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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/08/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 718 del 2021 de del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “servitù” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Cariati (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 03.01.1966, rappresentata e difesa come dall'avv. Nicola Filardo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE - E
, C.F. , parte nata a Kronach (Germania) in [...] Controparte_1 C.F._2 11.07.1973 e . C.F. , nata a Rossano (Cs) in [...] Controparte_2 C.F._3 13.04.1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Di Vico De Simone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 17.3.21,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
. La difesa del primo ha allegato che:
[...]
- è stata socio ed amministratore della liquidata e cessata società Parte_1 "EDIL FUTURA S.N.C. di ", con sede in Cariati (CS) alla via Generale Dalla Pt_1 Chiesa n. 11;
- la predetta società era proprietaria di alcune unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito nel comune di Calopezzati, alla contrada San Giacomo, da essa costruito su terreno pervenutole con atto del 24 giugno 1986 n. 5230/1226 di repertorio, registrato in Amendolara il giorno 8 luglio 1986 al n. 825, Mod. 1°, Vol. 86 e trascritto in Cosenza il 17 luglio 1986 sotto i numeri 13315 R.G. e 133642 R.P.;
- in data 18.12.13, la società "EDIL FUTURA S.N.C. di " ha venduto - giusta atto Pt_1 del notar - alla SI.ra la piena proprietà di alcuni Persona_1 Parte_1 appartamenti siti nel comune di Calopezzati (CS) alla contrada San Giacomo n. 46: tra questi anche gli appartamenti siti al piano T e 1° censiti al foglio di mappa n.1 particella 101 sub
4-16 e sub 3 e 15;
- le unità immobiliari di cui sopra, sebbene separate catastalmente, sono confinanti con l'area di corte, dal lato dei balconi e le pareti invece erano separate da una rampa, originariamente adibita a tetto ed attualmente adibita in scala, che parte dal balcone dell'attrice e raggiunge il di lei sovrastante lastrico solare;
- la SI.ra in data 17.12.2019 ha venduto alla SI.ra , Parte_1 Controparte_2 che acquistava in regime di comunione con il coniuge SI. , Controparte_1 R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 2 di 10
l'appartamento sito in Calopezzati alla c.da San Giacomo, piano T e 1° censito al foglio di mappa n. l particella 101 sub 3 e 15 (come in allegato);
- i SI.ri e acquistavano l'immobile con tutte le Controparte_1 Controparte_2 servitù legalmente esistenti;
- come risultante dal rogito e dall'ispezione ipotecaria, gli stessi non beneficiavano di alcuna servitù gravante sulla proprietà rimasta alla SI.ra ; Parte_1
- tuttavia, gli odierni convenuti, senza alcun diritto o possesso, utilizzavano la scala di proprietà della per raggiungere il lastrico solare di loro pertinenza;
Pt_1
- la SI.ra ha sempre contestato loro l'uso della scala, tanto che, dopo il rogito, Pt_1 edificava un muro sul confine di proprietà dei due appartamenti;
CP_
- il SI. , lamentando una riduzione della visuale, induceva la venditrice a demolire il muro, sulla promessa di una divisione che permettesse la visibilità laterale, tanto che lo CP_ stesso provvedeva a demolire il muretto;
CP_
- dopo la demolizione il SI. e la di lui moglie hanno impedito la realizzazione della nuova divisione, anche sulla proprietà della , eccependo l'esistenza di un Pt_1 possesso sul predio di pertinenza dell'attrice;
- la scala necessita di lavori di manutenzione, essendo la stessa soggetta ad infiltrazioni di umidità che hanno determinato il manifestarsi di ingente quantità di macchie di umidità dell'appartamento sottostante, rendendo così insalubre l'ambiente sottostante, sempre di proprietà dell'attrice;
- quest'ultima, avendo l'eSIenza di effettuare i lavori sulla scala, necessita di disconoscere ogni diritto in capo ai convenuti nell'uso della stessa, con dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia diritto sulla sua proprietà e, in particolare, sulla scala oggetto di passaggio da parte dei medesimi convenuti;
- in data 16.02.2021 è stato espletato dalla SI.ra , con esito negativo, Parte_1 un tentativo di mediazione;
- orbene, l'art. 949 c.c. stabilisce che "Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno";
- L'azione negatoria deve ritenersi esperibile non solo per la dichiarazione di inesistenza di un diritto sostenuto da altri su di un bene, ma anche per rimuovere una situazione che comporti pregiudizio al bene medesimo;
- Nel caso di specie la SI.ra non può procedere all'esecuzione dei Parte_1 lavori necessari che hanno ad oggetto il ripristino dell'originario manto di copertura sulla scala, fin tanto che sussiste il paventato possesso della servitù di passaggio lamentato dai convenuti. Pertanto, si rende necessaria la cessazione della servitù di passaggio, per poter procedere alla divisione definitiva delle proprietà e alla realizzazione del manto di copertura;
- Secondo la Suprema Corte l'actio negatoria servitutis è un'azione imprescrittibile, di conseguenza il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata l'inesistenza della servitù;
- Il Tribunale di Torino sez. II, 13/02/2019, n.641, in tema di azione negatoria, ha stabilito che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia. Pertanto, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore; R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 3 di 10
- Nel caso di specie, l'attrice non ha mai attribuito e/o riconosciuto ai convenuti alcun diritto di passaggio sulla sua proprietà, né possono essere presi in considerazione eventuali accordi presi dalla sorella dell'attrice, in merito alla servitù di passaggio sulla sua proprietà, in fase di trattativa della vendita, gestita di fatto da Controparte_3 (sorella dell'attrice), e nemmeno successivamente al rogito, non avendo quest'ultima alcun mandato di rappresentanza o diritto sulle proprietà dell'attrice; né i convenuti possono cumulare il loro possesso con quello di , sorella dell'attrice, Controparte_3 essendo questa solo una mera utilizzatrice dell'immobile ceduto ai convenuti;
- L'esercizio di fatto sulla "res" rientra tra gli atti di mera tolleranza. Difatti l'art. 1144 c.c. dispone che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono essere valutati ai fini dell'acquisto del possesso. In altri termini, se un soggetto esercita un potere di fatto su di un bene per mera tolleranza del proprietario (in questo caso germani), la condotta del primo non integra gli estremi del possesso, né può essere oggetto di trasferimento a chicchessia;
- Né, infine, può assurgere ad ulteriore dimostrazione della pretesa servitù la detenzione avuta in passato da parte dei convenuti a titolo di locazione del medesimo immobile, poi oggetto di compravendita;
- In merito si ribadisce che la qualifica di detentore non riconosce allo stesso alcuna maturazione del possesso della servitù proprio per la carenza dell'animus possidendi che il conduttore dell'immobile non ha;
- Il detentore, infatti, non ha affatto la volontà di esercitare poteri sulla res a nome proprio, poiché la sua relazione con la cosa si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento, nell'interesse proprio (ad es, il conduttore nel contratto di locazione) o altrui, per ragioni di servizio (ad esempio il lavoratore posto alla vigilanza dei beni aziendali) ovvero di ospitalità;
- Inoltre, mancherebbe l'utilità sulla cosa, in quanto i convenuti potrebbero accedere al lastrico solare sovrastante, che rappresenta solo il solaio di copertura dell'appartamento, mediante l'utilizzo di un'altra scala da installare sul balcone dell'immobile di loro proprietà, scala che oggi non può essere più installata, in quanto i convenuti, dopo l'acquisto dell'immobile, hanno installato una tettoia, impedendo così l'ulteriore accesso al loro lastrico solare, creandosi così una attività che di fatto rappresentava un atto emulativo;
- Come previsto, il proprietario del bene nell'uso della stessa non può fare quello che vuole, anzi non può compiere degli atti a esclusivo scopo di arrecare danno ad altri e, soprattutto, non può esercitare i suoi diritti in modo arbitrario, badando al suo esclusivo interesse personale;
