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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 69/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ ”, con sede legale in Milano, alla via Domenichino, n. 5, cod. fisc. Parte_1
, in persona del procuratore, dott. , rappresentata e difesa, P.IVA_1 Parte_2 in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv.
Paolo Bonalume, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, al corso
Magenta, n. 24; appellante
E
, con sede legale alla via Pigno, Controparte_1
n. 3, cod. fisc. , in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; appellato-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5448/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – DOMANDA DI PAGAMENTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 5448/23 emessa dal Tribunale di Salerno e pubblicata il
1 Part 1^ dicembre 2023 nel giudizio RG 3528/20 tra - nuova denominazione Parte_1
di - e e notificata al Parte_3 Controparte_1
Part difensore di in data 13 dicembre 2023: in via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_1 nei confronti dell'Istituto: - € 9.592,31 per sorte capitale, portata dalla fattura n. 103395 del 25.06.2019 e con scadenza 31.07.2019 emessa da Manital Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell'Istituto nel periodo 1-06.19
- 30.06.19 - gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 … con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale …; - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione - € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 per l'omesso pagamento della sorte capitale, condannare l'Istituto al relativo pagamento in favore di oltre alle spese del giudizio di primo Parte_1
Part grado e con condanna dell'Istituto a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
in via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell'Istituto della Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a pagare a CP_1 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e
[...] interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) –
“In via principale, 1. rigettare l'avverso gravame, per l'effetto confermando la sentenza resa dal Tribunale di Salerno, rispetto ai capi e i punti appellati da parte attorea;
in via incidentale, 2. riformare l'impugnata sentenza, nel capo e nel punto della decisione nella quale rigetta l'eccezione preliminare della convenuta, per l'effetto accogliendo l'appello incidentale spiegato, accertando e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' . Con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio ”. Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con sentenza n. 5448/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti dell' Parte_3 [...]
con atto di citazione notificato il 12 aprile 2020, così Controparte_1 provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla , quale Parte_3
cessionaria del credito vantato dalla “Manital s.c.p.a.” per l'esecuzione di lavori di mantenimento del decoro e della funzionalità dell'edificio scolastico, al fine di ottenere il pagamento della fattura n. 103395 di euro 9.592,31, emessa il 25 giugno 2019 e scaduta il 31 luglio 2019, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, interessi anatocistici, a norma dell'art. 1283 cod. civ., ed euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, in ragione del rifiuto opposto dall' Controparte_1 ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; 2) condannava la
[...]
alla refusione delle spese processuali. Parte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la (già Parte_1 [...]
) con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2024, assumendo che: Parte_3
1) il Tribunale di Salerno aveva violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., omettendo di considerare che l' non aveva dimostrato di aver notificato alla Controparte_1
cedente e alla cessionaria del credito azionato in giudizio il rifiuto della cessione nel termine stabilito dall'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 legge n. 52/1991 rendeva applicabile le disposizioni di tale testo normativo e non quelle di cui agli artt. 9 legge n. 2248/1865, 70, comma 3, R.D. n.
2440/1923 e 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, sicché, ai fini dell'opponibilità all'
[...]
della cessione del credito intercorsa tra la “Manital Controparte_1
s.c.p.a.” e la società attrice, era sufficiente la sua sola notifica, non occorrendo né
l'adesione della Pubblica Amministrazione, né la mancanza del rifiuto nei quarantacinque giorni dalla notifica;
l' non aveva validamente Controparte_1
manifestato il rifiuto della cessione del credito, avendo richiamato, nella relativa missiva, gli artt. 9 legge n. 2248/1865 e 70, comma 3, R.D. n. 2440/1923, vale a dire disposizioni normative applicabili soltanto in presenza di Amministrazioni statali;
essendo il rifiuto della cessione del credito finalizzato a evitare che l'impresa cedente potesse privarsi dei mezzi finanziari necessari al completamento dei lavori appaltati dalla Pubblica
Amministrazione, sarebbe stato onere dell' Controparte_1
eccepire tale circostanza;
in realtà, l'Istituto scolastico non aveva mai lamentato l'inadempimento della “Manital s.c.p.a.”, cui, di contro, aveva affermato di aver versato parte del corrispettivo dovuto, sicché era venuta meno la ratio essendi del rifiuto;
2) il
3 Tribunale di Salerno, inoltre, aveva omesso di considerare che l' Controparte_1 non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine all'esistenza, alla
[...] liquidità e all'esigibilità del credito, né in relazione al diritto dell'attrice di ottenere il pagamento anche degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e degli interessi anatocistici;
3) la fondatezza dell'appello comportava la riforma della sentenza di primo grado anche nel capo di condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27 marzo 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di gravame articolati Controparte_1
dalla , spiegando appello incidentale condizionato all'accoglimento di Parte_1
quello principale per censurare il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Salerno aveva disatteso l'eccezione del difetto della propria legittimazione passiva.
La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 28 febbraio/6 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, occorre correggere la motivazione, nel senso che il
Tribunale di Salerno avrebbe dovuto disattendere la domanda proposta dalla Parte_1
non sul presupposto del rifiuto, da parte dell'
[...] Controparte_1
della cessione del credito controverso nei quarantacinque giorni dalla sua
[...] notifica, a norma dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, ma in ragione del difetto della prova della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Il giudice di appello, d'altronde, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002,
n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, pur trovando applicazione, nel caso in esame, l'art. 106, comma 13, d.lgs. n.
50/2016 (abrogato dall'art. 226, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 a decorrere dall'1 luglio
2023), ai sensi del quale, in relazione alle fattispecie negoziali disciplinate dalla legge n.
52/1991, “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
4 notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”, l'
[...]
” di non ha dimostrato di aver Controparte_2 Controparte_3 CP_1 notificato alla “Manital s.c.p.a.” e alla la nota prot. n. 0001771 del 3 Parte_1 luglio 2019, vale a dire l'“atto di opposizione alla cessione del credito”, per essersi limitato a produrre in giudizio, peraltro soltanto con la memoria di replica prevista dall'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., nonostante l'attrice avesse eccepito la mancanza della prova del compiuto adempimento con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., un mero screenshot dell'invio telematico (alla cessionaria e non anche alla cedente) del predetto documento, senza comprovarne la necessaria consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
Pertanto, non avendo l' dimostrato di aver assolto Controparte_1
l'adempimento previsto dall'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 quale condizione per rendere inopponibile nei suoi confronti la cessione del credito intercorsa tra la “Manital
s.c.p.a.” e la con scrittura privata autentica dal notaio Parte_3 [...]
da Milano con atto del 7 giugno 2019, rep. n. 36904 – racc. n. 16913, il giudice di Per_1
primo grado avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda spiegata dalla società attrice al fine di accertarne l'eventuale diritto di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il pagamento della fattura n. 103395 del 25 giugno 2019.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
5 Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
In particolare, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente gli elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire un valido elemento di prova del negozio e delle prestazioni eseguite, ancorché annotata nei libri contabili obbligatori, ma, al più, un mero indizio (cfr., ex plurimis, Cass. 20 maggio 2004,
n. 9593; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. ord. 29 dicembre 2024, n. 34831).
Nella fattispecie de qua agitur, la , sebbene ne fosse onerata ai sensi Parte_1
degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha comprovato i fatti costitutivi del credito azionato in giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della sola fattura elettronica n. 103395, emessa dalla “Manital s.c.p.a.” per la somma di euro
9.592,31, oltre Iva al 22%, il 25 giugno 2019 e scaduta il 31 luglio 2019, giacché, ad onta di quanto sostenuto nell'atto di appello, espressamente contestata dall'
[...]
sin dalla costituzione nel primo grado del giudizio Controparte_1
proprio in ragione della sua inidoneità ad avvalorare la fondatezza della domanda, sicché la società cessionaria, che non ha depositato neanche il contratto di appalto intercorso tra la cedente e la Pubblica Amministrazione, id est la fonte genetica del rapporto obbligatorio controverso, avrebbe dovuto dimostrare, al fine di ottenere il pagamento di quanto richiesto, l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui era riferibile il documento fiscale in oggetto e la loro rispondenza alle previsioni negoziali.
In sostanza, la , a fronte dell'eccezione sollevata dall' Parte_1 [...]
in ordine alla mancanza della prova del credito fatto Controparte_1
valere in giudizio, avrebbe dovuto produrre documenti o, comunque, articolare mezzi istruttori diretti a dimostrare che la cedente “Manital s.c.p.a.” aveva maturato il diritto di conseguire dalla Pubblica Amministrazione il corrispettivo dei servizi per i quali aveva emesso la fattura n. 103395 del 25 giugno 2019, non potendo incentrare la propria domanda soltanto su un documento di derivazione unilaterale.
6 In definitiva, sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate dal Tribunale di Salerno, la sentenza di primo grado deve essere confermata, non avendo la Parte_1 comprovato di avere diritto di ricevere dall' il Controparte_1 pagamento della fattura n. 103395, emessa dalla “Manital s.c.p.a.” il 25 giugno 2019 per l'importo di euro 9.592,31, oltre Iva al 22%.
Il rigetto dell'appello proposto dalla comporta l'assorbimento di quello Parte_1 incidentale spiegato dall' per censurare la Controparte_1
sentenza di primo grado nel capo con il quale il Tribunale di Salerno ha disatteso l'eccezione della carenza della propria legittimazione passiva, giacché espressamente condizionato all'accoglimento del gravame articolato dalla società cessionaria del credito vantato dalla “Manital s.c.p.a.”.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si Parte_1
liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'
[...]
in euro 2.800,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per Controparte_1
la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 5448/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_1
atto di citazione notificato il 12 gennaio 2024 nonché sull'impugnazione incidentale condizionata spiegata dall' con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 27 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
2. dichiara il non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato spiegato dall' ; Controparte_1
7 3. condanna la alla refusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi euro 2.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 69/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ ”, con sede legale in Milano, alla via Domenichino, n. 5, cod. fisc. Parte_1
, in persona del procuratore, dott. , rappresentata e difesa, P.IVA_1 Parte_2 in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv.
Paolo Bonalume, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, al corso
Magenta, n. 24; appellante
E
, con sede legale alla via Pigno, Controparte_1
n. 3, cod. fisc. , in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; appellato-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5448/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – DOMANDA DI PAGAMENTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 5448/23 emessa dal Tribunale di Salerno e pubblicata il
1 Part 1^ dicembre 2023 nel giudizio RG 3528/20 tra - nuova denominazione Parte_1
di - e e notificata al Parte_3 Controparte_1
Part difensore di in data 13 dicembre 2023: in via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_1 nei confronti dell'Istituto: - € 9.592,31 per sorte capitale, portata dalla fattura n. 103395 del 25.06.2019 e con scadenza 31.07.2019 emessa da Manital Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell'Istituto nel periodo 1-06.19
- 30.06.19 - gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 … con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale …; - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione - € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 per l'omesso pagamento della sorte capitale, condannare l'Istituto al relativo pagamento in favore di oltre alle spese del giudizio di primo Parte_1
Part grado e con condanna dell'Istituto a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
in via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell'Istituto della Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a pagare a CP_1 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e
[...] interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) –
“In via principale, 1. rigettare l'avverso gravame, per l'effetto confermando la sentenza resa dal Tribunale di Salerno, rispetto ai capi e i punti appellati da parte attorea;
in via incidentale, 2. riformare l'impugnata sentenza, nel capo e nel punto della decisione nella quale rigetta l'eccezione preliminare della convenuta, per l'effetto accogliendo l'appello incidentale spiegato, accertando e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' . Con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio ”. Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con sentenza n. 5448/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti dell' Parte_3 [...]
con atto di citazione notificato il 12 aprile 2020, così Controparte_1 provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla , quale Parte_3
cessionaria del credito vantato dalla “Manital s.c.p.a.” per l'esecuzione di lavori di mantenimento del decoro e della funzionalità dell'edificio scolastico, al fine di ottenere il pagamento della fattura n. 103395 di euro 9.592,31, emessa il 25 giugno 2019 e scaduta il 31 luglio 2019, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, interessi anatocistici, a norma dell'art. 1283 cod. civ., ed euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, in ragione del rifiuto opposto dall' Controparte_1 ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; 2) condannava la
[...]
alla refusione delle spese processuali. Parte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la (già Parte_1 [...]
) con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2024, assumendo che: Parte_3
1) il Tribunale di Salerno aveva violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., omettendo di considerare che l' non aveva dimostrato di aver notificato alla Controparte_1
cedente e alla cessionaria del credito azionato in giudizio il rifiuto della cessione nel termine stabilito dall'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 legge n. 52/1991 rendeva applicabile le disposizioni di tale testo normativo e non quelle di cui agli artt. 9 legge n. 2248/1865, 70, comma 3, R.D. n.
2440/1923 e 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, sicché, ai fini dell'opponibilità all'
[...]
della cessione del credito intercorsa tra la “Manital Controparte_1
s.c.p.a.” e la società attrice, era sufficiente la sua sola notifica, non occorrendo né
l'adesione della Pubblica Amministrazione, né la mancanza del rifiuto nei quarantacinque giorni dalla notifica;
l' non aveva validamente Controparte_1
manifestato il rifiuto della cessione del credito, avendo richiamato, nella relativa missiva, gli artt. 9 legge n. 2248/1865 e 70, comma 3, R.D. n. 2440/1923, vale a dire disposizioni normative applicabili soltanto in presenza di Amministrazioni statali;
essendo il rifiuto della cessione del credito finalizzato a evitare che l'impresa cedente potesse privarsi dei mezzi finanziari necessari al completamento dei lavori appaltati dalla Pubblica
Amministrazione, sarebbe stato onere dell' Controparte_1
eccepire tale circostanza;
in realtà, l'Istituto scolastico non aveva mai lamentato l'inadempimento della “Manital s.c.p.a.”, cui, di contro, aveva affermato di aver versato parte del corrispettivo dovuto, sicché era venuta meno la ratio essendi del rifiuto;
2) il
3 Tribunale di Salerno, inoltre, aveva omesso di considerare che l' Controparte_1 non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine all'esistenza, alla
[...] liquidità e all'esigibilità del credito, né in relazione al diritto dell'attrice di ottenere il pagamento anche degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e degli interessi anatocistici;
3) la fondatezza dell'appello comportava la riforma della sentenza di primo grado anche nel capo di condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27 marzo 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di gravame articolati Controparte_1
dalla , spiegando appello incidentale condizionato all'accoglimento di Parte_1
quello principale per censurare il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Salerno aveva disatteso l'eccezione del difetto della propria legittimazione passiva.
La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 28 febbraio/6 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, occorre correggere la motivazione, nel senso che il
Tribunale di Salerno avrebbe dovuto disattendere la domanda proposta dalla Parte_1
non sul presupposto del rifiuto, da parte dell'
[...] Controparte_1
della cessione del credito controverso nei quarantacinque giorni dalla sua
[...] notifica, a norma dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, ma in ragione del difetto della prova della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Il giudice di appello, d'altronde, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002,
n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, pur trovando applicazione, nel caso in esame, l'art. 106, comma 13, d.lgs. n.
50/2016 (abrogato dall'art. 226, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 a decorrere dall'1 luglio
2023), ai sensi del quale, in relazione alle fattispecie negoziali disciplinate dalla legge n.
52/1991, “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
4 notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”, l'
[...]
” di non ha dimostrato di aver Controparte_2 Controparte_3 CP_1 notificato alla “Manital s.c.p.a.” e alla la nota prot. n. 0001771 del 3 Parte_1 luglio 2019, vale a dire l'“atto di opposizione alla cessione del credito”, per essersi limitato a produrre in giudizio, peraltro soltanto con la memoria di replica prevista dall'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., nonostante l'attrice avesse eccepito la mancanza della prova del compiuto adempimento con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., un mero screenshot dell'invio telematico (alla cessionaria e non anche alla cedente) del predetto documento, senza comprovarne la necessaria consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
Pertanto, non avendo l' dimostrato di aver assolto Controparte_1
l'adempimento previsto dall'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 quale condizione per rendere inopponibile nei suoi confronti la cessione del credito intercorsa tra la “Manital
s.c.p.a.” e la con scrittura privata autentica dal notaio Parte_3 [...]
da Milano con atto del 7 giugno 2019, rep. n. 36904 – racc. n. 16913, il giudice di Per_1
primo grado avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda spiegata dalla società attrice al fine di accertarne l'eventuale diritto di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il pagamento della fattura n. 103395 del 25 giugno 2019.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
5 Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
In particolare, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente gli elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire un valido elemento di prova del negozio e delle prestazioni eseguite, ancorché annotata nei libri contabili obbligatori, ma, al più, un mero indizio (cfr., ex plurimis, Cass. 20 maggio 2004,
n. 9593; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. ord. 29 dicembre 2024, n. 34831).
Nella fattispecie de qua agitur, la , sebbene ne fosse onerata ai sensi Parte_1
degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha comprovato i fatti costitutivi del credito azionato in giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della sola fattura elettronica n. 103395, emessa dalla “Manital s.c.p.a.” per la somma di euro
9.592,31, oltre Iva al 22%, il 25 giugno 2019 e scaduta il 31 luglio 2019, giacché, ad onta di quanto sostenuto nell'atto di appello, espressamente contestata dall'
[...]
sin dalla costituzione nel primo grado del giudizio Controparte_1
proprio in ragione della sua inidoneità ad avvalorare la fondatezza della domanda, sicché la società cessionaria, che non ha depositato neanche il contratto di appalto intercorso tra la cedente e la Pubblica Amministrazione, id est la fonte genetica del rapporto obbligatorio controverso, avrebbe dovuto dimostrare, al fine di ottenere il pagamento di quanto richiesto, l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui era riferibile il documento fiscale in oggetto e la loro rispondenza alle previsioni negoziali.
In sostanza, la , a fronte dell'eccezione sollevata dall' Parte_1 [...]
in ordine alla mancanza della prova del credito fatto Controparte_1
valere in giudizio, avrebbe dovuto produrre documenti o, comunque, articolare mezzi istruttori diretti a dimostrare che la cedente “Manital s.c.p.a.” aveva maturato il diritto di conseguire dalla Pubblica Amministrazione il corrispettivo dei servizi per i quali aveva emesso la fattura n. 103395 del 25 giugno 2019, non potendo incentrare la propria domanda soltanto su un documento di derivazione unilaterale.
6 In definitiva, sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate dal Tribunale di Salerno, la sentenza di primo grado deve essere confermata, non avendo la Parte_1 comprovato di avere diritto di ricevere dall' il Controparte_1 pagamento della fattura n. 103395, emessa dalla “Manital s.c.p.a.” il 25 giugno 2019 per l'importo di euro 9.592,31, oltre Iva al 22%.
Il rigetto dell'appello proposto dalla comporta l'assorbimento di quello Parte_1 incidentale spiegato dall' per censurare la Controparte_1
sentenza di primo grado nel capo con il quale il Tribunale di Salerno ha disatteso l'eccezione della carenza della propria legittimazione passiva, giacché espressamente condizionato all'accoglimento del gravame articolato dalla società cessionaria del credito vantato dalla “Manital s.c.p.a.”.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si Parte_1
liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'
[...]
in euro 2.800,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per Controparte_1
la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 5448/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_1
atto di citazione notificato il 12 gennaio 2024 nonché sull'impugnazione incidentale condizionata spiegata dall' con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 27 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
2. dichiara il non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato spiegato dall' ; Controparte_1
7 3. condanna la alla refusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi euro 2.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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