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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8526 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2006/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Annabella Cazzolla Parte_1 ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDARELLI Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMILIANO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VULPIS Controparte_2 P.IVA_2 PP AM FAMILY SRL IN LIQUIDAZIONE TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di per Controparte_1 Parte_1 l'importo di euro 25.893,84, oltre interessi, quale corrispettivo della somministrazione di energia elettrica.
si oppone eccependo di non essere debitrice della somma richiesta in quanto succeduta nel Pt_1 POD somministrato in un periodo successivo a quello cui si riferiscono i consumi di cui viene chiesto il corrispettivo. L'opponente afferma di essere affittuaria, a partire da maggio 2022, del ramo di azienda cui afferisce il punto di somministrazione in questione, di cui è titolare LI DISTRIBUZIONE SPA.
chiama quindi in causa domandando di essere tenuta indenne da questa rispetto a Pt_1 CP_2 ogni domanda avanzata da . CP_1
si costituisce eccependo in primo luogo che l'azienda di cui è titolare è servita da un POD CP_2 diverso relativo ad un numero civico diverso da quello che appare nelle fatture di , così che, CP_1 già per questo motivo, non sarebbe essa la debitrice del corrispettivo preteso dalla opposta. Inoltre,
evidenzia che nel contratto di affitto si prevede espressamente che gravino sull'affittuaria i CP_2 debiti relativi all'azienda. Infine, chiama in causa la terza AM FAMILY SRL, affittuaria CP_2 del ramo di azienda nel periodo precedente a per essere tenuta indenne da ogni pretesa Pt_1 avanzata verso di essa.
AM FAMILY sottoposta alla liquidazione giudiziale come da visura camerale, non si costituiva e veniva quindi dichiarata contumace.
si costituisce per spiegare che la differenza di numero civico costituisce un mero errore CP_1 materiale che non incide sulla precisa identificazione del POD somministrato, risultante da un numero di serie univoco. Si tratta quindi del medesimo POD, afferente alle aziende a vario titolo coinvolte, tramite il quale è stata fruita la somministrazione di cui si domanda il corrispettivo.
A tale chiara spiegazione, non sono seguite specifiche contestazioni, così che il dato fattuale della esattezza e identità del POD è accertato.
riferisce i vari passaggi dell'azienda somministrata specificando che la prima intestataria del CP_1 Cont Con
per cui è causa è stata la terza titolare dell'azienda prima della cessione ad , che CP_2 Con l'aveva affittata a AM FAMILY. , succeduta come affittante a dopo aver risolto il CP_2 contratto con AM FAMILY, ha affittato l'azienda all'opponente . La opposta Pt_1 Con specifica che il POD, prima intestato a è stato trasferito a AM FAMILY, poi ad . CP_2
Secondo la cessione del contratto di somministrazione operata nell'ambito dei trasferimenti CP_1 d'azienda, in applicazione dell'art. 2558 c.c., indipendentemente dalla formale voltura del POD, rimasto intestato a AM FAMILY, determina l'accollo dei debiti inadempiuti in capo al cessionario, così che è tenuta a pagare anche i corrispettivi maturati prima del Pt_1 trasferimento del contratto per effetto dell'affitto dell'azienda; ciò a prescindere dalla risultanza di tali debiti nei libri contabili obbligatori della cedente l'azienda, condizione prevista dall'art. 2560 c.c. A sostegno della tesi l'opposta cita giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le ultime: n. 8055/18 e n. 32487/23)
non ha esteso la propria domanda alle terze chiamate e AM FAMILY. CP_1 CP_2
Il Tribunale non ritiene che ricorra in queste ipotesi la fattispecie della successione nel contratto che presuppone, come peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, che non sia esaurito il rapporto contrattuale. La cessione del contratto disciplinata dall'art. 1406 c.c. presuppone che entrambe le prestazioni corrispettive non siano ancora state eseguite;
a tale condizione il pagina 2 di 4 cessionario, nel caso di specie, risponde dei debiti inerenti al contratto perché corrispettivi Pt_1 di prestazioni non ancora eseguite dal contraente ceduto . Nella fattispecie in giudizio, invece, CP_1 la somministrazione di energia per il periodo precedente era stata già fruita da AM FAMILY e quindi già eseguita da , così che si tratterebbe di un ipotetico trasferimento dei soli debiti CP_1 corrispettivi ad esse, per il quale non vi è stato accollo da parte di , né risulta in giudizio, Pt_1 che essi risultassero dalle scritture della dante causa, sia essa o AM FAMILY, secondo CP_2 la previsione del già citato art. 2558 c.c.