- L'orientamento espresso dalla Cassazione in casi similari (vedasi per es. Sent. n. 10370/97), consente di escludere che il terreno possa configurarsi come servente di quello del suo vicino per quanto riguarda una pretesa servitù di passaggio, qualora non si configuri un'utilità;
- Infatti, il concetto di utilità, che, ai sensi degli artt. 1027 e 1028 c.c., è elemento costitutivo del diritto di servitù, non si sostanzia in elementi soggettivi ed estrinseci, ma va necessariamente ricondotto alla obiettiva, reale e concreta utilità e/o vantaggio che il fondo dominante trae da quello servente, nel caso di specie non sussiste;
- Pertanto, potrebbe parlarsi di atti emulativi, atti che il proprietario di un bene compie senza alcun interesse (mancanza di utilità del proprietario), ma al solo scopo di nuocere o infastidire altri. Un abuso del diritto soggettivo non più passibile di tutela in quanto esercitato oltre i limiti previsti dal legislatore;
- Una volta venuta meno la "necessità", che costituisce il presupposto della servitù coattiva, secondo la giurisprudenza viene meno la stessa servitù (Cass. n. 23839/2012, R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 4 di 10
che si è espressa in merito alla causa estintiva della servitù di passaggio prevista dall'art. 1055 c.c. per l'ipotesi di cessazione dell'interclusione del fondo dominante). Tanto premesso, la parte attrice ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: a. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù vantato dai SI.ri Controparte_1 e sulla proprietà dell'attrice e, in particolare, sulla rampa ubicata al primo Controparte_2 piano dell'appartamento sito nel comune di Calopezzati (CS) alla contrada San Giacomo n. 46, e censiti al NCEU al foglio di mappa n.1 particella 101 sub 4 e per l'effetto Ordinare ai convenuti la realizzazione del muretto di recinzione tra le proprietà delle parti ovvero autorizzare l'attrice ad eseguilo personalmente;
b. Ordinare a convenuti la conseguente cessazione di ogni comportamento che possa ledere la sfera giuridica della SI.ra , ai sensi dell'art. 949 cod. civ. Parte_1 c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.09.21, si sono costituiti i convenuti e La loro difesa ha dedotto che: Controparte_1 Controparte_2
- l'azione proposta da controparte è una azione negatoria, tendente a far riconoscere come inesistente un diritto di passaggio ed utilizzo da parte dei coniugi della Parte_2 scaletta di accesso ai rispettivi lastrici solari delle proprietà confinanti ed Pt_1 [...]
con conseguente negazione di qualsivoglia servitù in capo a questi ultimi, per Per_2 non essere la stessa né mai stata riconosciuta in sede di compravendita né acquisita con l'esercizio ininterrotto né giustificata da alcuna effettiva utilità o interclusione;
- è opportuno fare una premessa circa la proprietà preesistente all'acquisto da parte dei coniugi resistenti. Unica originaria proprietaria di entrambe le particelle (part. 101 sub. 4 e sub 3) esattamente corrispondenti ai due immobili confinanti (oggi rispettivamente sub 4 della e sub. 3 dei coniugi , era proprio la ricorrente, per averli Pt_1 Parte_2 acquisti dalla società di famiglia Edil Futura Snc, la quale, successivamente, ha poi venduto la particella 101 sub. 3 e sub. 15 ai resistenti con atto pubblico del 17.12.2019 rep. 28277 notar (all.1); Per_3
- nell'atto pubblico è espressamente riportato che la vendita era avvenuta “a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente…” e che “la vendita comprende ogni diritto, comunione, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive legalmente esistenti…”;
- gli acquirenti erano già stati affittuari, per la stagione estiva nella annualità 2014 dell'immobile di cui al sub 3 oggi di loro proprietà e nelle successive stagioni estive dal 2015 al 2019 dell'appartamento di cui al sub. 4, per cui in questo caso la espressione
“ben noto alla parte acquirente” non era mera formula di stile, ma rispecchiava la realtà dei fatti, con la conseguenza che la famiglia conosceva l'immobile e Parte_2 l'esistenza della rampa di scale sul confine con l'appartamento della , nonché Pt_1 l'utilizzo comune della stessa da parte di entrambe le proprietà dell'appartamento;
- seppure la proprietà di entrambi i sub 3 e 4 risultava in capo alla ricorrente, invero l'immobile corrispondente al sub. 3, oggi di proprietà dei resistenti, era gestito dalla sorella della prima, con cui i coniugi avevano trattato tanto per il Persona_2 precedente rapporto di locazione quanto per il successivo acquisto;
- la stessa parte attrice conferma che la vendita dell'immobile è avvenuta nelle medesime condizioni e opere in cui si trovava (scaletta di accesso ai lastrici solari compresa) e che le opere di divisione (muretto divisorio) erano state realizzate solo dopo la vendita. E' sempre la , a mezzo del proprio ricorso introduttivo, che fa riferimento al Pt_1 precedente possesso dell'immobile in questione da parte dei resistenti a titolo di locazione e dell'utilizzo, in tale periodo, da parte dei medesimi della scaletta per accedere al lastrico solare dell'appartamento in affitto, qualificandolo indebitamente R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 5 di 10
quale mera tolleranza nei confronti di un familiare (confermando quindi che la effettiva utilizzatrice del sub. 3 fosse la sorella;
CP_3
- le circostanze riportare e non in contestazione, proprio perché confermate dalla stessa ricorrente, forniscono un quadro molto chiaro della situazione preesistente alla vendita e di quella attuale e, cioè, che la scaletta di cui oggi si discute, preesisteva alla vendita e che la stessa era stata sempre utilizzata dai proprietari e/o locatori dell'appartamento oggi di proprietà Parte_2
- l'ipotesi giuridica era quella della servitù per destinazione di padre di famiglia ex art. 1062 c.c.: uno stesso proprietario possiede due fondi e il passaggio su uno avviene passando dall'altro. Quando i due fondi vengono divisi, senza che vengano compiute opere per consentire un diverso passaggio, si costituisce automaticamente una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Non occorre alcuna manifestazione di volontà, ma la servitù si costituisce automaticamente (ope legis) al verificarsi della situazione descritta;
- la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia è incontestabile per le c.d. servitù apparenti, cioè per quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché la legge prevede che l'esistenza della servitù debba essere chiara e certa. Nel nostro caso ciò non solo era evidente ma anche incontestato ed ammesso persino dalla ricorrente;
- secondo la giurisprudenza, per provare la destinazione del padre di famiglia occorre dare la prova delle seguenti circostanze: che i due fondi appartenevano in origine ad unico proprietario che si serviva del passaggio su un fondo per raggiungere l'altro; che al momento della divisione dei due fondi la condizione di asservimento dell'uno all'altro per consentire il passaggio è rimasta invariata e che esistono opere visibili ed apparenti che dimostrano l'esistenza della servitù;
- la costituzione della servitù avviene automaticamente al momento della divisione dei due beni e l'articolo del Codice Civile che regolamenta questo istituto è chiaro ed inequivocabile, nonché assolutamente calzante alla fattispecie concreta sottoposta alla nostra attenzione: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù . Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”;
- secondo la Corte di Cassazione, il dato concreto della esistenza di un'opera che confermi l'esercizio della servitù rende addirittura irrilevante la sua conformità urbanistica, poiché ciò che interessa è la prova della esistenza del passaggio, in questo senso la Cassazione afferma che “… ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria la sussistenza dell'opera di asservimento, visibile e permanente, nel momento dell'alienazione dei fondi da parte dell'unico originario proprietario, essendo irrilevante, viceversa, che l'opera stessa non fosse in regola con le prescrizioni di legge” (v. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1269 del 18 gennaio 2013);
- la destinazione non è un quindi negozio, ma un mero atto giuridico per il quale non è necessaria in capo al proprietario la volontà di porre in essere una servitù, essendo sufficiente soltanto la volontà di porre in essere quello stato di fatto consistente, a seconda dei casi, in un comportamento commissivo (porre) ovvero omissivo (lasciare);
- per altra dottrina l'atto di destinazione è in realtà valutato alla stregua di un fatto giuridico non essendo rilevante la volontà del proprietario quando l'effettiva realizzazione dello stato di cose da cui risulta inequivocabilmente l'esistenza di una servitù, cioè il vincolo a carico di un fondo e a vantaggio di un altro, esistendo opere permanenti diretto all'esercizio della servitù; R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 6 di 10
- poiché nemini res sua servit, tale condizione, finché i fondi sono di proprietà di un unico soggetto, non potrà realizzarsi, tanto ciò vero che la destinazione opera immediatamente e la servitù nasce automaticamente se il proprietario aliena un fondo mantenendo la proprietà dell'altro ovvero, in caso di fondo unico, lo divide alienandone solo una parte e riservando a sé l'altra;
- la servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita 'ope legis' per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato per opere o segni manifesti ed inequivoci ed univoci – nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza – in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri 'de facto' il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla;
conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario dei fondi, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù;
- invece, in tema di volontà contraria della venditrice che voglia escludere al momento della divisione la destinazione della servitù, tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù;
- presupposto per l'acquisto della servitù è quindi la volontarietà di lasciare le cose nello stato dal quale risulti il vincolo di servizio posto su di un fondo in favore dell'altro;
- pertanto, l'esistenza di opere visibili e permanenti, gravanti su di un fondo a vantaggio di un altro, non può far dubitare dell'esistenza della servitù, purché il proprietario o anche solo possessore del fondo servente abbia avuto conoscenza ed abbia tollerato lo stato di servizio del proprio fondo e non vi si sia mai opposto;
- una attenta osservazione della scaletta in questione conferma la perfetta corrispondenza della nostra fattispecie concreta a quella di diritto sopra analizzata;
- infatti, la rampa di scale che parte dalla attuale proprietà e si sviluppa Parte_2 lungo il confine sulla proprietà , era preesistente alla divisione della proprietà Pt_1
(originariamente in capo alla sola ricorrente);
- la stessa è rimasta tale anche dopo la vendita senza che nell'atto fosse espressa volontà contraria al suo utilizzo ad opera dei nuovi acquirenti ed è tutt'ora idonea ed utilizzata per raggiungere i lastrici solari di entrambi gli immobili di cui alle particelle 101 sub. 3 e sub 4;
- peraltro, mentre dalla attuale proprietà l'acceso è agevole, poiché i gradini Parte_2 partono dal piano pavimento, dall'appartamento rimasto in proprietà della Pt_1 l'accesso alla scaletta può avvenire solo con un “salto” piuttosto disagevole che immette al terzo gradino (vedasi foto all. 2);
- tale osservazione sull'accesso alla scala fa decadere l'ulteriore puntualizzazione che la afferma nel proprio atto introduttivo sul più disagevole accesso che la Pt_1 medesima scaletta consente al lastrico solare della proprietà rispetto alla Parte_2 propria, in quanto la stessa osservazione a contrariis è proponibile per l'accesso in ingresso alla scala;
- infine, circa l'utilità della servitù, si ritiene del tutto superflua la discussione essendo questo l'unico accesso ai suddetti lastrici solari per entrambe le proprietà, peraltro – come superiormente dimostrato - già preesistente all'acquisto. R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 7 di 10
- Ne consegue che la rivendicazione della diritto di passaggio e la sua incontestabile esistenza, pone in capo ai resistenti l'obbligo di contribuzione alle necessarie opere di ristrutturazione e impermeabilizzazione della stessa;
- si dichiara sin da ora la piena disponibilità dei coniugi alla partecipazione Persona_2 per quota parte dei lavori che si dovranno fare nonché a tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che nel corso del tempo si renderanno necessarie.
- Ad abundantiam e per mero scrupolo difensivo si evidenzia che la demolizione del muretto, costruito postumo alla vendita da parte della , si è reso necessario non Pt_1 solo in quanto lesivo di un diritto esistente ma in quanto costruito abusivamente dalla ricorrente nella proprietà altrui (poiché edificato nella parte di proprietà , Parte_2 peraltro senza alcuna autorizzazione urbanistica e, quindi, esponendo i coniugi a possibili contestazione degli organi comunali competenti. Inoltre la demolizione è avvenuta in pieno accordo con la SI.ra e proprio al fine di ripristinare lo status Pt_1 quo ante (vedasi missiva del 27.11.2020, All. 3); Ciò posto, e hanno concluso chiedendo Controparte_1 Controparte_2 al Tribunale adito di:
1. rigettare le domande e richieste avverse poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte e confermare l'esistenza di un diritto di passaggio in capo ai resistenti, costituitosi ipso iure al momento della divisione della proprietà originaria, avvenuta con la compravendita in favore dei medesimi della part. 101 sub. 3 e 15.;
2. Condannare, sempre e comunque, parte avversa al pagamento delle spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo dei documenti in atti nonché attraverso la disposta c.t.u. All'udienza del giorno 11.03.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
2. Nel merito. Le domande formulate dalla parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
3.1.Come chiaramente evincibile dal petitum e dalla causa petendi di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, la ha esperito una actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., volta a Pt_1 far dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù affermato dai convenuti sulla porzione del fondo della parte attrice - sito in Calopezzati e identificato al foglio di mappa n. 1 part. 101 sub. 4 e 16 –, attraversato da una scala che conduce ai lastrici solari dei rispettivi appartamenti. Come noto l'actio negatoria ex art. 949 c.c. è un'azione di accertamento negativo, che è concessa al proprietario o per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene (salvo il risarcimento dei danni) oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè al fine di far dichiarare inesistenti diritti di godimento che altri vantino sulla propria res. Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene (v. Cass. Civ. n. 803 del 2022; Cass. Civ. n. 1409 del 2007). L'attore, quindi, non ha anche l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo. Di contro, attribuendo la proprietà un diritto esclusivo, la prova di un diritto limitativo di quello dell'attore grava sul convenuto in negatoria. 3.2. Tracciate brevemente le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che il convenuto, eccependo l'esistenza di una servitù costituita ex art. 1062 c.c. per destinazione del buon R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 8 di 10
padre di famiglia, abbia provato il titolo del proprio diritto reale sul bene altrui e abbia formulato una eccezione idonea a paralizzare l'altrui pretesa. Invero, come correttamente eccepito dalle parti convenute, sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 1062 c.c. per l'accertamento – con sentenza, infatti, meramente dichiarativa trascrivibile ex art. 2651 c.c. – della intervenuta costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Sotto tale profilo, si rammenta che la parte che afferma di aver acquistato una servitù ex art. 1062 c.c. ha l'onere di dimostrare i presupposti di fatto contemplati dalla norma e può, a tal fine, avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, incluse le presunzioni (v. Cass. Civ. n. 3773 del 2006).
