Articolo 6 della Legge 23 marzo 1956, n. 182
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 aprile 1956
Art. 6.
I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie.
Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati.
Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualita'.
Entrata in vigore il 21 aprile 1956