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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 621/2020RGAC vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati Maria Antonietta Di Cello (C.F.
) e CO FA ( ), in virtù di procura alle C.F._2 C.F._3
liti in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Lamezia Terme alla Via
Nazario Sauro 15
Appellante
contro avv. IU Aiello (c.f. ), difeso da sè medesimo, ai sensi dell'art. C.F._4
86 cpc, con studio in Catanzaro Lido, piazza Anita Garibaldi 9
Appellato
All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante: << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria azione,
difesa ed eccezione, accogliere per i sopraesposti motivi l'appello proposto e in riforma dell'impugnata
sentenza del Tribunale di Catanzaro Seconda Sezione Civile n. 31/2020, depositata in Cancelleria in
data 8.01.2020, accertare e riconoscere che nulla è dovuto all'avv. IU Aiello per le prestazioni
professionali rese a favore del defunto condannando lo stesso alla Parte_2
restituzione di euro 11.643,15.
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, si chiede che venga
comunque riconosciuto l'importo di euro 37.211,00 per come indicato nella documentazione allegata
agli atti e negli estratti conto prodotti dall'istituto bancario nel procedimento di primo grado….
d) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione.>>.
Per l'appellato: < dichiarare inammissibile in via preliminare, l'appello proposto da Parte_1
, ai sensi art.345 n. 3 cpc, per i motivi ex ante dedotti: in subordine - rigettare, nel merito, il
[...]
gravame in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto.
3- condannare l'appellante ai sensi
dell'art. 96 cpc, per abusivo esercizio del diritto sostanziale, per aver instaurato in mala fede l'odierno
giudizio d'appello.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessorio come per legge.”.
I FATTI
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 23/01/2013, l'avv. IU Aiello evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale gli eredi di , per il pagamento dei Parte_2
residui onorari relativi ai giudizi definiti e/o pendenti alla data di decesso del de cuius,
avvenuto in data 11/07/2012, per la somma di euro 48.091,00.
Premetteva il ricorrente che, per oltre trent'anni aveva assistito il sig. in Parte_2
molteplici giudizi civili e tributari e che in esito al decesso dello stesso, rinunciava ai mandati per incompatibilità con l'erede , munita anche di procura Parte_1
generale durante la lunga malattia del padre. Nel corso degli anni, l'avv. Aiello ha curato per conto di , 54 giudizi e sei vertenze extragiudiziali. Parte_2
Alla data di rinuncia del mandato erano rimasti impagati residui onorari per 17 giudizi, tutti elencati nel ricorso ex art. 702 bis cpc. Le spettanze azionate erano state in precedenza
2 concordate e quantificate con , il cui pagamento era stato più volte Parte_2
sollecitato, con raccomandate del 23/09/2008, del 26/06/2009, del 03/08/2009 e del 29/12/2011.
Dopo il decesso di ed in mancanza di pagamento dei residui onorari, Parte_2
l'avv. Aiello sollecitava invano gli eredi all'adempimento, con racc. del 19/10/2012 e successivamente azionava con il ricorso de qua, il proprio credito, detraendo per ogni singola causa gli acconti ricevuti dal de cuius, nelle more della definizione dei rispettivi giudizi.
Nel giudizio così incardinato, si costituivano gli eredi (coniuge) ed i figli Persona_1
e per contestare la domanda, eccependo Controparte_1 Parte_1
pagamenti eseguiti e comunque per chiedere il mutamento di rito, che veniva disposto all'udienza del 22/11/2013. La causa veniva istruita con deposito documentale, tra cui l'elenco completo dei giudizi e gli importi ricevuti nel corso degli anni, prova testimoniale ed acquisizione ex art. 210 cpc dalla Bnl delle matrici degli assegni emessi dal de cuius
nell'ultimo decennio.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28/05/2019, la causa veniva decisa con sentenza n.
31/2020, depositata l'8/01/2020, con la quale veniva riconosciuto un residuo credito all'odierno appellato della somma di euro 31.347,72 oltre accessorio.
La sentenza, già passata in giudicato nei confronti dei coeredi coobbligati, e Persona_1
, viene appellata soltanto dalla coerede , con atto Controparte_1 Parte_1
notificato 8/05/2020 deducendo:
- Erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio e della quantificazione delle somme corrisposte. Il Giudicante su tutta la documentazione prodotta dagli eredi, e su quella depositata dalla BNL, riconosce soltanto la complessiva somma di euro 9.950,00
sul presupposto che debbano essere riconosciute soltanto quelle corrisposte alla conclusione dei procedimenti, con immotivata esclusione di tutti gli altri importi in quanto versati prima della fine di ciascun giudizio.
Deduce, inoltre, che “… nei giorni scorsi, dopo una ulteriore dettagliata ricerca di svariati atti
conservati dal sig. in alcuni locali posti al piano interrato del fabbricato Parte_2
presso il quale risiedeva, sono stati rinvenuti in una vecchia libreria diversi documenti (estratti conto,
copie assegni ed appunti vari) che confermerebbero la tesi dell'odierna appellante… secondo la cui
3 documentazione (tardivamente ritrovata) l'avv. Aiello avrebbe ricevuto l'importo complessivo di euro
59.734,15 di cui 52.345,82 per assegni emessi e fatture non conteggiate euro 52.345,82 ed euro
7.388,33 per acconti riconosciuti dallo stesso professionista…”.
Si costituiva in giudizio l'avv. IU Aiello eccependo in via pregiudiziale la violazione delle disposizioni di cui all'art. 345 n. 3 cpc., contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 14 ottobre 2025 la Corte, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante, tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondata e deve essere, quindi, rigettato per Parte_1
le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente sottolineare che non può trovare esame in questo giudizio di appello della documentazione prodotta da parte appellante.
Orbene, prima della Riforma (d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012): L'articolo 345 c.p.c. nel suo testo precedente consentiva l'ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello se il collegio li riteneva “indispensabili” ai fini della decisione della causa;
Dopo la
Riforma (applicabile dall'11 settembre 2012): La nuova formulazione del terzo comma dell'art. 345 c.p.c. è molto più restrittiva. Prevede un divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre per causa ad essa non imputabile. La clausola sull'indispensabilità è stata soppressa.
La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (introdotta dal d.l. n. 83 del 2012) si applica quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012 (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Ordinanza n. 17591/2025,
pubblicata il 30/06/2025).
Nel caso di specie, parte appellante deduce il rinvenimento in una vecchia libreria, di diversi
documenti (estratti conto, copie assegni ed appunti vari), non prodotti in primo grado.
L'appellante, tuttavia, non specifica e non indica il giorno del rinvenimento, né le circostanze, né fornisce elementi utili al fine di ritenere non imputabile alla stessa la tardiva
4 produzione della documentazione anche in ragione del lungo periodo trascorso dall'avvio del giudizio di primo grado.
A tanto consegue l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte appellante nel presente giudizio di appello.
Quanto alle restanti doglienze, le stesse risultano generiche essendosi limitata parte appellante a dolersi della decisione del giudicante di primo grado e esponendo doglianze generiche, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”, deducendo che gli assegni certamente non potevano non riferirsi alle procedure per cui è causa.
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_3
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Aiello IU, avverso la Parte_1
sentenza n. 31/2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8.01.2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di Aiello IU delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 3.473,00 oltre accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
5 - manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.Alberto Nicola Filardo
6
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 621/2020RGAC vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati Maria Antonietta Di Cello (C.F.
) e CO FA ( ), in virtù di procura alle C.F._2 C.F._3
liti in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Lamezia Terme alla Via
Nazario Sauro 15
Appellante
contro avv. IU Aiello (c.f. ), difeso da sè medesimo, ai sensi dell'art. C.F._4
86 cpc, con studio in Catanzaro Lido, piazza Anita Garibaldi 9
Appellato
All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante: << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria azione,
difesa ed eccezione, accogliere per i sopraesposti motivi l'appello proposto e in riforma dell'impugnata
sentenza del Tribunale di Catanzaro Seconda Sezione Civile n. 31/2020, depositata in Cancelleria in
data 8.01.2020, accertare e riconoscere che nulla è dovuto all'avv. IU Aiello per le prestazioni
professionali rese a favore del defunto condannando lo stesso alla Parte_2
restituzione di euro 11.643,15.
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, si chiede che venga
comunque riconosciuto l'importo di euro 37.211,00 per come indicato nella documentazione allegata
agli atti e negli estratti conto prodotti dall'istituto bancario nel procedimento di primo grado….
d) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione.>>.
Per l'appellato: < dichiarare inammissibile in via preliminare, l'appello proposto da Parte_1
, ai sensi art.345 n. 3 cpc, per i motivi ex ante dedotti: in subordine - rigettare, nel merito, il
[...]
gravame in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto.
3- condannare l'appellante ai sensi
dell'art. 96 cpc, per abusivo esercizio del diritto sostanziale, per aver instaurato in mala fede l'odierno
giudizio d'appello.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessorio come per legge.”.
I FATTI
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 23/01/2013, l'avv. IU Aiello evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale gli eredi di , per il pagamento dei Parte_2
residui onorari relativi ai giudizi definiti e/o pendenti alla data di decesso del de cuius,
avvenuto in data 11/07/2012, per la somma di euro 48.091,00.
Premetteva il ricorrente che, per oltre trent'anni aveva assistito il sig. in Parte_2
molteplici giudizi civili e tributari e che in esito al decesso dello stesso, rinunciava ai mandati per incompatibilità con l'erede , munita anche di procura Parte_1
generale durante la lunga malattia del padre. Nel corso degli anni, l'avv. Aiello ha curato per conto di , 54 giudizi e sei vertenze extragiudiziali. Parte_2
Alla data di rinuncia del mandato erano rimasti impagati residui onorari per 17 giudizi, tutti elencati nel ricorso ex art. 702 bis cpc. Le spettanze azionate erano state in precedenza
2 concordate e quantificate con , il cui pagamento era stato più volte Parte_2
sollecitato, con raccomandate del 23/09/2008, del 26/06/2009, del 03/08/2009 e del 29/12/2011.
Dopo il decesso di ed in mancanza di pagamento dei residui onorari, Parte_2
l'avv. Aiello sollecitava invano gli eredi all'adempimento, con racc. del 19/10/2012 e successivamente azionava con il ricorso de qua, il proprio credito, detraendo per ogni singola causa gli acconti ricevuti dal de cuius, nelle more della definizione dei rispettivi giudizi.
Nel giudizio così incardinato, si costituivano gli eredi (coniuge) ed i figli Persona_1
e per contestare la domanda, eccependo Controparte_1 Parte_1
pagamenti eseguiti e comunque per chiedere il mutamento di rito, che veniva disposto all'udienza del 22/11/2013. La causa veniva istruita con deposito documentale, tra cui l'elenco completo dei giudizi e gli importi ricevuti nel corso degli anni, prova testimoniale ed acquisizione ex art. 210 cpc dalla Bnl delle matrici degli assegni emessi dal de cuius
nell'ultimo decennio.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28/05/2019, la causa veniva decisa con sentenza n.
31/2020, depositata l'8/01/2020, con la quale veniva riconosciuto un residuo credito all'odierno appellato della somma di euro 31.347,72 oltre accessorio.
La sentenza, già passata in giudicato nei confronti dei coeredi coobbligati, e Persona_1
, viene appellata soltanto dalla coerede , con atto Controparte_1 Parte_1
notificato 8/05/2020 deducendo:
- Erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio e della quantificazione delle somme corrisposte. Il Giudicante su tutta la documentazione prodotta dagli eredi, e su quella depositata dalla BNL, riconosce soltanto la complessiva somma di euro 9.950,00
sul presupposto che debbano essere riconosciute soltanto quelle corrisposte alla conclusione dei procedimenti, con immotivata esclusione di tutti gli altri importi in quanto versati prima della fine di ciascun giudizio.
Deduce, inoltre, che “… nei giorni scorsi, dopo una ulteriore dettagliata ricerca di svariati atti
conservati dal sig. in alcuni locali posti al piano interrato del fabbricato Parte_2
presso il quale risiedeva, sono stati rinvenuti in una vecchia libreria diversi documenti (estratti conto,
copie assegni ed appunti vari) che confermerebbero la tesi dell'odierna appellante… secondo la cui
3 documentazione (tardivamente ritrovata) l'avv. Aiello avrebbe ricevuto l'importo complessivo di euro
59.734,15 di cui 52.345,82 per assegni emessi e fatture non conteggiate euro 52.345,82 ed euro
7.388,33 per acconti riconosciuti dallo stesso professionista…”.
Si costituiva in giudizio l'avv. IU Aiello eccependo in via pregiudiziale la violazione delle disposizioni di cui all'art. 345 n. 3 cpc., contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 14 ottobre 2025 la Corte, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante, tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondata e deve essere, quindi, rigettato per Parte_1
le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente sottolineare che non può trovare esame in questo giudizio di appello della documentazione prodotta da parte appellante.
Orbene, prima della Riforma (d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012): L'articolo 345 c.p.c. nel suo testo precedente consentiva l'ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello se il collegio li riteneva “indispensabili” ai fini della decisione della causa;
Dopo la
Riforma (applicabile dall'11 settembre 2012): La nuova formulazione del terzo comma dell'art. 345 c.p.c. è molto più restrittiva. Prevede un divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre per causa ad essa non imputabile. La clausola sull'indispensabilità è stata soppressa.
La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (introdotta dal d.l. n. 83 del 2012) si applica quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012 (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Ordinanza n. 17591/2025,
pubblicata il 30/06/2025).
Nel caso di specie, parte appellante deduce il rinvenimento in una vecchia libreria, di diversi
documenti (estratti conto, copie assegni ed appunti vari), non prodotti in primo grado.
L'appellante, tuttavia, non specifica e non indica il giorno del rinvenimento, né le circostanze, né fornisce elementi utili al fine di ritenere non imputabile alla stessa la tardiva
4 produzione della documentazione anche in ragione del lungo periodo trascorso dall'avvio del giudizio di primo grado.
A tanto consegue l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte appellante nel presente giudizio di appello.
Quanto alle restanti doglienze, le stesse risultano generiche essendosi limitata parte appellante a dolersi della decisione del giudicante di primo grado e esponendo doglianze generiche, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”, deducendo che gli assegni certamente non potevano non riferirsi alle procedure per cui è causa.
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_3
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Aiello IU, avverso la Parte_1
sentenza n. 31/2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8.01.2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di Aiello IU delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 3.473,00 oltre accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
5 - manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.Alberto Nicola Filardo
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