3.3. Orbene, non vi è dubbio che i fondi oggetto di causa (foglio di mappa n. 1 part. 101 sub.
4 e 16 di parte attrice e foglio di mappa n. 1 part. 101 ai sub. 3 e 15 di parte convenuta) siano attualmente divisi, in quanto appartenenti i primi alla e i secondi agli odierni convenuti. Pt_1 Non è contestato e risulta pacificamente dagli atti di causa che gli immobili appartenessero tutti alla e fossero dalla stessa posseduti, come si evince dalle stesse deduzioni della parte Pt_1 attrice, essendo orientamento consolidato quello per cui non è indispensabile che i fondi siano stati posseduti direttamente dal proprietario, ben potendo egli averne avuto il possesso indiretto o mediato. Sotto tale profilo, la locazione dell'immobile e la proprietà risultante dal titolo sono chiari indici del possesso della , cui tutti gli immobili appartenevano. Pt_1 In data 17.12.19 la ha ceduto gli immobili identificati al foglio di mappa n. 1 Pt_1 particella 101 sub. 3 e 15 ai convenuti. E' questo, quindi, il momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario e il tempo in cui va verificato lo stato di asservimento di un fondo all'altro attraverso “cose poste o lasciate in uno stato da cui risulta la servitù”, secondo la dizione testuale dell'art. 1062 c.c. Queste ultime, infatti, non sono altro che le opere visibili e permanenti – la cui esistenza consente di qualificare una servitù come apparente – inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù e rivelatrici della esistenza di un peso a carico di un fondo in funzione della utilità dell'altro. Nel caso di specie, tali opere sono rappresentate dalla rampa di scale (v. descrizione dettagliata da parte del consulente tecnico d'ufficio) che, salvi i primi tre gradini nella proprietà del convenuto, attraversa la porzione liminare del fondo di parte attrice e consente l'accesso ai lastrici solari di entrambi gli appartamenti. Quindi, la scala è sempre stata strutturata come peso imposto sul fondo identificato al foglio di mappa n. 1 part. 101 sub. 4 per accedere al lastrico solare dell'immobile identificato al foglio di mappa n. 1 part. 101 sub.
3. Del resto, come precisato dal Consulente, “Dall'attenta analisi dello scalo dei luoghi è emerso che la conformazione e la collocazione della scala oggetto di contestazione è rimasta invariata nel tempo. Infatti come è evincibile dallo stato in cui versa, la stessa dal primo all'ultimo gradino presenta un aspetto uniforme caratterizzato da calcestruzzo annerito a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici e con presenta di muschi in superficie”. Inoltre, non sussistono altri accessi per accedere ai rispettivi lastrici solari, segno evidente che la scala è sempre stata utilizzata anche per accedere al lastrico solare dell'immobile identificato al foglio di mappa n. 1 part. 101 sub.
3. Peraltro, il consulente evidenzia che “Dalle immagini storiche estrapolate da Google – Street View è stato possibile rilevare che nel gennaio 2009 non era presente alcun elemento separatorio tra le due unità immobiliare”: e, tuttavia. la scala era già presente al servizio, quindi, di entrambi gli appartamenti. Per poi precisare che “Essendo le due unità immobiliari appartenenti alla parte attrice, prima della vendita alla parte resistente, è plausibile che la scala venisse utilizzata da entrambi gli appartamenti. Tale ipotesi è avvalorato dal fatto che la conformazione della scala è rimasta invariata nel tempo e solo successivamente alla vendita di una unità immobiliare si è provveduto a realizzare il muro separatore, successivamente demolito. Ad ogni modo la scrivente non ha elementi certi per affermare che la scala venisse utilizzata dai convenuti durante il periodo di locazione”. R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 9 di 10
Contrariamente alle deduzioni della parte attrice, l'esistenza di opere visibili e permanenti va verificata con riferimento al momento della separazione dei fondi e le successive modificazioni delle situazioni di fatto – quali ad esempio la costruzione di muretti - non intaccano l'acquisto del diritto già intervenuto (v. Cass. Civ. n. 4214 del 2014). Pertanto, al momento del trasferimento a titolo derivativo dell'immobile ai convenuti e per effetto del contratto di compravendita, i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario e la servitù - a favore del fondo dei convenuti (foglio di mappa n. 1 part. 101 sub. 3) e carico del fondo di parte attrice – si è costituita ope legis. La servitù, infatti, nasce a prescindere dalla circostanza che ciò corrisponda alla effettiva intenzione dell'originario proprietario (v. Cass. Civ. n. 592 del 1996) e senza che a tal fine sia necessaria una manifestazione della volontà, anche solo tacita del proprietario. Infatti, la fonte dell'acquisto non è un atto ma un fatto giuridico. La servitù sorge non per manifestazione della volontà negoziale del padre di famiglia, ma quale effetto prefigurato dalla legge, che si produce al verificarsi di una serie di elementi oggetti riguardati sub specie facti, per il solo dato, cioè, che gli stessi vengano ad esistenza, indipendentemente, quindi, da qualsiasi indagine in ordine alla volontà. Il proprietario del fondo dominante, poi, diviene titolare della servitù ope legis, senza che si renda necessario lo svolgimento di qualsivoglia attività da parte sua. Del resto, come sopra precisato, la sentenza è meramente dichiarativa e, infatti, trascrivibile ex art. 2651 c.c. 3.4. Le deduzioni in ordine al possesso dei convenuti sono del tutto irrilevanti, in quanto volte, al più, a sterilizzare un acquisto a titolo di usucapione. Altresì priva di rilievo la astratta possibilità di una altra scala da installare, sul fondo dei convenuti, per accedere al lastrico solare: palese, infatti, che le opere visibili e permanenti al momento della separazione ex art. 1062 c.c. sono solo quelle effettivamente esistenti, non anche quelle potenzialmente da costruire. Infine, il rilievo per cui, prima della vendita da parte della non sussistesse alcuna Pt_1 servitù è ovvio: la servitù tecnicamente intesa è sorta solo con l'atto di trasferimento. 3.5. Come, infine, correttamente precisato dalle parti convenute, il contratto di compravendita stipulato tra la parte attrice e le parti convenute è atto negoziale posto in essere dal proprietario con il quale si è trasferita la proprietà del bene e si sono integrati tutti i presupposti per la costituzione della servitù a carico del fondo della attrice e in favore del fondo dei convenuti, anche per effetto dell'art. 1062 c. 2 c.c. Infatti, ai sensi della disposizione suindicata, “se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”. Per impedire, quindi, la costituzione della servitù non solo è necessaria una apposita dichiarazione, non potendo essere desunta per facta concludentia. Ma è necessaria una clausola in cui esplicitamente si affermi di voler escludere il sorgere della servitù o, comunque, una clausola di contenuto incompatibile con la volontà di lasciare immutata la situazione di fatto che determinerebbe il sorgere della servitù. Né, ovviamente, ad impedire la costituzione del diritto potrebbe valere una mera clausola di stile. Sotto tale profilo, è evidente che, dal contenuto del contratto stipulato tra la e i Pt_1 convenuti, non si evince alcuna clausola che possa impedire l'effetto che si produce ex lege e, quindi, la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c. Le domande di parte attrice, allora, sono infondate e devono essere rigettate. Nessuna altra statuizioni deve essere adottata, in assenza di una domanda riconvenzionale delle parti convenute.
3. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 10 di 10
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia, ai sensi dell'art. 15 c.p.c.; del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore dei Parte_1 convenuti e delle spese di giudizio che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 14.3.23. D. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 22 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 718 del 2021 de del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “servitù” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Cariati (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 03.01.1966, rappresentata e difesa come dall'avv. Nicola Filardo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE - E
, C.F. , parte nata a Kronach (Germania) in [...] Controparte_1 C.F._2 11.07.1973 e . C.F. , nata a Rossano (Cs) in [...] Controparte_2 C.F._3 13.04.1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Di Vico De Simone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 17.3.21,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
. La difesa del primo ha allegato che:
[...]
- è stata socio ed amministratore della liquidata e cessata società Parte_1 "EDIL FUTURA S.N.C. di ", con sede in Cariati (CS) alla via Generale Dalla Pt_1 Chiesa n. 11;
- la predetta società era proprietaria di alcune unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito nel comune di Calopezzati, alla contrada San Giacomo, da essa costruito su terreno pervenutole con atto del 24 giugno 1986 n. 5230/1226 di repertorio, registrato in Amendolara il giorno 8 luglio 1986 al n. 825, Mod. 1°, Vol. 86 e trascritto in Cosenza il 17 luglio 1986 sotto i numeri 13315 R.G. e 133642 R.P.;
- in data 18.12.13, la società "EDIL FUTURA S.N.C. di " ha venduto - giusta atto Pt_1 del notar - alla SI.ra la piena proprietà di alcuni Persona_1 Parte_1 appartamenti siti nel comune di Calopezzati (CS) alla contrada San Giacomo n. 46: tra questi anche gli appartamenti siti al piano T e 1° censiti al foglio di mappa n.1 particella 101 sub
4-16 e sub 3 e 15;
- le unità immobiliari di cui sopra, sebbene separate catastalmente, sono confinanti con l'area di corte, dal lato dei balconi e le pareti invece erano separate da una rampa, originariamente adibita a tetto ed attualmente adibita in scala, che parte dal balcone dell'attrice e raggiunge il di lei sovrastante lastrico solare;
- la SI.ra in data 17.12.2019 ha venduto alla SI.ra , Parte_1 Controparte_2 che acquistava in regime di comunione con il coniuge SI. , Controparte_1 R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 2 di 10
l'appartamento sito in Calopezzati alla c.da San Giacomo, piano T e 1° censito al foglio di mappa n. l particella 101 sub 3 e 15 (come in allegato);
- i SI.ri e acquistavano l'immobile con tutte le Controparte_1 Controparte_2 servitù legalmente esistenti;
- come risultante dal rogito e dall'ispezione ipotecaria, gli stessi non beneficiavano di alcuna servitù gravante sulla proprietà rimasta alla SI.ra ; Parte_1
- tuttavia, gli odierni convenuti, senza alcun diritto o possesso, utilizzavano la scala di proprietà della per raggiungere il lastrico solare di loro pertinenza;
Pt_1
- la SI.ra ha sempre contestato loro l'uso della scala, tanto che, dopo il rogito, Pt_1 edificava un muro sul confine di proprietà dei due appartamenti;
CP_
- il SI. , lamentando una riduzione della visuale, induceva la venditrice a demolire il muro, sulla promessa di una divisione che permettesse la visibilità laterale, tanto che lo CP_ stesso provvedeva a demolire il muretto;
CP_
- dopo la demolizione il SI. e la di lui moglie hanno impedito la realizzazione della nuova divisione, anche sulla proprietà della , eccependo l'esistenza di un Pt_1 possesso sul predio di pertinenza dell'attrice;
- la scala necessita di lavori di manutenzione, essendo la stessa soggetta ad infiltrazioni di umidità che hanno determinato il manifestarsi di ingente quantità di macchie di umidità dell'appartamento sottostante, rendendo così insalubre l'ambiente sottostante, sempre di proprietà dell'attrice;
- quest'ultima, avendo l'eSIenza di effettuare i lavori sulla scala, necessita di disconoscere ogni diritto in capo ai convenuti nell'uso della stessa, con dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia diritto sulla sua proprietà e, in particolare, sulla scala oggetto di passaggio da parte dei medesimi convenuti;
- in data 16.02.2021 è stato espletato dalla SI.ra , con esito negativo, Parte_1 un tentativo di mediazione;
- orbene, l'art. 949 c.c. stabilisce che "Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno";
- L'azione negatoria deve ritenersi esperibile non solo per la dichiarazione di inesistenza di un diritto sostenuto da altri su di un bene, ma anche per rimuovere una situazione che comporti pregiudizio al bene medesimo;
- Nel caso di specie la SI.ra non può procedere all'esecuzione dei Parte_1 lavori necessari che hanno ad oggetto il ripristino dell'originario manto di copertura sulla scala, fin tanto che sussiste il paventato possesso della servitù di passaggio lamentato dai convenuti. Pertanto, si rende necessaria la cessazione della servitù di passaggio, per poter procedere alla divisione definitiva delle proprietà e alla realizzazione del manto di copertura;
- Secondo la Suprema Corte l'actio negatoria servitutis è un'azione imprescrittibile, di conseguenza il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata l'inesistenza della servitù;
- Il Tribunale di Torino sez. II, 13/02/2019, n.641, in tema di azione negatoria, ha stabilito che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia. Pertanto, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore; R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 3 di 10
- Nel caso di specie, l'attrice non ha mai attribuito e/o riconosciuto ai convenuti alcun diritto di passaggio sulla sua proprietà, né possono essere presi in considerazione eventuali accordi presi dalla sorella dell'attrice, in merito alla servitù di passaggio sulla sua proprietà, in fase di trattativa della vendita, gestita di fatto da Controparte_3 (sorella dell'attrice), e nemmeno successivamente al rogito, non avendo quest'ultima alcun mandato di rappresentanza o diritto sulle proprietà dell'attrice; né i convenuti possono cumulare il loro possesso con quello di , sorella dell'attrice, Controparte_3 essendo questa solo una mera utilizzatrice dell'immobile ceduto ai convenuti;
- L'esercizio di fatto sulla "res" rientra tra gli atti di mera tolleranza. Difatti l'art. 1144 c.c. dispone che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono essere valutati ai fini dell'acquisto del possesso. In altri termini, se un soggetto esercita un potere di fatto su di un bene per mera tolleranza del proprietario (in questo caso germani), la condotta del primo non integra gli estremi del possesso, né può essere oggetto di trasferimento a chicchessia;
- Né, infine, può assurgere ad ulteriore dimostrazione della pretesa servitù la detenzione avuta in passato da parte dei convenuti a titolo di locazione del medesimo immobile, poi oggetto di compravendita;
- In merito si ribadisce che la qualifica di detentore non riconosce allo stesso alcuna maturazione del possesso della servitù proprio per la carenza dell'animus possidendi che il conduttore dell'immobile non ha;
- Il detentore, infatti, non ha affatto la volontà di esercitare poteri sulla res a nome proprio, poiché la sua relazione con la cosa si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento, nell'interesse proprio (ad es, il conduttore nel contratto di locazione) o altrui, per ragioni di servizio (ad esempio il lavoratore posto alla vigilanza dei beni aziendali) ovvero di ospitalità;
- Inoltre, mancherebbe l'utilità sulla cosa, in quanto i convenuti potrebbero accedere al lastrico solare sovrastante, che rappresenta solo il solaio di copertura dell'appartamento, mediante l'utilizzo di un'altra scala da installare sul balcone dell'immobile di loro proprietà, scala che oggi non può essere più installata, in quanto i convenuti, dopo l'acquisto dell'immobile, hanno installato una tettoia, impedendo così l'ulteriore accesso al loro lastrico solare, creandosi così una attività che di fatto rappresentava un atto emulativo;
- Come previsto, il proprietario del bene nell'uso della stessa non può fare quello che vuole, anzi non può compiere degli atti a esclusivo scopo di arrecare danno ad altri e, soprattutto, non può esercitare i suoi diritti in modo arbitrario, badando al suo esclusivo interesse personale;
- L'orientamento espresso dalla Cassazione in casi similari (vedasi per es. Sent. n. 10370/97), consente di escludere che il terreno possa configurarsi come servente di quello del suo vicino per quanto riguarda una pretesa servitù di passaggio, qualora non si configuri un'utilità;
- Infatti, il concetto di utilità, che, ai sensi degli artt. 1027 e 1028 c.c., è elemento costitutivo del diritto di servitù, non si sostanzia in elementi soggettivi ed estrinseci, ma va necessariamente ricondotto alla obiettiva, reale e concreta utilità e/o vantaggio che il fondo dominante trae da quello servente, nel caso di specie non sussiste;
- Pertanto, potrebbe parlarsi di atti emulativi, atti che il proprietario di un bene compie senza alcun interesse (mancanza di utilità del proprietario), ma al solo scopo di nuocere o infastidire altri. Un abuso del diritto soggettivo non più passibile di tutela in quanto esercitato oltre i limiti previsti dal legislatore;
- Una volta venuta meno la "necessità", che costituisce il presupposto della servitù coattiva, secondo la giurisprudenza viene meno la stessa servitù (Cass. n. 23839/2012, R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 4 di 10
che si è espressa in merito alla causa estintiva della servitù di passaggio prevista dall'art. 1055 c.c. per l'ipotesi di cessazione dell'interclusione del fondo dominante). Tanto premesso, la parte attrice ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: a. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù vantato dai SI.ri Controparte_1 e sulla proprietà dell'attrice e, in particolare, sulla rampa ubicata al primo Controparte_2 piano dell'appartamento sito nel comune di Calopezzati (CS) alla contrada San Giacomo n. 46, e censiti al NCEU al foglio di mappa n.1 particella 101 sub 4 e per l'effetto Ordinare ai convenuti la realizzazione del muretto di recinzione tra le proprietà delle parti ovvero autorizzare l'attrice ad eseguilo personalmente;
b. Ordinare a convenuti la conseguente cessazione di ogni comportamento che possa ledere la sfera giuridica della SI.ra , ai sensi dell'art. 949 cod. civ. Parte_1 c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.09.21, si sono costituiti i convenuti e La loro difesa ha dedotto che: Controparte_1 Controparte_2
- l'azione proposta da controparte è una azione negatoria, tendente a far riconoscere come inesistente un diritto di passaggio ed utilizzo da parte dei coniugi della Parte_2 scaletta di accesso ai rispettivi lastrici solari delle proprietà confinanti ed Pt_1 [...]
con conseguente negazione di qualsivoglia servitù in capo a questi ultimi, per Per_2 non essere la stessa né mai stata riconosciuta in sede di compravendita né acquisita con l'esercizio ininterrotto né giustificata da alcuna effettiva utilità o interclusione;
- è opportuno fare una premessa circa la proprietà preesistente all'acquisto da parte dei coniugi resistenti. Unica originaria proprietaria di entrambe le particelle (part. 101 sub. 4 e sub 3) esattamente corrispondenti ai due immobili confinanti (oggi rispettivamente sub 4 della e sub. 3 dei coniugi , era proprio la ricorrente, per averli Pt_1 Parte_2 acquisti dalla società di famiglia Edil Futura Snc, la quale, successivamente, ha poi venduto la particella 101 sub. 3 e sub. 15 ai resistenti con atto pubblico del 17.12.2019 rep. 28277 notar (all.1); Per_3
- nell'atto pubblico è espressamente riportato che la vendita era avvenuta “a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente…” e che “la vendita comprende ogni diritto, comunione, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive legalmente esistenti…”;
- gli acquirenti erano già stati affittuari, per la stagione estiva nella annualità 2014 dell'immobile di cui al sub 3 oggi di loro proprietà e nelle successive stagioni estive dal 2015 al 2019 dell'appartamento di cui al sub. 4, per cui in questo caso la espressione
“ben noto alla parte acquirente” non era mera formula di stile, ma rispecchiava la realtà dei fatti, con la conseguenza che la famiglia conosceva l'immobile e Parte_2 l'esistenza della rampa di scale sul confine con l'appartamento della , nonché Pt_1 l'utilizzo comune della stessa da parte di entrambe le proprietà dell'appartamento;
- seppure la proprietà di entrambi i sub 3 e 4 risultava in capo alla ricorrente, invero l'immobile corrispondente al sub. 3, oggi di proprietà dei resistenti, era gestito dalla sorella della prima, con cui i coniugi avevano trattato tanto per il Persona_2 precedente rapporto di locazione quanto per il successivo acquisto;
- la stessa parte attrice conferma che la vendita dell'immobile è avvenuta nelle medesime condizioni e opere in cui si trovava (scaletta di accesso ai lastrici solari compresa) e che le opere di divisione (muretto divisorio) erano state realizzate solo dopo la vendita. E' sempre la , a mezzo del proprio ricorso introduttivo, che fa riferimento al Pt_1 precedente possesso dell'immobile in questione da parte dei resistenti a titolo di locazione e dell'utilizzo, in tale periodo, da parte dei medesimi della scaletta per accedere al lastrico solare dell'appartamento in affitto, qualificandolo indebitamente R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 5 di 10
quale mera tolleranza nei confronti di un familiare (confermando quindi che la effettiva utilizzatrice del sub. 3 fosse la sorella;
CP_3
- le circostanze riportare e non in contestazione, proprio perché confermate dalla stessa ricorrente, forniscono un quadro molto chiaro della situazione preesistente alla vendita e di quella attuale e, cioè, che la scaletta di cui oggi si discute, preesisteva alla vendita e che la stessa era stata sempre utilizzata dai proprietari e/o locatori dell'appartamento oggi di proprietà Parte_2
- l'ipotesi giuridica era quella della servitù per destinazione di padre di famiglia ex art. 1062 c.c.: uno stesso proprietario possiede due fondi e il passaggio su uno avviene passando dall'altro. Quando i due fondi vengono divisi, senza che vengano compiute opere per consentire un diverso passaggio, si costituisce automaticamente una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Non occorre alcuna manifestazione di volontà, ma la servitù si costituisce automaticamente (ope legis) al verificarsi della situazione descritta;
- la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia è incontestabile per le c.d. servitù apparenti, cioè per quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché la legge prevede che l'esistenza della servitù debba essere chiara e certa. Nel nostro caso ciò non solo era evidente ma anche incontestato ed ammesso persino dalla ricorrente;
- secondo la giurisprudenza, per provare la destinazione del padre di famiglia occorre dare la prova delle seguenti circostanze: che i due fondi appartenevano in origine ad unico proprietario che si serviva del passaggio su un fondo per raggiungere l'altro; che al momento della divisione dei due fondi la condizione di asservimento dell'uno all'altro per consentire il passaggio è rimasta invariata e che esistono opere visibili ed apparenti che dimostrano l'esistenza della servitù;
- la costituzione della servitù avviene automaticamente al momento della divisione dei due beni e l'articolo del Codice Civile che regolamenta questo istituto è chiaro ed inequivocabile, nonché assolutamente calzante alla fattispecie concreta sottoposta alla nostra attenzione: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù . Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”;
- secondo la Corte di Cassazione, il dato concreto della esistenza di un'opera che confermi l'esercizio della servitù rende addirittura irrilevante la sua conformità urbanistica, poiché ciò che interessa è la prova della esistenza del passaggio, in questo senso la Cassazione afferma che “… ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria la sussistenza dell'opera di asservimento, visibile e permanente, nel momento dell'alienazione dei fondi da parte dell'unico originario proprietario, essendo irrilevante, viceversa, che l'opera stessa non fosse in regola con le prescrizioni di legge” (v. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1269 del 18 gennaio 2013);
- la destinazione non è un quindi negozio, ma un mero atto giuridico per il quale non è necessaria in capo al proprietario la volontà di porre in essere una servitù, essendo sufficiente soltanto la volontà di porre in essere quello stato di fatto consistente, a seconda dei casi, in un comportamento commissivo (porre) ovvero omissivo (lasciare);
- per altra dottrina l'atto di destinazione è in realtà valutato alla stregua di un fatto giuridico non essendo rilevante la volontà del proprietario quando l'effettiva realizzazione dello stato di cose da cui risulta inequivocabilmente l'esistenza di una servitù, cioè il vincolo a carico di un fondo e a vantaggio di un altro, esistendo opere permanenti diretto all'esercizio della servitù; R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 6 di 10
- poiché nemini res sua servit, tale condizione, finché i fondi sono di proprietà di un unico soggetto, non potrà realizzarsi, tanto ciò vero che la destinazione opera immediatamente e la servitù nasce automaticamente se il proprietario aliena un fondo mantenendo la proprietà dell'altro ovvero, in caso di fondo unico, lo divide alienandone solo una parte e riservando a sé l'altra;
- la servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita 'ope legis' per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato per opere o segni manifesti ed inequivoci ed univoci – nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza – in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri 'de facto' il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla;
conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario dei fondi, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù;
- invece, in tema di volontà contraria della venditrice che voglia escludere al momento della divisione la destinazione della servitù, tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù;
- presupposto per l'acquisto della servitù è quindi la volontarietà di lasciare le cose nello stato dal quale risulti il vincolo di servizio posto su di un fondo in favore dell'altro;
- pertanto, l'esistenza di opere visibili e permanenti, gravanti su di un fondo a vantaggio di un altro, non può far dubitare dell'esistenza della servitù, purché il proprietario o anche solo possessore del fondo servente abbia avuto conoscenza ed abbia tollerato lo stato di servizio del proprio fondo e non vi si sia mai opposto;
- una attenta osservazione della scaletta in questione conferma la perfetta corrispondenza della nostra fattispecie concreta a quella di diritto sopra analizzata;
- infatti, la rampa di scale che parte dalla attuale proprietà e si sviluppa Parte_2 lungo il confine sulla proprietà , era preesistente alla divisione della proprietà Pt_1
(originariamente in capo alla sola ricorrente);
- la stessa è rimasta tale anche dopo la vendita senza che nell'atto fosse espressa volontà contraria al suo utilizzo ad opera dei nuovi acquirenti ed è tutt'ora idonea ed utilizzata per raggiungere i lastrici solari di entrambi gli immobili di cui alle particelle 101 sub. 3 e sub 4;
- peraltro, mentre dalla attuale proprietà l'acceso è agevole, poiché i gradini Parte_2 partono dal piano pavimento, dall'appartamento rimasto in proprietà della Pt_1 l'accesso alla scaletta può avvenire solo con un “salto” piuttosto disagevole che immette al terzo gradino (vedasi foto all. 2);
- tale osservazione sull'accesso alla scala fa decadere l'ulteriore puntualizzazione che la afferma nel proprio atto introduttivo sul più disagevole accesso che la Pt_1 medesima scaletta consente al lastrico solare della proprietà rispetto alla Parte_2 propria, in quanto la stessa osservazione a contrariis è proponibile per l'accesso in ingresso alla scala;
- infine, circa l'utilità della servitù, si ritiene del tutto superflua la discussione essendo questo l'unico accesso ai suddetti lastrici solari per entrambe le proprietà, peraltro – come superiormente dimostrato - già preesistente all'acquisto. R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 7 di 10
- Ne consegue che la rivendicazione della diritto di passaggio e la sua incontestabile esistenza, pone in capo ai resistenti l'obbligo di contribuzione alle necessarie opere di ristrutturazione e impermeabilizzazione della stessa;
- si dichiara sin da ora la piena disponibilità dei coniugi alla partecipazione Persona_2 per quota parte dei lavori che si dovranno fare nonché a tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che nel corso del tempo si renderanno necessarie.
- Ad abundantiam e per mero scrupolo difensivo si evidenzia che la demolizione del muretto, costruito postumo alla vendita da parte della , si è reso necessario non Pt_1 solo in quanto lesivo di un diritto esistente ma in quanto costruito abusivamente dalla ricorrente nella proprietà altrui (poiché edificato nella parte di proprietà , Parte_2 peraltro senza alcuna autorizzazione urbanistica e, quindi, esponendo i coniugi a possibili contestazione degli organi comunali competenti. Inoltre la demolizione è avvenuta in pieno accordo con la SI.ra e proprio al fine di ripristinare lo status Pt_1 quo ante (vedasi missiva del 27.11.2020, All. 3); Ciò posto, e hanno concluso chiedendo Controparte_1 Controparte_2 al Tribunale adito di:
1. rigettare le domande e richieste avverse poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte e confermare l'esistenza di un diritto di passaggio in capo ai resistenti, costituitosi ipso iure al momento della divisione della proprietà originaria, avvenuta con la compravendita in favore dei medesimi della part. 101 sub. 3 e 15.;
2. Condannare, sempre e comunque, parte avversa al pagamento delle spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo dei documenti in atti nonché attraverso la disposta c.t.u. All'udienza del giorno 11.03.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
2. Nel merito. Le domande formulate dalla parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
3.1.Come chiaramente evincibile dal petitum e dalla causa petendi di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, la ha esperito una actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., volta a Pt_1 far dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù affermato dai convenuti sulla porzione del fondo della parte attrice - sito in Calopezzati e identificato al foglio di mappa n. 1 part. 101 sub. 4 e 16 –, attraversato da una scala che conduce ai lastrici solari dei rispettivi appartamenti. Come noto l'actio negatoria ex art. 949 c.c. è un'azione di accertamento negativo, che è concessa al proprietario o per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene (salvo il risarcimento dei danni) oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè al fine di far dichiarare inesistenti diritti di godimento che altri vantino sulla propria res. Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene (v. Cass. Civ. n. 803 del 2022; Cass. Civ. n. 1409 del 2007). L'attore, quindi, non ha anche l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo. Di contro, attribuendo la proprietà un diritto esclusivo, la prova di un diritto limitativo di quello dell'attore grava sul convenuto in negatoria. 3.2. Tracciate brevemente le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che il convenuto, eccependo l'esistenza di una servitù costituita ex art. 1062 c.c. per destinazione del buon R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 8 di 10
padre di famiglia, abbia provato il titolo del proprio diritto reale sul bene altrui e abbia formulato una eccezione idonea a paralizzare l'altrui pretesa. Invero, come correttamente eccepito dalle parti convenute, sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 1062 c.c. per l'accertamento – con sentenza, infatti, meramente dichiarativa trascrivibile ex art. 2651 c.c. – della intervenuta costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Sotto tale profilo, si rammenta che la parte che afferma di aver acquistato una servitù ex art. 1062 c.c. ha l'onere di dimostrare i presupposti di fatto contemplati dalla norma e può, a tal fine, avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, incluse le presunzioni (v. Cass. Civ. n. 3773 del 2006).
3.3. Orbene, non vi è dubbio che i fondi oggetto di causa (foglio di mappa n. 1 part. 101 sub.
4 e 16 di parte attrice e foglio di mappa n. 1 part. 101 ai sub. 3 e 15 di parte convenuta) siano attualmente divisi, in quanto appartenenti i primi alla e i secondi agli odierni convenuti. Pt_1 Non è contestato e risulta pacificamente dagli atti di causa che gli immobili appartenessero tutti alla e fossero dalla stessa posseduti, come si evince dalle stesse deduzioni della parte Pt_1 attrice, essendo orientamento consolidato quello per cui non è indispensabile che i fondi siano stati posseduti direttamente dal proprietario, ben potendo egli averne avuto il possesso indiretto o mediato. Sotto tale profilo, la locazione dell'immobile e la proprietà risultante dal titolo sono chiari indici del possesso della , cui tutti gli immobili appartenevano. Pt_1 In data 17.12.19 la ha ceduto gli immobili identificati al foglio di mappa n. 1 Pt_1 particella 101 sub. 3 e 15 ai convenuti. E' questo, quindi, il momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario e il tempo in cui va verificato lo stato di asservimento di un fondo all'altro attraverso “cose poste o lasciate in uno stato da cui risulta la servitù”, secondo la dizione testuale dell'art. 1062 c.c. Queste ultime, infatti, non sono altro che le opere visibili e permanenti – la cui esistenza consente di qualificare una servitù come apparente – inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù e rivelatrici della esistenza di un peso a carico di un fondo in funzione della utilità dell'altro. Nel caso di specie, tali opere sono rappresentate dalla rampa di scale (v. descrizione dettagliata da parte del consulente tecnico d'ufficio) che, salvi i primi tre gradini nella proprietà del convenuto, attraversa la porzione liminare del fondo di parte attrice e consente l'accesso ai lastrici solari di entrambi gli appartamenti. Quindi, la scala è sempre stata strutturata come peso imposto sul fondo identificato al foglio di mappa n. 1 part. 101 sub. 4 per accedere al lastrico solare dell'immobile identificato al foglio di mappa n. 1 part. 101 sub.
3. Del resto, come precisato dal Consulente, “Dall'attenta analisi dello scalo dei luoghi è emerso che la conformazione e la collocazione della scala oggetto di contestazione è rimasta invariata nel tempo. Infatti come è evincibile dallo stato in cui versa, la stessa dal primo all'ultimo gradino presenta un aspetto uniforme caratterizzato da calcestruzzo annerito a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici e con presenta di muschi in superficie”. Inoltre, non sussistono altri accessi per accedere ai rispettivi lastrici solari, segno evidente che la scala è sempre stata utilizzata anche per accedere al lastrico solare dell'immobile identificato al foglio di mappa n. 1 part. 101 sub.
3. Peraltro, il consulente evidenzia che “Dalle immagini storiche estrapolate da Google – Street View è stato possibile rilevare che nel gennaio 2009 non era presente alcun elemento separatorio tra le due unità immobiliare”: e, tuttavia. la scala era già presente al servizio, quindi, di entrambi gli appartamenti. Per poi precisare che “Essendo le due unità immobiliari appartenenti alla parte attrice, prima della vendita alla parte resistente, è plausibile che la scala venisse utilizzata da entrambi gli appartamenti. Tale ipotesi è avvalorato dal fatto che la conformazione della scala è rimasta invariata nel tempo e solo successivamente alla vendita di una unità immobiliare si è provveduto a realizzare il muro separatore, successivamente demolito. Ad ogni modo la scrivente non ha elementi certi per affermare che la scala venisse utilizzata dai convenuti durante il periodo di locazione”. R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 9 di 10
Contrariamente alle deduzioni della parte attrice, l'esistenza di opere visibili e permanenti va verificata con riferimento al momento della separazione dei fondi e le successive modificazioni delle situazioni di fatto – quali ad esempio la costruzione di muretti - non intaccano l'acquisto del diritto già intervenuto (v. Cass. Civ. n. 4214 del 2014). Pertanto, al momento del trasferimento a titolo derivativo dell'immobile ai convenuti e per effetto del contratto di compravendita, i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario e la servitù - a favore del fondo dei convenuti (foglio di mappa n. 1 part. 101 sub. 3) e carico del fondo di parte attrice – si è costituita ope legis. La servitù, infatti, nasce a prescindere dalla circostanza che ciò corrisponda alla effettiva intenzione dell'originario proprietario (v. Cass. Civ. n. 592 del 1996) e senza che a tal fine sia necessaria una manifestazione della volontà, anche solo tacita del proprietario. Infatti, la fonte dell'acquisto non è un atto ma un fatto giuridico. La servitù sorge non per manifestazione della volontà negoziale del padre di famiglia, ma quale effetto prefigurato dalla legge, che si produce al verificarsi di una serie di elementi oggetti riguardati sub specie facti, per il solo dato, cioè, che gli stessi vengano ad esistenza, indipendentemente, quindi, da qualsiasi indagine in ordine alla volontà. Il proprietario del fondo dominante, poi, diviene titolare della servitù ope legis, senza che si renda necessario lo svolgimento di qualsivoglia attività da parte sua. Del resto, come sopra precisato, la sentenza è meramente dichiarativa e, infatti, trascrivibile ex art. 2651 c.c. 3.4. Le deduzioni in ordine al possesso dei convenuti sono del tutto irrilevanti, in quanto volte, al più, a sterilizzare un acquisto a titolo di usucapione. Altresì priva di rilievo la astratta possibilità di una altra scala da installare, sul fondo dei convenuti, per accedere al lastrico solare: palese, infatti, che le opere visibili e permanenti al momento della separazione ex art. 1062 c.c. sono solo quelle effettivamente esistenti, non anche quelle potenzialmente da costruire. Infine, il rilievo per cui, prima della vendita da parte della non sussistesse alcuna Pt_1 servitù è ovvio: la servitù tecnicamente intesa è sorta solo con l'atto di trasferimento. 3.5. Come, infine, correttamente precisato dalle parti convenute, il contratto di compravendita stipulato tra la parte attrice e le parti convenute è atto negoziale posto in essere dal proprietario con il quale si è trasferita la proprietà del bene e si sono integrati tutti i presupposti per la costituzione della servitù a carico del fondo della attrice e in favore del fondo dei convenuti, anche per effetto dell'art. 1062 c. 2 c.c. Infatti, ai sensi della disposizione suindicata, “se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”. Per impedire, quindi, la costituzione della servitù non solo è necessaria una apposita dichiarazione, non potendo essere desunta per facta concludentia. Ma è necessaria una clausola in cui esplicitamente si affermi di voler escludere il sorgere della servitù o, comunque, una clausola di contenuto incompatibile con la volontà di lasciare immutata la situazione di fatto che determinerebbe il sorgere della servitù. Né, ovviamente, ad impedire la costituzione del diritto potrebbe valere una mera clausola di stile. Sotto tale profilo, è evidente che, dal contenuto del contratto stipulato tra la e i Pt_1 convenuti, non si evince alcuna clausola che possa impedire l'effetto che si produce ex lege e, quindi, la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c. Le domande di parte attrice, allora, sono infondate e devono essere rigettate. Nessuna altra statuizioni deve essere adottata, in assenza di una domanda riconvenzionale delle parti convenute.
3. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 718 del 2021 - Pag. 10 di 10
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia, ai sensi dell'art. 15 c.p.c.; del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore dei Parte_1 convenuti e delle spese di giudizio che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 14.3.23. D. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 22 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia