Ordinanza cautelare 16 febbraio 2017
Ordinanza collegiale 2 marzo 2018
Sentenza 14 gennaio 2019
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 14/01/2019, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2019
N. 00485/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12161/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12161 del 2016, proposto da
Circolo Associativo La Mola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Colacino, Maria Cristina Colacino, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Colacino in Roma, via Nicola Ricciotti, 9;
contro
Comune di San Felice Circeo non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 28 giugno 2016, prot. n. 15356, recante la diffida a dar corso ai lavori di cui alla CILA acquisita al protocollo del Comune di San Felice Circeo al n. 014158 del 15.6.2016, riguardante la diversa distribuzione interna di un locale;
- di ogni altro atto antecedente e susseguente o comunque connesso,
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il Circolo ricorrente espone di voler utilizzare quale sede delle proprie attività un piccolo manufatto edilizio sito in San Felice Circeo, località Brecciaio, distinto nel N.C.E.U. al F. 6, part. 373, costituito da un piano avente una superficie complessiva di circa mq. 110, utilizzato storicamente quale locale magazzino per la vendita dell’uva prodotta nella zona.
A tale fine è stata presentata una CILA in data 15.6.2016, al fine di realizzare all’interno l’opportuna distribuzione degli ambienti con i necessari servizi igienici.
Nella presente sede il Circolo impugna il provvedimento del 28 giugno 2016, prot. n. 15356, recante la diffida a dar corso ai lavori di cui alla CILA acquisita al protocollo del Comune di San Felice Circeo al n. 014158 del 15.6.2016.
Il ricorso si basa su un unico motivo così rubricato:
- violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato e integrato dall’art. 17 del D.L. n. 133 del 2014 conv. con la L. n. 164/2014; eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; difetto e vizio logico della motivazione.
2. Il Comune di San Felice Circeo non si è costituito in giudizio.
3. In seguito all’espletamento dell’incombente istruttorio disposto con l’ordinanza n. 2373/2018, il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 16 ottobre 2018 e quindi trattenuto in decisione.
4. Il Collegio rileva preliminarmente che il provvedimento impugnato va identificato nella diffida del 28 giugno 2016, prot. n. 15356, con la quale il Comune di San Felice Circeo ha rilevato il contrasto delle opere di cui alla CILA in questione con l’art. 11 delle N.T.A. del P.R.G. vigente approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 5736 del 26/11/1979 ed entrato in vigore dal 14/3/1980.
In particolare, il lotto di terreno sul quale è stato edificato il locale magazzino, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 6 particella n. 373, ricade nel Comprensorio Naturalistico del Promontorio del Monte Circeo (art.11 NTA) e in esso devono essere garantite la conservazione e la inalterabilità dei luoghi con l'assoluta preclusione di qualsiasi forma anche irrilevante di edificazione.
Le nuove opere edilizie gli impianti tecnologici che si intendono realizzare, compreso il mutamento della destinazione d'uso indicati nella C.I.L.A. acquisita al protocollo comunale il 15/06/2016 al n.014158, contrastano pertanto con il vigente Piano Regolatore Generale (art.11 NTA).
Al riguardo va precisato che dall’esposizione in fatto e dal tenore delle censure è evidente che tale è l’oggetto dell’impugnativa, nonostante una correzione a penna riportata nell’epigrafe dell’originale del ricorso, che fa riferimento a un successivo atto del 27 luglio 2016 con il medesimo oggetto.
Detta indicazione non può essere considerata perché in realtà l’oggetto in questione è correttamente ricollegabile unicamente al provvedimento del 28 giugno 2016, come risulta anche dalla copia notificata al Comune resistente; mentre il successivo atto del 27 luglio 2016, allegato al ricorso, attiene al divieto di prosecuzione delle attività di cui alla SCIA prot. n. 13513 del 7.6.2016 (SCIA relativa all’attività commerciale).
5. Nel merito, le censure proposte avverso la diffida all’esecuzione dei lavori devono essere disattese.
Il ricorrente nega che nella specie si verifichi l’edificazione preclusa dall’art. 11 delle N.T.A. per gli immobili ubicati nella sede del comprensorio naturalistico del Circeo, trattandosi di diversa distribuzione interna e normalizzazione dei servizi igienici.
Ma in realtà dall’atto impugnato è possibile ricavare che l’intervento in questione concreta un vero e proprio cambio di destinazione d’uso con opere, in quanto l’immobile da locale magazzino passerebbe a essere adibito ad attività sociali con profili anche commerciali (somministrazione, intrattenimento, bar, mensa, spaccio).
E’ indubbio che si tratti di un’attività urbanisticamente rilevante sotto il profilo edificatorio anche come incidenza sul carico urbanistico: il che giustifica la posizione negativa del Comune di San Felice Circeo; e questo a prescindere dai profili relativi alla non sanabilità edilizia del manufatto preesistente e delle successive opere manutentive, che sono oggetto di una distinta procedura.
Per completezza va anche osservato che l’Amministrazione riferisce che il presidente del Circolo odierno ricorrente ha presentato in data 27 gennaio 2017 una ulteriore CILA (allegata alla relazione istruttoria).
E sull’esito di questa ulteriore procedura nulla deduce la parte ricorrente.
Ne consegue che, impregiudicato restando in questa sede l’esito di tale ultima procedura, il ricorso deve essere respinto.
6. Non v’è motivo di pronuncia sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Silvia Coppari, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Arzillo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO