TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1891/2020
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1891/2020, assunta in decisione all'udienza del 6.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nata il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Venosa (PZ), alla Via Giacomo Di C.F._1
Chirico, n. 26, presso lo studio dell'avv. Emanuele BRUNETTI, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti a C.F._2 margine dell'atto di citazione in opposizione a precetto;
- opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1
legale in Milano (MI), al Viale Brenta n. 18/B, P.Iva: , rappresentata dalla P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Verona (VR), CP_2 al Viale dell'Agricoltura, n. 7, P.Iva: rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi SINISI,
c.f.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Venosa C.F._3
(PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- opposta -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
1 Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
La IG.ra ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_1
25.06.2020 da con cui era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 187.901,67, oltre interessi, in virtù del decreto ingiuntivo n. 674/95 emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.11.1995 in favore di Controparte_3
successivamente oggetto di varie cessioni di credito in blocco.
Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1
giacché, in uno dei primi passaggi delle varie operazioni di cessione e di modifiche societarie intervenute, la posizione debitoria in questione sarebbe passata alla Nuova
Banca di Roma S.p.A. e non ad Unicredito Italiano S.p.A. e, quindi, non risulterebbe inserita neanche nell'ultimo trasferimento avvenuto verso l'odierna opposta.
La IG.ra , inoltre, ha rilevato l'assenza di una valida procura alle liti da parte del Pt_1 difensore dell'opposta al momento della notifica dell'atto di precetto, non potendo ritenersi ancora spendibile la procura generale rilasciata precedentemente dalla
[...]
Controparte_4
Ha eccepito, in subordine, la prescrizione del credito azionato in base del decreto ingiuntivo n. 674/1995 per assenza di atti interruttivi, atteso che l'effetto sospensivo della procedura esecutiva n. 45/2000 iscritta dinanzi al Tribunale di Melfi, azionata per il recupero del credito, risulterebbe limitato al momento della notifica del pignoramento immobiliare vista l'estinzione della medesima procedura per rinuncia da parte del creditore.
Infine, ultimo motivo di opposizione è legato all'usurarietà dei tassi di interessi applicati in quanto - a dire dell'opponente - dovrebbe ritenersi prevalente la sopravvenuta Legge
n. 108/1996 con conseguente sostituzione degli interessi usurari con quelli a tasso legale.
Ha chiesto, pertanto, di accertare il difetto di ius postulandi dichiarando la nullità dell'atto di precetto e, in subordine, di accogliere l'eccezione di prescrizione e di accertare l'usurarietà degli interessi applicati.
All'udienza del 2.12.2020 il Giudice ha preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'opposta ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, su richiesta dell'opponente, sebbene non abbia fatto seguito il deposito delle relative memorie.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.11.2021, si è costituita la tramite la mandataria limitandosi al richiamo Controparte_1 CP_2
delle argomentazioni difensive del precedente procuratore.
2 All'udienza del 16.12.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.12.2022.
In data 12.12.2022, la tramite la mandataria Controparte_1 CP_2 ha depositato una ulteriore comparsa di costituzione chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto.
Ha ricostruito, attraverso il suddetto atto difensivo, i vari passaggi che hanno caratterizzato le cessioni del credito ritenendo infondata l'eccezione di difetto di legittimazione.
Per quanto riguarda le doglianze dell'opponente sulla prescrizione del credito azionato, ha precisato che la procedura esecutiva n. 45/2000 R.G.E. non si è estinta e, anzi, la stessa si è conclusa con la vendita dei beni e la distribuzione delle somme ricavate.
Ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla usurarietà dei tassi di interessi trattandosi di eccezione riguardante la formazione del titolo e, quindi, non proponibile in questa sede.
Mutato medio tempore il Giudice deIGnato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.02.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente ha ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nell'atto introduttivo di lite e, in particolare, ha ribadito l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...] non avendo quest'ultima depositato in giudizio alcuni contratti di Controparte_1 cessione di crediti in blocco e non avendo provato l'inclusione della posizione debitoria in questione nei suddetti trasferimenti.
Ha eccepito, inoltre, il tardivo deposito in giudizio da parte di Controparte_1
della documentazione sulle cessioni di credito, con la conseguenza di rendere la stessa inutilizzabile nel presente giudizio.
Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione a precetto per infondatezza delle argomentazioni difensive proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla IG.ra deve essere accolta per la ragione Parte_1
di seguito esposta che assorbe tutte le altre.
Come anticipato in premessa, rispetto alla posizione debitoria oggetto del contestato precetto, l'opponente ha eccepito la mancata prova di alcune cessioni di crediti e dell'inserimento del medesimo debito in alcune delle operazioni di cartolarizzazione succedutesi.
3 Come noto, per giurisprudenza consolidata, ricade sulla cessionaria l'onere probatorio con riferimento alla dimostrazione dell'inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB, al fine di consentire al debitore ceduto di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito.
In particolare, recentemente la Cassazione ha precisato che “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé
– può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione Civile,
Sezione 3, Ordinanza n. 7866 del 22.03.2024).
Il cessionario, quindi, deve fornire la prova allegando i contratti di cessione e gli elenchi dettagliati dei crediti ceduti per contrastare le contestazioni in ordine alla propria legittimazione processuale.
Premesso ciò, rispetto alle doglianze formulate sul punto dalla IG.ra , Parte_1
la ha provveduto a depositare in giudizio soltanto in data Controparte_1
12.12.2022 la documentazione riguardante le varie vicende di cessione dei crediti, le relative pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale, le deliberazioni in merito a modificazioni e fusioni societarie, le procure per la difesa in giudizio e le visure camerali.
Si tratta, quindi, di documenti prodotti in giudizio dopo l'udienza del 16.12.2021 con cui
è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Dunque, è evidente che la documentazione è stata depositata tardivamente, ben oltre il termine ultimo individuato dal legislatore con il deposito delle memorie di cui all'art. 183
c.p.c., VI comma.
4 In precedenza, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9.11.2021,
l'opposta ha prodotto in giudizio soltanto la visura della società il CP_2 conferimento da parte di quest'ultima delle procure ai difensori ed il verbale di assemblea per la modifica della denominazione sociale di Parte_2
Ad ogni modo, anche in questo caso, oltre a trattarsi di una minima parte della documentazione necessaria per provare le intervenute cessioni e vicende societarie, comunque il deposito risulta tardivo in quanto avvenuto dopo la scadenza dei termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, concesse all'udienza del 2.12.2020.
Ne consegue che, prima ancora di esaminare la documentazione agli atti, occorre preliminarmente accertare l'utilizzabilità o meno degli stessi, ai fini della decisione della causa, visto il tardivo deposito da parte dell'opposta, circostanza eccepita anche dalla IG.ra nella memoria conclusionale. Pt_1
Come già anticipato, in effetti, risulta evidente che i documenti utili per dimostrare la legittimazione attiva dell'opposta non siano stati depositati tempestivamente.
La si è costituita tardivamente e, per giunta, la documentazione Controparte_1
è stata depositata in giudizio solo successivamente (dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni con un ulteriore deposito di comparsa di costituzione e risposta).
Non si tratta, ovviamente, di documentazione nuova che possa giustificare il deposito non tempestivo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, le cadenze processuali di cui all'art. 183 c.p.c. (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Di conseguenza, i documenti costituenti prova di un fatto devono essere prodotti, a pena di inammissibilità, entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali (Cassazione civile, Sezione
III, Ordinanza n. 16800 del 26.06.2018).
Ed ancora, con riferimento anche più attinente alla vicenda per cui è causa, “In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la
5 sussistenza di un impedimento a lui non imputabile” (Cassazione civile, Ordinanza n. 108 del 3 gennaio 2024).
L'inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente può essere rilevata anche d'ufficio, fermo restando che nel presente giudizio l'opponente ha formulato eccezione in tal senso.
Pertanto, il tardivo deposito da parte dell'opposta dei documenti necessari per dimostrare l'inclusione della posizione debitoria della IG.ra nell'ambito delle varie cessioni Pt_1
di credito in blocco ha come conseguenza la mancata prova della legittimazione attiva in capo alla cessionaria Controparte_1
Risulta fondata, quindi, l'eccezione proposta dall'opponente sul difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
L'accoglimento del predetto motivo di opposizione comporta l'assorbimento degli altri motivi proposti dall'opponente, in applicazione del principio della “ragione più liquida” che rende superfluo l'accertamento sulle altre eccezioni formulate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dalla IG.ra nei confronti di Parte_1 [...]
tramite la mandataria ogni contraria istanza ed Controparte_1 CP_2
eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione a precetto proposta dalla IG.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 25.06.2020 da Controparte_1
tramite la mandataria CP_2
- Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio liquidate in € 786,00 per spese e in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 20/06/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1891/2020, assunta in decisione all'udienza del 6.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nata il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Venosa (PZ), alla Via Giacomo Di C.F._1
Chirico, n. 26, presso lo studio dell'avv. Emanuele BRUNETTI, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti a C.F._2 margine dell'atto di citazione in opposizione a precetto;
- opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1
legale in Milano (MI), al Viale Brenta n. 18/B, P.Iva: , rappresentata dalla P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Verona (VR), CP_2 al Viale dell'Agricoltura, n. 7, P.Iva: rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi SINISI,
c.f.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Venosa C.F._3
(PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- opposta -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
1 Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
La IG.ra ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_1
25.06.2020 da con cui era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 187.901,67, oltre interessi, in virtù del decreto ingiuntivo n. 674/95 emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.11.1995 in favore di Controparte_3
successivamente oggetto di varie cessioni di credito in blocco.
Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1
giacché, in uno dei primi passaggi delle varie operazioni di cessione e di modifiche societarie intervenute, la posizione debitoria in questione sarebbe passata alla Nuova
Banca di Roma S.p.A. e non ad Unicredito Italiano S.p.A. e, quindi, non risulterebbe inserita neanche nell'ultimo trasferimento avvenuto verso l'odierna opposta.
La IG.ra , inoltre, ha rilevato l'assenza di una valida procura alle liti da parte del Pt_1 difensore dell'opposta al momento della notifica dell'atto di precetto, non potendo ritenersi ancora spendibile la procura generale rilasciata precedentemente dalla
[...]
Controparte_4
Ha eccepito, in subordine, la prescrizione del credito azionato in base del decreto ingiuntivo n. 674/1995 per assenza di atti interruttivi, atteso che l'effetto sospensivo della procedura esecutiva n. 45/2000 iscritta dinanzi al Tribunale di Melfi, azionata per il recupero del credito, risulterebbe limitato al momento della notifica del pignoramento immobiliare vista l'estinzione della medesima procedura per rinuncia da parte del creditore.
Infine, ultimo motivo di opposizione è legato all'usurarietà dei tassi di interessi applicati in quanto - a dire dell'opponente - dovrebbe ritenersi prevalente la sopravvenuta Legge
n. 108/1996 con conseguente sostituzione degli interessi usurari con quelli a tasso legale.
Ha chiesto, pertanto, di accertare il difetto di ius postulandi dichiarando la nullità dell'atto di precetto e, in subordine, di accogliere l'eccezione di prescrizione e di accertare l'usurarietà degli interessi applicati.
All'udienza del 2.12.2020 il Giudice ha preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'opposta ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, su richiesta dell'opponente, sebbene non abbia fatto seguito il deposito delle relative memorie.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.11.2021, si è costituita la tramite la mandataria limitandosi al richiamo Controparte_1 CP_2
delle argomentazioni difensive del precedente procuratore.
2 All'udienza del 16.12.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.12.2022.
In data 12.12.2022, la tramite la mandataria Controparte_1 CP_2 ha depositato una ulteriore comparsa di costituzione chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto.
Ha ricostruito, attraverso il suddetto atto difensivo, i vari passaggi che hanno caratterizzato le cessioni del credito ritenendo infondata l'eccezione di difetto di legittimazione.
Per quanto riguarda le doglianze dell'opponente sulla prescrizione del credito azionato, ha precisato che la procedura esecutiva n. 45/2000 R.G.E. non si è estinta e, anzi, la stessa si è conclusa con la vendita dei beni e la distribuzione delle somme ricavate.
Ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla usurarietà dei tassi di interessi trattandosi di eccezione riguardante la formazione del titolo e, quindi, non proponibile in questa sede.
Mutato medio tempore il Giudice deIGnato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.02.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente ha ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nell'atto introduttivo di lite e, in particolare, ha ribadito l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...] non avendo quest'ultima depositato in giudizio alcuni contratti di Controparte_1 cessione di crediti in blocco e non avendo provato l'inclusione della posizione debitoria in questione nei suddetti trasferimenti.
Ha eccepito, inoltre, il tardivo deposito in giudizio da parte di Controparte_1
della documentazione sulle cessioni di credito, con la conseguenza di rendere la stessa inutilizzabile nel presente giudizio.
Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione a precetto per infondatezza delle argomentazioni difensive proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla IG.ra deve essere accolta per la ragione Parte_1
di seguito esposta che assorbe tutte le altre.
Come anticipato in premessa, rispetto alla posizione debitoria oggetto del contestato precetto, l'opponente ha eccepito la mancata prova di alcune cessioni di crediti e dell'inserimento del medesimo debito in alcune delle operazioni di cartolarizzazione succedutesi.
3 Come noto, per giurisprudenza consolidata, ricade sulla cessionaria l'onere probatorio con riferimento alla dimostrazione dell'inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB, al fine di consentire al debitore ceduto di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito.
In particolare, recentemente la Cassazione ha precisato che “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé
– può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione Civile,
Sezione 3, Ordinanza n. 7866 del 22.03.2024).
Il cessionario, quindi, deve fornire la prova allegando i contratti di cessione e gli elenchi dettagliati dei crediti ceduti per contrastare le contestazioni in ordine alla propria legittimazione processuale.
Premesso ciò, rispetto alle doglianze formulate sul punto dalla IG.ra , Parte_1
la ha provveduto a depositare in giudizio soltanto in data Controparte_1
12.12.2022 la documentazione riguardante le varie vicende di cessione dei crediti, le relative pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale, le deliberazioni in merito a modificazioni e fusioni societarie, le procure per la difesa in giudizio e le visure camerali.
Si tratta, quindi, di documenti prodotti in giudizio dopo l'udienza del 16.12.2021 con cui
è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Dunque, è evidente che la documentazione è stata depositata tardivamente, ben oltre il termine ultimo individuato dal legislatore con il deposito delle memorie di cui all'art. 183
c.p.c., VI comma.
4 In precedenza, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9.11.2021,
l'opposta ha prodotto in giudizio soltanto la visura della società il CP_2 conferimento da parte di quest'ultima delle procure ai difensori ed il verbale di assemblea per la modifica della denominazione sociale di Parte_2
Ad ogni modo, anche in questo caso, oltre a trattarsi di una minima parte della documentazione necessaria per provare le intervenute cessioni e vicende societarie, comunque il deposito risulta tardivo in quanto avvenuto dopo la scadenza dei termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, concesse all'udienza del 2.12.2020.
Ne consegue che, prima ancora di esaminare la documentazione agli atti, occorre preliminarmente accertare l'utilizzabilità o meno degli stessi, ai fini della decisione della causa, visto il tardivo deposito da parte dell'opposta, circostanza eccepita anche dalla IG.ra nella memoria conclusionale. Pt_1
Come già anticipato, in effetti, risulta evidente che i documenti utili per dimostrare la legittimazione attiva dell'opposta non siano stati depositati tempestivamente.
La si è costituita tardivamente e, per giunta, la documentazione Controparte_1
è stata depositata in giudizio solo successivamente (dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni con un ulteriore deposito di comparsa di costituzione e risposta).
Non si tratta, ovviamente, di documentazione nuova che possa giustificare il deposito non tempestivo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, le cadenze processuali di cui all'art. 183 c.p.c. (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Di conseguenza, i documenti costituenti prova di un fatto devono essere prodotti, a pena di inammissibilità, entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali (Cassazione civile, Sezione
III, Ordinanza n. 16800 del 26.06.2018).
Ed ancora, con riferimento anche più attinente alla vicenda per cui è causa, “In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la
5 sussistenza di un impedimento a lui non imputabile” (Cassazione civile, Ordinanza n. 108 del 3 gennaio 2024).
L'inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente può essere rilevata anche d'ufficio, fermo restando che nel presente giudizio l'opponente ha formulato eccezione in tal senso.
Pertanto, il tardivo deposito da parte dell'opposta dei documenti necessari per dimostrare l'inclusione della posizione debitoria della IG.ra nell'ambito delle varie cessioni Pt_1
di credito in blocco ha come conseguenza la mancata prova della legittimazione attiva in capo alla cessionaria Controparte_1
Risulta fondata, quindi, l'eccezione proposta dall'opponente sul difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
L'accoglimento del predetto motivo di opposizione comporta l'assorbimento degli altri motivi proposti dall'opponente, in applicazione del principio della “ragione più liquida” che rende superfluo l'accertamento sulle altre eccezioni formulate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dalla IG.ra nei confronti di Parte_1 [...]
tramite la mandataria ogni contraria istanza ed Controparte_1 CP_2
eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione a precetto proposta dalla IG.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 25.06.2020 da Controparte_1
tramite la mandataria CP_2
- Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio liquidate in € 786,00 per spese e in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 20/06/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
6