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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/11/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 425/2023 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2642/2023 - emessa in data 06 novembre 2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - proposto da
(c.f., p.i. e numero di iscrizione presso il Parte_1 registro delle imprese di Roma ), per il tramite della mandataria P.IVA_1
(c.f. e numero – p.iva ) di Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 iscrizione presso il registro delle imprese di Roma rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla
APPELLANTE contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Abate
nonché nei confronti di
(c.f. ), contumace CP_2 C.F._2
e (c.f. Controparte_3
), contumace P.IVA_4
e c.f. non noto), incorporata in CP_4 Parte_2
e c.f. non noto), contumace Controparte_5
e
(c.f. non noto), contumace CP_6
APPELLATI
Conclusioni: ha concluso come da note ex art. 352, Parte_1 co. 1 n. 1, c.p.c. coincidenti con quelle rassegnate rispettivamente in atto di appello;
quanto a devono considerarsi quelle rassegnate in CP_1 comparsa di costituzione e risposta non risultando depositate le note ex art. 352, co. 1 n.1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la CP_1 [...]
e gli odierni appellati contumaci dinanzi al Tribunale di Parte_1
Taranto chiedendo di accertare l'acquisto per usucapione in suo favore del diritto di proprietà dei terreni, censiti al Catasto Terreni di Taranto al foglio
213 p.lle 2, 3, 13, 67 e 88 e foglio 215 p.lle 5, 27, 43, 44, 45, 51, 52, di cui asseriva essersi occupato, possedendoli uti dominus, a partire dal 1995 in modo continuato, pacifico ed ininterrotto, nonché di ordinare le conseguenti trascrizioni agli uffici di conservatoria territorialmente competenti, con vittoria di spese di lite, nei confronti della proprietaria nonché CP_2 nei confronti di quale procuratore di Controparte_7 Parte_1
già
[...] CP_4 Controparte_7 Controparte_3
[d'ora innanzi solo ,
[...] Controparte_3 [...]
già e sul presupposto Controparte_5 Controparte_8 CP_6 che i beni in questione erano oggetto di procedura esecutiva, iscritta al n.
706/1996 R.G.E. a seguito di pignoramento da parte di Parte_3
2/17
[...] poi cancellata dal registro delle imprese, e e Pt_1 Controparte_9 gravati da ipoteca a favore dei restanti soggetti su indicati.
costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria Parte_1
deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda Parte_2 attorea per mancata prova del possesso uti dominus richiesto ex art. 1158
c.c. e ne chiedeva, pertanto, il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Non si costituivano CP_2 CP_6 Controparte_5
e CP_4 Controparte_3
Seguiva la fase istruttoria che si articolava nell'escussione dell'esame dei testi ammessi e nell'espletamento dell'interrogatorio formale di CP_2 proprietaria dei terreni oggetto di causa.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito - con sentenza n. 2642 pubblicata in data 6 novembre 2023 - accoglieva la domanda ritenendo raggiunta la prova gravante sull'attore, i.e. il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni del compendio dedotto in causa, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi ( Testimone_1 Testimone_2
nonché dalla in sede di interrogatorio Testimone_3 CP_2 formale, in assenza di contrasti da parte della proprietaria o dal custode giudiziario nominato nell'ambito della procedura esecutiva;
dichiarava,
l'acquisto per usucapione da parte di dei citati terreni e CP_1 ordinava al conservatore dei pubblici registri di Taranto di provvedere alla trascrizione della sentenza;
compensava le spese legali “atteso che a carico dei convenuti non può essere imputato alcunché del presente giudizio”.
e per essa la mandataria ha proposto Parte_1 Parte_2 appello invocando, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da sulla base delle censure che saranno CP_1 esaminate in prosieguo.
Si è ritualmente costituito in giudizio per insistere nel rigetto CP_1 dell'appello, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto, e per chiedere pag. 3/17 la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
CP_2 CP_6 Controparte_3 sono state dichiarate contumaci in prima udienza
[...] verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello.
Il difensore dell'appellante ha precisato che già CP_4 CP_7
(a sua volta già mandataria di , è stata
[...] Parte_1 incorporata da ora mandataria di Parte_2 Parte_1 così giustificando la mancata notifica dell'atto di appello alla su menzionata società, riservando di depositare la relativa visura camerale, adempimento effettuato con le note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c..
Quanto a non è stata dichiarata la contumacia Controparte_5 all'anzidetta udienza per omissione materiale, che si dichiara qui verificato il deposito al momento dell'iscrizione a ruolo della causa della rituale notifica dell'atto di appello a detta società.
La causa viene ora in decisione dinanzi al Collegio all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c.. Si precisa che con le note ex art. 352, co. 1 n. 1), c.p.c.
l'appellante ha prodotto nuova documentazione, asseritamente conosciuta solo di recente, per corroborare l'accoglimento delle conclusioni, così come già rassegnate in atto di appello.
All'udienza fissata per la rimessione della causa al Collegio per la decisione il difensore dell'appellato si è opposto all'ammissione CP_1 dell'anzidetta produzione documentale in quanto tardiva chiedendone l'espunzione dal fascicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello la censura l'errata Parte_1 interpretazione dei fatti di causa, l'errata valutazione delle prove nonché
l'errata applicazione dell'art. 1158 c.c. da parte del giudice a quo.
Più in dettaglio, secondo l'impugnante la prova testimoniale assunta dimostrerebbe, non l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di pag. 4/17 proprietà dei terreni, come sostenuto dal giudice a quo, ma unicamente l'avvenuto svolgimento da parte del di attività agricole sui terreni CP_1 oggetto di causa a far data dagli anni 1996-1997; ha, tuttavia, evidenziato che il predetto non è riuscito a dimostrare con precisione se tali attività si fossero effettivamente protratte almeno per i successivi vent'anni, attesa la genericità delle dichiarazioni testimoniali sotto il profilo cronologico e tenuto conto che la realizzazione delle opere murarie - in tesi commissionate dal - non è riscontrata da alcun documento contabile CP_1 della ditta esecutrice e comunque non è collocabile nel tempo sulla base di quanto riferito dai testi né ha di per sé attitudine a dimostrare la durata del possesso uti dominus continuo ed ininterrotto da parte del medesimo;
ha poi ricordato che i beni oggetto di causa sono gravati da pignoramento sin dal
1994 con la conseguenza che sul posto non potevano non aver avuto accesso c.t.u., custode e professionista delegato senza che mai l'odierno appellato, che se ne professa proprietario, abbia mai svolto alcuna azione di contrasto alla procedura esecutiva;
infine ha segnalato la singolarità della mancata costituzione della proprietaria esecutata. sostiene, invece, l'esaustività e la completezza CP_1 dell'istruttoria espletata in primo grado da cui è possibile desumere che egli ininterrottamente, a partire dal 1995 e fino ad oggi, si è occupato dei terreni, coltivandoli, raccogliendone i frutti, eseguendo regolarmente la manutenzione e provvedendo alla ricostruzione delle mura di recinzione esistenti nonché custodendo in via esclusiva le chiavi del cancello di ingresso.
Il motivo di appello è fondato.
È necessario, preliminarmente, precisare - per quanto attiene al contenuto della nota di precisazione delle conclusioni ex art. 352, co. 1, c.p.c. - che l'impugnante ha prodotto documenti, asseritamente ricevuti di recente, inviatigli da figlio di appellato Parte_4 CP_6 contumace nel presente giudizio, ed in tesi “depositati nel fascicolo della esecuzione, poi smarrito”. Trattasi di produzione documentale pag. 5/17 inammissibile atteso che non vi è adeguata allegazione delle ragioni della tardiva produzione né tanto meno alcuna dimostrazione di ragioni idonee a giustificare la riammissione in termini. Ne consegue che della ridetta documentazione non può tenersi conto.
Passando oltre, sulla base dell'istruttoria svolta - a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo - non può dirsi raggiunta la prova del possesso ad usucapionem necessario all'acquisto del diritto di proprietà dei terreni oggetto di causa da parte di . CP_1
L'art. 1158 c.c. richiede, ai fini dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale, l'esercizio di un possesso pacifico, non violento, pubblico, non clandestino, continuo e non interrotto del bene, per il periodo di tempo richiesto dalla legge a seconda della natura del bene,
a nulla rilevando un eventuale c.d. possesso in buona fede.
Come è noto il possesso ad usucapionem funzionale all'acquisto del diritto di proprietà richiede la compresenza dei requisiti del corpus e dell'animus possidendi, per tali intendendosi rispettivamente la materiale disponibilità del bene e l'intenzione di possederlo come proprietari, elemento quest'ultimo suscettibile di essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (ex multis Cass. ord. 27 settembre 2017, n. 22667).
Chi agisce in giudizio per ottenere l'accertamento dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà ovvero di un altro diritto reale su un bene ai sensi dell'art. 1158 c.c. deve dunque dimostrare di aver esercitato sul bene, in modo continuato e per il tempo necessario ad usucapire, un potere di fatto sulla cosa in nome proprio, esteriormente percepibile attraverso il compimento di atti e/o di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ovvero dello ius in re aliena che intende acquistare a titolo originario, senza interruzione alcuna, conseguito con un atto di materiale apprensione del bene, non clandestino e non violento, e non anche per mero atto di tolleranza del proprietario (ex multis Cass. ord. 9 luglio 2021, n.
19568). Il possesso ad usucapionem deve, inoltre, manifestarsi nel pag. 6/17 compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e, nel contempo, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria su di esso (Cass. ord. 19 giugno 2023, n. 17469, Cass. 2 ottobre 2018, n. 23849) con modalità visibili a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e percepibile non solo da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore (ex multis Cass. 23 luglio 2013 n. 17881).
L'assolvimento dei summenzionati oneri probatori deve avvenire in modo rigoroso e deve avere ad oggetto la prova di specifici comportamenti percepibili dal titolare del bene, e della collettività, come rivelatori dell'esercizio di tipiche facoltà dominicali e dell'intenzionalità di quei comportamenti funzionale all'acquisizione del diritto di proprietà per il tramite del possesso, con conseguente perdita di esso da parte di chi, non reagendo alle iniziative altrui e trascurando il bene, finisce per restarne privato.
Se è vero, infatti, che anche il non uso costituisce una modalità di godimento del bene, esso, tuttavia, incontra il limite dell'acquisto altrui per usucapione e tanto è solo apparentemente in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 42 Cost., in quanto risponde ad esigenze di garanzia della funzione sociale della proprietà, entro cui deve sussumersi la tutela costituzionale dell'intera categoria dei diritti reali, assicurando il miglior utilizzo nonché la circolazione dei beni ed riconoscendo certezza giuridica e stabilità alle situazioni di fatto instaurate con il bene da parte di coloro che se ne occupano a dispetto dei relativi proprietari che, invece, li trascurano.
Il bilanciamento dei citati valori è, peraltro, richiesto dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, pag. 7/17 prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. 30 agosto 2017, n.
20539), dal momento che non si può non tener conto del fatto che quello dell'usucapente è pur sempre un comportamento che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà da parte del titolare.
Nella vicenda in esame poi è necessaria, a maggior ragione, l'attenta valutazione dei presupposti dell'acquisto per usucapione in capo al CP_1 poiché, nella sostanza, nel processo non si è potuto svolgere un vero e proprio contraddittorio con soggetti a conoscenza dei fatti di causa in quanto i beni oggetto di causa gravati, oltre che da ipoteche, anche da pignoramento da parte di creditori della i quali nulla o poco sapevano dello CP_2 svolgimento della vicenda e dei rapporti intercorsi tra e la CP_1 ridetta proprietaria, sul cui comportamento processuale si tornerà più avanti.
Tanto premesso, si osserva che - nel silenzio dell'origine e delle modalità della materiale apprensione del vasto compendio immobiliare oggetto di causa - ha affermato che, a partire dal 1995, aveva iniziato a CP_1 coltivare una distesa di terreni di trenta ettari, dei quale venti a seminativo e dieci a uliveto, senza interrogarsi sul se tali cespiti fossero di proprietà altrui ed anzi avvedendosi di ciò - a suo dire - solo molti anni dopo, e in tempi prossimi all'instaurazione del giudizio di prime cure avvenuto nel maggio
2022, a seguito di acquisizione di apposita visura catastale presso l'Agenzia del Territorio competente da cui sarebbe venuto a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Taranto contraddistinta dal n. 706/1994 R.G.E..
Ebbene, al netto della scarsa verosimiglianza della narrazione rimasta, peraltro, nello stadio della mera allegazione, si osserva che i giudici di legittimità hanno più volte affermato che la coltivazione di un terreno secondo la sua naturale destinazione, non accompagnato da condotte volte ad escludere gli altri dal suo godimento e da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus, non dà luogo di per sé ad un possesso utile all'usucapione del bene poiché una tale attività non è pag. 8/17 un'espressione tipica di una signoria sul bene (Cass. ord. 20 gennaio 2022,
n. 1796, Cass. ord. 5 marzo 2020, n. 6123). A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, è stato ritenuto che sia la intervenuta recinzione del fondo a costituire piuttosto la dimostrazione maggiormente rilevante dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios.
Ora, i capitoli di prova articolati dal su cui sono stati escussi i testi CP_1 ammessi, erano volte al più a dimostrare la coltivazione, da parte sua, dei terreni oggetto di causa, anche mediante utilizzo di appositi utensili e macchinari nonché servendosi dell'aiuto altrui ma, per quanto sopra detto, trattasi di posizioni aventi ad oggetto un'attività non direttamente qualificante la relazione con la cosa, né da un punto di vista materiale né da un punto di vista soggettivo, non senza considerare che le dichiarazioni rese collocano tale attività in modo non adeguatamente specifico, temporalmente e spazialmente, e in parte non sono neppure frutto di una conoscenza diretta bensì de relato actoris.
Quanto al teste sentito all'udienza dell'8 maggio 2023, Testimone_1 questi riferì di aver lavorato “ … ogni anno una ottantina di giornate circa
… nel fondo per conto del dal 1997 fino a due-tre anni fa” e che CP_1
si era occupato nel corso degli anni, seguendo le regole CP_1 colturali, della potatura degli olivi, della concimazione e di ogni altra attività necessaria al frutto”, con l'aiuto del dichiarante come manovale, e ciò sino al 2005 quando era stato assunto da una “ditta che collaborava con Pt_
ma andavo a lavorare con il nel tempo libero” e aggiunse che il CP_1 si era “avvalso di 4-5 lavoratori per la coltivazione del fondo per tutti CP_1 gli anni in questione”. Il affermò, inoltre, di non sapere come Tes_1 costoro venissero pagati e, quanto a sé, dichiarò di essere stato pagato in contanti ma di non avere ricevute da esibire.
pag. 9/17 Le dichiarazioni appena riportate, nonostante la protrazione per anni della collaborazione asseritamente prestata, sono prive di riscontri obiettivi, ben possibili proprio in relazione al tipo di attività asseritamente prestata, quale ad esempio l'accredito di giornate in agricoltura a nome del su Tes_1 chiamata di . Esse sono prive anche di riscontri soggettivi CP_1 poiché il teste, pur facendo riferimento ad altri asseriti collaboratori, non ne nomina nessuno, nonostante la frequentazione ripetuta dei fondi.
Quanto al teste sentito all'udienza del 18 settembre 2023, Testimone_2 egli riferì di aver lavorato per il nell'anno colturale 1996-1997 “in CP_1 quel terreno” e, avuto riguardo agli anni a seguire, dichiarò, in un primo momento, di essersi “recato saltuariamente a dare una mano al sul CP_1 terreno. Ci vado se c'è da fare e da dare una mano” (si consideri peraltro a quest'ultimo riguardo che, all'epoca della deposizione, il aveva già Tes_2 settantanove anni essendo nato nel 1944 e tanto rende poco plausibile la continuazione di una collaborazione, pur saltuaria, protrattasi sino all'anno
2023), mentre più avanti, sulla domanda relativa al se si CP_1 fosse occupato nel corso degli anni della potatura degli ulivi, della concimazione e di ogni altra attività necessaria alla raccolta del frutto, rispose: “confermo con certezza per l'anno colturale 96-97, mentre per gli anni a seguire posso dire che il mi ha detto di aver svolto altre CP_1 attività agricole”. Il teste dichiarò, inoltre, di essere stato pagato in contanti e che il “aveva collaboratori che non conosco, che svolgevano le CP_1 varie attività agricole” ed ancora che: “Il ha raccolto i frutti del CP_1
(parola illeggibile). Tanto l'ho visto personalmente fare nell'anno '96-'97 e poi a seguire negli anni per quanto da lui riferitomi”. Quindi il non Tes_2 disse quali attività eseguì né localizzò dove li eseguì e per il resto la fonte delle sue conoscenze è lo stesso In particolare, il riferimento a “quel CP_1 terreno”, considerato che il compendio oggetto domanda è pari a trenta ettari, coltivati a seminativo e ad uliveti, è infatti del tutto generico. Né si può pensare, data l'estensione del compendio, che le dette scarne dichiarazioni offrano elementi per desumere che quel comportamento pag. 10/17 riguardasse i trenta ettari. Non può poi dubitarsi che lo svolgimento di un'attività agricola su una parte, peraltro non identificata, del vasto compendio possa aver comportato l'usucapione dell'intero. Parimenti generico è il dato cronologico se si esclude l'anno colturale 1996-1997.
Altrettanto generico è quanto detto sui “collaboratori”. Infine, anche del lavoro asseritamente svolto dal così come si è visto con Tes_2 riferimento al non vi è alcun obiettivo riscontro oggettivo, quale Tes_1 ad esempio - si ripete - l'accredito di giornate in agricoltura a suo nome nel
1996-1997 o negli anni successivi su chiamata di . CP_1
Le dichiarazioni del e del inoltre, non si riscontrano Tes_1 Tes_2 vicendevolmente poiché non emerge la reciproca conoscenza avendo entrambi fatto riferimento ad altri lavoratori di cui si avvaleva il CP_1
l'uno senza nominarli e l'altro affermando di non conoscerli.
Ad ogni buon conto dalla deposizione sia del teste sia del teste Tes_1 non si traggono elementi utili a comprendere il ruolo svolto dal Tes_2 atteso che la circostanza che su “quel terreno” ci lavorasse egli stesso CP_1
e chiamasse altri a svolgere attività agricole non è segno inequivoco del fatto che, così facendo, stesse esercitando una signoria, trattandosi di comportamento del tutto compatibile con altre situazioni e relazioni con il bene, diverse dal possesso uti dominus.
A ben vedere, inoltre, non c'è alcun riscontro obiettivo della raccolta dei frutti dell'attività agricola da parte del (in tesi: foraggio, avena, olive) CP_1
e della loro commercializzazione e certo non si può ipotizzare, data l'estensione dei terreni, che si trattò di produzione ridotta o per uso personale né di titolarità di utenze e relative spese, concimi, prodotti e quanto necessario alla coltivazione di così vasti terreni.
La prova dichiarativa, per le sue connotazioni intrinseche e nella concreta vicenda di causa, risulta insufficiente.
Il ha poi dedotto nei capitoli di prova la ricostruzione di muretti a CP_1 secco. Ora, premesso che essi erano preesistenti poiché furono interessati, secondo quanto allegato dallo stesso usucapente, da un'attività di pag. 11/17 ricostruzione sicché non costituirono il frutto di un'iniziativa del medesimo diretta a delimitare i terreni e, quindi, significativa d'esercizio di una facoltà dominicale, si rileva che il teste riferì che tale attività era stata Tes_1 periodicamente eseguita dal con il suo aiuto (teste CP_1 Tes_1
“Confermo che il ha periodicamente ricostruito i muri a secco posti CP_1 al confine e che io gli ho dato una mano anche in questo lavoro”), mentre il teste affermò che vi aveva provveduto la ditta su incarico del Tes_2 CP_10
(teste dichiarava: “Per quanto ne so della ricostruzione dei CP_1 Tes_2 muri a secco si è occupata la ditta incaricata dal;
tanto mi ha CP_10 CP_1 riferito il stesso”). La contraddittorietà di tali dichiarazioni CP_1 pregiudica l'attendibilità alle medesime che, dunque, finiscono per avere un peso poco indicativo ai fini della presente decisione, anche perché si elidono vicendevolmente e non vi sono elementi per ritenere che prevalgano le une o le altre. In ogni caso ed in via prevalente ed assorbente, si evidenzia, per un verso, la mancanza di riferimenti cronologici precisi utili a collocare le opere nel tempo e, per altro verso, si osserva che l'eventuale manutenzione dei muretti a secco, trattandosi di un'attività conservativa, non può assumere un rilievo univocamente espressivo e significativo di una signoria di fatto.
Infine, va segnalato che, né dalle dichiarazioni né dalle foto in atti, si comprende bene l'estensione dei muretti a secco rispetto ai trenta ettari di estensione del compendio oggetto di causa, ciò che rileva sia ai fini dell'accertamento della loro vocazione a delimitare la proprietà quale manifestazione dello ius excludendi alios, sia ai fini dell'apprezzamento della consistenza dei lavori di “ricostruzione”.
Il ha anche sostenuto di aver provveduto alla realizzazione nel 1995 CP_1 di pilastri in cemento per segnare l'accesso al fondo e di aver provveduto al montaggio, negli anni a seguire, di un cancello di ferro collocato in entrata del fondo nonché di una serranda a chiusura del deposito per attrezzi, di porte in ferro e ringhiere come da fotografie in atti.
Sul punto, secondo il le colonne nel 1997 c'erano già mentre il Tes_1 cancello fu stato installato successivamente da ditta incaricata da CP_1
pag. 12/17 (“ … omissis … ero presente al montaggio del cancello da parte di CP_1 una ditta incaricata dal sig. ”), ed i testi e CP_1 Tes_2 [...]
, anche quest'ultimo sentito all'udienza del 18 settembre 2023, Tes_4 affermarono che il cancello era stato montato dal su incarico del Tes_4
( “… omissis … so del cancello di ingresso realizzato dal CP_1 Tes_2 sig. L'ho visto montare ma non so precisare esattamente Parte_6
l'anno. Parliamo di molti anni fa”; teste : “… omissis … Tes_4 riconosco la fotografia che vene esibita che raffigura il cancello in tubolari in ferro da me realizzato su incarico del ”). Il riferì anche di CP_1 Tes_4 aver realizzato su incarico del “serranda e chiusura del deposito per CP_1 attrezzi vari e la ringhiera della scala esterna” del “caseggiato” visibile in una foto mostratagli e di aver ricevuto un corrispettivo in contanti di lire
1.300.000- 1.400.000 in contanti, ma non ne precisò l'epoca. Nella deposizione del si trova poi un riferimento “a serrande varie Tes_1 chiusure di al deposito di attrezzi agricoli” poste in opera in sua presenza, senza però alcuna collocazione temporale.
Quindi l'epoca di installazione del cancello e della serranda del deposito degli attrezzi agricoli o anche della ringhiera della scala esterna non è determinabile sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese. Quanto alle c.d. colonne, ad un esame delle foto in atti, esse appaiono isolate e delimitanti alcunché. Si deve qui ripetere che la domanda di usucapione concerne ben trenta ettari di terreni e che le stesse allegazioni assertive del le circostanze capitolate e le dichiarazioni testimoniali sono CP_1 sommarie e non danno conto della conformazione dei luoghi, non ricavabile compiutamente dalle fotografie in atti che riproducono distese di terreni seminativi o uliveti non delimitati, un cancello di accesso non si comprende bene dove situato e un fabbricato rurale isolato in un'area non recintata neppur essa.
Infine, il teste all'udienza dell'8 maggio 2023 dichiarò di Testimone_5 aver realizzato, in quattro o cinque giorni, i pilastri per il futuro cancello d'ingresso su incarico del e opere di ripristino degli intonaci esterni CP_1
pag. 13/17 del caseggiato raffigurato nelle foto in atti, sito nel terreno “in parte ulivetato, in parte seminativo in località Sant'Andrea”, ma di non saper precisare con sicurezza il periodo. Anche il tal caso l'epoca non è certa.
Nel complesso va detto che non si tratta di opere consistenti atte a ricollegarvi una piena ed indiscussa signoria di fatto su terreni di ampie dimensioni;
al contrario si tratta di modeste opere accessorie, qualitativamente e quantitativamente poco significative (arg. da Cass. 2 dicembre 2014, n. 25498). In ogni caso esse non sono collocate temporalmente.
Quanto all'asserito incarico affidato al Geom. di Controparte_11 effettuare i rilievi dei confini del comprensorio nell'anno 2000, confermato dal professionista in sede di esame testimoniale, non si trattò certo di un'attività materiale finalizzata ad impedire a terzi l'accesso ai vasti terreni oggetto di causa ma della rilevazione dei confini. Anche in tal caso non solo non vi è alcun riscontro obiettivo dello svolgimento del detto incarico, per esempio documenti comprovanti il pagamento del corrispettivo e la sua esecuzione, tale non potendosi considerare l'ortofoto prodotta. Ancora una volta si ripete che l'incarico non è comportamento rivelatore di una signoria sul compendio.
Ne consegue che, singolarmente e globalmente valutate, le risultanze delle deposizioni sin qui esaminate non si presentano utili alla prova rigorosa richiesta ai fini dell'acquisto per usucapione, con la notazione che ogni incertezza probatoria si riverbera a danno dell'usucapente in quanto gravato dell'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua domanda. Per l'effetto, proprio in ragione dei principi discendenti dall'art. 2697 c.c., a
[...]
come a chiunque sia convenuto in un'azione di usucapione, Parte_1 era consentito anche limitarsi ad evidenziare le lacune, le contraddizioni della prospettazione e la genuinità degli elementi di prova addotti dal CP_1 non essendo direttamente onerata della prova di alcunché.
Si aggiunga poi che è implausibile il comportamento della proprietaria dei terreni, che, in occasione dell'interrogatorio formale, riferì di CP_2
pag. 14/17 non recarsi presso i terreni da oltre vent'anni, di non essersene interessata e di non saper nulla con riferimento all'utilizzo dei medesimi da parte di
(all'udienza dell'8 maggio 2023 la dichiarò: “Nulla so CP_1 CP_2 delle posizioni articolate nella memoria istruttoria dell'Avv. Abate che mi vengono lette poiché non mi reco da oltre vent'anni nel fondo in questione, non me ne interesso e nulla so dire quindi circa l'utilizzo da parte del sig.
”). Trattandosi di terreni estesi per complessivi trenta ettari e CP_1 coltivati seminativo e a uliveti, e quindi non trattandosi certo di terreni brulli inidonei a qualsiasi coltivazione, risulta inverosimile un effettivo e puro disinteresse da parte della proprietaria, tanto più che quei beni, in quanto pignorati oltre che gravati da ipoteca, potevano servire ad estinguere debiti alla medesima facenti capo.
Del resto non può sottacersi che, anche a dar credito al totale disinteresse della l'inerzia del proprietario è irrilevante ai fini della prova del CP_2 possesso ad usucapionem, in quanto - come si è detto in precedenza - il non uso è una modalità di godimento del bene, ed è, pertanto, necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus da parte di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
E' opportuno evidenziare, sotto il profilo processuale, che la contumacia della né quella degli altri soggetti convenuti non modifica le regole CP_2 della ripartizione degli oneri probatori. Difatti, il giudice non può desumere dalla contumacia del convenuto la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati, poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (ex plurimis Cass. 13 giugno 2013, n. 14860, Cass. 11 luglio 2003, n. 10947).
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo, si ravvisa il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 1158 c.c. proposta da , in ordine sia all'esercizio di un potere di fatto CP_1 sulla cosa tipico del diritto di proprietà, sia alla durata dello stesso.
Ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti rimane assorbita. pag. 15/17 Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da deve essere CP_1 rigettata.
In difetto di dati in ordine alla trascrizione della domanda giudiziale o della sentenza di primo grado non può adottarsi alcun provvedimento funzionale alla loro eliminazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., l'odierno appellato è tenuto alla rifusione in favore di
[...] delle spese di entrambi i gradi, liquidate nella misura indicata Parte_1 in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e delle attività effettivamente espletate.
Vanno, infine, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti degli appellati contumaci, già tali in prime cure.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da proposto dalla Parte_1
e per essa la mandataria avverso la sentenza n. 2642/2023, Parte_2 emessa dal Tribunale di Taranto in data 6 novembre 2023, nel contraddittorio con ed i restanti appellati contumaci, così CP_1 provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da di cui in motivazione;
CP_1
condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro 804,00 per anticipazioni ed in euro 6.946,00 per compensi pag. 16/17 professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara per il resto irripetibili le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della CP_12
Dott.ssa Federica Romanazzi.
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 425/2023 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2642/2023 - emessa in data 06 novembre 2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - proposto da
(c.f., p.i. e numero di iscrizione presso il Parte_1 registro delle imprese di Roma ), per il tramite della mandataria P.IVA_1
(c.f. e numero – p.iva ) di Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 iscrizione presso il registro delle imprese di Roma rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla
APPELLANTE contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Abate
nonché nei confronti di
(c.f. ), contumace CP_2 C.F._2
e (c.f. Controparte_3
), contumace P.IVA_4
e c.f. non noto), incorporata in CP_4 Parte_2
e c.f. non noto), contumace Controparte_5
e
(c.f. non noto), contumace CP_6
APPELLATI
Conclusioni: ha concluso come da note ex art. 352, Parte_1 co. 1 n. 1, c.p.c. coincidenti con quelle rassegnate rispettivamente in atto di appello;
quanto a devono considerarsi quelle rassegnate in CP_1 comparsa di costituzione e risposta non risultando depositate le note ex art. 352, co. 1 n.1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la CP_1 [...]
e gli odierni appellati contumaci dinanzi al Tribunale di Parte_1
Taranto chiedendo di accertare l'acquisto per usucapione in suo favore del diritto di proprietà dei terreni, censiti al Catasto Terreni di Taranto al foglio
213 p.lle 2, 3, 13, 67 e 88 e foglio 215 p.lle 5, 27, 43, 44, 45, 51, 52, di cui asseriva essersi occupato, possedendoli uti dominus, a partire dal 1995 in modo continuato, pacifico ed ininterrotto, nonché di ordinare le conseguenti trascrizioni agli uffici di conservatoria territorialmente competenti, con vittoria di spese di lite, nei confronti della proprietaria nonché CP_2 nei confronti di quale procuratore di Controparte_7 Parte_1
già
[...] CP_4 Controparte_7 Controparte_3
[d'ora innanzi solo ,
[...] Controparte_3 [...]
già e sul presupposto Controparte_5 Controparte_8 CP_6 che i beni in questione erano oggetto di procedura esecutiva, iscritta al n.
706/1996 R.G.E. a seguito di pignoramento da parte di Parte_3
2/17
[...] poi cancellata dal registro delle imprese, e e Pt_1 Controparte_9 gravati da ipoteca a favore dei restanti soggetti su indicati.
costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria Parte_1
deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda Parte_2 attorea per mancata prova del possesso uti dominus richiesto ex art. 1158
c.c. e ne chiedeva, pertanto, il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Non si costituivano CP_2 CP_6 Controparte_5
e CP_4 Controparte_3
Seguiva la fase istruttoria che si articolava nell'escussione dell'esame dei testi ammessi e nell'espletamento dell'interrogatorio formale di CP_2 proprietaria dei terreni oggetto di causa.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito - con sentenza n. 2642 pubblicata in data 6 novembre 2023 - accoglieva la domanda ritenendo raggiunta la prova gravante sull'attore, i.e. il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni del compendio dedotto in causa, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi ( Testimone_1 Testimone_2
nonché dalla in sede di interrogatorio Testimone_3 CP_2 formale, in assenza di contrasti da parte della proprietaria o dal custode giudiziario nominato nell'ambito della procedura esecutiva;
dichiarava,
l'acquisto per usucapione da parte di dei citati terreni e CP_1 ordinava al conservatore dei pubblici registri di Taranto di provvedere alla trascrizione della sentenza;
compensava le spese legali “atteso che a carico dei convenuti non può essere imputato alcunché del presente giudizio”.
e per essa la mandataria ha proposto Parte_1 Parte_2 appello invocando, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da sulla base delle censure che saranno CP_1 esaminate in prosieguo.
Si è ritualmente costituito in giudizio per insistere nel rigetto CP_1 dell'appello, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto, e per chiedere pag. 3/17 la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
CP_2 CP_6 Controparte_3 sono state dichiarate contumaci in prima udienza
[...] verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello.
Il difensore dell'appellante ha precisato che già CP_4 CP_7
(a sua volta già mandataria di , è stata
[...] Parte_1 incorporata da ora mandataria di Parte_2 Parte_1 così giustificando la mancata notifica dell'atto di appello alla su menzionata società, riservando di depositare la relativa visura camerale, adempimento effettuato con le note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c..
Quanto a non è stata dichiarata la contumacia Controparte_5 all'anzidetta udienza per omissione materiale, che si dichiara qui verificato il deposito al momento dell'iscrizione a ruolo della causa della rituale notifica dell'atto di appello a detta società.
La causa viene ora in decisione dinanzi al Collegio all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c.. Si precisa che con le note ex art. 352, co. 1 n. 1), c.p.c.
l'appellante ha prodotto nuova documentazione, asseritamente conosciuta solo di recente, per corroborare l'accoglimento delle conclusioni, così come già rassegnate in atto di appello.
All'udienza fissata per la rimessione della causa al Collegio per la decisione il difensore dell'appellato si è opposto all'ammissione CP_1 dell'anzidetta produzione documentale in quanto tardiva chiedendone l'espunzione dal fascicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello la censura l'errata Parte_1 interpretazione dei fatti di causa, l'errata valutazione delle prove nonché
l'errata applicazione dell'art. 1158 c.c. da parte del giudice a quo.
Più in dettaglio, secondo l'impugnante la prova testimoniale assunta dimostrerebbe, non l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di pag. 4/17 proprietà dei terreni, come sostenuto dal giudice a quo, ma unicamente l'avvenuto svolgimento da parte del di attività agricole sui terreni CP_1 oggetto di causa a far data dagli anni 1996-1997; ha, tuttavia, evidenziato che il predetto non è riuscito a dimostrare con precisione se tali attività si fossero effettivamente protratte almeno per i successivi vent'anni, attesa la genericità delle dichiarazioni testimoniali sotto il profilo cronologico e tenuto conto che la realizzazione delle opere murarie - in tesi commissionate dal - non è riscontrata da alcun documento contabile CP_1 della ditta esecutrice e comunque non è collocabile nel tempo sulla base di quanto riferito dai testi né ha di per sé attitudine a dimostrare la durata del possesso uti dominus continuo ed ininterrotto da parte del medesimo;
ha poi ricordato che i beni oggetto di causa sono gravati da pignoramento sin dal
1994 con la conseguenza che sul posto non potevano non aver avuto accesso c.t.u., custode e professionista delegato senza che mai l'odierno appellato, che se ne professa proprietario, abbia mai svolto alcuna azione di contrasto alla procedura esecutiva;
infine ha segnalato la singolarità della mancata costituzione della proprietaria esecutata. sostiene, invece, l'esaustività e la completezza CP_1 dell'istruttoria espletata in primo grado da cui è possibile desumere che egli ininterrottamente, a partire dal 1995 e fino ad oggi, si è occupato dei terreni, coltivandoli, raccogliendone i frutti, eseguendo regolarmente la manutenzione e provvedendo alla ricostruzione delle mura di recinzione esistenti nonché custodendo in via esclusiva le chiavi del cancello di ingresso.
Il motivo di appello è fondato.
È necessario, preliminarmente, precisare - per quanto attiene al contenuto della nota di precisazione delle conclusioni ex art. 352, co. 1, c.p.c. - che l'impugnante ha prodotto documenti, asseritamente ricevuti di recente, inviatigli da figlio di appellato Parte_4 CP_6 contumace nel presente giudizio, ed in tesi “depositati nel fascicolo della esecuzione, poi smarrito”. Trattasi di produzione documentale pag. 5/17 inammissibile atteso che non vi è adeguata allegazione delle ragioni della tardiva produzione né tanto meno alcuna dimostrazione di ragioni idonee a giustificare la riammissione in termini. Ne consegue che della ridetta documentazione non può tenersi conto.
Passando oltre, sulla base dell'istruttoria svolta - a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo - non può dirsi raggiunta la prova del possesso ad usucapionem necessario all'acquisto del diritto di proprietà dei terreni oggetto di causa da parte di . CP_1
L'art. 1158 c.c. richiede, ai fini dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale, l'esercizio di un possesso pacifico, non violento, pubblico, non clandestino, continuo e non interrotto del bene, per il periodo di tempo richiesto dalla legge a seconda della natura del bene,
a nulla rilevando un eventuale c.d. possesso in buona fede.
Come è noto il possesso ad usucapionem funzionale all'acquisto del diritto di proprietà richiede la compresenza dei requisiti del corpus e dell'animus possidendi, per tali intendendosi rispettivamente la materiale disponibilità del bene e l'intenzione di possederlo come proprietari, elemento quest'ultimo suscettibile di essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (ex multis Cass. ord. 27 settembre 2017, n. 22667).
Chi agisce in giudizio per ottenere l'accertamento dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà ovvero di un altro diritto reale su un bene ai sensi dell'art. 1158 c.c. deve dunque dimostrare di aver esercitato sul bene, in modo continuato e per il tempo necessario ad usucapire, un potere di fatto sulla cosa in nome proprio, esteriormente percepibile attraverso il compimento di atti e/o di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ovvero dello ius in re aliena che intende acquistare a titolo originario, senza interruzione alcuna, conseguito con un atto di materiale apprensione del bene, non clandestino e non violento, e non anche per mero atto di tolleranza del proprietario (ex multis Cass. ord. 9 luglio 2021, n.
19568). Il possesso ad usucapionem deve, inoltre, manifestarsi nel pag. 6/17 compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e, nel contempo, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria su di esso (Cass. ord. 19 giugno 2023, n. 17469, Cass. 2 ottobre 2018, n. 23849) con modalità visibili a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e percepibile non solo da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore (ex multis Cass. 23 luglio 2013 n. 17881).
L'assolvimento dei summenzionati oneri probatori deve avvenire in modo rigoroso e deve avere ad oggetto la prova di specifici comportamenti percepibili dal titolare del bene, e della collettività, come rivelatori dell'esercizio di tipiche facoltà dominicali e dell'intenzionalità di quei comportamenti funzionale all'acquisizione del diritto di proprietà per il tramite del possesso, con conseguente perdita di esso da parte di chi, non reagendo alle iniziative altrui e trascurando il bene, finisce per restarne privato.
Se è vero, infatti, che anche il non uso costituisce una modalità di godimento del bene, esso, tuttavia, incontra il limite dell'acquisto altrui per usucapione e tanto è solo apparentemente in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 42 Cost., in quanto risponde ad esigenze di garanzia della funzione sociale della proprietà, entro cui deve sussumersi la tutela costituzionale dell'intera categoria dei diritti reali, assicurando il miglior utilizzo nonché la circolazione dei beni ed riconoscendo certezza giuridica e stabilità alle situazioni di fatto instaurate con il bene da parte di coloro che se ne occupano a dispetto dei relativi proprietari che, invece, li trascurano.
Il bilanciamento dei citati valori è, peraltro, richiesto dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, pag. 7/17 prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. 30 agosto 2017, n.
20539), dal momento che non si può non tener conto del fatto che quello dell'usucapente è pur sempre un comportamento che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà da parte del titolare.
Nella vicenda in esame poi è necessaria, a maggior ragione, l'attenta valutazione dei presupposti dell'acquisto per usucapione in capo al CP_1 poiché, nella sostanza, nel processo non si è potuto svolgere un vero e proprio contraddittorio con soggetti a conoscenza dei fatti di causa in quanto i beni oggetto di causa gravati, oltre che da ipoteche, anche da pignoramento da parte di creditori della i quali nulla o poco sapevano dello CP_2 svolgimento della vicenda e dei rapporti intercorsi tra e la CP_1 ridetta proprietaria, sul cui comportamento processuale si tornerà più avanti.
Tanto premesso, si osserva che - nel silenzio dell'origine e delle modalità della materiale apprensione del vasto compendio immobiliare oggetto di causa - ha affermato che, a partire dal 1995, aveva iniziato a CP_1 coltivare una distesa di terreni di trenta ettari, dei quale venti a seminativo e dieci a uliveto, senza interrogarsi sul se tali cespiti fossero di proprietà altrui ed anzi avvedendosi di ciò - a suo dire - solo molti anni dopo, e in tempi prossimi all'instaurazione del giudizio di prime cure avvenuto nel maggio
2022, a seguito di acquisizione di apposita visura catastale presso l'Agenzia del Territorio competente da cui sarebbe venuto a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Taranto contraddistinta dal n. 706/1994 R.G.E..
Ebbene, al netto della scarsa verosimiglianza della narrazione rimasta, peraltro, nello stadio della mera allegazione, si osserva che i giudici di legittimità hanno più volte affermato che la coltivazione di un terreno secondo la sua naturale destinazione, non accompagnato da condotte volte ad escludere gli altri dal suo godimento e da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus, non dà luogo di per sé ad un possesso utile all'usucapione del bene poiché una tale attività non è pag. 8/17 un'espressione tipica di una signoria sul bene (Cass. ord. 20 gennaio 2022,
n. 1796, Cass. ord. 5 marzo 2020, n. 6123). A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, è stato ritenuto che sia la intervenuta recinzione del fondo a costituire piuttosto la dimostrazione maggiormente rilevante dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios.
Ora, i capitoli di prova articolati dal su cui sono stati escussi i testi CP_1 ammessi, erano volte al più a dimostrare la coltivazione, da parte sua, dei terreni oggetto di causa, anche mediante utilizzo di appositi utensili e macchinari nonché servendosi dell'aiuto altrui ma, per quanto sopra detto, trattasi di posizioni aventi ad oggetto un'attività non direttamente qualificante la relazione con la cosa, né da un punto di vista materiale né da un punto di vista soggettivo, non senza considerare che le dichiarazioni rese collocano tale attività in modo non adeguatamente specifico, temporalmente e spazialmente, e in parte non sono neppure frutto di una conoscenza diretta bensì de relato actoris.
Quanto al teste sentito all'udienza dell'8 maggio 2023, Testimone_1 questi riferì di aver lavorato “ … ogni anno una ottantina di giornate circa
… nel fondo per conto del dal 1997 fino a due-tre anni fa” e che CP_1
si era occupato nel corso degli anni, seguendo le regole CP_1 colturali, della potatura degli olivi, della concimazione e di ogni altra attività necessaria al frutto”, con l'aiuto del dichiarante come manovale, e ciò sino al 2005 quando era stato assunto da una “ditta che collaborava con Pt_
ma andavo a lavorare con il nel tempo libero” e aggiunse che il CP_1 si era “avvalso di 4-5 lavoratori per la coltivazione del fondo per tutti CP_1 gli anni in questione”. Il affermò, inoltre, di non sapere come Tes_1 costoro venissero pagati e, quanto a sé, dichiarò di essere stato pagato in contanti ma di non avere ricevute da esibire.
pag. 9/17 Le dichiarazioni appena riportate, nonostante la protrazione per anni della collaborazione asseritamente prestata, sono prive di riscontri obiettivi, ben possibili proprio in relazione al tipo di attività asseritamente prestata, quale ad esempio l'accredito di giornate in agricoltura a nome del su Tes_1 chiamata di . Esse sono prive anche di riscontri soggettivi CP_1 poiché il teste, pur facendo riferimento ad altri asseriti collaboratori, non ne nomina nessuno, nonostante la frequentazione ripetuta dei fondi.
Quanto al teste sentito all'udienza del 18 settembre 2023, Testimone_2 egli riferì di aver lavorato per il nell'anno colturale 1996-1997 “in CP_1 quel terreno” e, avuto riguardo agli anni a seguire, dichiarò, in un primo momento, di essersi “recato saltuariamente a dare una mano al sul CP_1 terreno. Ci vado se c'è da fare e da dare una mano” (si consideri peraltro a quest'ultimo riguardo che, all'epoca della deposizione, il aveva già Tes_2 settantanove anni essendo nato nel 1944 e tanto rende poco plausibile la continuazione di una collaborazione, pur saltuaria, protrattasi sino all'anno
2023), mentre più avanti, sulla domanda relativa al se si CP_1 fosse occupato nel corso degli anni della potatura degli ulivi, della concimazione e di ogni altra attività necessaria alla raccolta del frutto, rispose: “confermo con certezza per l'anno colturale 96-97, mentre per gli anni a seguire posso dire che il mi ha detto di aver svolto altre CP_1 attività agricole”. Il teste dichiarò, inoltre, di essere stato pagato in contanti e che il “aveva collaboratori che non conosco, che svolgevano le CP_1 varie attività agricole” ed ancora che: “Il ha raccolto i frutti del CP_1
(parola illeggibile). Tanto l'ho visto personalmente fare nell'anno '96-'97 e poi a seguire negli anni per quanto da lui riferitomi”. Quindi il non Tes_2 disse quali attività eseguì né localizzò dove li eseguì e per il resto la fonte delle sue conoscenze è lo stesso In particolare, il riferimento a “quel CP_1 terreno”, considerato che il compendio oggetto domanda è pari a trenta ettari, coltivati a seminativo e ad uliveti, è infatti del tutto generico. Né si può pensare, data l'estensione del compendio, che le dette scarne dichiarazioni offrano elementi per desumere che quel comportamento pag. 10/17 riguardasse i trenta ettari. Non può poi dubitarsi che lo svolgimento di un'attività agricola su una parte, peraltro non identificata, del vasto compendio possa aver comportato l'usucapione dell'intero. Parimenti generico è il dato cronologico se si esclude l'anno colturale 1996-1997.
Altrettanto generico è quanto detto sui “collaboratori”. Infine, anche del lavoro asseritamente svolto dal così come si è visto con Tes_2 riferimento al non vi è alcun obiettivo riscontro oggettivo, quale Tes_1 ad esempio - si ripete - l'accredito di giornate in agricoltura a suo nome nel
1996-1997 o negli anni successivi su chiamata di . CP_1
Le dichiarazioni del e del inoltre, non si riscontrano Tes_1 Tes_2 vicendevolmente poiché non emerge la reciproca conoscenza avendo entrambi fatto riferimento ad altri lavoratori di cui si avvaleva il CP_1
l'uno senza nominarli e l'altro affermando di non conoscerli.
Ad ogni buon conto dalla deposizione sia del teste sia del teste Tes_1 non si traggono elementi utili a comprendere il ruolo svolto dal Tes_2 atteso che la circostanza che su “quel terreno” ci lavorasse egli stesso CP_1
e chiamasse altri a svolgere attività agricole non è segno inequivoco del fatto che, così facendo, stesse esercitando una signoria, trattandosi di comportamento del tutto compatibile con altre situazioni e relazioni con il bene, diverse dal possesso uti dominus.
A ben vedere, inoltre, non c'è alcun riscontro obiettivo della raccolta dei frutti dell'attività agricola da parte del (in tesi: foraggio, avena, olive) CP_1
e della loro commercializzazione e certo non si può ipotizzare, data l'estensione dei terreni, che si trattò di produzione ridotta o per uso personale né di titolarità di utenze e relative spese, concimi, prodotti e quanto necessario alla coltivazione di così vasti terreni.
La prova dichiarativa, per le sue connotazioni intrinseche e nella concreta vicenda di causa, risulta insufficiente.
Il ha poi dedotto nei capitoli di prova la ricostruzione di muretti a CP_1 secco. Ora, premesso che essi erano preesistenti poiché furono interessati, secondo quanto allegato dallo stesso usucapente, da un'attività di pag. 11/17 ricostruzione sicché non costituirono il frutto di un'iniziativa del medesimo diretta a delimitare i terreni e, quindi, significativa d'esercizio di una facoltà dominicale, si rileva che il teste riferì che tale attività era stata Tes_1 periodicamente eseguita dal con il suo aiuto (teste CP_1 Tes_1
“Confermo che il ha periodicamente ricostruito i muri a secco posti CP_1 al confine e che io gli ho dato una mano anche in questo lavoro”), mentre il teste affermò che vi aveva provveduto la ditta su incarico del Tes_2 CP_10
(teste dichiarava: “Per quanto ne so della ricostruzione dei CP_1 Tes_2 muri a secco si è occupata la ditta incaricata dal;
tanto mi ha CP_10 CP_1 riferito il stesso”). La contraddittorietà di tali dichiarazioni CP_1 pregiudica l'attendibilità alle medesime che, dunque, finiscono per avere un peso poco indicativo ai fini della presente decisione, anche perché si elidono vicendevolmente e non vi sono elementi per ritenere che prevalgano le une o le altre. In ogni caso ed in via prevalente ed assorbente, si evidenzia, per un verso, la mancanza di riferimenti cronologici precisi utili a collocare le opere nel tempo e, per altro verso, si osserva che l'eventuale manutenzione dei muretti a secco, trattandosi di un'attività conservativa, non può assumere un rilievo univocamente espressivo e significativo di una signoria di fatto.
Infine, va segnalato che, né dalle dichiarazioni né dalle foto in atti, si comprende bene l'estensione dei muretti a secco rispetto ai trenta ettari di estensione del compendio oggetto di causa, ciò che rileva sia ai fini dell'accertamento della loro vocazione a delimitare la proprietà quale manifestazione dello ius excludendi alios, sia ai fini dell'apprezzamento della consistenza dei lavori di “ricostruzione”.
Il ha anche sostenuto di aver provveduto alla realizzazione nel 1995 CP_1 di pilastri in cemento per segnare l'accesso al fondo e di aver provveduto al montaggio, negli anni a seguire, di un cancello di ferro collocato in entrata del fondo nonché di una serranda a chiusura del deposito per attrezzi, di porte in ferro e ringhiere come da fotografie in atti.
Sul punto, secondo il le colonne nel 1997 c'erano già mentre il Tes_1 cancello fu stato installato successivamente da ditta incaricata da CP_1
pag. 12/17 (“ … omissis … ero presente al montaggio del cancello da parte di CP_1 una ditta incaricata dal sig. ”), ed i testi e CP_1 Tes_2 [...]
, anche quest'ultimo sentito all'udienza del 18 settembre 2023, Tes_4 affermarono che il cancello era stato montato dal su incarico del Tes_4
( “… omissis … so del cancello di ingresso realizzato dal CP_1 Tes_2 sig. L'ho visto montare ma non so precisare esattamente Parte_6
l'anno. Parliamo di molti anni fa”; teste : “… omissis … Tes_4 riconosco la fotografia che vene esibita che raffigura il cancello in tubolari in ferro da me realizzato su incarico del ”). Il riferì anche di CP_1 Tes_4 aver realizzato su incarico del “serranda e chiusura del deposito per CP_1 attrezzi vari e la ringhiera della scala esterna” del “caseggiato” visibile in una foto mostratagli e di aver ricevuto un corrispettivo in contanti di lire
1.300.000- 1.400.000 in contanti, ma non ne precisò l'epoca. Nella deposizione del si trova poi un riferimento “a serrande varie Tes_1 chiusure di al deposito di attrezzi agricoli” poste in opera in sua presenza, senza però alcuna collocazione temporale.
Quindi l'epoca di installazione del cancello e della serranda del deposito degli attrezzi agricoli o anche della ringhiera della scala esterna non è determinabile sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese. Quanto alle c.d. colonne, ad un esame delle foto in atti, esse appaiono isolate e delimitanti alcunché. Si deve qui ripetere che la domanda di usucapione concerne ben trenta ettari di terreni e che le stesse allegazioni assertive del le circostanze capitolate e le dichiarazioni testimoniali sono CP_1 sommarie e non danno conto della conformazione dei luoghi, non ricavabile compiutamente dalle fotografie in atti che riproducono distese di terreni seminativi o uliveti non delimitati, un cancello di accesso non si comprende bene dove situato e un fabbricato rurale isolato in un'area non recintata neppur essa.
Infine, il teste all'udienza dell'8 maggio 2023 dichiarò di Testimone_5 aver realizzato, in quattro o cinque giorni, i pilastri per il futuro cancello d'ingresso su incarico del e opere di ripristino degli intonaci esterni CP_1
pag. 13/17 del caseggiato raffigurato nelle foto in atti, sito nel terreno “in parte ulivetato, in parte seminativo in località Sant'Andrea”, ma di non saper precisare con sicurezza il periodo. Anche il tal caso l'epoca non è certa.
Nel complesso va detto che non si tratta di opere consistenti atte a ricollegarvi una piena ed indiscussa signoria di fatto su terreni di ampie dimensioni;
al contrario si tratta di modeste opere accessorie, qualitativamente e quantitativamente poco significative (arg. da Cass. 2 dicembre 2014, n. 25498). In ogni caso esse non sono collocate temporalmente.
Quanto all'asserito incarico affidato al Geom. di Controparte_11 effettuare i rilievi dei confini del comprensorio nell'anno 2000, confermato dal professionista in sede di esame testimoniale, non si trattò certo di un'attività materiale finalizzata ad impedire a terzi l'accesso ai vasti terreni oggetto di causa ma della rilevazione dei confini. Anche in tal caso non solo non vi è alcun riscontro obiettivo dello svolgimento del detto incarico, per esempio documenti comprovanti il pagamento del corrispettivo e la sua esecuzione, tale non potendosi considerare l'ortofoto prodotta. Ancora una volta si ripete che l'incarico non è comportamento rivelatore di una signoria sul compendio.
Ne consegue che, singolarmente e globalmente valutate, le risultanze delle deposizioni sin qui esaminate non si presentano utili alla prova rigorosa richiesta ai fini dell'acquisto per usucapione, con la notazione che ogni incertezza probatoria si riverbera a danno dell'usucapente in quanto gravato dell'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua domanda. Per l'effetto, proprio in ragione dei principi discendenti dall'art. 2697 c.c., a
[...]
come a chiunque sia convenuto in un'azione di usucapione, Parte_1 era consentito anche limitarsi ad evidenziare le lacune, le contraddizioni della prospettazione e la genuinità degli elementi di prova addotti dal CP_1 non essendo direttamente onerata della prova di alcunché.
Si aggiunga poi che è implausibile il comportamento della proprietaria dei terreni, che, in occasione dell'interrogatorio formale, riferì di CP_2
pag. 14/17 non recarsi presso i terreni da oltre vent'anni, di non essersene interessata e di non saper nulla con riferimento all'utilizzo dei medesimi da parte di
(all'udienza dell'8 maggio 2023 la dichiarò: “Nulla so CP_1 CP_2 delle posizioni articolate nella memoria istruttoria dell'Avv. Abate che mi vengono lette poiché non mi reco da oltre vent'anni nel fondo in questione, non me ne interesso e nulla so dire quindi circa l'utilizzo da parte del sig.
”). Trattandosi di terreni estesi per complessivi trenta ettari e CP_1 coltivati seminativo e a uliveti, e quindi non trattandosi certo di terreni brulli inidonei a qualsiasi coltivazione, risulta inverosimile un effettivo e puro disinteresse da parte della proprietaria, tanto più che quei beni, in quanto pignorati oltre che gravati da ipoteca, potevano servire ad estinguere debiti alla medesima facenti capo.
Del resto non può sottacersi che, anche a dar credito al totale disinteresse della l'inerzia del proprietario è irrilevante ai fini della prova del CP_2 possesso ad usucapionem, in quanto - come si è detto in precedenza - il non uso è una modalità di godimento del bene, ed è, pertanto, necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus da parte di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
E' opportuno evidenziare, sotto il profilo processuale, che la contumacia della né quella degli altri soggetti convenuti non modifica le regole CP_2 della ripartizione degli oneri probatori. Difatti, il giudice non può desumere dalla contumacia del convenuto la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati, poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (ex plurimis Cass. 13 giugno 2013, n. 14860, Cass. 11 luglio 2003, n. 10947).
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo, si ravvisa il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 1158 c.c. proposta da , in ordine sia all'esercizio di un potere di fatto CP_1 sulla cosa tipico del diritto di proprietà, sia alla durata dello stesso.
Ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti rimane assorbita. pag. 15/17 Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da deve essere CP_1 rigettata.
In difetto di dati in ordine alla trascrizione della domanda giudiziale o della sentenza di primo grado non può adottarsi alcun provvedimento funzionale alla loro eliminazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., l'odierno appellato è tenuto alla rifusione in favore di
[...] delle spese di entrambi i gradi, liquidate nella misura indicata Parte_1 in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e delle attività effettivamente espletate.
Vanno, infine, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti degli appellati contumaci, già tali in prime cure.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da proposto dalla Parte_1
e per essa la mandataria avverso la sentenza n. 2642/2023, Parte_2 emessa dal Tribunale di Taranto in data 6 novembre 2023, nel contraddittorio con ed i restanti appellati contumaci, così CP_1 provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da di cui in motivazione;
CP_1
condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro 804,00 per anticipazioni ed in euro 6.946,00 per compensi pag. 16/17 professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara per il resto irripetibili le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della CP_12
Dott.ssa Federica Romanazzi.
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