Quindi deve rispondere solo dell'importo di euro 7.527,18 relativo alla somministrazione Pt_1 di energia da essa fruita.
La soccombenza reciproca nei rapporti tra e giustifica la compensazione CP_1 Pt_1 integrale delle spese di lite.
Considerando il rapporto processuale tra e la terza, da essa chiamata, , si osserva Pt_1 CP_2 quanto segue.
Per un verso, non ha titolo per domandare ad quanto da essa dovuto in relazione Pt_1 CP_2 alla somministrazione da essa fruita e per la quale deve pagare l'importo di cui sopra.
Per altro verso, semmai, sarebbe la debitrice di in relazione ai corrispettivi maturati CP_2 CP_1 prima della successione di nell'azienda, ma ciò non implica alcun diritto di Pt_1 Pt_1 ad essere, come si dice manlevata o tenuta indenne da , proprio perché di tali somme CP_2 l'opponente non deve rispondere.
Quindi, stante la soccombenza di verso per l'importo dovuto dalla prima ad Pt_1 CP_2
, e, comunque, per aver determinato con la chiamata la partecipazione di a questo CP_1 CP_2 giudizio, l'opponente deve essere condannata a pagare a questa le spese di lite.
Si dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da contro CP_2 Controparte_5
ai sensi dell'art. 143 CCII.
[...]
Non si dispone sulle spese di lite tra queste ultime due parti in quanto AM FAMILY non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 17789/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1
, condanna a pagare a 'importo di euro Parte_1 Parte_1 Controparte_1 7.527,18, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo;
compensa per intero le spese di lite tra;
Controparte_1 Parte_1 rigetta la domanda avanzata da
contro
LI DISTRIBUZIONE SPA;
Parte_1 condanna a rimborsare ad LI DISTRIBUZIONE SPA. le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiara improcedibile la domanda avanzata da LI DISTRIBUZIONE SPA. contro
[...]
. Controparte_6
pagina 3 di 4 Milano, 9 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2006/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Annabella Cazzolla Parte_1 ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDARELLI Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMILIANO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VULPIS Controparte_2 P.IVA_2 PP AM FAMILY SRL IN LIQUIDAZIONE TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di per Controparte_1 Parte_1 l'importo di euro 25.893,84, oltre interessi, quale corrispettivo della somministrazione di energia elettrica.
si oppone eccependo di non essere debitrice della somma richiesta in quanto succeduta nel Pt_1 POD somministrato in un periodo successivo a quello cui si riferiscono i consumi di cui viene chiesto il corrispettivo. L'opponente afferma di essere affittuaria, a partire da maggio 2022, del ramo di azienda cui afferisce il punto di somministrazione in questione, di cui è titolare LI DISTRIBUZIONE SPA.
chiama quindi in causa domandando di essere tenuta indenne da questa rispetto a Pt_1 CP_2 ogni domanda avanzata da . CP_1
si costituisce eccependo in primo luogo che l'azienda di cui è titolare è servita da un POD CP_2 diverso relativo ad un numero civico diverso da quello che appare nelle fatture di , così che, CP_1 già per questo motivo, non sarebbe essa la debitrice del corrispettivo preteso dalla opposta. Inoltre,
evidenzia che nel contratto di affitto si prevede espressamente che gravino sull'affittuaria i CP_2 debiti relativi all'azienda. Infine, chiama in causa la terza AM FAMILY SRL, affittuaria CP_2 del ramo di azienda nel periodo precedente a per essere tenuta indenne da ogni pretesa Pt_1 avanzata verso di essa.
AM FAMILY sottoposta alla liquidazione giudiziale come da visura camerale, non si costituiva e veniva quindi dichiarata contumace.
si costituisce per spiegare che la differenza di numero civico costituisce un mero errore CP_1 materiale che non incide sulla precisa identificazione del POD somministrato, risultante da un numero di serie univoco. Si tratta quindi del medesimo POD, afferente alle aziende a vario titolo coinvolte, tramite il quale è stata fruita la somministrazione di cui si domanda il corrispettivo.
A tale chiara spiegazione, non sono seguite specifiche contestazioni, così che il dato fattuale della esattezza e identità del POD è accertato.
riferisce i vari passaggi dell'azienda somministrata specificando che la prima intestataria del CP_1 Cont Con
per cui è causa è stata la terza titolare dell'azienda prima della cessione ad , che CP_2 Con l'aveva affittata a AM FAMILY. , succeduta come affittante a dopo aver risolto il CP_2 contratto con AM FAMILY, ha affittato l'azienda all'opponente . La opposta Pt_1 Con specifica che il POD, prima intestato a è stato trasferito a AM FAMILY, poi ad . CP_2
Secondo la cessione del contratto di somministrazione operata nell'ambito dei trasferimenti CP_1 d'azienda, in applicazione dell'art. 2558 c.c., indipendentemente dalla formale voltura del POD, rimasto intestato a AM FAMILY, determina l'accollo dei debiti inadempiuti in capo al cessionario, così che è tenuta a pagare anche i corrispettivi maturati prima del Pt_1 trasferimento del contratto per effetto dell'affitto dell'azienda; ciò a prescindere dalla risultanza di tali debiti nei libri contabili obbligatori della cedente l'azienda, condizione prevista dall'art. 2560 c.c. A sostegno della tesi l'opposta cita giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le ultime: n. 8055/18 e n. 32487/23)
non ha esteso la propria domanda alle terze chiamate e AM FAMILY. CP_1 CP_2
Il Tribunale non ritiene che ricorra in queste ipotesi la fattispecie della successione nel contratto che presuppone, come peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, che non sia esaurito il rapporto contrattuale. La cessione del contratto disciplinata dall'art. 1406 c.c. presuppone che entrambe le prestazioni corrispettive non siano ancora state eseguite;
a tale condizione il pagina 2 di 4 cessionario, nel caso di specie, risponde dei debiti inerenti al contratto perché corrispettivi Pt_1 di prestazioni non ancora eseguite dal contraente ceduto . Nella fattispecie in giudizio, invece, CP_1 la somministrazione di energia per il periodo precedente era stata già fruita da AM FAMILY e quindi già eseguita da , così che si tratterebbe di un ipotetico trasferimento dei soli debiti CP_1 corrispettivi ad esse, per il quale non vi è stato accollo da parte di , né risulta in giudizio, Pt_1 che essi risultassero dalle scritture della dante causa, sia essa o AM FAMILY, secondo CP_2 la previsione del già citato art. 2558 c.c.
Quindi deve rispondere solo dell'importo di euro 7.527,18 relativo alla somministrazione Pt_1 di energia da essa fruita.
La soccombenza reciproca nei rapporti tra e giustifica la compensazione CP_1 Pt_1 integrale delle spese di lite.
Considerando il rapporto processuale tra e la terza, da essa chiamata, , si osserva Pt_1 CP_2 quanto segue.
Per un verso, non ha titolo per domandare ad quanto da essa dovuto in relazione Pt_1 CP_2 alla somministrazione da essa fruita e per la quale deve pagare l'importo di cui sopra.
Per altro verso, semmai, sarebbe la debitrice di in relazione ai corrispettivi maturati CP_2 CP_1 prima della successione di nell'azienda, ma ciò non implica alcun diritto di Pt_1 Pt_1 ad essere, come si dice manlevata o tenuta indenne da , proprio perché di tali somme CP_2 l'opponente non deve rispondere.
Quindi, stante la soccombenza di verso per l'importo dovuto dalla prima ad Pt_1 CP_2
, e, comunque, per aver determinato con la chiamata la partecipazione di a questo CP_1 CP_2 giudizio, l'opponente deve essere condannata a pagare a questa le spese di lite.
Si dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da contro CP_2 Controparte_5
ai sensi dell'art. 143 CCII.
[...]
Non si dispone sulle spese di lite tra queste ultime due parti in quanto AM FAMILY non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 17789/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1
, condanna a pagare a 'importo di euro Parte_1 Parte_1 Controparte_1 7.527,18, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo;
compensa per intero le spese di lite tra;
Controparte_1 Parte_1 rigetta la domanda avanzata da
contro
LI DISTRIBUZIONE SPA;
Parte_1 condanna a rimborsare ad LI DISTRIBUZIONE SPA. le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiara improcedibile la domanda avanzata da LI DISTRIBUZIONE SPA. contro
[...]
. Controparte_6
pagina 3 di 4 Milano, 9 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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