Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3337
TAR
Sentenza 28 ottobre 2021
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CS
Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
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CS
Ordinanza collegiale 31 luglio 2024
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CS
Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irricevibilità per tardività delle ordinanze di sospensione lavori

    L'appello è stato ritenuto inammissibile per tardività delle impugnazioni delle ordinanze di sospensione lavori, poiché non vi era interesse ad impugnare atti già inefficaci. Inoltre, le ordinanze di sospensione hanno natura cautelare e non sono antecedenti procedimentali necessari da impugnare.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancata considerazione degli eventi impeditivi alla realizzazione dei lavori

    Le difformità accertate nella realizzazione dei lavori, in particolare l'eccesso di escavazione dello smarino rispetto al progetto approvato, giustificano la decadenza del permesso di costruire. Non sono state dimostrate cause impeditive che giustifichino la mancata esecuzione dei lavori nei termini.

  • Rigettato
    Illegittimità per contraddittorietà, mancata collaborazione e violazione dei principi di trasparenza

    Le difformità accertate nella realizzazione dei lavori, in particolare l'eccesso di escavazione dello smarino rispetto al progetto approvato, giustificano la decadenza del permesso di costruire. Non sono state dimostrate cause impeditive che giustifichino la mancata esecuzione dei lavori nei termini.

  • Rigettato
    Illegittimità per contraddittorietà e sviamento di potere

    Le difformità accertate nella realizzazione dei lavori, in particolare l'eccesso di escavazione dello smarino rispetto al progetto approvato, giustificano la decadenza del permesso di costruire. Non sono state dimostrate cause impeditive che giustifichino la mancata esecuzione dei lavori nei termini.

  • Rigettato
    Domanda in subordine di restituzione somme indebitamente versate

    Le censure in ordine alle somme dovute a titolo di oneri di escavazione sono infondate, poiché trovano la loro base nella normativa regionale applicabile all'attività assentita e posta in essere, seppur in difformità nei termini.

  • Rigettato
    Domanda in ulteriore subordine sull'inesistenza del diritto del comune di assoggettare a permesso di costruire l'attività

    L'attività di escavazione rientrava nell'ambito del permesso di costruire rilasciato, pertanto le censure relative all'inesistenza del diritto del Comune di assoggettare tale attività a permesso sono infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3337
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3337
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo