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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 125/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. e P.I. ), con il patrocinio degli Avv.ti Antonella Almerigi e Giacomo Graziosi P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3 P.IVA_2
Bologna
APPELLATO
Oggetto: giudizio di appello in materia di appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello riformare la sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto e per l'effetto: I. Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi corrispondere dall'
[...]
, per le ragioni dedotte in atti, la somma di € Controparte_4
5.458,43 o quella diversa che risulterà nel corso del giudizio. II. Condannare il al Controparte_5 pagamento della somma determinata in favore dell'appellante C.T.A. III. Vinte le spese del doppio grado.” pagina 1 di 12 Per Controparte_4
: “Piaccia all'ill.ma Corte adita, respingere l'appello ex adverso proposto ed accogliere
[...] il proposto appello incidentale per i motivi in esso formulati e, per l'effetto, accertare e confermare che nulla di quanto richiesto in citazione è dovuto dall'Amministrazione convenuta in giudizio in forza, in primis, della tardività, e comunque, della infondatezza delle riserve formulate da parte appellante. Vinte le spese di ambo i gradi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 5.3.2021 Parte_1
(di seguito, C.T.A.) adiva il Tribunale di Forlì nel giudizio iscritto al n.r.g.707/2021, assumendo che in data 20.2.2018 aveva stipulato con l'ente Controparte_1 Controparte_2 un contratto di appalto cd. “a misura” denominato “manutenzione straordinaria e CP_3 ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta attrezzata e sentieri natura nel versante romagnolo del parco nazionale”, avente ad oggetto la valorizzazione e manutenzione di alcune zone boscate ubicate nel versante romagnolo del e che la stazione appaltante non le aveva corrisposto CP_1 il compenso economico per l'attività di esbosco del materiale di risulta (eseguito con riferimento ai lotti n. 2 e 5) ed, in particolare, per il trasporto dello stesso dal bosco alla c.d. “zona di imposto”.
Rappresentando di avere ricevuto solo un rimborso pari ad € 614,55 per il trasporto del materiale cippato dalla c.d. zona di imposto al punto di smercio a chiedeva di accertare il proprio diritto CP_6 al corrispettivo residuo di euro 5.458,43, con conseguente condanna dell'ente convenuto al relativo pagamento.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la tardività della CP_4 riserva formulata da parte attrice, in quanto non iscritta nel primo registro contabile di riferimento successivo alle lavorazioni in questione, ma solo sul registro di contabilità e sulla restante parte della documentazione relativa al S.A.L. n. 2, laddove le prestazioni oggetto di causa erano state, per la maggior parte, già liquidate nel S.A.L. n. 1 datato 12/08/2019; nel merito, contestava l'infondatezza della domanda, posto che sia nel progetto esecutivo oggetto di gara sia nella successiva variante si prevedeva l'esbosco a “pianta intera” ed il trasporto sia dei tronchi sia di cimali e ramaglie nel luogo di imposto, ove poi era prevista (ed era effettivamente avvenuta) la separazione di questi ultimi.
Chiedeva, quindi, di respingere le domande avversarie.
2. Il giudice di prime cure, istruita la causa anche a mezzo di prove orali e decidendo la controversia nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n.611/2022 pubblicata il 24 giugno 2022, respingeva la domanda attorea, compensando le spese in virtù della particolarità della vicenda, astrattamente suscettibile di diverse interpretazioni.
pagina 2 di 12 In ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, sebbene in punto di logica la questione della tempestività delle riserve si ponesse come preliminare, esaminava direttamente la questione relativa alla debenza della somma richiesta. Osservava, in particolare, che il progetto esecutivo per i lotti in questione prevedeva:
- il diradamento selettivo con indicazione delle piante che ne sono oggetto;
- l'esbosco delle piante intere con verricello;
- la cippatura e redistribuzione nel soprassuolo della IA, cimali, ecc.
Rilevava, inoltre, che “C.T.A. con missiva del 29.10.2020 (doc.12 parte attrice) ha dichiarato che il valore della vendita del materiale legnoso (cimali e IA) è stato dallo stesso acquisito a seguito dell'esbosco effettuato con metodo “pianta intera” come da ns. comunicazione del 17.8.2018 ed accumulo del medesimo in prossimità di strade camminabili, facilmente raggiungibili dal cippatore e dai camion. Dunque, appare chiaro che le piante siano state portate intere al luogo di imposto e lì private di cimali e rami”. Da ciò discendeva che nulla risultava dovuto in aggiunta a quanto già corrisposto dall'ente convenuto in quanto, se le piante erano state trasportate intere nei luoghi di imposto, la circostanza che cimali e ramaglie fossero poi stati venduti una volta cippati anziché distribuiti sul soprassuolo, non comportava alcuna attività ulteriore per l'attrice, ad eccezione del trasporto a per la vendita, attività per la quale parte convenuta aveva già corrisposto un CP_6 rimborso non oggetto di contestazione.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Forlì ha proposto appello C.T.A.; ha resistito l'appellata, spiegando appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
4. Con un unico articolato motivo di appello, Parte_1 ha chiesto la riforma della sentenza impugnata censurandola, in quanto erronea e ingiusta,
[...] laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto che sin dalla stipula del contratto di appalto C.T.A. fosse tenuta ad eseguire sia l'esbosco dei tronchi, sia l'esbosco del materiale di risulta, basando detta statuizione sulla sola relazione descrittiva del progetto esecutivo, che affermava espressamente “si prevede l'esbosco di piante intere con verricello”, senza tuttavia confrontarla con il capitolato speciale e le altre clausole del progetto esecutivo, dal cui esame poteva desumersi che l'esbosco integrale di cimali e ramaglie era stato concordato dalle parti non ab origine ma solo durante l'esecuzione dei lavori, su espressa indicazione della Direzione Lavori e su autorizzazione del Responsabile Unico del
Procedimento. Conseguentemente, ha rappresentato di ritenere dovuto il corrispettivo per la prestazione pagina 3 di 12 aggiuntiva sulla base dei prezzi contenuti nel prezziario delle opere di forestazione e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, contrariamente a quanto deciso nella sentenza impugnata.
5. A. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e proposto appello incidentale per due motivi.
In primo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure,
“in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida”, aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di tardività della riserva, invero già ritualmente proposta dall' nella comparsa di CP_4 costituzione e risposta in primo grado.
5.B. In secondo luogo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alle spese processuali nella parte in cui ha statuito “la particolarità della vicenda, riguardante un complesso rapporto astrattamente suscettibile di diverse interpretazioni, giustifica la compensazione delle spese di lite”. Ha eccepito dunque l'illegittimità della statuizione per la contraddittorietà, illogicità e apparenza della motivazione, tenuto conto che neppure le parti avevano mai contestato la natura del rapporto dedotto in giudizio e che, in ogni caso, lo stesso giudice di primo grado aveva scelto di risolvere la causa in base al principio della ragione più liquida, ravvisata proprio nell'infondatezza della pretesa avversaria. In ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., chiedeva la riforma del capo della sentenza concernente le spese, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
6. Preliminarmente, occorre esaminare la questione relativa alla tardività delle riserve in considerazione della sua natura assorbente.
La censura, oggetto del primo motivo di appello incidentale, è fondata.
6.A.Sul punto, giova premettere che risulta per tabulas che, con contratto di appalto cd. “a misura” denominato “manutenzione straordinaria e ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta attrezzata e sentieri natura nel versante romagnolo del parco nazionale” stipulato in data 20.2.2018,
l' affidava alla Controparte_4 Parte_1 [...]
l'esecuzione di lavori di forestazione aventi ad oggetto la valorizzazione e Parte_1 manutenzione di alcune zone boscate ubicate nel versante romagnolo del (doc.1 attore- CP_1 appellante).
Le prestazioni da eseguire venivano descritte nella relazione generale del progetto esecutivo e specificate nel capitolato speciale d'appalto, nell'apposita sezione “prescrizioni tecniche”, nella quale erano previsti sette lotti di intervento e, per ognuno di essi, erano spiegate le attività di forestazione che l'appaltatrice avrebbe dovuto svolgere. Rispetto a tali interventi e alle descritte modalità operative, il progetto esecutivo specificava, in conformità al capitolato speciale, che era sempre fatta “salva la pagina 4 di 12 potestà del Direttore dei Lavori” di dare diverse indicazioni all'impresa laddove necessario (doc.
2-3 attore-appellante).
Durante l'esecuzione dei lavori relativi ai lotti n. 2 (Lago di Ponte) e n. 5 (Gorgolaio – , la Pt_2
Direzione dei Lavori, in accordo con il RUP, al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi in zone ad alta densità di frequentazione, disponeva l'allontanamento del materiale legnoso cippato dalle aree di cantiere anziché la sua distribuzione uniforme sul soprassuolo al fine di favorirne la rapida decomposizione.
Con nota del 17.8.2018 (doc.5 attore), C.T.A. aderiva formalmente a tali indicazioni, specificando inoltre che a seguito dell'esbosco delle piante tagliate e del materiale di risulta, quest'ultimo sarebbe stato cippato e allontanato dal parco per poi essere venduto.
Con ordine di servizio del 23.8.2018, l' specificava che C.T.A. avrebbe dovuto provvedere CP_4 alla compilazione di un registro di carico e scarico del materiale allontanato dal , con la CP_1 precisazione che, se tale materiale avesse acquisito un valore di mercato, il prezzo di vendita sarebbe stato decurtato dal quantum dovuto all'appaltatrice (doc.6 attore).
A seguito delle predette comunicazioni intercorse tra le parti in ordine alla destinazione della IA relativamente ai lotti n. 2 e n. 5 di cui alla nota del 17.8.2018 di C.T.A. e al successivo ordine di servizio (in risposta alla nota) del 23.8.2018 (doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte appellante), tutti i lavori pattuiti venivano eseguiti “regolarmente e tempestivamente”, come peraltro espressamente dichiarato da C.T.A. a pag. 4, punto 12 dell'atto di citazione in appello e non contestato dall'appellata, tanto che, con nota del 2.12.2020, C.T.A., in vista della redazione dell'ultimo S.A.L. e dello Stato finale dei Lavori, forniva all' i registri di carico-scarico e le fatture di vendita del materiale CP_4 cippato.
Da tale documentazione risultava che un quantitativo pari a 451,40 quintali di cippato era stato allontanato dalle zone di imposto dei lotti n. 2 e n. 5 fino alla zona di smercio, sita in e venduto CP_6 al prezzo complessivo di euro 1.071,47 (doc.7). Tale somma era stata quindi decurtata dalla Stazione
Appaltante dal quantum dovuto a C.T.A..
Non essendole riconosciuto il corrispettivo per l'attività di esbosco del materiale di risulta, l'impresa procedeva, però, a sottoscrivere con riserva il secondo S.A.L. e lo Stato Finale dei Lavori (doc.
8-11 attore) e, con successiva lettera del 29.12.2020, chiedeva il pagamento di tale attività di esbosco di cimali e ramaglie per un valore di euro 5.458,43, che riteneva aggiuntiva rispetto alla prestazione originariamente concordata nel contratto di appalto.
Con comunicazione del 18.1.2021, l' dava atto che nell'approvazione dello stato finale, della CP_4 relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, avvenuta con determinazione pagina 5 di 12 dirigenziale n. 986 del 28.12.2020, veniva rigettata la riserva presentata “in quanto inammissibile, tenuto conto che la stessa è infondata, rilevando altresì che non sussistono i presupposti di attivazione del procedimento di tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”
(doc.13 attore). La motivazione di tale rigetto si evinceva, in particolare, dal verbale di riunione del
9.12.2020 (doc. 14 fasc. primo grado di parte appellante), nel quale si affermava “che l'esbosco del materiale di risulta (IA e cimali), successivamente cippato, non può essere riconosciuto in quanto non previsto in progetto e neanche nella successiva variante sottoscritta da ambo le parti;
che il valore assunto dal materiale cippato comunicato dall'impresa, pari a euro 1.071,47 verrà decurtato dalla contabilità finale dei lavori come previsto dal bando, al netto del costo sostenuto per il trasporto del medesimo materiale dalle aree di cantiere alla stazione di raccolta autorizzata più vicina, che sarà dunque riconosciuto all'impresa”.
6.B. In sede di appello, come già nel giudizio di primo grado, l'ente
[...]
, ha eccepito che tale riserva, prima ancora che infondata, è Controparte_4 tardiva, in quanto iscritta dall'appaltatrice sul registro di contabilità e sulla restante documentazione relativa al S.A.L. n.2 del 23.12.2020 e allo Stato finale del 28.12.2020 (doc.
6-7 appellata) e non già sul
S.A.L. n.1 del 12.8.2019 (doc.1 appellata), con il quale erano state liquidate le lavorazioni silvi culturali già eseguite sui lotti.
Ha sottolineato, infatti, che C.T.A., pur avendo eseguito l'esbosco di cimali e IA già prima dell'emissione del S.A.L. 1 del 12.8.2019 per l'intero nel lotto n. 5 (Gorgolaio – Le Valli) e parzialmente all'interno del lotto n. 2 (Lago Ponte), non aveva apposto alcuna riserva in tale contesto.
L'appaltatrice ha dedotto che la contabilizzazione dell'attività aggiuntiva era correttamente e tempestivamente avvenuta in sede di ultimo S.A.L. e di Stato finale dei lavori in conformità all'art.8, comma 4 del contratto, secondo cui “qualsiasi credito ulteriore eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, nulla ostando, quale rata di saldo”.
6.C. Orbene, al fine di accertare se la riserva sia stata apposta tempestivamente da C.T.A., occorre procedere ad un'interpretazione del contratto di appalto oggetto di causa secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. c.c. tenendo conto non solo del dato letterale, ma anche dell'interpretazione sistematica delle clausole ed, in particolare, del capitolato speciale d'appalto, che ai sensi dell'art. 2, lett. b) dell'accordo negoziale stipulato tra le parti, “forma parte integrante e sostanziale” dello stesso, nonché del criterio teleologico, come peraltro previsto dallo stesso art.6 dell'accordo negoziale per cui
è causa.
L'art. 38, comma 2 del predetto capitolato (doc. 2 C.T.A.), prevede che “qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, pertanto: pagina 6 di 12 a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi
è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste”.
Il successivo art. 50 del predetto Capitolato prevede, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e
2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti”.
