficacia probatoria per via del suo carattere “assolutamente esorbitante”; i lavori di costruzione riguardavano strutture diverse da quelle oggetto di danneggiamento;
detti lavori non erano ancora incominciati ad un anno dall'avvenuto danneggiamento.
pagina 3 di 10 Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree o in subordine, la riquantificazione dei danni, con il favore delle spese.
Con decreto del 14.12.2021, il Giudice disponeva lo svolgimento dell'udienza del 13 gennaio 2022
mediante trattazione scritta.
Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183 VI comma cpc, per il deposito delle memorie di rito.
Con ordinanza del 01.12.2022 ammetteva le prove per testi, delegando il GOP per l'assunzione.
Lette le note in sostituzione d'udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
Questioni preliminari
Preliminarmente, deve essere rigettata, poiché infondata, l'eccezione di tardività della denuncia del sinistro.
Va premesso che deve ritenersi provata la tempestiva comunicazione inviata dall'assicurato alla
Compagnia assicuratrice, in forza della mail prodotta dalla parte attrice (doc. 26). In tale documento si evidenzia che la comunicazione sia stata inviata lo 09/08/2019, mentre il sinistro verificatosi lo
07/08/2019.
Risulta quindi ampiamente rispettato il termine di cui all'art. 1913 c.c. da parte dell'attore.
Anche a voler ritenere sussistente un ritardo nella comunicazione da parte dell'attore verso la convenuta non si può ritenere, comunque, imputabile a condotta dell'assicurato l'eventuale tardività
della comunicazione.
Sul punto va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che:
“Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare
pagina 4 di 10 avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o
colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.
1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del
pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio
grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento
dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il
pregiudizio sofferto.”. La Corte di Cassazione attribuisce, dunque, l'onus probandi alla società
assicuratrice. Nel caso di specie, detto onere non può dirsi pienamente soddisfatto poiché non è stata prodotta alcuna prova, né in ordine all'intento fraudolento né in ordine all'esistenza di una concreta volontà di non comunicare tempestivamente il sinistro.
È pur vero che alla data del sopralluogo del perito assicurativo l'assicurato odierno attore aveva già
rimosso tutti gli elementi costruttivi dei garage oggetto della richiesta di indennizzo;
e tuttavia va rilevato che il primo sopralluogo sia avvenuto solamente il 16/09/2019, ovvero 43 giorni dopo la denuncia del sinistro;
ne scaturisce che tra la data della denuncia ed il sopralluogo sia trascorso un periodo di tempo significativamente ampio, senza che ciò sia addebitabile all'assicurato. Poiché non è
stato allegato né provato quando la rimozione abbia avuto luogo non sussistono elementi per ritenere che la rimozione sia indice di dolo nel presunto ritardo di comunicazione. In questo senso non risulta in alcun modo provata da parte del convenuto la sussistenza di dolo o colpa nell'eventuale tardività delle comunicazioni.
Per tutte le su esposte considerazioni l'eccezione preliminare va rigettata.
Venendo all'esame del merito ritiene il tribunale che la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vano ad esporre.
Va anzitutto descritto l'oggetto della polizza alla luce del dato letterale del contratto. Con la stipula del contratto di assicurazione n. 737A3345, la convenuta si è obbligata ad assicurare, fra l'altro, contro “i
danni materiali e diretti causati al Fabbricato da uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone,
pagina 5 di 10 grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti
eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti”.
Trattasi, all'evidenza, di una polizza contro i danni regolata dagli artt. 1882 – 1918 c.c.
Tanto premesso, osserva il giudice che all'esito dell'istruttoria l'attore non ha dimostrato che alla data di stipula del contratto assicurativo i beni danneggiati a seguito dell'evento atmosferico fossero esistenti e, comunque, ricompresi nell'oggetto dell'assicurazione.
Si richiamano anzitutto le dichiarazioni del teste al capitolo 2 “Vero che il fabbricato Testimone_1
sito n Rudiano, via Vicolo Stretto angolo via Madrera, di proprietà di , consiste in un Parte_1
fabbricato plurifamiliare composto da n. 8 unità, di cui n. 6 abitazioni, n. 1 negozio e n. 1 ufficio” a cui rispondeva nel seguente modo: “è vero, confermo. Ho effettuato una perizia ed un supplemento.”; al capitolo 3 “Vero che la planimetria depositata al NCEU del Comune di Rodiano (riprodotta a pag. 4
dell'elaborato sub doc. 2 che si rammostra) evidenzia ed identifica le 8 unità di cui si compone il
fabbricato di proprietà del sig. , contraddistinte dai relativi numeri di subalterno, Parte_1
oltre ad una nona corrispondente alle parti comuni;
” rispondeva “è vero, confermo anche il doc, n.
2”; al capitolo 4 “vero che le risultanze catastali esaminate ai periti di non evidenziano la CP_1
denunzia agli Uffici Comunali di alcun box auto esterno insistente sull'area cortilizia prospiciente il
fabbricato” rispondeva “è vero”;
Già solo sulla base di tali testimonianze è possibile riscontrare la mancata menzione fra gli elementi costitutivi dell'immobile assicurato, dei box andati distrutti a seguito del fenomeno atmosferico denunciato.
Non vi è traccia di tali manufatti nella documentazione facente parte della pratica di edilizia-urbanistica concernente l'immobile dell'attore.
Peraltro, l'attore non ha prodotto alcuna pratica edilizia in merito alla costruzione dei box.
Tanto meno vi è menzione degli stessi nella polizza, nella quale alla voce “Caratteristiche del fabbricato” si legge: “Fabbricato (ed eventuali dipendenze) costruito in muratura di laterizi, malta di
pagina 6 di 10 calce, calcestruzzo, cemento armato, anche con eventuali elementi prefabbricati in laterizi o cemento
armato, con tetto a tegole o altro materiale incombustibile su armatura incombustibile o di legno, con
solai comunque costruiti e si trova in buone condizioni di statica e manutenzione”.
La descrizione dell'immobile assicurato non contiene, quindi, alcun riferimento a box esterni alla struttura principale del fabbricato.
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “è onere dell'attore provare
che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di
copertura assicurativa.” (Cass. civ. sez. III, 23/01/2018, n.155)
Nel caso in esame, non risulta che la parte attrice abbia assolto tale onere probatorio, posto che nel corso di giudizio non ha allegato né provato che i box per i quali chiede l'indennizzo assicurativo,
esistessero e, dunque, fossero ricompresi nel rischio assicurato.
In ogni caso, osserva il Tribunale che, anche a voler ritenere che i manufatti adibiti a box ed andati distrutti a seguito dell'evento atmosferico denunciato all'attore fossero esistenti al momento della stipula del contratto assicurazione, deve rilevarsi come gli stessi, per la conformazione e la descrizione che è emersa in corso di causa, non possano essere comunque ricopersi fra i beni assicurati.
Sul punto, di particolare rilievo sono i capitoli di prova 6 e 7 dedotti dalla convenuta.
Quanto al capitolo 6 che così dispone, “vero che dall'esame della documentazione fotografica fornita
dall'assicurato sig. si erano potute ricavare le caratteristiche costruttive dei box nei seguenti Pt_1
termini: • struttura verticale costituita da pannelli metallici tipo “sandwich” autoportanti;
• struttura
orizzontale costituita da travetti metallici collocata su detti pannelli con funzione di irrigidimento e
supporto della copertura;
• manto di copertura costituito da lastre grecate in lamiera metallica;
•
basculante di chiusura in lamiera” va ossrevtao che ilo teste rispondeva “è vero”. Il capitolo Tes_1
evidenzia la struttura precaria dei manufatti in esame, rimarcando l'assenza di una effettiva stabilità. Le
dichiarazioni del evidenziano come il manufatto in esame non possa essere qualificato come Tes_1
pagina 7 di 10 vero e proprio “fabbricato” o costruzione;
tuttalpiù può essere considerato come un manufatto appoggiato al suolo.
Vi è poi anche il capitolo 7 dedotto sempre dalla parte convenuta, il quale così stabilisce: “vero in
particolare che dalle fotografie fornite dall'assicurato ed esaminate dal perito Testimone_2
(doc. 2 che si rammostra) si evince come i box posizionati nell'area cortilizia prospiciente il fabbricato
assicurato, siano composti da struttura prefabbricata, realizzata con pareti verticali in lamiera
metallica direttamente fissate alla superficie del cortile e senza una propria pavimentazione
orizzontale, sormontate da una copertura anch'essa in lastre di lamiera metallica e chiuse da un
basculante ad azionamento manuale anch'esso in lamiera;
” a cui il teste ha risposto Tes_1
affermativamente, precisando la mancanza di fondazioni. È da rilevare come in nessuno dei capitoli presentati dalla parte Attrice risultino né descritti, né tantomeno menzionati i garage.
Le dichiarazioni del teste ritenute pienamente attendibili attesa la qualità del teste di Tes_3
esperto e di persona del tutto estranea agli interessi in causa.
Può quindi affermarsi che detti manufatti, per la loro conformazione strutturale caratterizzata da pannelli autoportanti fra loro connessi da travetti metallici, copertura e basculante in lamiera non possano essere qualificati come pertinenze oggetto del contratto assicurativo, avuto riguardo dell'assenza di fondazioni, costituendo, quindi, al più, pertinenze prive di stabilità strutturale, non ancorate né al terreno, né al fabbricato principale.
Sul punto, va richiamato l'articolo 817 c.c. che stabilisce che “Sono pertinenze le cose destinate in
modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”; tale descrizione, tuttavia, non consente di affermare che qualsiasi manufatto posto a servizio o ornamento di una costruzione sia automaticamente ricompreso nel contratto assicurativo della medesima. Secondo il contratto di assicurazione prodotto in giudizio affinché una pertinenza possa considerarsi ricompresa nella polizza assicurativa deve ricorrere l'ulteriore requisito della “stabilità”, ovvero dell'integrità della struttura.
pagina 8 di 10 Soccorre a tale conclusione anche il contenuto delle condizioni generali di polizza (doc. 2 di parte attrice), laddove specificano, sia nel “Glossario” (pagina 1 di 3) sia nelle “Condizioni di
Assicurazione”, che fanno parte del “Fabbricato” anche “- le dipendenze quali cantine, soffitte, box
anche se in corpi separati purchè a servizio del Fabbricato”, in tal modo sottintendendo che debba trattarsi di manufatti aventi stabilità ed integrità strutturale che non può essere riconosciuta ai box di cui si discute.
Ulteriore evidenza che intenzione dell'assicuratore non fosse offrire una copertura assicurativa verso manufatti di una marcata fragilità si individua nelle “Condizioni di Assicurazione” (pagina 4 di 16), ivi viene elencata una serie di beni dai quali è esclusa la copertura assicurativa in caso di danni, “serre,
insegne, tende, antenne e consimili”; “tettoie, vetrate, cristalli e lucernari i generale, salvo quelli in
vetro antisfondamento”, manufatti che, pur astrattamente destinabili in modo durevole al servizio all'ornamento della cosa principale, sono caratterizzati da una evidente fragilità e da un assenza di
“ancoraggio” al terreno.
Si deve pertanto concludere che i box auto non siano qualificabili come costruzioni e dunque non siano ricompresi nell'oggetto dell'assicurazione.
Non valgono a smentire tale ricostruzione le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni e Testimone_4
Per quanto attiene al primo è da evidenziare che le dichiarazioni fornite, fra l'altro Testimone_5
generiche, non vadano mai in attrito con quanto riferito dal teste in ordine alla precarietà dei Tes_1
box, né tantomeno fornisce diversa identificazione dei materiali presentati in fotografia (Capitolo 1).
In merito al teste trattandosi del figlio dell'attore personalmente coinvolto nelle questioni di Pt_1
causa non può dirsi che rivesta i caratteri di credibilità e attendibilità che connotano la deposizione giurisdizionale. Anche qualora si dovesse propendere per l'attendibilità del teste, sostenendo in ipotesi la concordanza con quanto dichiarato dal teste non si può non evidenziare che le dichiarazioni Tes_4
rese paiano idonee a provare esclusivamente il nesso di causalità tra l'impatto della tettoia dell'acquedotto con i box auto e la distruzione degli stessi, ma siano del tutto inadeguate a provare la pagina 9 di 10 natura di fabbricato dei box auto. In breve, né il teste né il teste forniscono dichiarazioni Tes_4 Pt_1
utili a tale scopo, limitandosi ad una generale descrizione di una fotografia.
In definitiva, non essendo emerso che i beni danneggiati siano oggetto del contratto di assicurazione nessun indennizzo è riconosciuto all'attore.
La domanda va pertanto rigettata.
In merito al regolamento delle spese, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola soccombenza.
L'attore deve quindi essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la non particolare difficoltà
della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda formulata dall'attore;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta Parte_1 Controparte_1
RAPPRESENTENZA GENERALE PER L'ITALIA delle spese del giudizio che liquida in €
[...]
5.261,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Brescia, 3 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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