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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2030/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2030/2021 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Rosa Bifulco e Antonella Parte_1
Boccia
APPELLANTE
contro
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Anastasia Giglio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai fini dell'udienza cartolare del 21/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza nr. 2770/2020, resa dal Giudice di Pace
di Nola, con cui veniva rigetta la domanda, dalla stessa esercitata, di impugnazione della cartella di pagamento 07120110146435620000 relativa al ruolo n. 0005903/2011, per la somma di € 1.792,33.
Con il presente appello, chiedeva dunque la riforma della Parte_1
predetta pronuncia per i motivi indicati nell'atto intoduttivo.
Provvedeva a costituirsi in appello l la Controparte_2
quale chiedeva il rigetto del gravame.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto rilevato che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida",
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la scrivente ritiene di dover esaminare direttamente la questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
difatti, in merito è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non
impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
2 giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per
la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del
presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione”.
In merito alla predetta novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26283/2022, hanno precisato che la suddetta norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche ed extratributarie;
in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è
disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima
disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della
natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi
della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non
contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto
impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli
impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi
l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che
3 inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito
trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di
un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa
notificazione delle cartelle di pagamento”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di riscossione a mezzo
ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione
dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a
fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata […]”
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della novella legislativa in quanto “con la norma in
questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito
quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela
giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema
di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha,
infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli
atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione […]”. Inoltre, la Corte di Cassazione
ha altresì evidenziato che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole,
né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante
dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la
riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per
4 considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In
particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata
dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte
di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di
nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di
contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" […]”.
D'altronde, “[…] Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della
cartella o dell'intimazione di pagamento […] c'è sempre un giudice chiamato a
pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo,
anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il
debitore all'adempimento […]”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si
applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del
provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è
quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis
D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sezione Tributaria
25/10/2022, n. 31561, secondo cui “Non è impugnabile l'estratto di ruolo che
non genera pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di
appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici
nei rapporti con la pubblica amministrazione”).
In conclusione, alla luce dei predetti principi, va rilevato che l'art. 12, co.
4-bis,
del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione anche al presente procedimento.
5 Ebbene, l'estratto di ruolo impugnato in primo grado da non Parte_1
costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra tra le ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma
4 bis (ovvero i casi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'appellante e, pertanto, nel caso in esame mancava l'interesse ad agire della stessa in riferimento alle domande presentate dinnanzi al Giudice di pace.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Pt_1
con rigetto del presente gravame.
[...]
La novità legislativa e la pronuncia delle Sezioni Unite, intervenute solo di recente, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite.
6 È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 04/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2030/2021 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Rosa Bifulco e Antonella Parte_1
Boccia
APPELLANTE
contro
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Anastasia Giglio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai fini dell'udienza cartolare del 21/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza nr. 2770/2020, resa dal Giudice di Pace
di Nola, con cui veniva rigetta la domanda, dalla stessa esercitata, di impugnazione della cartella di pagamento 07120110146435620000 relativa al ruolo n. 0005903/2011, per la somma di € 1.792,33.
Con il presente appello, chiedeva dunque la riforma della Parte_1
predetta pronuncia per i motivi indicati nell'atto intoduttivo.
Provvedeva a costituirsi in appello l la Controparte_2
quale chiedeva il rigetto del gravame.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto rilevato che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida",
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la scrivente ritiene di dover esaminare direttamente la questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
difatti, in merito è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non
impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
2 giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per
la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del
presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione”.
In merito alla predetta novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26283/2022, hanno precisato che la suddetta norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche ed extratributarie;
in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è
disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima
disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della
natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi
della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non
contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto
impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli
impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi
l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che
3 inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito
trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di
un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa
notificazione delle cartelle di pagamento”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di riscossione a mezzo
ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione
dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a
fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata […]”
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della novella legislativa in quanto “con la norma in
questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito
quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela
giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema
di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha,
infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli
atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione […]”. Inoltre, la Corte di Cassazione
ha altresì evidenziato che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole,
né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante
dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la
riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per
4 considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In
particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata
dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte
di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di
nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di
contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" […]”.
D'altronde, “[…] Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della
cartella o dell'intimazione di pagamento […] c'è sempre un giudice chiamato a
pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo,
anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il
debitore all'adempimento […]”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si
applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del
provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è
quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis
D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sezione Tributaria
25/10/2022, n. 31561, secondo cui “Non è impugnabile l'estratto di ruolo che
non genera pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di
appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici
nei rapporti con la pubblica amministrazione”).
In conclusione, alla luce dei predetti principi, va rilevato che l'art. 12, co.
4-bis,
del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione anche al presente procedimento.
5 Ebbene, l'estratto di ruolo impugnato in primo grado da non Parte_1
costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra tra le ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma
4 bis (ovvero i casi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'appellante e, pertanto, nel caso in esame mancava l'interesse ad agire della stessa in riferimento alle domande presentate dinnanzi al Giudice di pace.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Pt_1
con rigetto del presente gravame.
[...]
La novità legislativa e la pronuncia delle Sezioni Unite, intervenute solo di recente, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite.
6 È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 04/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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