Come correttamente rilevato da parte appellata, tale disciplina contrattuale si pone in linea di continuità con la normativa prevista dal D.P.R. 207/2010, applicabile ratione temporis nelle more dell'adozione delle linee guida disciplinanti l'attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione di cui all'art. 111 del d.lgs. 50/2016, il cui art. 191, co. 2 sancisce espressamente che “le riserve sono iscritte
a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
Dal dato letterale e dalla valutazione complessiva e sistematica delle predette clausole contrattuali, anche alla luce dello specifico dato normativo sopra richiamato, risulta chiaro che la richiesta di maggiori compensi da parte di C.T.A. per l'attività di esbosco di cimali e IA (trasporto di tali beni dal luogo di esbosco alla zona di imposto) avrebbe dovuto essere presentata per iscritto prima dell'inizio dell'opera oggetto della domanda e, quindi, già in occasione della nota redatta da C.T.A. in data 17.8.2018 e della comunicazione dell'ordine di servizio dell'ente parco del 23.8.2018 (doc.5 e 6 fasc.CTA) o, al più tardi, nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, ossia nel S.A.L. n.1 del
12.8.2019, tanto più che il provvedimento del 23.8.2018 non prevedeva alcun compenso ulteriore per la pagina 7 di 12 predetta prestazione e non si era dunque formato alcun accordo preventivo scritto sul maggior corrispettivo ai sensi dell'art.38 comma 2 lett.a) o ai sensi della lett. c) della medesima clausola del capitolato speciale.
Risulta per tabulas infatti che l' nel predetto ordine di servizio, con riferimento alla CP_4 destinazione di cimali e IA sui lotti 2 e 5, puntualizzava, come previsto in progetto, che “tutto il materiale di risulta con diametro inferiore a 10 cm (IA, cimali, piante di minori dimensioni) verrà cippato e ridistribuito uniformemente sul soprassuolo (salvo diversa indicazione della D.L.) evitando zone di accumulo al fine di favorirne la rapida decomposizione” e precisava che “qualora il materiale allontanato acquisisca un valore di mercato, quest'ultimo dovrà essere comunicato alla D.L.
e in funzione di quanto previsto dal Bando Regionale tale valore dovrà essere decurtato dal contributo concesso all'impresa”, in tal modo evidenziando alla controparte che l'ente appaltante non considerava
“aggiuntiva” la prestazione oggetto di causa e non intendeva corrispondere alcun compenso ulteriore per essa.
L'appaltatrice, invece, nonostante non fosse stato raggiunto alcun accordo preventivo scritto ai sensi dell'art.38 lett.c) del capitolato speciale e nonostante con il S.A.L. 1 del 12.8.2019 non avesse ricevuto il compenso dovuto per la prestazione di esbosco di cimali e IA nel lotto 2 e 5, già quasi interamente eseguita a tale data, sottoscriveva senza apporre alcuna riserva tale stato di avanzamento dei lavori.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ritiene tardiva la riserva apposta dall'appaltatrice, in quanto iscritta per la prima volta solo nel S.A.L. n. 2, riferito ai lavori eseguiti a tutto il 7.9.2020, datato
16.12.2020, quindi circa due anni dopo l'inizio delle lavorazioni in questione, risalenti al mese di agosto 2018.
In senso contrario non può valere il richiamo all'art.8 comma 4 del contratto di appalto, operato da parte appellante nella comparsa conclusionale al fine di provare la tempestività di tale riserva.
Tale clausola contrattuale, in forza della quale “qualsiasi credito ulteriore eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, nulla ostando, quale rata di saldo”, non può che essere interpretata quale norma di chiusura contenente una mera modalità esecutiva, sotto il profilo temporale, dell'obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo, la cui spettanza sia stata già accertata secondo la specifica disciplina negoziale e legislativa in materia di determinazione del compenso e di varianti e modifiche concernenti le prestazioni aggiuntive. In tal senso, depongono sia il richiamo ai termini “credito spettante” e “nulla ostando”, sia la necessità sistematica di conciliare tale previsione generale con quella speciale contenuta nell'art.38 comma 2 del capitolato speciale e nell'art. 2, lett. b) del contratto di appalto. pagina 8 di 12 Essa dunque non può trovare applicazione nel caso in esame, ove si discute di un credito controverso, la cui spettanza non era stata ancora accertata nell'an e nel quantum al momento del pagamento della rata di saldo.
7. Pur ritenendo assorbente l'accoglimento del primo motivo di appello incidentale, la Corte intende affrontare anche l'articolato motivo dell'appello principale proposto da C.T.A..
L'appellante ha dedotto che dal contratto di appalto e dal capitolato speciale era evincibile che la stazione appaltante aveva richiesto a C.T.A. l'esbosco dei soli tronchi (da trasportare interi all'imposto con verricello o altra metodologia e da accatastare ordinatamente), previa cippatura/sminuzzamento in bosco (“sul soprassuolo”) di “cimali/ramaglie/piante di minori dimensioni”; tale assunto trovava conferma nell'elenco prezzi espressamente menzionato e allegato al progetto e al contratto di appalto (e parte integrante del contratto per ciascuna prestazione ai sensi dell'art. 7, lett. d) del Capitolato) che remunerava solamente il taglio, l'esbosco dei tronchi, la cippatura/sminuzzamento del materiale di risulta, non elencando e non remunerando, invece, la prestazione di “esbosco/asportazione completa della IA”; l'esbosco integrale di cimali e ramaglie non era quindi originariamente previsto dal contratto, essendo stato concordato dalle parti solo durante l'esecuzione dei lavori a seguito di sopralluogo, su espressa indicazione della Direzione Lavori e su autorizzazione del RUP, come confermato dal teste – Geom. – nel giudizio di primo grado;
per espressa previsione Parte_3 del contratto di appalto, le modifiche/varianti al progetto introdotte in corso d'opera dovevano essere liquidate dalla Stazione Appaltante quali prestazioni aggiuntive, desumendo i relativi compensi dal prezziario delle opere di forestazione e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, all'interno del quale non esisteva l'attività unica “esbosco a pianta intera dei tronchi e dei cimali/ramaglie”, ma le due distinte voci “esbosco tronchi” e “esbosco/asportazione completa della IA”; era dunque necessario remunerare entrambe le lavorazioni sommando i due corrispettivi sopra indicati, tanto più che si trattava di un'operazione complessa ed maggiormente onerosa rispetto al trasporto dei soli tronchi sia in ragione dei mezzi impiegati e delle tempistiche necessarie, sia del volume complessivo da asportare senza danneggiare gli altri alberi e l'ambiente circostante.
L'appellata, come già in primo grado, ha ribadito anche nel giudizio di secondo grado che “la specifica indicata nella relazione tecnica, del metodo di esborso “a pianta intera” presupponeva chiaramente, come peraltro realizzato dall'impresa senza alcuna annotazione o riserva né prima né durante i lavori,
l'esbosco a pianta intera con cimali e IA attaccati, l'allestimento della pianta e quindi la separazione da cimali e IA una volta esboscata nei pressi delle aree di imposto e, a quel punto, la raccolta e la cippatura del materiale di risulta, oltre all'accatastamento dei tronchi”; chiedeva dunque il pagina 9 di 12 rigetto dell'appello principale, evidenziando che l'esbosco “a pianta intera” era previsto sia nel progetto esecutivo oggetto di gara sia nella successiva variante.
La Corte ritiene infondato l'appello principale.
Interpretando il contratto di appalto secondo i canoni ermeneutici di cui agli art.1362 e ss. c.c. ed in conformità a quanto, peraltro, previsto dallo stesso art.6 dell'accordo negoziale per cui è causa, risulta per tabulas che il progetto esecutivo (doc. 3 di C.T.A.) ai paragrafi B.
1.2 e B.
1.5 prevedeva espressamente “dopo il taglio, effettuato con mezzo manuale” “l'esbosco di piante intere con verricello (o con diversa metodologia da valutarsi con la D.L) in funzione della qualità del materiale da esboscare e purché questa si dimostri meno invasiva e meno “dannosa” per il soprassuolo e la rinnovazione rimanenti) in larga parte possibile per la vicinanza della viabilità, evitando danni alle piante rilasciate, alla rinnovazione presente e al regolare deflusso della acque superficiali. Tutti i tronchi esboscati (130 metri steri) saranno accatastati ordinatamente nei piazzali presenti lungo la viabilità forestale, in zone indicate dalla D.L. Tutto il materiale di risulta con diametro inferiore ai 10 cm (IA, cimali, piante di minori dimensioni) verrà cippato e ridistribuito uniformemente sul soprassuolo (salvo diversa indicazione della D.L.) evitando zone di accumulo al fine di favorirne la rapida decomposizione.”
Già il chiaro tenore letterale identifica l'oggetto dell'appalto fin dall'origine nell' “esbosco a pianta intera”.
L'interpretazione sistematica del contratto alla luce del progetto esecutivo e del capitolato speciale, che ai sensi dell'art. 2, lett. b) dell'accordo negoziale stipulato tra le parti, “forma parte integrante e sostanziale” dell'appalto, conferma tale assunto.
Ed invero, l'art. 72 del Capitolato Speciale, avente ad oggetto “Cippatura o asportazione IA” prevede che “tale intervento riguarderà il materiale di risulta, IA, cimali e tronchi secchi con diametro inferiore a 10 cm, provenienti da spalcature e diradamenti anche precedenti. Sarà eseguito con opportune macchine cippatrici avendo cura di ottenere una corretta distribuzione nel terreno del materiale triturato (evitando eccessivi cumuli) e comunque il medesimo non dovrà essere posto ad una distanza inferiore a 10 ml. dalla sede stradale. Ove non sia possibile eseguire in loco la cippatura, il materiale dovrà essere trasportato in luogo idoneo secondo le indicazioni impartite dalla D.L.”.
Fin dalla stipula del contratto le parti avevano dunque previsto la possibilità che la cippatura potesse non avvenire in loco, anche a causa della potenziale invasività e del non indifferente impatto su flora e fauna dei macchinari deputati alla sua effettuazione e che, di conseguenza, si dovesse provvedere all'esbosco anche di cimali e IA, concordando dunque che essa venisse effettuata nella zona di imposto, ossia nell'area di destinazione della pianta, estirpata nella sua interezza (tronchi e ramaglie). pagina 10 di 12 La cippatura nella zona di imposto costituiva dunque una modalità di esecuzione della prestazione oggetto di appalto, non una prestazione aggiuntiva e diversa da quella originariamente prevista.
Come tale il corrispettivo previsto ab origine nel contratto era finalizzato a remunerare anche tale attività.
Siffatta interpretazione trova conferma anche nell'attenta lettura della variante concordata tra le parti e di cui all'ordine di servizio del 23.8.2018, per effetto della quale i e la IA avrebbero potuto Pt_4 costituire oggetto di vendita anziché della mera redistribuzione sul soprassuolo, originariamente prevista nel contratto di appalto e nel capitolato speciale.
In tale ordine di servizio, infatti, l'ente parco riconosceva come prestazione aggiuntiva (effettivamente poi rimborsata e pagata all'appaltatrice) il solo trasporto del materiale di risulta dalla zona di imposto all'apposita zona di smercio esterna al , individuata nel caso di specie nella città di presso CP_4 CP_6 la ditta Recywood.
Proprio la previsione del c.d. metodo a pianta intera valeva ad indicare che erano inclusi nella prestazione originaria del contratto di appalto e nel corrispettivo ivi previsto l'attività di trasporto dal luogo di esbosco fino agli imposti sia dei tronchi sia di cimali e ramaglie. La destinazione di entrambi i beni era la stessa e si identificava nella zona cantierabile e raggiungibile dal cippatore e da camion, individuata nelle zone di imposto.
Solo a seguito della cippatura nelle zone di imposto, il materiale di risulta poteva costituire oggetto di redistribuzione sul soprassuolo e, per effetto della variante di cui all'ordine di servizio del 23.8.2018, di commercializzazione e vendita.
Per tale motivo, costituiva prestazione aggiuntiva (e come tale oggetto di autonomo compenso) non l'attività connessa alla redistribuzione sul suolo del materiale di risulta (prevista fin dall'origine), ma quella relativa al trasporto dalla zona di imposto a quella di commercializzazione (smercio).
In questo senso depone anche il criterio teleologico di ermeneutica contrattuale e, in particolare, la specifica finalità del contratto di appalto, individuata nel recupero, nella conservazione e nella valorizzazione dell'area boschiva oggetto dell'intervento finanziato.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure, sottolineando che la prestazione originaria del contratto si identificava nell'esbosco a pianta intera, concludeva che “se le piante sono state portate intere nei luoghi di imposto, la circostanza che i cimali e ramaglie di cui sono state private siano stati venduti, una volta cippati, anziché distribuiti sul soprassuolo, non ha comportato alcuna attività in più per l'attrice, ad eccezione del trasporto a per la vendita, attività per la quale tuttavia la CP_6 convenuta ha corrisposto un rimborso (614,55 euro) non oggetto di contestazione”.
pagina 11 di 12 Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ritiene che nessuna ulteriore somma sia dovuta a C.T.A e che, pertanto, debba essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta le domande spiegate dall'impresa appaltatrice.
8. Merita accoglimento invece il secondo motivo di appello incidentale in quanto la decisione del giudice viola il principio di soccombenza stabilito dall'art.91 c.p.c., avendo compensato le spese processuali senza un motivo ragionevole idoneo a giustificare la deroga a tale disciplina.
Ed invero, è documentale e pacifico che la vicenda controversa, lungi dal connotarsi come
“particolare”, riguardante un complesso rapporto astrattamente suscettibile di diverse interpretazioni”, sia riconducibile ad un contratto di appalto di un'opera pubblica, la cui disciplina è facilmente evincibile dalla documentazione prodotta da entrambe le parti e dall'applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e ss c.c., tanto che lo stesso giudice di prime cure ha deciso la causa sulla base del principio della “ragione più liquida”, ravvisata proprio nella circostanza per la quale l'oggetto dell'appalto fosse l'esborso a pianta intera ed il trasporto sia del tronco sia di cimali e IA al luogo di imposto, senza il compimento di alcuna attività ulteriore per l'appaltatrice.
La Corte ritiene dunque che non sussistessero i presupposti per procedere alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e per derogare al principio generale previsto dall'art.91 c.p.c..
La sentenza va dunque riformata nella parte in cui prevede la compensazione delle spese di lite anziché porle a carico della parte soccombente, in ossequio alla previsione di tale norma.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello spiegato da Parte_1
e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] [...]
e in conseguente parziale riforma Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della sentenza di primo grado, condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese legali relative al primo grado di giudizio, che si liquidano Controparte_1 in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA.
Condanna la a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese legali del presente giudizio che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 10 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 125/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. e P.I. ), con il patrocinio degli Avv.ti Antonella Almerigi e Giacomo Graziosi P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3 P.IVA_2
Bologna
APPELLATO
Oggetto: giudizio di appello in materia di appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello riformare la sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto e per l'effetto: I. Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi corrispondere dall'
[...]
, per le ragioni dedotte in atti, la somma di € Controparte_4
5.458,43 o quella diversa che risulterà nel corso del giudizio. II. Condannare il al Controparte_5 pagamento della somma determinata in favore dell'appellante C.T.A. III. Vinte le spese del doppio grado.” pagina 1 di 12 Per Controparte_4
: “Piaccia all'ill.ma Corte adita, respingere l'appello ex adverso proposto ed accogliere
[...] il proposto appello incidentale per i motivi in esso formulati e, per l'effetto, accertare e confermare che nulla di quanto richiesto in citazione è dovuto dall'Amministrazione convenuta in giudizio in forza, in primis, della tardività, e comunque, della infondatezza delle riserve formulate da parte appellante. Vinte le spese di ambo i gradi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 5.3.2021 Parte_1
(di seguito, C.T.A.) adiva il Tribunale di Forlì nel giudizio iscritto al n.r.g.707/2021, assumendo che in data 20.2.2018 aveva stipulato con l'ente Controparte_1 Controparte_2 un contratto di appalto cd. “a misura” denominato “manutenzione straordinaria e CP_3 ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta attrezzata e sentieri natura nel versante romagnolo del parco nazionale”, avente ad oggetto la valorizzazione e manutenzione di alcune zone boscate ubicate nel versante romagnolo del e che la stazione appaltante non le aveva corrisposto CP_1 il compenso economico per l'attività di esbosco del materiale di risulta (eseguito con riferimento ai lotti n. 2 e 5) ed, in particolare, per il trasporto dello stesso dal bosco alla c.d. “zona di imposto”.
Rappresentando di avere ricevuto solo un rimborso pari ad € 614,55 per il trasporto del materiale cippato dalla c.d. zona di imposto al punto di smercio a chiedeva di accertare il proprio diritto CP_6 al corrispettivo residuo di euro 5.458,43, con conseguente condanna dell'ente convenuto al relativo pagamento.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la tardività della CP_4 riserva formulata da parte attrice, in quanto non iscritta nel primo registro contabile di riferimento successivo alle lavorazioni in questione, ma solo sul registro di contabilità e sulla restante parte della documentazione relativa al S.A.L. n. 2, laddove le prestazioni oggetto di causa erano state, per la maggior parte, già liquidate nel S.A.L. n. 1 datato 12/08/2019; nel merito, contestava l'infondatezza della domanda, posto che sia nel progetto esecutivo oggetto di gara sia nella successiva variante si prevedeva l'esbosco a “pianta intera” ed il trasporto sia dei tronchi sia di cimali e ramaglie nel luogo di imposto, ove poi era prevista (ed era effettivamente avvenuta) la separazione di questi ultimi.
Chiedeva, quindi, di respingere le domande avversarie.
2. Il giudice di prime cure, istruita la causa anche a mezzo di prove orali e decidendo la controversia nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n.611/2022 pubblicata il 24 giugno 2022, respingeva la domanda attorea, compensando le spese in virtù della particolarità della vicenda, astrattamente suscettibile di diverse interpretazioni.
pagina 2 di 12 In ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, sebbene in punto di logica la questione della tempestività delle riserve si ponesse come preliminare, esaminava direttamente la questione relativa alla debenza della somma richiesta. Osservava, in particolare, che il progetto esecutivo per i lotti in questione prevedeva:
- il diradamento selettivo con indicazione delle piante che ne sono oggetto;
- l'esbosco delle piante intere con verricello;
- la cippatura e redistribuzione nel soprassuolo della IA, cimali, ecc.
Rilevava, inoltre, che “C.T.A. con missiva del 29.10.2020 (doc.12 parte attrice) ha dichiarato che il valore della vendita del materiale legnoso (cimali e IA) è stato dallo stesso acquisito a seguito dell'esbosco effettuato con metodo “pianta intera” come da ns. comunicazione del 17.8.2018 ed accumulo del medesimo in prossimità di strade camminabili, facilmente raggiungibili dal cippatore e dai camion. Dunque, appare chiaro che le piante siano state portate intere al luogo di imposto e lì private di cimali e rami”. Da ciò discendeva che nulla risultava dovuto in aggiunta a quanto già corrisposto dall'ente convenuto in quanto, se le piante erano state trasportate intere nei luoghi di imposto, la circostanza che cimali e ramaglie fossero poi stati venduti una volta cippati anziché distribuiti sul soprassuolo, non comportava alcuna attività ulteriore per l'attrice, ad eccezione del trasporto a per la vendita, attività per la quale parte convenuta aveva già corrisposto un CP_6 rimborso non oggetto di contestazione.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Forlì ha proposto appello C.T.A.; ha resistito l'appellata, spiegando appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
4. Con un unico articolato motivo di appello, Parte_1 ha chiesto la riforma della sentenza impugnata censurandola, in quanto erronea e ingiusta,
[...] laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto che sin dalla stipula del contratto di appalto C.T.A. fosse tenuta ad eseguire sia l'esbosco dei tronchi, sia l'esbosco del materiale di risulta, basando detta statuizione sulla sola relazione descrittiva del progetto esecutivo, che affermava espressamente “si prevede l'esbosco di piante intere con verricello”, senza tuttavia confrontarla con il capitolato speciale e le altre clausole del progetto esecutivo, dal cui esame poteva desumersi che l'esbosco integrale di cimali e ramaglie era stato concordato dalle parti non ab origine ma solo durante l'esecuzione dei lavori, su espressa indicazione della Direzione Lavori e su autorizzazione del Responsabile Unico del
Procedimento. Conseguentemente, ha rappresentato di ritenere dovuto il corrispettivo per la prestazione pagina 3 di 12 aggiuntiva sulla base dei prezzi contenuti nel prezziario delle opere di forestazione e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, contrariamente a quanto deciso nella sentenza impugnata.
5. A. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e proposto appello incidentale per due motivi.
In primo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure,
“in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida”, aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di tardività della riserva, invero già ritualmente proposta dall' nella comparsa di CP_4 costituzione e risposta in primo grado.
5.B. In secondo luogo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alle spese processuali nella parte in cui ha statuito “la particolarità della vicenda, riguardante un complesso rapporto astrattamente suscettibile di diverse interpretazioni, giustifica la compensazione delle spese di lite”. Ha eccepito dunque l'illegittimità della statuizione per la contraddittorietà, illogicità e apparenza della motivazione, tenuto conto che neppure le parti avevano mai contestato la natura del rapporto dedotto in giudizio e che, in ogni caso, lo stesso giudice di primo grado aveva scelto di risolvere la causa in base al principio della ragione più liquida, ravvisata proprio nell'infondatezza della pretesa avversaria. In ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., chiedeva la riforma del capo della sentenza concernente le spese, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
6. Preliminarmente, occorre esaminare la questione relativa alla tardività delle riserve in considerazione della sua natura assorbente.
La censura, oggetto del primo motivo di appello incidentale, è fondata.
6.A.Sul punto, giova premettere che risulta per tabulas che, con contratto di appalto cd. “a misura” denominato “manutenzione straordinaria e ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta attrezzata e sentieri natura nel versante romagnolo del parco nazionale” stipulato in data 20.2.2018,
l' affidava alla Controparte_4 Parte_1 [...]
l'esecuzione di lavori di forestazione aventi ad oggetto la valorizzazione e Parte_1 manutenzione di alcune zone boscate ubicate nel versante romagnolo del (doc.1 attore- CP_1 appellante).
Le prestazioni da eseguire venivano descritte nella relazione generale del progetto esecutivo e specificate nel capitolato speciale d'appalto, nell'apposita sezione “prescrizioni tecniche”, nella quale erano previsti sette lotti di intervento e, per ognuno di essi, erano spiegate le attività di forestazione che l'appaltatrice avrebbe dovuto svolgere. Rispetto a tali interventi e alle descritte modalità operative, il progetto esecutivo specificava, in conformità al capitolato speciale, che era sempre fatta “salva la pagina 4 di 12 potestà del Direttore dei Lavori” di dare diverse indicazioni all'impresa laddove necessario (doc.
2-3 attore-appellante).
Durante l'esecuzione dei lavori relativi ai lotti n. 2 (Lago di Ponte) e n. 5 (Gorgolaio – , la Pt_2
Direzione dei Lavori, in accordo con il RUP, al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi in zone ad alta densità di frequentazione, disponeva l'allontanamento del materiale legnoso cippato dalle aree di cantiere anziché la sua distribuzione uniforme sul soprassuolo al fine di favorirne la rapida decomposizione.
Con nota del 17.8.2018 (doc.5 attore), C.T.A. aderiva formalmente a tali indicazioni, specificando inoltre che a seguito dell'esbosco delle piante tagliate e del materiale di risulta, quest'ultimo sarebbe stato cippato e allontanato dal parco per poi essere venduto.
Con ordine di servizio del 23.8.2018, l' specificava che C.T.A. avrebbe dovuto provvedere CP_4 alla compilazione di un registro di carico e scarico del materiale allontanato dal , con la CP_1 precisazione che, se tale materiale avesse acquisito un valore di mercato, il prezzo di vendita sarebbe stato decurtato dal quantum dovuto all'appaltatrice (doc.6 attore).
A seguito delle predette comunicazioni intercorse tra le parti in ordine alla destinazione della IA relativamente ai lotti n. 2 e n. 5 di cui alla nota del 17.8.2018 di C.T.A. e al successivo ordine di servizio (in risposta alla nota) del 23.8.2018 (doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte appellante), tutti i lavori pattuiti venivano eseguiti “regolarmente e tempestivamente”, come peraltro espressamente dichiarato da C.T.A. a pag. 4, punto 12 dell'atto di citazione in appello e non contestato dall'appellata, tanto che, con nota del 2.12.2020, C.T.A., in vista della redazione dell'ultimo S.A.L. e dello Stato finale dei Lavori, forniva all' i registri di carico-scarico e le fatture di vendita del materiale CP_4 cippato.
Da tale documentazione risultava che un quantitativo pari a 451,40 quintali di cippato era stato allontanato dalle zone di imposto dei lotti n. 2 e n. 5 fino alla zona di smercio, sita in e venduto CP_6 al prezzo complessivo di euro 1.071,47 (doc.7). Tale somma era stata quindi decurtata dalla Stazione
Appaltante dal quantum dovuto a C.T.A..
Non essendole riconosciuto il corrispettivo per l'attività di esbosco del materiale di risulta, l'impresa procedeva, però, a sottoscrivere con riserva il secondo S.A.L. e lo Stato Finale dei Lavori (doc.
8-11 attore) e, con successiva lettera del 29.12.2020, chiedeva il pagamento di tale attività di esbosco di cimali e ramaglie per un valore di euro 5.458,43, che riteneva aggiuntiva rispetto alla prestazione originariamente concordata nel contratto di appalto.
Con comunicazione del 18.1.2021, l' dava atto che nell'approvazione dello stato finale, della CP_4 relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, avvenuta con determinazione pagina 5 di 12 dirigenziale n. 986 del 28.12.2020, veniva rigettata la riserva presentata “in quanto inammissibile, tenuto conto che la stessa è infondata, rilevando altresì che non sussistono i presupposti di attivazione del procedimento di tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”
(doc.13 attore). La motivazione di tale rigetto si evinceva, in particolare, dal verbale di riunione del
9.12.2020 (doc. 14 fasc. primo grado di parte appellante), nel quale si affermava “che l'esbosco del materiale di risulta (IA e cimali), successivamente cippato, non può essere riconosciuto in quanto non previsto in progetto e neanche nella successiva variante sottoscritta da ambo le parti;
che il valore assunto dal materiale cippato comunicato dall'impresa, pari a euro 1.071,47 verrà decurtato dalla contabilità finale dei lavori come previsto dal bando, al netto del costo sostenuto per il trasporto del medesimo materiale dalle aree di cantiere alla stazione di raccolta autorizzata più vicina, che sarà dunque riconosciuto all'impresa”.
6.B. In sede di appello, come già nel giudizio di primo grado, l'ente
[...]
, ha eccepito che tale riserva, prima ancora che infondata, è Controparte_4 tardiva, in quanto iscritta dall'appaltatrice sul registro di contabilità e sulla restante documentazione relativa al S.A.L. n.2 del 23.12.2020 e allo Stato finale del 28.12.2020 (doc.
6-7 appellata) e non già sul
S.A.L. n.1 del 12.8.2019 (doc.1 appellata), con il quale erano state liquidate le lavorazioni silvi culturali già eseguite sui lotti.
Ha sottolineato, infatti, che C.T.A., pur avendo eseguito l'esbosco di cimali e IA già prima dell'emissione del S.A.L. 1 del 12.8.2019 per l'intero nel lotto n. 5 (Gorgolaio – Le Valli) e parzialmente all'interno del lotto n. 2 (Lago Ponte), non aveva apposto alcuna riserva in tale contesto.
L'appaltatrice ha dedotto che la contabilizzazione dell'attività aggiuntiva era correttamente e tempestivamente avvenuta in sede di ultimo S.A.L. e di Stato finale dei lavori in conformità all'art.8, comma 4 del contratto, secondo cui “qualsiasi credito ulteriore eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, nulla ostando, quale rata di saldo”.
6.C. Orbene, al fine di accertare se la riserva sia stata apposta tempestivamente da C.T.A., occorre procedere ad un'interpretazione del contratto di appalto oggetto di causa secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. c.c. tenendo conto non solo del dato letterale, ma anche dell'interpretazione sistematica delle clausole ed, in particolare, del capitolato speciale d'appalto, che ai sensi dell'art. 2, lett. b) dell'accordo negoziale stipulato tra le parti, “forma parte integrante e sostanziale” dello stesso, nonché del criterio teleologico, come peraltro previsto dallo stesso art.6 dell'accordo negoziale per cui
è causa.
L'art. 38, comma 2 del predetto capitolato (doc. 2 C.T.A.), prevede che “qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, pertanto: pagina 6 di 12 a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi
è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste”.
Il successivo art. 50 del predetto Capitolato prevede, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e
2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti”.
Come correttamente rilevato da parte appellata, tale disciplina contrattuale si pone in linea di continuità con la normativa prevista dal D.P.R. 207/2010, applicabile ratione temporis nelle more dell'adozione delle linee guida disciplinanti l'attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione di cui all'art. 111 del d.lgs. 50/2016, il cui art. 191, co. 2 sancisce espressamente che “le riserve sono iscritte
a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
Dal dato letterale e dalla valutazione complessiva e sistematica delle predette clausole contrattuali, anche alla luce dello specifico dato normativo sopra richiamato, risulta chiaro che la richiesta di maggiori compensi da parte di C.T.A. per l'attività di esbosco di cimali e IA (trasporto di tali beni dal luogo di esbosco alla zona di imposto) avrebbe dovuto essere presentata per iscritto prima dell'inizio dell'opera oggetto della domanda e, quindi, già in occasione della nota redatta da C.T.A. in data 17.8.2018 e della comunicazione dell'ordine di servizio dell'ente parco del 23.8.2018 (doc.5 e 6 fasc.CTA) o, al più tardi, nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, ossia nel S.A.L. n.1 del
12.8.2019, tanto più che il provvedimento del 23.8.2018 non prevedeva alcun compenso ulteriore per la pagina 7 di 12 predetta prestazione e non si era dunque formato alcun accordo preventivo scritto sul maggior corrispettivo ai sensi dell'art.38 comma 2 lett.a) o ai sensi della lett. c) della medesima clausola del capitolato speciale.
Risulta per tabulas infatti che l' nel predetto ordine di servizio, con riferimento alla CP_4 destinazione di cimali e IA sui lotti 2 e 5, puntualizzava, come previsto in progetto, che “tutto il materiale di risulta con diametro inferiore a 10 cm (IA, cimali, piante di minori dimensioni) verrà cippato e ridistribuito uniformemente sul soprassuolo (salvo diversa indicazione della D.L.) evitando zone di accumulo al fine di favorirne la rapida decomposizione” e precisava che “qualora il materiale allontanato acquisisca un valore di mercato, quest'ultimo dovrà essere comunicato alla D.L.
e in funzione di quanto previsto dal Bando Regionale tale valore dovrà essere decurtato dal contributo concesso all'impresa”, in tal modo evidenziando alla controparte che l'ente appaltante non considerava
“aggiuntiva” la prestazione oggetto di causa e non intendeva corrispondere alcun compenso ulteriore per essa.
L'appaltatrice, invece, nonostante non fosse stato raggiunto alcun accordo preventivo scritto ai sensi dell'art.38 lett.c) del capitolato speciale e nonostante con il S.A.L. 1 del 12.8.2019 non avesse ricevuto il compenso dovuto per la prestazione di esbosco di cimali e IA nel lotto 2 e 5, già quasi interamente eseguita a tale data, sottoscriveva senza apporre alcuna riserva tale stato di avanzamento dei lavori.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ritiene tardiva la riserva apposta dall'appaltatrice, in quanto iscritta per la prima volta solo nel S.A.L. n. 2, riferito ai lavori eseguiti a tutto il 7.9.2020, datato
16.12.2020, quindi circa due anni dopo l'inizio delle lavorazioni in questione, risalenti al mese di agosto 2018.
In senso contrario non può valere il richiamo all'art.8 comma 4 del contratto di appalto, operato da parte appellante nella comparsa conclusionale al fine di provare la tempestività di tale riserva.
Tale clausola contrattuale, in forza della quale “qualsiasi credito ulteriore eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, nulla ostando, quale rata di saldo”, non può che essere interpretata quale norma di chiusura contenente una mera modalità esecutiva, sotto il profilo temporale, dell'obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo, la cui spettanza sia stata già accertata secondo la specifica disciplina negoziale e legislativa in materia di determinazione del compenso e di varianti e modifiche concernenti le prestazioni aggiuntive. In tal senso, depongono sia il richiamo ai termini “credito spettante” e “nulla ostando”, sia la necessità sistematica di conciliare tale previsione generale con quella speciale contenuta nell'art.38 comma 2 del capitolato speciale e nell'art. 2, lett. b) del contratto di appalto. pagina 8 di 12 Essa dunque non può trovare applicazione nel caso in esame, ove si discute di un credito controverso, la cui spettanza non era stata ancora accertata nell'an e nel quantum al momento del pagamento della rata di saldo.
7. Pur ritenendo assorbente l'accoglimento del primo motivo di appello incidentale, la Corte intende affrontare anche l'articolato motivo dell'appello principale proposto da C.T.A..
L'appellante ha dedotto che dal contratto di appalto e dal capitolato speciale era evincibile che la stazione appaltante aveva richiesto a C.T.A. l'esbosco dei soli tronchi (da trasportare interi all'imposto con verricello o altra metodologia e da accatastare ordinatamente), previa cippatura/sminuzzamento in bosco (“sul soprassuolo”) di “cimali/ramaglie/piante di minori dimensioni”; tale assunto trovava conferma nell'elenco prezzi espressamente menzionato e allegato al progetto e al contratto di appalto (e parte integrante del contratto per ciascuna prestazione ai sensi dell'art. 7, lett. d) del Capitolato) che remunerava solamente il taglio, l'esbosco dei tronchi, la cippatura/sminuzzamento del materiale di risulta, non elencando e non remunerando, invece, la prestazione di “esbosco/asportazione completa della IA”; l'esbosco integrale di cimali e ramaglie non era quindi originariamente previsto dal contratto, essendo stato concordato dalle parti solo durante l'esecuzione dei lavori a seguito di sopralluogo, su espressa indicazione della Direzione Lavori e su autorizzazione del RUP, come confermato dal teste – Geom. – nel giudizio di primo grado;
per espressa previsione Parte_3 del contratto di appalto, le modifiche/varianti al progetto introdotte in corso d'opera dovevano essere liquidate dalla Stazione Appaltante quali prestazioni aggiuntive, desumendo i relativi compensi dal prezziario delle opere di forestazione e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, all'interno del quale non esisteva l'attività unica “esbosco a pianta intera dei tronchi e dei cimali/ramaglie”, ma le due distinte voci “esbosco tronchi” e “esbosco/asportazione completa della IA”; era dunque necessario remunerare entrambe le lavorazioni sommando i due corrispettivi sopra indicati, tanto più che si trattava di un'operazione complessa ed maggiormente onerosa rispetto al trasporto dei soli tronchi sia in ragione dei mezzi impiegati e delle tempistiche necessarie, sia del volume complessivo da asportare senza danneggiare gli altri alberi e l'ambiente circostante.
L'appellata, come già in primo grado, ha ribadito anche nel giudizio di secondo grado che “la specifica indicata nella relazione tecnica, del metodo di esborso “a pianta intera” presupponeva chiaramente, come peraltro realizzato dall'impresa senza alcuna annotazione o riserva né prima né durante i lavori,
l'esbosco a pianta intera con cimali e IA attaccati, l'allestimento della pianta e quindi la separazione da cimali e IA una volta esboscata nei pressi delle aree di imposto e, a quel punto, la raccolta e la cippatura del materiale di risulta, oltre all'accatastamento dei tronchi”; chiedeva dunque il pagina 9 di 12 rigetto dell'appello principale, evidenziando che l'esbosco “a pianta intera” era previsto sia nel progetto esecutivo oggetto di gara sia nella successiva variante.
La Corte ritiene infondato l'appello principale.
