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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 07/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.52 / 2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, posta in decisione in data 06 maggio 2025, e vertente
TRA nata in [...], l'[...], C.F: Parte_1
, residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti,dall'Avv. Silvia Vanni,
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], residente in [...]CP_1
(PU), Loc. Casanova, 61
--RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: DIVORZIO- SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04 febbraio 2025, la sig.ra esponeva: Parte_1
“- che i sig.ri e hanno contratto matrimonio in data 01/11/2013 a EN Parte_1 CP_1
HM ET (Marocco), (doc. 1); - che dall'unione è nato, in data 22/07/2018 a Castrovillari (CS), il figlio (doc.2); Per_1
- che con sentenza n. 70/2023 del 3/05/2023 il Tribunale di Urbino, ha statuito, in contumacia, la separazione dei suddetti coniugi (doc. 3);
- che la sentenza di separazione ha previsto l'affido condiviso del minore;
-che sono trascorsi i termini di legge senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
-che il padre è rimasto completamente assente nella vita del figlio minore, come potrà essere confermato da numerosi testimoni, non avendo mai prestato né assistenza morale né il dovuto contributo al mantenimento, nonostante le richieste e l'intimazione inviata anche tramite legale;
- che il padre all'indirizzo di residenza non riceve neppure le comunicazioni inviate tramite raccomandata AR con richiesta di contribuzione al mantenimento del minore, rendendosi così irreperibile (doc.
4 - doc. 5);
- che il padre non si è mai presentato ai colloqui con le insegnanti né alla scuola materna nè alla scuola elementare dimostrando totale disinteresse anche per l'istruzione del figlio;
- che i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità, reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostruzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
***
Quanto alla condizione economico-patrimoniale delle parti:
-la sig.ra svolge l'attività di operaia presso la ditta con Parte_1 Controparte_2
sede in Urbania. via Don Corrado Catani 7/9 (doc. 6- 6a, copie denunce redditi – doc. 7 movimenti finanziari) ed è proprietaria dell'autovettura Golf Wolkswagen Tg FC150ZR (doc. 8) ;
- il sig. da informazioni acquisite da conoscenti risulta svolgere l'attività di CP_1
operaio. Non si conosce però il datore di lavoro”.
Tanto premesso la ricorrente domandava al Tribunale adito di:
“pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il Signor CP_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo in Vado CP_1
competente di procedere alla annotazione della sentenza alle seguenti
CONDIZIONI 1 Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre stabilendo che il Per_1
padre lo possa frequentare con le modalità previste dal seguente Piano genitoriale (doc. 9):
2 Il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno settimanale da concordarsi tra i genitori da dopo scuola (o da dopo pranzo nei periodi di Ferie e Festività) fino all'ora di cena quando il bambino dovrà essere ricondotto presso l'abitazione della madre;
3 Obbligare il Sig. a versare alla Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00 mensili;
tale Per_1
somma dovrà essere corrisposta in via anticipata alla sig.ra entro il Parte_1
giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario permanente sulla Carta
Postepay Evolution, IBAN [...]. La somma di cui sopra somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo di indici ISTAT;
4 Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio Per_1
dovranno essere a carico dei genitori al 50%. A tal fine si richiama il Protocollo d'Intesa sulle Spese straordinarie per il mantenimento dei figli adottato dai Tribunali del Distretto di
Ancona, da considerarsi quale parte integrante del presente atto (doc. 10).
SULLA RICHIESTA DI AFFIDO ESCLUSIVO DEL MINORE
Come esposto nel ricorso per separazione giudiziale (doc.11) la fine del matrimonio tra la ricorrente e il sig. è da imputarsi ai comportamenti e alla condotta di vita di CP_1
quest'ultimo assolutamente incompatibili con il bene familiare.
Il sig. è sempre reso irreperibile ed è stato completamente assente e CP_1
disinteressato nei confronti della moglie e del figlio, come potrà essere confermato da vari testimoni;
coerentemente non è comparso neanche all'udienza Presidenziale nella causa di separazione.
Tant'è che il Presidente del Tribunale di Urbino, dott. Massimo di Patria, nei provvedimenti urgenti, comprendendo e recependo le richieste della ricorrente, aveva disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre. (doc. 12). Per_1
Nella sentenza di separazione, il Giudice, dott. Gianmarco Cantalini, disponeva l'affido condiviso del figlio, per dare la possibilità al padre di esercitare il suo diritto di visita che fissava in due giorni a settimana (dalle ore15:00 all'ora di cena) con alternanza nei periodi di festività. Purtroppo il sig. non ha colto questa grande possibilità e CP_1
nell'anno e mezzo trascorso dalla sentenza di separazione, come ha sempre fatto, non ha mai rispettato il diritto di visita e non ha mai adempiuto all'obbligo di mantenimento (sub. doc. 4).
