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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 336/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAGNUCCI FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. CANCRINI ARTURO ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARATTINI MARISA - Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via principale:
1. Per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto del 26.4.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 e 1455 c.c. per inadempimento dell' in persona del legale rappresentante p.t., adottando ogni conseguente pronuncia Parte_2
accertativa e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico dell' in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore.
In via gradata:
2. Per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto del 26.4.2015 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c. per inadempimento pagina 1 di 26 dell' in persona del legale rappresentante p.t., adottando ogni conseguente pronuncia Parte_2
accertativa e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico dell' in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore.
Per effetto della auspicata pronuncia risolutiva del contratto per inadempimento della
Committente:
3. Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
Contr in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta la somma corrispondente al 10%
del valore venale dei lavori non eseguiti oltre IVA e interessi come per legge, nonché il maggiore importo dovuto quale differenza tra il valore venale del realizzato e quanto effettivamente contabilizzato oltre IVA ed interessi come per legge e, per l'effetto condannare l' in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle predette somme o di quelle diverse maggiori o minori ritenute di giustizia e determinate anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori,
alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge;
In ogni caso ed indipendentemente dall'accoglimento delle superiori domande:
4. Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
Contr in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuto e corrisposto il pagamento della somma di € 101.020,52 di cui al punto 2.1. della parte motiva dell'atto introduttivo, anche ai sensi
dell'art. 186 ter c.p.c. e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di in persona del legale rappresentate Parte_1
pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o Controparte_4
pagina 2 di 26 minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni, occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex D.Lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria ed IVA, se dovuta, come per legge;
5.Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della
riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di Euro 395.369,83, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Parte_2
favore di in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità di Parte_1
Contr capogruppo mandataria dell' costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
6. Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento delle
riserve nn. 3 e 7 e per i relativi titoli, la somma di € 168.035,66, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Parte_2
favore di in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità di Parte_1
Contr capogruppo mandataria dell' costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
pagina 3 di 26 determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
7.Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento delle
riserve nn. 4-5 e per i relativi titoli, la somma di Euro 302.355,94, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_2
in favore di in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità Parte_1
Contr di capogruppo mandataria dell' costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
8.Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento delle
riserve n. 2 e 6 e per i relativi titoli, la somma di € 816.431,43, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Parte_2
favore di in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità di Parte_1
capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
pagina 4 di 26 occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
9.Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della
riserva n. 8 e per i relativi titoli, la somma di € 4.435,14 salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità di Parte_1
Contr capogruppo mandataria dell' costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per parte conventa: Voglia l'illustrissimo Tribunale adito: I. Rigettare integralmente le domande avversarie, a ragione e motivo di tutto quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese, anche tecniche, e compensi di causa. II. In subordine, e salvo gravame, ridurre le somme poste a carico della convenuta alla luce delle difese spiegate, dei fatti accertati e delle osservazioni critiche alla C.T.U.
formulate nel corso della stessa da parte del C.T.P. di e con successiva memoria del 20.2.2022 Pt_2
da parte del difensore di , da intendersi qui integralmente richiamate. Con vittoria di spese o, Pt_2
comunque, con la loro compensazione”.
pagina 5 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La notificava un atto di citazione in data 13.5.2019, con il quale conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale, l' chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di Parte_2
diritto del contratto di appalto del 26.4.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 e 1455 c.c. per inadempimento dell' o, in via subordinata, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del Pt_2
contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c. per inadempimento dell' Parte_2
nonché la condanna di quest'ultima al pagamento dei maggiori oneri subiti a causa dell'anomalo andamento dell'appalto per effetto della condotta tenuta dalla Stazione Appaltante e, pertanto, per ivi sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.9.2019, Pt_2
con la quale contestava le domande e la ricostruzione attorea, domandando, allo stesso tempo,
l'accoglimento delle proprie conclusioni come sopra riportate.
La causa veniva chiamata all'udienza di prima comparizione del 4.10.2019, in occasione della quale veniva discussa l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. proposta da per ottenere l'ingiunzione di Parte_1
pagamento della somma di € 101.020,52, relativa all'acconto del pagamento del SAL del 15.2.2018 e corrispondente all'importo dovuto all'impresa subappaltatrice per le lavorazioni Controparte_5
eseguite. Nel dettaglio, alla luce della disciplina contrattuale, chiedeva il pagamento diretto Parte_1
di tale somma all'ATI, facendosi carico di versare alla il corrispettivo ad essa spettante. P_
L , invece, riteneva necessaria la chiamata in causa della in quanto titolare di un Pt_2 P_
interesse specularmente inverso a quello posto a fondamento della domanda. Con ordinanza del
29.10.2019 il Giudice, rigettava l'istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c., ritenendo necessaria una valutazione degli importi di ogni singolo SAL e delle somme eventualmente corrisposte alla subappaltatrice, rigettando altresì la chiamata in causa dell'impresa subappaltatrice P_
richiesta dalla convenuta.
pagina 6 di 26 Con la medesima ordinanza, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.,
rinviando per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 19.2.2020.
Le parti depositavano le rispettive memorie e, oltre a ribadire le conclusioni già rassegnate, in occasione della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., l' presentava un'istanza di ammissione di CP_3
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
All'udienza del 19.2.2020 le parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e il
Giudice si riservava. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.2.2020, con ordinanza del
16.4.2020 il Giudice rigettava le istanze istruttorie richieste dalle parti, ritenendo altresì necessario l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio e, a tal fine, nominava l'Ing. , fissando Persona_1
l'udienza del 28.10.2020 per il relativo giuramento.
L'udienza del 11.11.2020 si teneva in modalità cartolare e, a seguito del giuramento del CTU, il
Giudice disponeva che il consulente, all'esito dello svolgimento di eventuale sopralluogo e dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, nonché della documentazione eventualmente acquisita sul consenso di entrambe le parti, rispondesse ai seguenti quesiti svolgendo la seguente attività:
“1) descrivere le opere ed i lavori realizzati dall'appaltatore in esecuzione del contratto di appalto;
2) verificare la sussistenza dei fatti indicati a sostegno delle otto riserve e la tempestività della
formulazione delle riserve in relazione a tali fatti;
3) quantificare, alla luce delle previsioni contrattuali e delle riserve apposte in contabilità, i
corrispettivi maturati dall'appaltatore in ragione dell'effettiva realizzazione delle opere edili, delle
opere strutturali, degli impianti elettrici, degli impianti meccanici, delle opere strutturali di miglioria,
delle opere edili di miglioria, delle opere impiantistiche di miglioria, delle opere esterne;
4) indicare i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante in esecuzione del contratto di appalto e
specificare se ed in che misura essi corrispondono agli stati di avanzamento dei lavori;
pagina 7 di 26 5) quantificare l'eventuale differenza tra i corrispettivi maturati, come sopra accertati, e quanto ad
oggi corrisposto dalla stazione appaltante;
6) accertare l'eventuale difformità tra il progetto c.d. contrattualizzato ed il progetto definitivo
modificato approvato dal Comune di OS ed in relazione al quale è stato rilasciato il titolo
unico n. 6/2016;
7) indicare quante varianti sono state adottate dalla direzione dei lavori, quante di esse sono state
approvate dalla stazione appaltante, specificando, altresì, le ragioni tecniche a sostegno delle varianti;
8) accertare il valore venale delle opere previste nel contratto di appalto e non eseguite;
9) indicare le difformità, sotto il profilo dei volumi, tra il progetto definitivo aggiornato, presentato al
Comune di OS per il rilascio del titolo unico, ed il progetto esecutivo predisposto
dall'Impresa e la denuncia di opere strutturali del 21 gennaio 2016 a firma di . Controparte_6
Alla luce della complessità delle operazioni peritali, il CTU chiedeva una proroga di 120 giorni per la consegna della relazione definitiva. La richiesta veniva accolta con decreto del 13.5.2021 e,
conseguentemente, veniva disposto un rinvio dell'udienza originariamente fissata al 23.6.2021 al
29.10.2021. Il CTU, tuttavia, necessitava di un ulteriore proroga di 90 giorni per il completamento delle operazioni peritali. Anche tale richiesta veniva accolta dal Giudice, il quale rinviava l'udienza prevista per il 29.10.2021 al 14.1.2022. In data 29.10.2021 il CTU inviava alle parti la bozza preliminare della consulenza tecnica d'ufficio e parte convenuta chiedeva il differimento del termine per la presentazione delle osservazioni. In ragione della complessità della bozza della relazione, il
Giudice rilevava che le parti necessitavano di un termine maggiore per la formulazione di eventuali note critiche e, pertanto, assegnava a queste ultime un termine fino al 10.12.2021 per il deposito di eventuali osservazioni critiche e al consulente tecnico d'ufficio termine fino al 10.1.2022 per il deposito della relazione conclusiva. Con la medesima ordinanza veniva disposto rinvio dell'udienza originariamente fissata al 14.1.2022 all'udienza del 21.1.2022. In data 10.1.2022, il CTU, anche all'esito delle osservazioni dei CTP, depositava la relazione finale e, alla luce della sua complessità,
pagina 8 di 26 all'udienza del 14.1.2022 le parti chiedevano la convocazione del CTU per chiarimenti con l'assegnazione di un termine per presentare delle deduzioni sulla relazione. Il Giudice accoglieva le richieste delle parti e assegnava a quest'ultime un termine di 30 giorni per il deposito di memorie sui temi della CTU da chiarire e al CTU un termine di 60 giorni, con decorrenza dalla scadenza del termine sopra indicato, per il deposito di relazione di risposta alla richiesta di chiarimenti. Inoltre, veniva disposto un rinvio per il prosieguo dell'udienza al 20.5.2022.
Le parti presentavano le loro richieste di chiarimenti e, in data 21.4.2022, il CTU depositava una relazione integrativa della perizia. L'udienza del 20.5.2022 si teneva in modalità cartolare e all'esito della stessa, il Giudice disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28.10.2022. Con decreto del 13.10.2022 il Giudice disponeva un rinvio d'ufficio dell'udienza al
24.2.2023. L'udienza si svolgeva in modalità cartolare e le parti depositavano note di trattazione scritta con le quali precisavano le proprie conclusioni. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
La causa è stata istruita attraverso consulenza tecnica e produzione documentale.
Con contratto stipulato in data 26.4.2015 , l' Controparte_7
1 affidava all'ATI costituita da (mandataria) e (mandante) la
[...] Parte_1 Controparte_4
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la “realizzazione di residenze per l'esecuzione di
misure di sicurezza (R.E.M.S.) in Comune di OS (PU)”. Assume parte attorea che sin dall'avvio dei lavori si verificavano diverse circostanze che inficiavano la regolare esecuzione delle opere commissionate. In particolare, la D.L. manifestava la volontà di apportare modifiche al progetto esecutivo dell'Impresa, disponendo unilateralmente n. 5 perizie di variante, di cui solo l'ultima pagina 9 di 26 approvata dal RU , causando la totale incertezza sulle opere da eseguire rilevando a suo dire un modus
operandi della Committente illegittimo e arbitrario, poiché veniva ordinato all'Appaltatore di eseguire dei lavori inseriti nelle cinque varianti redatte dalla D.L., ma che non erano state ancora approvate.
Riferisce altresì che, a seguito delle denunce penali presentate dal Comitato dei Cittadini di
OS per presunti abusi edilizi a carico dell' del RU, della D.L. e della stessa Parte_2
Impresa esecutrice, ed a seguito altresì dell'ordine di sospensione dei lavori emesso dal Comune di
OS in data 6.11.2017 la D.L., su indicazioni del RU, modificava illegittimamente l'originaria perizia di variante e suppletiva variando il quadro economico originario ed il computo metrico estimativo, nonostante moltissime lavorazioni oggetto della perizia medesima fossero già state ordinate, eseguite ed addirittura contabilizzate e liquidate fino al 4° SAL.
A parere di parte attorea ciò determinava un inevitabile anomalo andamento dell'appalto con conseguente slittamento temporale della commessa, oltre a determinare maggiori oneri e danni in capo all'Appaltatrice e l' non provvedeva al pagamento del SAL n. 5 per lavori eseguiti e Pt_2
contabilizzati a tutto il 6.10.2017.
Illustra parte attorea che a seguito di un accesso agli atti la apprendeva che l' , per Parte_1 Pt_2
ottenere il permesso di costruire dal Comune di OS, aveva presentato elaborati progettuali diversi dal progetto esecutivo consegnato da e validato dalla Committente in data Parte_1
10.11.2015. Il Titolo Unico n. 6/2016 del 12.1.2016 (doc. 17), dunque, aveva ad oggetto non il progetto esecutivo contrattualizzato ed avviato a realizzazione ma il progetto definitivo modificato, che risultava corredato da domande e richieste a nome del progettista Arch. ma firmate digitalmente da Parte_3
soggetti diversi. Nello specifico, dal Sig. figlio dell'Arch. poi incaricato Testimone_1 CP_8
della Direzione Lavori.
Alla luce di ciò, il Comune di OS emetteva un ordine di demolizione, con conseguente sospensione dei lavori dal dicembre 2017, che veniva impugnato dall dinanzi al TAR Marche. Pt_2 pagina 10 di 26 Il TAR sospendeva in via cautelare l'ordine di demolizione sin dal 22.2.2018 (cfr. ord. caut. TAR
n. 47/2018 sub doc. 24) ma l' non ha mai disposto una ripresa dei lavori. Pt_2 Pt_2
A fronte di questo andamento dei lavori la iscriveva in contabilità n. 8 riserve per i Parte_1
maggiori oneri e danni subiti per l'anomalo andamento dell'appalto.
Agli atti risulta che l'Impresa diffidava l' per ben due volte, in data 26.6.2018 (doc. 18) e in data Pt_2
19.9.2018 (doc. 19), a tenerla indenne da ogni responsabilità connessa alle gravissime irregolarità
edilizie riscontrate e a voler corrispondere gli importi contabilizzati nel SAL n. 5, oltre gli interessi maturati sino alla data di effettivo soddisfo, nonché a risarcire l'Impresa per i maggiori oneri e danni patiti, precisando che, in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni, la stessa sarebbe stata costretta ad agire nelle sedi opportune per garantire la migliore tutela dei propri diritti ed interessi,
anche allo scopo di veder accertata, ricorrendone i presupposti ai sensi degli artt. 1453, 1454,1455 e
1460 c.c., l'intervenuta risoluzione del contratto in ragione della condotta gravemente inadempiente e omissiva osservata dalla Committente.
L dal canto suo riferiva che, nonostante in data 26 giugno 2015, fosse stato sottoscritto il contratto Pt_2
di appalto, il progetto esecutivo consegnato dall'ATI in data 31 luglio 2015, aveva previsto una serie di migliorie, diverse e non richieste rispetto al progetto inserito nel contratto di appalto, che poi venivano inserite nel progetto definitivo trasmesso al per l'autorizzazione della struttura. A seguito di CP_9
alcune problematiche riscontrate, si procedeva ad aggiornare il progetto definitivo, che poi veniva approvato in data 12 gennaio 2016 e autorizzato in data 4 aprile 2016. Dal 19 maggio 2017 al 28
novembre 2017 i lavori erano stati sospesi per ragioni climatiche, mentre la perizia di variante rispetto al titolo unico realizzato non era stata mai approvata. Il collaudo avveniva in data 21 luglio 2017.
A fronte della procedura di demolizione avviata dal Comune, la D.L. dopo aver disposto la sospensione dei lavori, trasmetteva al RU una perizia di variante a parità di importo contrattuale, che poi veniva approvata in data 15 febbraio 2018.
pagina 11 di 26 La convenuta deduceva, pertanto, che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, le perizie di variante richieste erano solo due, di cui la prima mai approvata e quindi senza alcun costo ulteriore in carico all'impresa appaltatrice, mentre la seconda era stabilita a parità dell'importo contrattuale.
Inoltre, continua riferendo che la ditta era a conoscenza che il progetto esecutivo non era quello definitivo e mentre le incombenze relative all'interferenza mostrata dal e dai cittadini erano CP_9
intervenute ad appalto in corso, e non erano prevedibili o riconducibili alla committente, importando modifiche necessarie con perizia di variante del 15 febbraio 2018.
Quanto alla riserva n.1, apposta in data 2 gennaio 2018, e relativa al mancato pagamento del SAL n. 5
nonché ai danni patrimoniali relativi alla difficoltà di reperire maestranze e materiali, la convenuta deduceva che il 5° SAL era stato emesso in data 4 ottobre 2017, per un importo di Euro 361.233,28,
rifiutato dal RU. In data 15 febbraio 2018, il DL procedeva ad emettere il nuovo SAL, che conteneva sia le lavorazioni a tutto il 6 ottobre 2017 sia le lavorazioni a tutto il 15 febbraio 2018, versando all'Impresa tutto quanto ad essa dovuto, compreso il corrispettivo per le lavorazioni contenute nel 5°
SAL. A tale importo veniva detratta la cifra dovuta alla subappaltatrice (Euro 101.020,52), nel frattempo fallita.
Per quanto riguarda la riserva n. 2, apposta il 2 gennaio 2018 all'ordine di servizio n. 2 del 19 dicembre
2017 e dettagliata il 16 gennaio 2018, la convenuta deduceva la genericità della riserva, mancando l'esplicita menzione delle voci risarcitorie e dei danni maturati. Mentre per la riserva n. 6, che contesta,
rispetto al verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione del 16 febbraio 2018, l'errata applicazione dei tempi contrattuali e ritardi nell'esecuzione, la convenuta rilevava la tardività della riserva, perché di molto successiva ai verbali di sospensione mentre la pretesa risultava del tutto generica. Inoltre, le sospensioni meteo erano state richieste dallo stesso appaltatore, riconducibili pertanto all'art. 132 del d. lgs. 163/2006. La riserva n. 3 fa invece riferimento ad una perizia di variante mai approvata, e non vi è alcuna dimostrazione dell'esecuzione di lavori non contrattualizzati. Mentre
la modifica apportata dalla perizia non approvata a quella poi approvata (separazione dei corpi di pagina 12 di 26 lavorazione) non aveva arrecato alcun danno all'impresa, in quanto le lavorazioni realizzate erano state già liquidate. Per quanto riguarda la riserva n. 4, la convenuta rilevava che le variazioni delle singole categorie di lavorazioni non avevano comunque inciso sul valore totale dei corpi d'opera originari, che erano rimasti invariati, ed in ogni caso la riserva non conteneva alcuna quantificazione economica. In
relazione alla riserva n. 5, la convenuta riferiva che, in esito all'approvazione della perizia di variante,
si era proceduto alla ricontabilizzazione delle partite, utilizzando il computo metrico del Progetto
Esecutivo, lo stesso utilizzato fino al SAL n.
4. Pertanto, la pretesa dell'attrice di applicare i prezzi dal
Progetto definitivo, appaltato a corpo, alle quantità di lavorazioni indicate nel Progetto Esecutivo,
risultava infondato, in quanto il Progetto esecutivo conteneva maggiori quantità di finiture proposte in sede di offerta. La riserva n. 7 faceva riferimento a danni relativi a perizia di variante mai approvata,
quindi non si giustificava alcuna pretesa economica. Sulla riserva n. 8, relativa alla richiesta di interessi sulle somme asseritamente dovute al 5° SAL, poiché non era dovuta alcuna somma, non si giustificava alcuna pretesa di interessi.
La convenuta riferiva che le reali motivazioni a sostegno della domanda di risoluzione del contratto concernevano la mancata approvazione da parte della Stazione Appaltante della perizia di variante suppletiva che avrebbe aumentato di circa il 25% l'importo contrattuale e quindi i guadagni dell'appaltatore.
A fronte di quanto argomentato dalle rispettive parti, ai fini del merito, è opportuno richiamare i principi normativi applicabili al caso di specie.
In materia di contratto di appalto di opere pubbliche, in caso di asserito inadempimento del committente pubblico, è facoltà dell'appaltatore utilizzare i rimedi generali della risoluzione del contratto ex artt. 1453, 1454 e 1455 c.c..
In particolare, nell'ipotesi in cui l'appaltatore utilizzi lo strumento della diffida ad adempiere, ai fini della pronuncia di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, è necessario procedere alla pagina 13 di 26 verifica della gravità ed importanza dell'inadempimento di controparte secondo i canoni previsti dall'art. 1218 c.c..
La domanda di risoluzione del contratto di appalto, sia essa avente natura accertativa o costitutiva dello scioglimento del vincolo, deve adattarsi alla natura del contratto stesso, il quale non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica ma ad efficacia “prolungata” e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 22065 del
2022).
In altri termini, la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento ha un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni ancora da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex
tunc rispetto a quelle già eseguite (cfr. Cass., 3 ottobre 2018, n. 27640).
In tal senso, vengono meno tutti gli effetti del contratto e tutti i diritti che ne sarebbero derivati.
L'obbligazione restitutoria, perciò, non ha natura risarcitoria, ma è il mero effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione che ha determinato la caducazione della causa delle reciproche obbligazioni.
Per ciò che concerne specificamente il contratto di appalto, quando il negozio sia risolto per inadempimento del committente e non sia possibile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice delle opere parzialmente realizzate, l'obbligo restitutorio deve essere determinato con riferimento alla data della sentenza e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito (cfr. Cass.,
24 maggio 2007, n. 12162). Quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto di appalto pubblico, va richiamato l'orientamento costantemente seguito dalla Suprema Corte, in base al quale -
non potendo essere restituito l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore- il committente è comunque obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'opus medesimo con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione.
E' noto, infatti, che la risoluzione del contratto di appalto d'opera -cui non può attribuirsi natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica- comporta il prodursi, oltre agli effetti risarcitori in pagina 14 di 26 favore della parte non inadempiente, di effetti restitutori retroattivi dai quali sorge, a carico di entrambe le parti, l'obbligazione (di natura diversa da quella risarcitoria) di restituire alla controparte le prestazioni ricevute in forza del contratto dichiarato inefficace. Alla risoluzione, infatti, deve conseguire la totale restitutio in integrum delle rispettive posizioni, la quale, non essendo possibile in forma specifica nel caso dell'appalto in cui l'appaltante intenda giovarsi dell'opera eseguita, si realizza per equivalente, attraverso il diritto ad ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della stessa (cfr. Cass. Civ. n. 15705/13). Infatti, la riserva -attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale- presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e
1458 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03.11.2016, n. 22275).
Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche del contratto di appalto deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente. (Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019, Rv. 654177 - 01).
Nel caso di specie, risulta provato per tabulas che la parte attrice abbia inviato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. alla committente, intimando l'adempimento delle obbligazioni pattuite (“qualora l
[...]
dovesse insistere nella propria condotta inadempiente e non dovesse procedere in Pt_2
ottemperanza a quanto sopra intimato, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente
pagina 15 di 26 diffida, ci riterremo legittimati ad agire nelle sedi competenti al fine di tutelare i diritti, le ragioni e gli
interessi del mio assistito, con ogni azione per cui abbiamo già ricevuto mandato, ivi compresa quella
per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli
1454, 1455, 1460 c.c., con ogni conseguenza di legge”).
In conseguenza ed in primo luogo, è necessario stabilire se vi sia stato l'inadempimento del committente, richiamando quanto riferito dal CTU in corso di causa.
Quest'ultimo sia nella perizia definitiva depositata, sia nella relazione a chiarimenti, ha assegnato alla stazione appaltante la responsabilità in ordine ad un'errata gestione dell'appalto.
Il CTU, a pag. 370, ha riferito che “l'appalto affidato alla ha riguardato la Parte_1
realizzazione di una cosiddetta REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), una
struttura destinata all'accoglienza degli autori di reati affetti da disturbi mentali e socialmente
pericolosi: quello che molti anni addietro si chiamava in gergo “manicomio criminale”. Tale struttura
è ubicata nel centro abitato di OS (PU), in posizione di poco discosta dal frequentato
ospedale cittadino.” Proseguendo, il CTU ha rilevato le cause delle problematiche sorte nell'esecuzione del contratto, da un lato “una sostanziale labilità del progetto iniziale mandato a gara
dalla Stazione Appaltante nel 2014 (motivata sia dall'applicazione di una normativa piuttosto
“giovane” risalente al 2011, sia da una concezione non funzionale dell'opera in quanto mancante di
elementi essenziali evidentemente rimandati a stralci successivi o varianti)” dall'altro “la progressiva
presa di coscienza da parte della popolazione di OS del tipo di opera che veniva realizzata,
ed una conseguente feroce contestazione alla quale si è allineato anche il Comune mettendo in
discussione lo stesso permesso di costruire (titolo unico) che aveva rilasciato”.
Per quanto riguarda l'inadempimento della convenuta, il CTU ha osservato la mancanza di un'adeguata attenzione sin dalla fase di approvazione del progetto agli aspetti correlati alla sicurezza. Tale
disorganizzazione hanno poi condotto ad un'interlocuzione rafforzata tra la stessa e gli altri soggetti istituzionali, con l'introduzione di innumerevoli modifiche alle opere previste (“venivano introdotte
pagina 16 di 26 opere per la sicurezza prima mancanti ed opere per rendere funzionale la struttura”) che tuttavia,
venivano “fatte eseguire all'Appaltatore e persino contabilizzate, in un susseguirsi disordinato di
versioni oggi definite provvisoria che tuttavia venivano comunque sottoposte all'Appaltatore, fatte
oggetto di atti di sottomissione e, come già detto, in parte eseguite ed in parte inserite in atti contabili
che poi – a causa della vicenda presso il Comune di OS – sono stati annullati ex post. Tale
esecuzione di opere modificate e non ancora approvate con una variante – una situazione palesemente
illegittima – non è stata occasionale ma si è protratta per cinque SAL, e, almeno nei primi quattro,
sono state pagate opere diverse da quelle previste da contratto.” […] Le scelte del Comune di
OS, col permesso di costruire rilasciato nel 2015 e con il procedimento di sospensione dei
lavori e l'ordinanza di demolizione del 2017, nel configurare una vicenda “politica” non esente
dall'influenza della sollevazione popolare, hanno reso ancor più disordinato e devastante – ai fini del
rapporto contrattuale – il comportamento della : infatti laddove il percorso di quelle varianti in Pt_2
itinere – le cui opere si lasciavano eseguire – sarebbe stato quello di una presumibile approvazione
progressiva (con recupero del ribasso d'asta e con eventuale attingimento ad altri finanziamenti),
l'incertezza sul destino dell'opera – ora sospesa e potenzialmente da demolire – ha comportato un
irrigidimento della Stazione Appaltante entro il perimetro di una variante isocosto: in altri termini si
manteneva inalterato l'ammontare dell'appalto, stralciando però significative parti di opere
contrattualizzate e programmate (ed in qualche caso già eseguite) ed introducendo al posto di esse
nuove lavorazioni. Il tutto, è evidente, con un effetto devastante sull'organizzazione del cantiere e sulle
aspettative economiche dell'Appaltatore. Il prosieguo della vicenda con l'ovvio trasferimento della
stessa dinanzi al TAR per opposizione della ai provvedimenti del Comune di OS ha Pt_2
avuto, se possibile, un esito ancor più controverso. Infatti, il TAR ha prima accolto nel 2018 l'istanza
di sospensione del provvedimento comunale emettendo poi sentenza nel 2019 che qualificava
illegittima l'ordinanza di demolizione (e la Soprintendenza negava la sussistenza del vincolo
paesaggistico). Tuttavia, laddove ci si sarebbe aspettati a questo punto (e forse sin dall'ordinanza TAR
pagina 17 di 26 del 2018) da parte della un'immediata ripresa dei lavori e la definitiva approvazione delle Pt_2
varianti necessarie per ultimare l'opera in modo completo e funzionale, l'appalto è rimasto
inspiegabilmente sospeso, né d'altra parte si è assunto un provvedimento di risoluzione contrattuale.
In questo contesto, nel quale è evidente la straordinaria entità della sospensione (quasi quattro anni)
ed il fortissimo disagio dell'Appaltatore in una totale situazione di incertezza amministrativa e
contabile, l'immobile realizzato resta nelle condizioni in cui era sostanzialmente alla fine del 2017:
ossia un edificio quasi completato, con le sistemazioni esterne realizzate solo in parte, ma in
sostanziale abbandono stante il mancato utilizzo: le opere non sono completate, né completabili in
modo funzionale sulla base dell'unica variante isocosto approvata. Tale situazione non aiuta,
evidentemente, al corretto mantenimento della struttura tutelandola da fenomeni di degrado.”
L'evoluzione di tali dinamiche e l'analisi dei progetti lavorativi hanno condotto il CTU a concludere per l'insussistenza di una difformità tra i vari progetti in senso volumetrico ma esistente con riferimento al completamento ed utilizzo delle parti seminterrate. L'atteggiamento ondivago della stazione appaltante è evidenziato dall'analisi della gestazione della variante introdotta dalla stazione appaltante in corso d'opera, consistente in 5 versioni, di cui solo l'ultima approvata (versione iniziale del 03.08.2017, versione intermedia del 06.11.2017, versione intermedia in data sconosciuta, versione intermedia in data sconosciuta, versione finale del 13.02.2018. “Dall'analisi della documentazione nei
singoli passaggi emergono notevoli mutamenti di indirizzo nelle opere in variante e nella stessa
strutturazione economica della variante. La prima versione incrementava l'ammontare dell'appalto
quasi del 30 % (€ 2.227.616,36 + € 664.937,55) ed inoltre delineava opere ulteriori da finanziare a
parte per € 810.500,94 (nelle quali rientravano anche la strada di accesso all'immobile ed il
parcheggio). E, si noti, varie di queste opere venivano fatte eseguire all'Appaltatore, evidentemente
nella prospettiva di un'approvazione che la Stazione Appaltante riteneva certa. La seconda versione
mutava radicalmente impostazione, venendo concepita dopo l'avvio del procedimento di sospensione
dei lavori da parte del Comune di OS: l'impianto della perizia, da quello precedente di
pagina 18 di 26 variante suppletiva (ossia con opere aggiuntive ed incremento dell'importo) veniva mutato in variante
isocosto, nella quale si manteneva inalterato l'importo contrattuale di € 2.227.616,36. Questo, tuttavia,
veniva ottenuto con un artificioso frazionamento/ridistribuzione degli importi (anche di notevole
complessità sotto il profilo di una comprensibilità immediata), in modo non del tutto coerente con
l'esigenza, usuale in ogni appalto pubblico, di arrivare ad un immobile funzionale. Questa variante
stravolgeva l'assetto dell'appalto variandone l'assetto generale ed anche l'esecuzione delle migliorie
offerte dall'Appaltatore. Va considerato che un'impresa concorrente ad un appalto lo valuta nella sua
interezza e su quell'assetto studia le migliorie da offrire, eseguendo tutta una serie di valutazioni
economiche, temporali, di convenienza, etc. Non si può pensare, senza adeguate misure compensative,
di “spaccare in due” l'appalto lasciando solo un po' delle opere previste sommate ad altre del tutto
nuove, e trasferendo le opere eliminate ad un appalto futuro di incerta realizzazione. Una situazione
del genere sarebbe stata ammissibile solo previo accordo preventivo con l'Appaltatore, condiviso e
basato ovviamente sulla clausola di una realizzazione certa – solo differita nel tempo – delle opere
stralciate, compensata da un maggior volume di opere e da un'occupazione temporale continuativa nel
medesimo sito del cantiere già impiantato. Questo, tuttavia, non è affatto avvenuto.
La terza e la quarta versione costituiscono ulteriori approfondimenti della seconda, e sono sempre
perizie isocosto per l'importo contrattuale di € 2.227.616,36, nel cui quadro generale si menziona
comunque un “eventuale” appalto aggiuntivo per l'importo di € 664.937,55.
La tesi espressa dalla relativamente ad un usuale percorso di affinamento della perizia di Pt_2
variante risulta ad avviso dello scrivente non condivisibile sia per la profonda divergenza tra alcune
delle versioni esaminate, sia – soprattutto – perché queste versioni non facevano parte di un semplice
processo interno alla (per il quale peraltro sarebbe risultato inopportuno tutto il tempo Pt_2
impiegato (da agosto 2017 a luglio 2018) ma venivano consegnate all'Appaltatore e fatte sottoscrivere,
a volte insieme ai verbali nuovi prezzi ed agli atti di sottomissione;
ed ancor più perché le opere
venivano fatte eseguire. La quinta versione, che è stata poi l'unica a risultare formalmente approvata,
pagina 19 di 26 limitava ugualmente l'importo a quello contrattuale di €2.227.616,36 e, ammettendo l'avvenuta
realizzazione di parte delle opere, si configurava di fatto a sanatoria. Inoltre escludeva alcune opere di
fatto già eseguite.”
In base alle deduzioni rassegnate dal CTU, che si ritengono condivisibili, e la cui perizia è da ritenere esaustiva e priva di vizi logici, benchè l'appaltatore avesse compiuto opere in assenza di approvazione della variante, tale comportamento, nell'ottica della valutazione della gravità dell'inadempimento reciprocamente contestato ai fini della pronuncia di risoluzione, non eguaglia l'inadempimento del dovere di collaborazione mostrato dalla Stazione Appaltante. A pag. 381 dell'elaborato è dato leggere infatti che: “benché sia noto che la norma impone che l'Appaltatore non esegua varianti che non sono
ancora approvate, la stessa norma vale anche per il D.L. ed il RU che non debbono lasciare che tali
opere vengano eseguite. Inoltre, vi è straordinario contrasto tra il dettato della norma ed il fatto che
sia evidente una totale condivisione della Stazione Appaltante sull'esecuzione (e liquidazione) delle
opere secondo quelle versioni “in progress” della variante. La sanatoria ex post solo di alcune delle
opere eseguite non può giustificare le scelte della Stazione Appaltante, né far assimilare un caso del
genere a quello di una mera iniziativa estemporanea dell'impresa o dell'impresa e del D.L.
all'insaputa della Stazione Appaltante. Appare evidente una fortissima indecisione della Stazione
Appaltante sull'indirizzo da dare alle varianti, e poi un radicale mutamento di rotta una volta “subìto”
l'avvio del procedimento di sospensione/demolizione da parte del Comune di OS.
Ogni decisione della Stazione Appaltante sarebbe stata legittima se si fosse scelto di ricorrere ad una
sospensione dei lavori fino al definitivo chiarimento su come procedere: unica soluzione – seppur
comunque onerosa per i risarcimenti all'Appaltatore – per poter poi far procedere con regolarità il
cantiere.”
Il CTU ha evidenziato la responsabilità apicale della Stazione Appaltante nella gestazione dell'appalto,
anche tenendo conto dell'annullamento della prima versione del SAL 5, dal quale traspariva l'esecuzione e liquidazione di opere non ancora approvate, circostanza che, se davvero fosse stata pagina 20 di 26 maturata all'insaputa della Stazione Appaltante, avrebbe meritato un immediato fermo del cantiere ed i provvedimenti del caso nei confronti della D.L. e dell'Appaltatore. Non condivisibile è pertanto la deduzione di parte convenuta circa il comportamento dirimente dell'appaltatore, per l'esecuzione di opere non approvate, in quanto, come rilevato dal CTU, se “è comprensibile che una variante abbia
una fase di gestazione, questa va risolta nell'interfacciamento preliminare tra D.L. e RU, e solo
quando si è avuto il benestare della Stazione Appaltante (attraverso il RU) si va a sottoporre
all'Appaltatore la variante. Questo meccanismo è stato totalmente travisato, sia dal D.L. ma anche dal
RU, dal momento che le varianti, nelle versioni progressive, venivano sottoposte all'Appaltatore per
sottoscriverle e sottoscrivere l'atto di sottomissione ed i relativi nuovi prezzi, e soprattutto si chiedeva
all'Appaltatore di eseguire quelle opere, evidentemente perché le si reputava di imminente
approvazione. L'Appaltatore in linea teorica si sarebbe dovuto rifiutare di eseguire quelle opere,
impuntandosi per una sospensione dei lavori: tuttavia sarebbe stata una procedura onerosa per la
Stazione Appaltante, e forse per questo non accettata. Va poi detto che questa anomalia non è durata
un giorno ma si è protratta per mesi, nella totale consapevolezza del D.L. e del RU, e quindi della
stessa Stazione Appaltante, cui pertanto va attribuita a parere dello scrivente la maggior
responsabilità nell'aver innescato e consentito questa procedura anomala, e di aver poi fatto marcia
indietro – nel timore che le ordinanze del Comune di OS avessero séguito – senza tener
conto del danno che veniva cagionato all'Appaltatore e dello stravolgimento di tutto l'assetto
dell'appalto.”
Per tutto quanto sopra considerato, quindi, gli inadempimenti della Stazione appaltante, risultano più
gravi e prevalenti rispetto a quelli asseritamente commessi dall'impresa appaltatrice. Del resto, come ha rilevato la Suprema Corte, il giudice ordinario, nel valutare la legittimità della risoluzione,
accertamento che rientra nella sua giurisdizione secondo l'ormai consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto stesso alla luce della loro natura paritaria - tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo - ed pagina 21 di 26 attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti (cfr. Cass. Civ.
n. 1217/00).
Tale orientamento risulta confermato anche dalla recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019, Rv. 654177 - 01).
Può, pertanto, trovare accoglimento la domanda attorea, volta a sentir dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e negligenza della Stazione appaltante.
La parte attrice, in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale, ha richiesto il risarcimento dei danni occorsi come formulati nelle riserve, quello del 10% del valore venale dei lavori non eseguiti oltre interessi, nonché il maggior importo dovuto quale differenza tra il valore venale del realizzato e quanto effettivamente contabilizzato oltre IVA ed interessi.
In osservanza dei principi prima esposti in materia di conseguenze relative alla pronuncia della risoluzione del contratto, poiché, nel caso di specie, l'appaltante non ha intenzione di valersi dell'opera eseguita, si conferma il diritto dello stesso ad ottenere il valore venale del bene eseguito, decurtato di quanto già ricevuto per corrispettivo, e sommato a quanto ancora non corrisposto, oltre al 10% del valore venale delle opere rimaste ineseguite e previste dal contratto di appalto.
pagina 22 di 26 Con riferimento ai criteri per valutare il valore dei lavori eseguiti sino al momento della risoluzione del contratto, si deve rilevare un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo un primo orientamento, tale valore andrebbe calcolato sulla base dei prezzi di mercato e non sulla base dei corrispettivi previsti nel contratto, (cfr. Cass. Civ. n. 2871/92; Cass. Civ. 12162/07). Tale criterio,
tuttavia, è stato disatteso da altre pronunce della Suprema Corte secondo le quali, al contrario, per riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le aspettative di guadagno (cfr. Cass. Civ. n. 738/07, implicitamente confermata dalla sent. n. 15705/13).
Orbene, ritiene il giudicante di aderire a tale secondo orientamento, atteso che (come osservato nella citata sentenza n. 738/07) l'equivalente monetario dell'immobile acquisito dalla committente, definito con riferimento ai corrispettivi contrattualmente pattuiti, restituisce all'appaltatrice l'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza, peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente la domanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizio non rimosso con le dovute restituzioni (v. Cass Civ. SS.UU. n.12492/92), laddove il riferimento ad un valore diverso dell'immobile, come ad esempio quello dello stesso al momento della sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto a quello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula.
Sicchè, l'entità cui far riferimento per determinare il credito restitutorio dell'appaltatore è il corrispettivo pattuito, che verrà preso in considerazione non in quanto tale, ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite al momento della risoluzione del contratto.
pagina 23 di 26 In base a quanto dichiarato dal CTU, il valore venale delle opere eseguite ammonta ad Euro
1.862.661,61. Tale cifra deve però essere decurtata del valore del corrispettivo già corrisposto all'appaltatore, al fine di evitare una locupletazione del risarcimento corrisposto al danneggiato. Il CTU
CP_ ha riferito che, in vigore di contratto, la stazione appaltante abbia pagato alla attrice la somma di
Euro 1.656.979,96. Pertanto, la somma dovuta all'appaltatore relativa al valore venale del bene ammonta ad Euro 205.681,65.
Secondo il conteggio fornito dal CTU, il valore venale delle opere non eseguite ammonta ad Euro
489.086,18. (pag. 312 della CTU). Ne deriva che la somma liquidabile in favore dell'appaltatore è di
Euro 48.908,62.
A questo deve essere sommato il danno subito dall'appaltatore in relazione all'inadempimento di controparte.
Come sopra rilevato, la riserva - attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale -
presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458
c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03.11.2016, n. 22275). Ciò detto, i conteggi eseguiti dal CTU risultano comunque utili in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno subito dall'appaltatore
Infatti, benchè l'accertamento del risarcimento del danno subìto dall'appaltatore, in termini di danno emergente e lucro cessante, segua gli ordinari canoni della responsabilità contrattuale, nel caso di specie, tale quantificazione è stata operata dal CTU, in ragione delle riserve avanzata dalla parte attrice,
che contemplano in ogni caso il danno da lucro cessante e danno emergente.
Il CTU, nel proprio conteggio, ha riconosciuto il diritto dell'appaltatore al risarcimento di Euro
203.312,97 per la riserva n. 6 (a titolo di oneri diretti passivamente sopportati, lucro cessante del 10% e maggiorazione di prezzi di mercato).
pagina 24 di 26 Per quest'ultima il CTU ha ritenuto infatti che l'appaltatore, in conseguenza dell'illegittimo comportamento della stazione appaltante, abbia dovuto sopportare un danno fino al SAL n. 5 composto da maggiori spese generali per Euro 46.299,75, mancato ammortamento dei macchinari di 24.228,49, il risarcimento per perdita di utile fino al 15.02.2018 per Euro 68.384,73, per un totale di Euro
138.912,97, e ulteriori spese generali improduttive affrontate fino alla data della perizia di Euro
64.400,00.
Per quanto concerne le altre riserve indicate dal CTU non si ritiene di riconoscerle ( Euro 19.510,35,
(relativa all'indennizzo per le variazioni delle singole categorie di lavorazioni superiori al 5%, come previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, a titolo di equo compenso per i maggiori oneri sopportati dall'impresa in relazione alla variazioni apportate alle categorie d'appalto), Euro 95.826,96
per la riserva n. 5 (per lavori nei quali sarebbero stati applicati in contabilità prezzi difformi da quelli previsti nell'Elenco prezzi di contratto, e per lavori nei quali sarebbero state considerate quantità di lavorazioni difformi da quelle effettivamente previste, nonchè i maggiori oneri per la sicurezza) non essendo le stesse concernenti al danno asseritamente dovuto.
Pertanto, la somma dovuta all'impresa attrice in base a quanto finora riconosciuto ammonta ad Euro
457.903,24 oltre interessi legali.
Non può essere oggetto di riconoscimento nemmeno l'importo richiesto per il pagamento della ditta subappaltatrice in ragione degli effetti della risoluzione del contratto d'appalto, in Controparte_5
quanto il pagamento non risulta effettuato da parte dell'appaltatrice e come tale non può essere oggetto di risarcimento.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., previo riconoscimento dello svolgimento di tutte la attività difensive e tenendo a mente i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 25 di 26 dispone:
-condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice a titolo di risarcimento del
danno della somma di € 457.903,24 oltre interessi legali.
- condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che si
liquidano in € 22.457,00 oltre rimb. forf. 15% Cpa ed Iva come per legge.
- Pone le spese di CTU a carico definitivamente di parte convenuta.
Urbino, lì 28 febbraio 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 336/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAGNUCCI FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. CANCRINI ARTURO ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARATTINI MARISA - Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via principale:
1. Per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto del 26.4.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 e 1455 c.c. per inadempimento dell' in persona del legale rappresentante p.t., adottando ogni conseguente pronuncia Parte_2
accertativa e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico dell' in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore.
In via gradata:
2. Per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto del 26.4.2015 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c. per inadempimento pagina 1 di 26 dell' in persona del legale rappresentante p.t., adottando ogni conseguente pronuncia Parte_2
accertativa e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico dell' in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore.
Per effetto della auspicata pronuncia risolutiva del contratto per inadempimento della
Committente:
3. Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
Contr in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta la somma corrispondente al 10%
del valore venale dei lavori non eseguiti oltre IVA e interessi come per legge, nonché il maggiore importo dovuto quale differenza tra il valore venale del realizzato e quanto effettivamente contabilizzato oltre IVA ed interessi come per legge e, per l'effetto condannare l' in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle predette somme o di quelle diverse maggiori o minori ritenute di giustizia e determinate anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori,
alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge;
In ogni caso ed indipendentemente dall'accoglimento delle superiori domande:
4. Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
Contr in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuto e corrisposto il pagamento della somma di € 101.020,52 di cui al punto 2.1. della parte motiva dell'atto introduttivo, anche ai sensi
dell'art. 186 ter c.p.c. e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di in persona del legale rappresentate Parte_1
pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o Controparte_4
pagina 2 di 26 minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni, occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex D.Lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria ed IVA, se dovuta, come per legge;
5.Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della
riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di Euro 395.369,83, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Parte_2
favore di in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità di Parte_1
Contr capogruppo mandataria dell' costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
6. Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento delle
riserve nn. 3 e 7 e per i relativi titoli, la somma di € 168.035,66, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Parte_2
favore di in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità di Parte_1
Contr capogruppo mandataria dell' costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
pagina 3 di 26 determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
7.Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento delle
riserve nn. 4-5 e per i relativi titoli, la somma di Euro 302.355,94, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_2
in favore di in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità Parte_1
Contr di capogruppo mandataria dell' costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
8.Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento delle
riserve n. 2 e 6 e per i relativi titoli, la somma di € 816.431,43, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Parte_2
favore di in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità di Parte_1
capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
pagina 4 di 26 occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
9.Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della
riserva n. 8 e per i relativi titoli, la somma di € 4.435,14 salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio ed in qualità di Parte_1
Contr capogruppo mandataria dell' costituita con in persona del legale Controparte_4
rappresentate pro tempore, la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche a titolo di rimborsi e restituzioni,
occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002,
anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per parte conventa: Voglia l'illustrissimo Tribunale adito: I. Rigettare integralmente le domande avversarie, a ragione e motivo di tutto quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese, anche tecniche, e compensi di causa. II. In subordine, e salvo gravame, ridurre le somme poste a carico della convenuta alla luce delle difese spiegate, dei fatti accertati e delle osservazioni critiche alla C.T.U.
formulate nel corso della stessa da parte del C.T.P. di e con successiva memoria del 20.2.2022 Pt_2
da parte del difensore di , da intendersi qui integralmente richiamate. Con vittoria di spese o, Pt_2
comunque, con la loro compensazione”.
pagina 5 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La notificava un atto di citazione in data 13.5.2019, con il quale conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale, l' chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di Parte_2
diritto del contratto di appalto del 26.4.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 e 1455 c.c. per inadempimento dell' o, in via subordinata, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del Pt_2
contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c. per inadempimento dell' Parte_2
nonché la condanna di quest'ultima al pagamento dei maggiori oneri subiti a causa dell'anomalo andamento dell'appalto per effetto della condotta tenuta dalla Stazione Appaltante e, pertanto, per ivi sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.9.2019, Pt_2
con la quale contestava le domande e la ricostruzione attorea, domandando, allo stesso tempo,
l'accoglimento delle proprie conclusioni come sopra riportate.
La causa veniva chiamata all'udienza di prima comparizione del 4.10.2019, in occasione della quale veniva discussa l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. proposta da per ottenere l'ingiunzione di Parte_1
pagamento della somma di € 101.020,52, relativa all'acconto del pagamento del SAL del 15.2.2018 e corrispondente all'importo dovuto all'impresa subappaltatrice per le lavorazioni Controparte_5
eseguite. Nel dettaglio, alla luce della disciplina contrattuale, chiedeva il pagamento diretto Parte_1
di tale somma all'ATI, facendosi carico di versare alla il corrispettivo ad essa spettante. P_
L , invece, riteneva necessaria la chiamata in causa della in quanto titolare di un Pt_2 P_
interesse specularmente inverso a quello posto a fondamento della domanda. Con ordinanza del
29.10.2019 il Giudice, rigettava l'istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c., ritenendo necessaria una valutazione degli importi di ogni singolo SAL e delle somme eventualmente corrisposte alla subappaltatrice, rigettando altresì la chiamata in causa dell'impresa subappaltatrice P_
richiesta dalla convenuta.
pagina 6 di 26 Con la medesima ordinanza, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.,
rinviando per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 19.2.2020.
Le parti depositavano le rispettive memorie e, oltre a ribadire le conclusioni già rassegnate, in occasione della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., l' presentava un'istanza di ammissione di CP_3
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
All'udienza del 19.2.2020 le parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e il
Giudice si riservava. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.2.2020, con ordinanza del
16.4.2020 il Giudice rigettava le istanze istruttorie richieste dalle parti, ritenendo altresì necessario l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio e, a tal fine, nominava l'Ing. , fissando Persona_1
l'udienza del 28.10.2020 per il relativo giuramento.
L'udienza del 11.11.2020 si teneva in modalità cartolare e, a seguito del giuramento del CTU, il
Giudice disponeva che il consulente, all'esito dello svolgimento di eventuale sopralluogo e dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, nonché della documentazione eventualmente acquisita sul consenso di entrambe le parti, rispondesse ai seguenti quesiti svolgendo la seguente attività:
“1) descrivere le opere ed i lavori realizzati dall'appaltatore in esecuzione del contratto di appalto;
2) verificare la sussistenza dei fatti indicati a sostegno delle otto riserve e la tempestività della
formulazione delle riserve in relazione a tali fatti;
3) quantificare, alla luce delle previsioni contrattuali e delle riserve apposte in contabilità, i
corrispettivi maturati dall'appaltatore in ragione dell'effettiva realizzazione delle opere edili, delle
opere strutturali, degli impianti elettrici, degli impianti meccanici, delle opere strutturali di miglioria,
delle opere edili di miglioria, delle opere impiantistiche di miglioria, delle opere esterne;
4) indicare i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante in esecuzione del contratto di appalto e
specificare se ed in che misura essi corrispondono agli stati di avanzamento dei lavori;
pagina 7 di 26 5) quantificare l'eventuale differenza tra i corrispettivi maturati, come sopra accertati, e quanto ad
oggi corrisposto dalla stazione appaltante;
6) accertare l'eventuale difformità tra il progetto c.d. contrattualizzato ed il progetto definitivo
modificato approvato dal Comune di OS ed in relazione al quale è stato rilasciato il titolo
unico n. 6/2016;
7) indicare quante varianti sono state adottate dalla direzione dei lavori, quante di esse sono state
approvate dalla stazione appaltante, specificando, altresì, le ragioni tecniche a sostegno delle varianti;
8) accertare il valore venale delle opere previste nel contratto di appalto e non eseguite;
9) indicare le difformità, sotto il profilo dei volumi, tra il progetto definitivo aggiornato, presentato al
Comune di OS per il rilascio del titolo unico, ed il progetto esecutivo predisposto
dall'Impresa e la denuncia di opere strutturali del 21 gennaio 2016 a firma di . Controparte_6
Alla luce della complessità delle operazioni peritali, il CTU chiedeva una proroga di 120 giorni per la consegna della relazione definitiva. La richiesta veniva accolta con decreto del 13.5.2021 e,
conseguentemente, veniva disposto un rinvio dell'udienza originariamente fissata al 23.6.2021 al
29.10.2021. Il CTU, tuttavia, necessitava di un ulteriore proroga di 90 giorni per il completamento delle operazioni peritali. Anche tale richiesta veniva accolta dal Giudice, il quale rinviava l'udienza prevista per il 29.10.2021 al 14.1.2022. In data 29.10.2021 il CTU inviava alle parti la bozza preliminare della consulenza tecnica d'ufficio e parte convenuta chiedeva il differimento del termine per la presentazione delle osservazioni. In ragione della complessità della bozza della relazione, il
Giudice rilevava che le parti necessitavano di un termine maggiore per la formulazione di eventuali note critiche e, pertanto, assegnava a queste ultime un termine fino al 10.12.2021 per il deposito di eventuali osservazioni critiche e al consulente tecnico d'ufficio termine fino al 10.1.2022 per il deposito della relazione conclusiva. Con la medesima ordinanza veniva disposto rinvio dell'udienza originariamente fissata al 14.1.2022 all'udienza del 21.1.2022. In data 10.1.2022, il CTU, anche all'esito delle osservazioni dei CTP, depositava la relazione finale e, alla luce della sua complessità,
pagina 8 di 26 all'udienza del 14.1.2022 le parti chiedevano la convocazione del CTU per chiarimenti con l'assegnazione di un termine per presentare delle deduzioni sulla relazione. Il Giudice accoglieva le richieste delle parti e assegnava a quest'ultime un termine di 30 giorni per il deposito di memorie sui temi della CTU da chiarire e al CTU un termine di 60 giorni, con decorrenza dalla scadenza del termine sopra indicato, per il deposito di relazione di risposta alla richiesta di chiarimenti. Inoltre, veniva disposto un rinvio per il prosieguo dell'udienza al 20.5.2022.
Le parti presentavano le loro richieste di chiarimenti e, in data 21.4.2022, il CTU depositava una relazione integrativa della perizia. L'udienza del 20.5.2022 si teneva in modalità cartolare e all'esito della stessa, il Giudice disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28.10.2022. Con decreto del 13.10.2022 il Giudice disponeva un rinvio d'ufficio dell'udienza al
24.2.2023. L'udienza si svolgeva in modalità cartolare e le parti depositavano note di trattazione scritta con le quali precisavano le proprie conclusioni. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
La causa è stata istruita attraverso consulenza tecnica e produzione documentale.
Con contratto stipulato in data 26.4.2015 , l' Controparte_7
1 affidava all'ATI costituita da (mandataria) e (mandante) la
[...] Parte_1 Controparte_4
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la “realizzazione di residenze per l'esecuzione di
misure di sicurezza (R.E.M.S.) in Comune di OS (PU)”. Assume parte attorea che sin dall'avvio dei lavori si verificavano diverse circostanze che inficiavano la regolare esecuzione delle opere commissionate. In particolare, la D.L. manifestava la volontà di apportare modifiche al progetto esecutivo dell'Impresa, disponendo unilateralmente n. 5 perizie di variante, di cui solo l'ultima pagina 9 di 26 approvata dal RU , causando la totale incertezza sulle opere da eseguire rilevando a suo dire un modus
operandi della Committente illegittimo e arbitrario, poiché veniva ordinato all'Appaltatore di eseguire dei lavori inseriti nelle cinque varianti redatte dalla D.L., ma che non erano state ancora approvate.
Riferisce altresì che, a seguito delle denunce penali presentate dal Comitato dei Cittadini di
OS per presunti abusi edilizi a carico dell' del RU, della D.L. e della stessa Parte_2
Impresa esecutrice, ed a seguito altresì dell'ordine di sospensione dei lavori emesso dal Comune di
OS in data 6.11.2017 la D.L., su indicazioni del RU, modificava illegittimamente l'originaria perizia di variante e suppletiva variando il quadro economico originario ed il computo metrico estimativo, nonostante moltissime lavorazioni oggetto della perizia medesima fossero già state ordinate, eseguite ed addirittura contabilizzate e liquidate fino al 4° SAL.
A parere di parte attorea ciò determinava un inevitabile anomalo andamento dell'appalto con conseguente slittamento temporale della commessa, oltre a determinare maggiori oneri e danni in capo all'Appaltatrice e l' non provvedeva al pagamento del SAL n. 5 per lavori eseguiti e Pt_2
contabilizzati a tutto il 6.10.2017.
Illustra parte attorea che a seguito di un accesso agli atti la apprendeva che l' , per Parte_1 Pt_2
ottenere il permesso di costruire dal Comune di OS, aveva presentato elaborati progettuali diversi dal progetto esecutivo consegnato da e validato dalla Committente in data Parte_1
10.11.2015. Il Titolo Unico n. 6/2016 del 12.1.2016 (doc. 17), dunque, aveva ad oggetto non il progetto esecutivo contrattualizzato ed avviato a realizzazione ma il progetto definitivo modificato, che risultava corredato da domande e richieste a nome del progettista Arch. ma firmate digitalmente da Parte_3
soggetti diversi. Nello specifico, dal Sig. figlio dell'Arch. poi incaricato Testimone_1 CP_8
della Direzione Lavori.
Alla luce di ciò, il Comune di OS emetteva un ordine di demolizione, con conseguente sospensione dei lavori dal dicembre 2017, che veniva impugnato dall dinanzi al TAR Marche. Pt_2 pagina 10 di 26 Il TAR sospendeva in via cautelare l'ordine di demolizione sin dal 22.2.2018 (cfr. ord. caut. TAR
n. 47/2018 sub doc. 24) ma l' non ha mai disposto una ripresa dei lavori. Pt_2 Pt_2
A fronte di questo andamento dei lavori la iscriveva in contabilità n. 8 riserve per i Parte_1
maggiori oneri e danni subiti per l'anomalo andamento dell'appalto.
Agli atti risulta che l'Impresa diffidava l' per ben due volte, in data 26.6.2018 (doc. 18) e in data Pt_2
19.9.2018 (doc. 19), a tenerla indenne da ogni responsabilità connessa alle gravissime irregolarità
edilizie riscontrate e a voler corrispondere gli importi contabilizzati nel SAL n. 5, oltre gli interessi maturati sino alla data di effettivo soddisfo, nonché a risarcire l'Impresa per i maggiori oneri e danni patiti, precisando che, in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni, la stessa sarebbe stata costretta ad agire nelle sedi opportune per garantire la migliore tutela dei propri diritti ed interessi,
anche allo scopo di veder accertata, ricorrendone i presupposti ai sensi degli artt. 1453, 1454,1455 e
1460 c.c., l'intervenuta risoluzione del contratto in ragione della condotta gravemente inadempiente e omissiva osservata dalla Committente.
L dal canto suo riferiva che, nonostante in data 26 giugno 2015, fosse stato sottoscritto il contratto Pt_2
di appalto, il progetto esecutivo consegnato dall'ATI in data 31 luglio 2015, aveva previsto una serie di migliorie, diverse e non richieste rispetto al progetto inserito nel contratto di appalto, che poi venivano inserite nel progetto definitivo trasmesso al per l'autorizzazione della struttura. A seguito di CP_9
alcune problematiche riscontrate, si procedeva ad aggiornare il progetto definitivo, che poi veniva approvato in data 12 gennaio 2016 e autorizzato in data 4 aprile 2016. Dal 19 maggio 2017 al 28
novembre 2017 i lavori erano stati sospesi per ragioni climatiche, mentre la perizia di variante rispetto al titolo unico realizzato non era stata mai approvata. Il collaudo avveniva in data 21 luglio 2017.
A fronte della procedura di demolizione avviata dal Comune, la D.L. dopo aver disposto la sospensione dei lavori, trasmetteva al RU una perizia di variante a parità di importo contrattuale, che poi veniva approvata in data 15 febbraio 2018.
pagina 11 di 26 La convenuta deduceva, pertanto, che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, le perizie di variante richieste erano solo due, di cui la prima mai approvata e quindi senza alcun costo ulteriore in carico all'impresa appaltatrice, mentre la seconda era stabilita a parità dell'importo contrattuale.
Inoltre, continua riferendo che la ditta era a conoscenza che il progetto esecutivo non era quello definitivo e mentre le incombenze relative all'interferenza mostrata dal e dai cittadini erano CP_9
intervenute ad appalto in corso, e non erano prevedibili o riconducibili alla committente, importando modifiche necessarie con perizia di variante del 15 febbraio 2018.
Quanto alla riserva n.1, apposta in data 2 gennaio 2018, e relativa al mancato pagamento del SAL n. 5
nonché ai danni patrimoniali relativi alla difficoltà di reperire maestranze e materiali, la convenuta deduceva che il 5° SAL era stato emesso in data 4 ottobre 2017, per un importo di Euro 361.233,28,
rifiutato dal RU. In data 15 febbraio 2018, il DL procedeva ad emettere il nuovo SAL, che conteneva sia le lavorazioni a tutto il 6 ottobre 2017 sia le lavorazioni a tutto il 15 febbraio 2018, versando all'Impresa tutto quanto ad essa dovuto, compreso il corrispettivo per le lavorazioni contenute nel 5°
SAL. A tale importo veniva detratta la cifra dovuta alla subappaltatrice (Euro 101.020,52), nel frattempo fallita.
Per quanto riguarda la riserva n. 2, apposta il 2 gennaio 2018 all'ordine di servizio n. 2 del 19 dicembre
2017 e dettagliata il 16 gennaio 2018, la convenuta deduceva la genericità della riserva, mancando l'esplicita menzione delle voci risarcitorie e dei danni maturati. Mentre per la riserva n. 6, che contesta,
rispetto al verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione del 16 febbraio 2018, l'errata applicazione dei tempi contrattuali e ritardi nell'esecuzione, la convenuta rilevava la tardività della riserva, perché di molto successiva ai verbali di sospensione mentre la pretesa risultava del tutto generica. Inoltre, le sospensioni meteo erano state richieste dallo stesso appaltatore, riconducibili pertanto all'art. 132 del d. lgs. 163/2006. La riserva n. 3 fa invece riferimento ad una perizia di variante mai approvata, e non vi è alcuna dimostrazione dell'esecuzione di lavori non contrattualizzati. Mentre
la modifica apportata dalla perizia non approvata a quella poi approvata (separazione dei corpi di pagina 12 di 26 lavorazione) non aveva arrecato alcun danno all'impresa, in quanto le lavorazioni realizzate erano state già liquidate. Per quanto riguarda la riserva n. 4, la convenuta rilevava che le variazioni delle singole categorie di lavorazioni non avevano comunque inciso sul valore totale dei corpi d'opera originari, che erano rimasti invariati, ed in ogni caso la riserva non conteneva alcuna quantificazione economica. In
relazione alla riserva n. 5, la convenuta riferiva che, in esito all'approvazione della perizia di variante,
si era proceduto alla ricontabilizzazione delle partite, utilizzando il computo metrico del Progetto
Esecutivo, lo stesso utilizzato fino al SAL n.
4. Pertanto, la pretesa dell'attrice di applicare i prezzi dal
Progetto definitivo, appaltato a corpo, alle quantità di lavorazioni indicate nel Progetto Esecutivo,
risultava infondato, in quanto il Progetto esecutivo conteneva maggiori quantità di finiture proposte in sede di offerta. La riserva n. 7 faceva riferimento a danni relativi a perizia di variante mai approvata,
quindi non si giustificava alcuna pretesa economica. Sulla riserva n. 8, relativa alla richiesta di interessi sulle somme asseritamente dovute al 5° SAL, poiché non era dovuta alcuna somma, non si giustificava alcuna pretesa di interessi.
La convenuta riferiva che le reali motivazioni a sostegno della domanda di risoluzione del contratto concernevano la mancata approvazione da parte della Stazione Appaltante della perizia di variante suppletiva che avrebbe aumentato di circa il 25% l'importo contrattuale e quindi i guadagni dell'appaltatore.
A fronte di quanto argomentato dalle rispettive parti, ai fini del merito, è opportuno richiamare i principi normativi applicabili al caso di specie.
In materia di contratto di appalto di opere pubbliche, in caso di asserito inadempimento del committente pubblico, è facoltà dell'appaltatore utilizzare i rimedi generali della risoluzione del contratto ex artt. 1453, 1454 e 1455 c.c..
In particolare, nell'ipotesi in cui l'appaltatore utilizzi lo strumento della diffida ad adempiere, ai fini della pronuncia di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, è necessario procedere alla pagina 13 di 26 verifica della gravità ed importanza dell'inadempimento di controparte secondo i canoni previsti dall'art. 1218 c.c..
La domanda di risoluzione del contratto di appalto, sia essa avente natura accertativa o costitutiva dello scioglimento del vincolo, deve adattarsi alla natura del contratto stesso, il quale non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica ma ad efficacia “prolungata” e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 22065 del
2022).
In altri termini, la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento ha un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni ancora da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex
tunc rispetto a quelle già eseguite (cfr. Cass., 3 ottobre 2018, n. 27640).
In tal senso, vengono meno tutti gli effetti del contratto e tutti i diritti che ne sarebbero derivati.
L'obbligazione restitutoria, perciò, non ha natura risarcitoria, ma è il mero effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione che ha determinato la caducazione della causa delle reciproche obbligazioni.
Per ciò che concerne specificamente il contratto di appalto, quando il negozio sia risolto per inadempimento del committente e non sia possibile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice delle opere parzialmente realizzate, l'obbligo restitutorio deve essere determinato con riferimento alla data della sentenza e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito (cfr. Cass.,
24 maggio 2007, n. 12162). Quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto di appalto pubblico, va richiamato l'orientamento costantemente seguito dalla Suprema Corte, in base al quale -
non potendo essere restituito l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore- il committente è comunque obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'opus medesimo con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione.
E' noto, infatti, che la risoluzione del contratto di appalto d'opera -cui non può attribuirsi natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica- comporta il prodursi, oltre agli effetti risarcitori in pagina 14 di 26 favore della parte non inadempiente, di effetti restitutori retroattivi dai quali sorge, a carico di entrambe le parti, l'obbligazione (di natura diversa da quella risarcitoria) di restituire alla controparte le prestazioni ricevute in forza del contratto dichiarato inefficace. Alla risoluzione, infatti, deve conseguire la totale restitutio in integrum delle rispettive posizioni, la quale, non essendo possibile in forma specifica nel caso dell'appalto in cui l'appaltante intenda giovarsi dell'opera eseguita, si realizza per equivalente, attraverso il diritto ad ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della stessa (cfr. Cass. Civ. n. 15705/13). Infatti, la riserva -attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale- presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e
1458 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03.11.2016, n. 22275).
Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche del contratto di appalto deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente. (Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019, Rv. 654177 - 01).
Nel caso di specie, risulta provato per tabulas che la parte attrice abbia inviato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. alla committente, intimando l'adempimento delle obbligazioni pattuite (“qualora l
[...]
dovesse insistere nella propria condotta inadempiente e non dovesse procedere in Pt_2
ottemperanza a quanto sopra intimato, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente
pagina 15 di 26 diffida, ci riterremo legittimati ad agire nelle sedi competenti al fine di tutelare i diritti, le ragioni e gli
interessi del mio assistito, con ogni azione per cui abbiamo già ricevuto mandato, ivi compresa quella
per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli
1454, 1455, 1460 c.c., con ogni conseguenza di legge”).
In conseguenza ed in primo luogo, è necessario stabilire se vi sia stato l'inadempimento del committente, richiamando quanto riferito dal CTU in corso di causa.
Quest'ultimo sia nella perizia definitiva depositata, sia nella relazione a chiarimenti, ha assegnato alla stazione appaltante la responsabilità in ordine ad un'errata gestione dell'appalto.
Il CTU, a pag. 370, ha riferito che “l'appalto affidato alla ha riguardato la Parte_1
realizzazione di una cosiddetta REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), una
struttura destinata all'accoglienza degli autori di reati affetti da disturbi mentali e socialmente
pericolosi: quello che molti anni addietro si chiamava in gergo “manicomio criminale”. Tale struttura
è ubicata nel centro abitato di OS (PU), in posizione di poco discosta dal frequentato
ospedale cittadino.” Proseguendo, il CTU ha rilevato le cause delle problematiche sorte nell'esecuzione del contratto, da un lato “una sostanziale labilità del progetto iniziale mandato a gara
dalla Stazione Appaltante nel 2014 (motivata sia dall'applicazione di una normativa piuttosto
“giovane” risalente al 2011, sia da una concezione non funzionale dell'opera in quanto mancante di
elementi essenziali evidentemente rimandati a stralci successivi o varianti)” dall'altro “la progressiva
presa di coscienza da parte della popolazione di OS del tipo di opera che veniva realizzata,
ed una conseguente feroce contestazione alla quale si è allineato anche il Comune mettendo in
discussione lo stesso permesso di costruire (titolo unico) che aveva rilasciato”.
Per quanto riguarda l'inadempimento della convenuta, il CTU ha osservato la mancanza di un'adeguata attenzione sin dalla fase di approvazione del progetto agli aspetti correlati alla sicurezza. Tale
disorganizzazione hanno poi condotto ad un'interlocuzione rafforzata tra la stessa e gli altri soggetti istituzionali, con l'introduzione di innumerevoli modifiche alle opere previste (“venivano introdotte
pagina 16 di 26 opere per la sicurezza prima mancanti ed opere per rendere funzionale la struttura”) che tuttavia,
venivano “fatte eseguire all'Appaltatore e persino contabilizzate, in un susseguirsi disordinato di
versioni oggi definite provvisoria che tuttavia venivano comunque sottoposte all'Appaltatore, fatte
oggetto di atti di sottomissione e, come già detto, in parte eseguite ed in parte inserite in atti contabili
che poi – a causa della vicenda presso il Comune di OS – sono stati annullati ex post. Tale
esecuzione di opere modificate e non ancora approvate con una variante – una situazione palesemente
illegittima – non è stata occasionale ma si è protratta per cinque SAL, e, almeno nei primi quattro,
sono state pagate opere diverse da quelle previste da contratto.” […] Le scelte del Comune di
OS, col permesso di costruire rilasciato nel 2015 e con il procedimento di sospensione dei
lavori e l'ordinanza di demolizione del 2017, nel configurare una vicenda “politica” non esente
dall'influenza della sollevazione popolare, hanno reso ancor più disordinato e devastante – ai fini del
rapporto contrattuale – il comportamento della : infatti laddove il percorso di quelle varianti in Pt_2
itinere – le cui opere si lasciavano eseguire – sarebbe stato quello di una presumibile approvazione
progressiva (con recupero del ribasso d'asta e con eventuale attingimento ad altri finanziamenti),
l'incertezza sul destino dell'opera – ora sospesa e potenzialmente da demolire – ha comportato un
irrigidimento della Stazione Appaltante entro il perimetro di una variante isocosto: in altri termini si
manteneva inalterato l'ammontare dell'appalto, stralciando però significative parti di opere
contrattualizzate e programmate (ed in qualche caso già eseguite) ed introducendo al posto di esse
nuove lavorazioni. Il tutto, è evidente, con un effetto devastante sull'organizzazione del cantiere e sulle
aspettative economiche dell'Appaltatore. Il prosieguo della vicenda con l'ovvio trasferimento della
stessa dinanzi al TAR per opposizione della ai provvedimenti del Comune di OS ha Pt_2
avuto, se possibile, un esito ancor più controverso. Infatti, il TAR ha prima accolto nel 2018 l'istanza
di sospensione del provvedimento comunale emettendo poi sentenza nel 2019 che qualificava
illegittima l'ordinanza di demolizione (e la Soprintendenza negava la sussistenza del vincolo
paesaggistico). Tuttavia, laddove ci si sarebbe aspettati a questo punto (e forse sin dall'ordinanza TAR
pagina 17 di 26 del 2018) da parte della un'immediata ripresa dei lavori e la definitiva approvazione delle Pt_2
varianti necessarie per ultimare l'opera in modo completo e funzionale, l'appalto è rimasto
inspiegabilmente sospeso, né d'altra parte si è assunto un provvedimento di risoluzione contrattuale.
In questo contesto, nel quale è evidente la straordinaria entità della sospensione (quasi quattro anni)
ed il fortissimo disagio dell'Appaltatore in una totale situazione di incertezza amministrativa e
contabile, l'immobile realizzato resta nelle condizioni in cui era sostanzialmente alla fine del 2017:
ossia un edificio quasi completato, con le sistemazioni esterne realizzate solo in parte, ma in
sostanziale abbandono stante il mancato utilizzo: le opere non sono completate, né completabili in
modo funzionale sulla base dell'unica variante isocosto approvata. Tale situazione non aiuta,
evidentemente, al corretto mantenimento della struttura tutelandola da fenomeni di degrado.”
L'evoluzione di tali dinamiche e l'analisi dei progetti lavorativi hanno condotto il CTU a concludere per l'insussistenza di una difformità tra i vari progetti in senso volumetrico ma esistente con riferimento al completamento ed utilizzo delle parti seminterrate. L'atteggiamento ondivago della stazione appaltante è evidenziato dall'analisi della gestazione della variante introdotta dalla stazione appaltante in corso d'opera, consistente in 5 versioni, di cui solo l'ultima approvata (versione iniziale del 03.08.2017, versione intermedia del 06.11.2017, versione intermedia in data sconosciuta, versione intermedia in data sconosciuta, versione finale del 13.02.2018. “Dall'analisi della documentazione nei
singoli passaggi emergono notevoli mutamenti di indirizzo nelle opere in variante e nella stessa
strutturazione economica della variante. La prima versione incrementava l'ammontare dell'appalto
quasi del 30 % (€ 2.227.616,36 + € 664.937,55) ed inoltre delineava opere ulteriori da finanziare a
parte per € 810.500,94 (nelle quali rientravano anche la strada di accesso all'immobile ed il
parcheggio). E, si noti, varie di queste opere venivano fatte eseguire all'Appaltatore, evidentemente
nella prospettiva di un'approvazione che la Stazione Appaltante riteneva certa. La seconda versione
mutava radicalmente impostazione, venendo concepita dopo l'avvio del procedimento di sospensione
dei lavori da parte del Comune di OS: l'impianto della perizia, da quello precedente di
pagina 18 di 26 variante suppletiva (ossia con opere aggiuntive ed incremento dell'importo) veniva mutato in variante
isocosto, nella quale si manteneva inalterato l'importo contrattuale di € 2.227.616,36. Questo, tuttavia,
veniva ottenuto con un artificioso frazionamento/ridistribuzione degli importi (anche di notevole
complessità sotto il profilo di una comprensibilità immediata), in modo non del tutto coerente con
l'esigenza, usuale in ogni appalto pubblico, di arrivare ad un immobile funzionale. Questa variante
stravolgeva l'assetto dell'appalto variandone l'assetto generale ed anche l'esecuzione delle migliorie
offerte dall'Appaltatore. Va considerato che un'impresa concorrente ad un appalto lo valuta nella sua
interezza e su quell'assetto studia le migliorie da offrire, eseguendo tutta una serie di valutazioni
economiche, temporali, di convenienza, etc. Non si può pensare, senza adeguate misure compensative,
di “spaccare in due” l'appalto lasciando solo un po' delle opere previste sommate ad altre del tutto
nuove, e trasferendo le opere eliminate ad un appalto futuro di incerta realizzazione. Una situazione
del genere sarebbe stata ammissibile solo previo accordo preventivo con l'Appaltatore, condiviso e
basato ovviamente sulla clausola di una realizzazione certa – solo differita nel tempo – delle opere
stralciate, compensata da un maggior volume di opere e da un'occupazione temporale continuativa nel
medesimo sito del cantiere già impiantato. Questo, tuttavia, non è affatto avvenuto.
La terza e la quarta versione costituiscono ulteriori approfondimenti della seconda, e sono sempre
perizie isocosto per l'importo contrattuale di € 2.227.616,36, nel cui quadro generale si menziona
comunque un “eventuale” appalto aggiuntivo per l'importo di € 664.937,55.
La tesi espressa dalla relativamente ad un usuale percorso di affinamento della perizia di Pt_2
variante risulta ad avviso dello scrivente non condivisibile sia per la profonda divergenza tra alcune
delle versioni esaminate, sia – soprattutto – perché queste versioni non facevano parte di un semplice
processo interno alla (per il quale peraltro sarebbe risultato inopportuno tutto il tempo Pt_2
impiegato (da agosto 2017 a luglio 2018) ma venivano consegnate all'Appaltatore e fatte sottoscrivere,
a volte insieme ai verbali nuovi prezzi ed agli atti di sottomissione;
ed ancor più perché le opere
venivano fatte eseguire. La quinta versione, che è stata poi l'unica a risultare formalmente approvata,
pagina 19 di 26 limitava ugualmente l'importo a quello contrattuale di €2.227.616,36 e, ammettendo l'avvenuta
realizzazione di parte delle opere, si configurava di fatto a sanatoria. Inoltre escludeva alcune opere di
fatto già eseguite.”