Interpretando il contratto di appalto secondo i canoni ermeneutici di cui agli art.1362 e ss. c.c. ed in conformità a quanto, peraltro, previsto dallo stesso art.6 dell'accordo negoziale per cui è causa, risulta per tabulas che il progetto esecutivo (doc. 3 di C.T.A.) ai paragrafi B.
1.2 e B.
1.5 prevedeva espressamente “dopo il taglio, effettuato con mezzo manuale” “l'esbosco di piante intere con verricello (o con diversa metodologia da valutarsi con la D.L) in funzione della qualità del materiale da esboscare e purché questa si dimostri meno invasiva e meno “dannosa” per il soprassuolo e la rinnovazione rimanenti) in larga parte possibile per la vicinanza della viabilità, evitando danni alle piante rilasciate, alla rinnovazione presente e al regolare deflusso della acque superficiali. Tutti i tronchi esboscati (130 metri steri) saranno accatastati ordinatamente nei piazzali presenti lungo la viabilità forestale, in zone indicate dalla D.L. Tutto il materiale di risulta con diametro inferiore ai 10 cm (IA, cimali, piante di minori dimensioni) verrà cippato e ridistribuito uniformemente sul soprassuolo (salvo diversa indicazione della D.L.) evitando zone di accumulo al fine di favorirne la rapida decomposizione.”
Già il chiaro tenore letterale identifica l'oggetto dell'appalto fin dall'origine nell' “esbosco a pianta intera”.
L'interpretazione sistematica del contratto alla luce del progetto esecutivo e del capitolato speciale, che ai sensi dell'art. 2, lett. b) dell'accordo negoziale stipulato tra le parti, “forma parte integrante e sostanziale” dell'appalto, conferma tale assunto.
Ed invero, l'art. 72 del Capitolato Speciale, avente ad oggetto “Cippatura o asportazione IA” prevede che “tale intervento riguarderà il materiale di risulta, IA, cimali e tronchi secchi con diametro inferiore a 10 cm, provenienti da spalcature e diradamenti anche precedenti. Sarà eseguito con opportune macchine cippatrici avendo cura di ottenere una corretta distribuzione nel terreno del materiale triturato (evitando eccessivi cumuli) e comunque il medesimo non dovrà essere posto ad una distanza inferiore a 10 ml. dalla sede stradale. Ove non sia possibile eseguire in loco la cippatura, il materiale dovrà essere trasportato in luogo idoneo secondo le indicazioni impartite dalla D.L.”.
Fin dalla stipula del contratto le parti avevano dunque previsto la possibilità che la cippatura potesse non avvenire in loco, anche a causa della potenziale invasività e del non indifferente impatto su flora e fauna dei macchinari deputati alla sua effettuazione e che, di conseguenza, si dovesse provvedere all'esbosco anche di cimali e IA, concordando dunque che essa venisse effettuata nella zona di imposto, ossia nell'area di destinazione della pianta, estirpata nella sua interezza (tronchi e ramaglie). pagina 10 di 12 La cippatura nella zona di imposto costituiva dunque una modalità di esecuzione della prestazione oggetto di appalto, non una prestazione aggiuntiva e diversa da quella originariamente prevista.
Come tale il corrispettivo previsto ab origine nel contratto era finalizzato a remunerare anche tale attività.
Siffatta interpretazione trova conferma anche nell'attenta lettura della variante concordata tra le parti e di cui all'ordine di servizio del 23.8.2018, per effetto della quale i e la IA avrebbero potuto Pt_4 costituire oggetto di vendita anziché della mera redistribuzione sul soprassuolo, originariamente prevista nel contratto di appalto e nel capitolato speciale.
In tale ordine di servizio, infatti, l'ente parco riconosceva come prestazione aggiuntiva (effettivamente poi rimborsata e pagata all'appaltatrice) il solo trasporto del materiale di risulta dalla zona di imposto all'apposita zona di smercio esterna al , individuata nel caso di specie nella città di presso CP_4 CP_6 la ditta Recywood.
Proprio la previsione del c.d. metodo a pianta intera valeva ad indicare che erano inclusi nella prestazione originaria del contratto di appalto e nel corrispettivo ivi previsto l'attività di trasporto dal luogo di esbosco fino agli imposti sia dei tronchi sia di cimali e ramaglie. La destinazione di entrambi i beni era la stessa e si identificava nella zona cantierabile e raggiungibile dal cippatore e da camion, individuata nelle zone di imposto.
Solo a seguito della cippatura nelle zone di imposto, il materiale di risulta poteva costituire oggetto di redistribuzione sul soprassuolo e, per effetto della variante di cui all'ordine di servizio del 23.8.2018, di commercializzazione e vendita.
Per tale motivo, costituiva prestazione aggiuntiva (e come tale oggetto di autonomo compenso) non l'attività connessa alla redistribuzione sul suolo del materiale di risulta (prevista fin dall'origine), ma quella relativa al trasporto dalla zona di imposto a quella di commercializzazione (smercio).
In questo senso depone anche il criterio teleologico di ermeneutica contrattuale e, in particolare, la specifica finalità del contratto di appalto, individuata nel recupero, nella conservazione e nella valorizzazione dell'area boschiva oggetto dell'intervento finanziato.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure, sottolineando che la prestazione originaria del contratto si identificava nell'esbosco a pianta intera, concludeva che “se le piante sono state portate intere nei luoghi di imposto, la circostanza che i cimali e ramaglie di cui sono state private siano stati venduti, una volta cippati, anziché distribuiti sul soprassuolo, non ha comportato alcuna attività in più per l'attrice, ad eccezione del trasporto a per la vendita, attività per la quale tuttavia la CP_6 convenuta ha corrisposto un rimborso (614,55 euro) non oggetto di contestazione”.
pagina 11 di 12 Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ritiene che nessuna ulteriore somma sia dovuta a C.T.A e che, pertanto, debba essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta le domande spiegate dall'impresa appaltatrice.
8. Merita accoglimento invece il secondo motivo di appello incidentale in quanto la decisione del giudice viola il principio di soccombenza stabilito dall'art.91 c.p.c., avendo compensato le spese processuali senza un motivo ragionevole idoneo a giustificare la deroga a tale disciplina.
Ed invero, è documentale e pacifico che la vicenda controversa, lungi dal connotarsi come
“particolare”, riguardante un complesso rapporto astrattamente suscettibile di diverse interpretazioni”, sia riconducibile ad un contratto di appalto di un'opera pubblica, la cui disciplina è facilmente evincibile dalla documentazione prodotta da entrambe le parti e dall'applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e ss c.c., tanto che lo stesso giudice di prime cure ha deciso la causa sulla base del principio della “ragione più liquida”, ravvisata proprio nella circostanza per la quale l'oggetto dell'appalto fosse l'esborso a pianta intera ed il trasporto sia del tronco sia di cimali e IA al luogo di imposto, senza il compimento di alcuna attività ulteriore per l'appaltatrice.
La Corte ritiene dunque che non sussistessero i presupposti per procedere alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e per derogare al principio generale previsto dall'art.91 c.p.c..
La sentenza va dunque riformata nella parte in cui prevede la compensazione delle spese di lite anziché porle a carico della parte soccombente, in ossequio alla previsione di tale norma.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello spiegato da Parte_1
e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] [...]
e in conseguente parziale riforma Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della sentenza di primo grado, condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese legali relative al primo grado di giudizio, che si liquidano Controparte_1 in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA.
Condanna la a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese legali del presente giudizio che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 10 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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