Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1950, n. 1120
Articolo 2
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1 febbraio 1951
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12 gennaio 1962
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9 febbraio 2013
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19 aprile 2025
Art. 1.

La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali e' obbligatorio il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del ((2,80 per cento)) sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento. ((3))
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326 .

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 aprile 2025, n. 42 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) che "All' articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 , le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
[...]
b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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