In base alle deduzioni rassegnate dal CTU, che si ritengono condivisibili, e la cui perizia è da ritenere esaustiva e priva di vizi logici, benchè l'appaltatore avesse compiuto opere in assenza di approvazione della variante, tale comportamento, nell'ottica della valutazione della gravità dell'inadempimento reciprocamente contestato ai fini della pronuncia di risoluzione, non eguaglia l'inadempimento del dovere di collaborazione mostrato dalla Stazione Appaltante. A pag. 381 dell'elaborato è dato leggere infatti che: “benché sia noto che la norma impone che l'Appaltatore non esegua varianti che non sono
ancora approvate, la stessa norma vale anche per il D.L. ed il RU che non debbono lasciare che tali
opere vengano eseguite. Inoltre, vi è straordinario contrasto tra il dettato della norma ed il fatto che
sia evidente una totale condivisione della Stazione Appaltante sull'esecuzione (e liquidazione) delle
opere secondo quelle versioni “in progress” della variante. La sanatoria ex post solo di alcune delle
opere eseguite non può giustificare le scelte della Stazione Appaltante, né far assimilare un caso del
genere a quello di una mera iniziativa estemporanea dell'impresa o dell'impresa e del D.L.
all'insaputa della Stazione Appaltante. Appare evidente una fortissima indecisione della Stazione
Appaltante sull'indirizzo da dare alle varianti, e poi un radicale mutamento di rotta una volta “subìto”
l'avvio del procedimento di sospensione/demolizione da parte del Comune di OS.
Ogni decisione della Stazione Appaltante sarebbe stata legittima se si fosse scelto di ricorrere ad una
sospensione dei lavori fino al definitivo chiarimento su come procedere: unica soluzione – seppur
comunque onerosa per i risarcimenti all'Appaltatore – per poter poi far procedere con regolarità il
cantiere.”
Il CTU ha evidenziato la responsabilità apicale della Stazione Appaltante nella gestazione dell'appalto,
anche tenendo conto dell'annullamento della prima versione del SAL 5, dal quale traspariva l'esecuzione e liquidazione di opere non ancora approvate, circostanza che, se davvero fosse stata pagina 20 di 26 maturata all'insaputa della Stazione Appaltante, avrebbe meritato un immediato fermo del cantiere ed i provvedimenti del caso nei confronti della D.L. e dell'Appaltatore. Non condivisibile è pertanto la deduzione di parte convenuta circa il comportamento dirimente dell'appaltatore, per l'esecuzione di opere non approvate, in quanto, come rilevato dal CTU, se “è comprensibile che una variante abbia
una fase di gestazione, questa va risolta nell'interfacciamento preliminare tra D.L. e RU, e solo
quando si è avuto il benestare della Stazione Appaltante (attraverso il RU) si va a sottoporre
all'Appaltatore la variante. Questo meccanismo è stato totalmente travisato, sia dal D.L. ma anche dal
RU, dal momento che le varianti, nelle versioni progressive, venivano sottoposte all'Appaltatore per
sottoscriverle e sottoscrivere l'atto di sottomissione ed i relativi nuovi prezzi, e soprattutto si chiedeva
all'Appaltatore di eseguire quelle opere, evidentemente perché le si reputava di imminente
approvazione. L'Appaltatore in linea teorica si sarebbe dovuto rifiutare di eseguire quelle opere,
impuntandosi per una sospensione dei lavori: tuttavia sarebbe stata una procedura onerosa per la
Stazione Appaltante, e forse per questo non accettata. Va poi detto che questa anomalia non è durata
un giorno ma si è protratta per mesi, nella totale consapevolezza del D.L. e del RU, e quindi della
stessa Stazione Appaltante, cui pertanto va attribuita a parere dello scrivente la maggior
responsabilità nell'aver innescato e consentito questa procedura anomala, e di aver poi fatto marcia
indietro – nel timore che le ordinanze del Comune di OS avessero séguito – senza tener
conto del danno che veniva cagionato all'Appaltatore e dello stravolgimento di tutto l'assetto
dell'appalto.”
Per tutto quanto sopra considerato, quindi, gli inadempimenti della Stazione appaltante, risultano più
gravi e prevalenti rispetto a quelli asseritamente commessi dall'impresa appaltatrice. Del resto, come ha rilevato la Suprema Corte, il giudice ordinario, nel valutare la legittimità della risoluzione,
accertamento che rientra nella sua giurisdizione secondo l'ormai consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto stesso alla luce della loro natura paritaria - tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo - ed pagina 21 di 26 attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti (cfr. Cass. Civ.
n. 1217/00).
Tale orientamento risulta confermato anche dalla recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019, Rv. 654177 - 01).
Può, pertanto, trovare accoglimento la domanda attorea, volta a sentir dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e negligenza della Stazione appaltante.
La parte attrice, in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale, ha richiesto il risarcimento dei danni occorsi come formulati nelle riserve, quello del 10% del valore venale dei lavori non eseguiti oltre interessi, nonché il maggior importo dovuto quale differenza tra il valore venale del realizzato e quanto effettivamente contabilizzato oltre IVA ed interessi.
In osservanza dei principi prima esposti in materia di conseguenze relative alla pronuncia della risoluzione del contratto, poiché, nel caso di specie, l'appaltante non ha intenzione di valersi dell'opera eseguita, si conferma il diritto dello stesso ad ottenere il valore venale del bene eseguito, decurtato di quanto già ricevuto per corrispettivo, e sommato a quanto ancora non corrisposto, oltre al 10% del valore venale delle opere rimaste ineseguite e previste dal contratto di appalto.
pagina 22 di 26 Con riferimento ai criteri per valutare il valore dei lavori eseguiti sino al momento della risoluzione del contratto, si deve rilevare un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo un primo orientamento, tale valore andrebbe calcolato sulla base dei prezzi di mercato e non sulla base dei corrispettivi previsti nel contratto, (cfr. Cass. Civ. n. 2871/92; Cass. Civ. 12162/07). Tale criterio,
tuttavia, è stato disatteso da altre pronunce della Suprema Corte secondo le quali, al contrario, per riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le aspettative di guadagno (cfr. Cass. Civ. n. 738/07, implicitamente confermata dalla sent. n. 15705/13).
Orbene, ritiene il giudicante di aderire a tale secondo orientamento, atteso che (come osservato nella citata sentenza n. 738/07) l'equivalente monetario dell'immobile acquisito dalla committente, definito con riferimento ai corrispettivi contrattualmente pattuiti, restituisce all'appaltatrice l'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza, peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente la domanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizio non rimosso con le dovute restituzioni (v. Cass Civ. SS.UU. n.12492/92), laddove il riferimento ad un valore diverso dell'immobile, come ad esempio quello dello stesso al momento della sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto a quello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula.
Sicchè, l'entità cui far riferimento per determinare il credito restitutorio dell'appaltatore è il corrispettivo pattuito, che verrà preso in considerazione non in quanto tale, ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite al momento della risoluzione del contratto.
pagina 23 di 26 In base a quanto dichiarato dal CTU, il valore venale delle opere eseguite ammonta ad Euro
1.862.661,61. Tale cifra deve però essere decurtata del valore del corrispettivo già corrisposto all'appaltatore, al fine di evitare una locupletazione del risarcimento corrisposto al danneggiato. Il CTU
CP_ ha riferito che, in vigore di contratto, la stazione appaltante abbia pagato alla attrice la somma di
Euro 1.656.979,96. Pertanto, la somma dovuta all'appaltatore relativa al valore venale del bene ammonta ad Euro 205.681,65.
Secondo il conteggio fornito dal CTU, il valore venale delle opere non eseguite ammonta ad Euro
489.086,18. (pag. 312 della CTU). Ne deriva che la somma liquidabile in favore dell'appaltatore è di
Euro 48.908,62.
A questo deve essere sommato il danno subito dall'appaltatore in relazione all'inadempimento di controparte.
Come sopra rilevato, la riserva - attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale -
presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458
c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03.11.2016, n. 22275). Ciò detto, i conteggi eseguiti dal CTU risultano comunque utili in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno subito dall'appaltatore
Infatti, benchè l'accertamento del risarcimento del danno subìto dall'appaltatore, in termini di danno emergente e lucro cessante, segua gli ordinari canoni della responsabilità contrattuale, nel caso di specie, tale quantificazione è stata operata dal CTU, in ragione delle riserve avanzata dalla parte attrice,
che contemplano in ogni caso il danno da lucro cessante e danno emergente.
Il CTU, nel proprio conteggio, ha riconosciuto il diritto dell'appaltatore al risarcimento di Euro
203.312,97 per la riserva n. 6 (a titolo di oneri diretti passivamente sopportati, lucro cessante del 10% e maggiorazione di prezzi di mercato).
pagina 24 di 26 Per quest'ultima il CTU ha ritenuto infatti che l'appaltatore, in conseguenza dell'illegittimo comportamento della stazione appaltante, abbia dovuto sopportare un danno fino al SAL n. 5 composto da maggiori spese generali per Euro 46.299,75, mancato ammortamento dei macchinari di 24.228,49, il risarcimento per perdita di utile fino al 15.02.2018 per Euro 68.384,73, per un totale di Euro
138.912,97, e ulteriori spese generali improduttive affrontate fino alla data della perizia di Euro
64.400,00.
Per quanto concerne le altre riserve indicate dal CTU non si ritiene di riconoscerle ( Euro 19.510,35,
(relativa all'indennizzo per le variazioni delle singole categorie di lavorazioni superiori al 5%, come previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, a titolo di equo compenso per i maggiori oneri sopportati dall'impresa in relazione alla variazioni apportate alle categorie d'appalto), Euro 95.826,96
per la riserva n. 5 (per lavori nei quali sarebbero stati applicati in contabilità prezzi difformi da quelli previsti nell'Elenco prezzi di contratto, e per lavori nei quali sarebbero state considerate quantità di lavorazioni difformi da quelle effettivamente previste, nonchè i maggiori oneri per la sicurezza) non essendo le stesse concernenti al danno asseritamente dovuto.
Pertanto, la somma dovuta all'impresa attrice in base a quanto finora riconosciuto ammonta ad Euro
457.903,24 oltre interessi legali.
Non può essere oggetto di riconoscimento nemmeno l'importo richiesto per il pagamento della ditta subappaltatrice in ragione degli effetti della risoluzione del contratto d'appalto, in Controparte_5
quanto il pagamento non risulta effettuato da parte dell'appaltatrice e come tale non può essere oggetto di risarcimento.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., previo riconoscimento dello svolgimento di tutte la attività difensive e tenendo a mente i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 25 di 26 dispone:
-condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice a titolo di risarcimento del
danno della somma di € 457.903,24 oltre interessi legali.
- condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che si
liquidano in € 22.457,00 oltre rimb. forf. 15% Cpa ed Iva come per legge.
- Pone le spese di CTU a carico definitivamente di parte convenuta.
Urbino, lì 28 febbraio 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
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