Alla luce di ciò si ripropone la richiesta di affido esclusivo in quanto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso.” (Tribunale Bari sez. I, 05/10/2021, n.3486 vedi anche Tribunale
Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324; Tribunale La Spezia, 10/08/2020, n.392)
L'assoluto disinteresse del sig. ha da sempre tenuto nei confronti del figlio, CP_1
comprova un'assoluta inadeguatezza genitoriale – oltre l'impossibilità oggettiva di una gestione condivisa del minore – che giustifica l'affidamento esclusivo alla madre che potrà così far fronte alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater comma III c.c.. al fine di permettere e garantire una crescita serena del minore.
-SULLA RICHIESTA DI AUMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL
MINORE
La sentenza di separazione poneva a carico del sig. un assegno di CP_1
mantenimento del figlio di € 250,00 mensili. Con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, che non ha mai versato alla sig.ra che in tutti questi Parte_1
anni ha dovuto provvedere in via esclusiva a tutte le esigenze del figlio.
Considerato che il sig. percepisce un reddito che si aggirerà sicuramente CP_1
attorno alle 1.500,00 euro mensili, pare congrua la richiesta di mantenimento a favore del figlio ad € 400,00 mensili.”
****
All'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti, nessuno compariva per il sig. ; la resistente dichiarava che il sig. non vede il figlio da CP_1 CP_1
anni, che quest'ultimo lavora in una fabbrica come operaio e fa uso di alcool e stupefacenti.
Il Procuratore si riportava al ricorso depositato chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Giudice, preso atto e rilevata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per decisione. CP_1
****
1. Sulla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La domanda di divorzio deve essere accolta in quanto deve ritenersi provata l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in ragione del tempo trascorso dalla separazione, dichiarata con Sentenza n. 70/2023 pubbl. il 08/05/2023
RG n. 288/2022 e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente).
Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod. per la pronuncia di divorzio.
2. Sulla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore Per_2
Nell'odierno giudizio la sig.ra chiede che, in ragione del persistente Parte_1
disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, sia disposto l'affido esclusivo del minore ex art. 337 -quater comma III c. “così far fronte alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater comma III c.c.. al fine di permettere e garantire una crescita serena del minore”.
Quanto dedotto dalla ricorrente circa il totale disinteresse del padre nei confronti del figlio appare invero pienamente confermato anche dal comportamento del resistente che, allo stato, risulta addirittura irreperibile.
In questo contesto, è, allo stato, evidente, la necessità di un affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater, comma III c.c. La lontananza del padre e la difficoltà nel comunicare con questi (che, di fatto, si rende irreperibile) l'atteggiamento complessivamente tenuto con riguardo a moglie e figlio, suggeriscono la necessità di disporre un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo o rafforzato). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater comma
III c.c. Nell' affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo o rafforzato alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la rappresentanza degli interessi del minore sia inibita a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia. Ne consegue che la signora dovrà essere delegata a tutte Parte_1
le decisioni inerenti il figlio minore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: salute, educazione, istruzione, amministrazione del patrimonio, fissazione della residenza abituale e più in generale spostamenti del figlio.
Le suddette circostanze sono idonee a determinare, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza la necessità di statuire il regime di affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, con possibilità del padre di vederlo previo accordo con quest'ultima.
Sotto il profilo delle visite infatti, allo stato, vista l'irreperibilità del convenuto, non può essere predisposta una regolamentazione del diritto di visita dettagliata potendo solo disporsi che le frequentazioni tra il padre e il figlio avveng, laddove il padre ne faccia richiesta, previo accordo tra i genitori, tenuto conto dell'età del minore e degli impegni scolastici ricreativi di quest'ultimo.
3. Sul mantenimento del figlio Per_2
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio occorre osservare quanto segue.
Come noto, a norma dell'art. 147 c.c. incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, tenuto conto della valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario nonché della reale capacità reddituale di entrambi i genitori.
Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori;
tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la
Corte di Cassazione ha ribadito come non possa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e cura materiale su di esso gravanti (cfr., ex multis, Cass., sent. n.
39411 del 2017).
Ebbene, da questo punto di vista, nei propri scritti difensivi la ricorrente ha dedotto come il sig. , oltre ad essere completamente assente dalla vita del figlio, si sottragga CP_1
anche agli oneri economici sullo stesso gravanti, non sta provvedendo a versare alcunché ; e ciò, nonostante il Tribunale di Urbino abbia posto a carico di nella sentenza CP_1
di separazione n. n. 70/2023 pubblicata il 08/05/2023 RG n. 288/2022 un contributo mensile al mantenimento del figlio minore pari ad euro 250,00.
Pertanto, considerati i compiti di assistenza e cura che gravano e hanno da sempre gravato sulla madre quale genitore collocatario (considerato l'acclarato disinteresse del padre) e rilevato come il padre da quanto dedotto dalla ricorrente – e non contestato dal resistente-
risulta svolgere l'attività di operaio, appare senza congruo fissare in € 300,00 mensili il contributo dovuto dal resistente a titolo di mantenimento del figlio da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario Parte_1
permanente sulla Carta Postepay Evolution, IBAN [...]; oltre ISTAT annuale e oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio da disciplinare in conformità con il protocollo del Distretto in uso presso il Tribunale .
5. Sulle spese processuali.
La totale soccombenza del resistente (per quanto contumace) e la circostanza per la quale egli, con le proprie condotte di totale disinteresse per la famiglia, abbia dato causa al presente giudizio, impongono la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 1° novembre 2013 a EN HM ET (Marocco) trascritto nei registri degli CP_1
atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU) per l'anno 2023, atto n. 12, parte
II, serie C;
il figlio minore in via superesclusiva alla madre con collocamento Pt_2 Per_2
presso l'abitazione di quest'ultima. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che il padre possa vedere lil figlio solo su accordi con la madre.
DISPONE che il sig. provveda al mantenimento del figlio CP_1 Per_2
versando alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante Parte_1
bonifico bancario permanente sulla Carta Postepay Evolution, IBAN
[...] la somma complessiva di € 300,00 oltre rivalutazione
ISTAT annuale;
oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio da disciplinare in conformità con il protocollo del Distretto in uso presso il Tribunale.
CONDANNA il sig. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_3
ricorrente, da distrarre in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 2.90,00 oltre al 15
% di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 1.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, posta in decisione in data 06 maggio 2025, e vertente
TRA nata in [...], l'[...], C.F: Parte_1
, residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti,dall'Avv. Silvia Vanni,
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], residente in [...]CP_1
(PU), Loc. Casanova, 61
--RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: DIVORZIO- SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04 febbraio 2025, la sig.ra esponeva: Parte_1
“- che i sig.ri e hanno contratto matrimonio in data 01/11/2013 a EN Parte_1 CP_1
HM ET (Marocco), (doc. 1); - che dall'unione è nato, in data 22/07/2018 a Castrovillari (CS), il figlio (doc.2); Per_1
- che con sentenza n. 70/2023 del 3/05/2023 il Tribunale di Urbino, ha statuito, in contumacia, la separazione dei suddetti coniugi (doc. 3);
- che la sentenza di separazione ha previsto l'affido condiviso del minore;
-che sono trascorsi i termini di legge senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
-che il padre è rimasto completamente assente nella vita del figlio minore, come potrà essere confermato da numerosi testimoni, non avendo mai prestato né assistenza morale né il dovuto contributo al mantenimento, nonostante le richieste e l'intimazione inviata anche tramite legale;
- che il padre all'indirizzo di residenza non riceve neppure le comunicazioni inviate tramite raccomandata AR con richiesta di contribuzione al mantenimento del minore, rendendosi così irreperibile (doc.
4 - doc. 5);
- che il padre non si è mai presentato ai colloqui con le insegnanti né alla scuola materna nè alla scuola elementare dimostrando totale disinteresse anche per l'istruzione del figlio;
- che i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità, reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostruzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
***
Quanto alla condizione economico-patrimoniale delle parti:
-la sig.ra svolge l'attività di operaia presso la ditta con Parte_1 Controparte_2
sede in Urbania. via Don Corrado Catani 7/9 (doc. 6- 6a, copie denunce redditi – doc. 7 movimenti finanziari) ed è proprietaria dell'autovettura Golf Wolkswagen Tg FC150ZR (doc. 8) ;
- il sig. da informazioni acquisite da conoscenti risulta svolgere l'attività di CP_1
operaio. Non si conosce però il datore di lavoro”.
Tanto premesso la ricorrente domandava al Tribunale adito di:
“pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il Signor CP_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo in Vado CP_1
competente di procedere alla annotazione della sentenza alle seguenti
CONDIZIONI 1 Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre stabilendo che il Per_1
padre lo possa frequentare con le modalità previste dal seguente Piano genitoriale (doc. 9):
2 Il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno settimanale da concordarsi tra i genitori da dopo scuola (o da dopo pranzo nei periodi di Ferie e Festività) fino all'ora di cena quando il bambino dovrà essere ricondotto presso l'abitazione della madre;
3 Obbligare il Sig. a versare alla Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00 mensili;
tale Per_1
somma dovrà essere corrisposta in via anticipata alla sig.ra entro il Parte_1
giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario permanente sulla Carta
Postepay Evolution, IBAN [...]. La somma di cui sopra somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo di indici ISTAT;
4 Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio Per_1
dovranno essere a carico dei genitori al 50%. A tal fine si richiama il Protocollo d'Intesa sulle Spese straordinarie per il mantenimento dei figli adottato dai Tribunali del Distretto di
Ancona, da considerarsi quale parte integrante del presente atto (doc. 10).
SULLA RICHIESTA DI AFFIDO ESCLUSIVO DEL MINORE
Come esposto nel ricorso per separazione giudiziale (doc.11) la fine del matrimonio tra la ricorrente e il sig. è da imputarsi ai comportamenti e alla condotta di vita di CP_1
quest'ultimo assolutamente incompatibili con il bene familiare.
Il sig. è sempre reso irreperibile ed è stato completamente assente e CP_1
disinteressato nei confronti della moglie e del figlio, come potrà essere confermato da vari testimoni;
coerentemente non è comparso neanche all'udienza Presidenziale nella causa di separazione.
Tant'è che il Presidente del Tribunale di Urbino, dott. Massimo di Patria, nei provvedimenti urgenti, comprendendo e recependo le richieste della ricorrente, aveva disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre. (doc. 12). Per_1
Nella sentenza di separazione, il Giudice, dott. Gianmarco Cantalini, disponeva l'affido condiviso del figlio, per dare la possibilità al padre di esercitare il suo diritto di visita che fissava in due giorni a settimana (dalle ore15:00 all'ora di cena) con alternanza nei periodi di festività. Purtroppo il sig. non ha colto questa grande possibilità e CP_1
nell'anno e mezzo trascorso dalla sentenza di separazione, come ha sempre fatto, non ha mai rispettato il diritto di visita e non ha mai adempiuto all'obbligo di mantenimento (sub. doc. 4).
Alla luce di ciò si ripropone la richiesta di affido esclusivo in quanto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso.” (Tribunale Bari sez. I, 05/10/2021, n.3486 vedi anche Tribunale
Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324; Tribunale La Spezia, 10/08/2020, n.392)
L'assoluto disinteresse del sig. ha da sempre tenuto nei confronti del figlio, CP_1
comprova un'assoluta inadeguatezza genitoriale – oltre l'impossibilità oggettiva di una gestione condivisa del minore – che giustifica l'affidamento esclusivo alla madre che potrà così far fronte alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater comma III c.c.. al fine di permettere e garantire una crescita serena del minore.
-SULLA RICHIESTA DI AUMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL
MINORE
La sentenza di separazione poneva a carico del sig. un assegno di CP_1
mantenimento del figlio di € 250,00 mensili. Con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, che non ha mai versato alla sig.ra che in tutti questi Parte_1
anni ha dovuto provvedere in via esclusiva a tutte le esigenze del figlio.
Considerato che il sig. percepisce un reddito che si aggirerà sicuramente CP_1
attorno alle 1.500,00 euro mensili, pare congrua la richiesta di mantenimento a favore del figlio ad € 400,00 mensili.”
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All'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti, nessuno compariva per il sig. ; la resistente dichiarava che il sig. non vede il figlio da CP_1 CP_1
anni, che quest'ultimo lavora in una fabbrica come operaio e fa uso di alcool e stupefacenti.
Il Procuratore si riportava al ricorso depositato chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Giudice, preso atto e rilevata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per decisione. CP_1
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1. Sulla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La domanda di divorzio deve essere accolta in quanto deve ritenersi provata l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in ragione del tempo trascorso dalla separazione, dichiarata con Sentenza n. 70/2023 pubbl. il 08/05/2023
RG n. 288/2022 e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente).
Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod. per la pronuncia di divorzio.
2. Sulla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore Per_2
Nell'odierno giudizio la sig.ra chiede che, in ragione del persistente Parte_1
disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, sia disposto l'affido esclusivo del minore ex art. 337 -quater comma III c. “così far fronte alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater comma III c.c.. al fine di permettere e garantire una crescita serena del minore”.
Quanto dedotto dalla ricorrente circa il totale disinteresse del padre nei confronti del figlio appare invero pienamente confermato anche dal comportamento del resistente che, allo stato, risulta addirittura irreperibile.
In questo contesto, è, allo stato, evidente, la necessità di un affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater, comma III c.c. La lontananza del padre e la difficoltà nel comunicare con questi (che, di fatto, si rende irreperibile) l'atteggiamento complessivamente tenuto con riguardo a moglie e figlio, suggeriscono la necessità di disporre un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo o rafforzato). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater comma
III c.c. Nell' affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo o rafforzato alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la rappresentanza degli interessi del minore sia inibita a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia. Ne consegue che la signora dovrà essere delegata a tutte Parte_1
le decisioni inerenti il figlio minore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: salute, educazione, istruzione, amministrazione del patrimonio, fissazione della residenza abituale e più in generale spostamenti del figlio.
Le suddette circostanze sono idonee a determinare, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza la necessità di statuire il regime di affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, con possibilità del padre di vederlo previo accordo con quest'ultima.
Sotto il profilo delle visite infatti, allo stato, vista l'irreperibilità del convenuto, non può essere predisposta una regolamentazione del diritto di visita dettagliata potendo solo disporsi che le frequentazioni tra il padre e il figlio avveng, laddove il padre ne faccia richiesta, previo accordo tra i genitori, tenuto conto dell'età del minore e degli impegni scolastici ricreativi di quest'ultimo.
3. Sul mantenimento del figlio Per_2
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio occorre osservare quanto segue.
Come noto, a norma dell'art. 147 c.c. incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, tenuto conto della valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario nonché della reale capacità reddituale di entrambi i genitori.
Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori;
tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la
Corte di Cassazione ha ribadito come non possa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e cura materiale su di esso gravanti (cfr., ex multis, Cass., sent. n.
39411 del 2017).
Ebbene, da questo punto di vista, nei propri scritti difensivi la ricorrente ha dedotto come il sig. , oltre ad essere completamente assente dalla vita del figlio, si sottragga CP_1
anche agli oneri economici sullo stesso gravanti, non sta provvedendo a versare alcunché ; e ciò, nonostante il Tribunale di Urbino abbia posto a carico di nella sentenza CP_1
di separazione n. n. 70/2023 pubblicata il 08/05/2023 RG n. 288/2022 un contributo mensile al mantenimento del figlio minore pari ad euro 250,00.
Pertanto, considerati i compiti di assistenza e cura che gravano e hanno da sempre gravato sulla madre quale genitore collocatario (considerato l'acclarato disinteresse del padre) e rilevato come il padre da quanto dedotto dalla ricorrente – e non contestato dal resistente-
risulta svolgere l'attività di operaio, appare senza congruo fissare in € 300,00 mensili il contributo dovuto dal resistente a titolo di mantenimento del figlio da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario Parte_1
permanente sulla Carta Postepay Evolution, IBAN [...]; oltre ISTAT annuale e oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio da disciplinare in conformità con il protocollo del Distretto in uso presso il Tribunale .
5. Sulle spese processuali.
La totale soccombenza del resistente (per quanto contumace) e la circostanza per la quale egli, con le proprie condotte di totale disinteresse per la famiglia, abbia dato causa al presente giudizio, impongono la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 1° novembre 2013 a EN HM ET (Marocco) trascritto nei registri degli CP_1
atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU) per l'anno 2023, atto n. 12, parte
II, serie C;
il figlio minore in via superesclusiva alla madre con collocamento Pt_2 Per_2
presso l'abitazione di quest'ultima. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che il padre possa vedere lil figlio solo su accordi con la madre.
DISPONE che il sig. provveda al mantenimento del figlio CP_1 Per_2
versando alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante Parte_1
bonifico bancario permanente sulla Carta Postepay Evolution, IBAN
[...] la somma complessiva di € 300,00 oltre rivalutazione
ISTAT annuale;
oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio da disciplinare in conformità con il protocollo del Distretto in uso presso il Tribunale.
CONDANNA il sig. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_3
ricorrente, da distrarre in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 2.90,00 oltre al 15
% di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 1.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone