Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 373/2022 R.G
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 3131 del 21.12.2011
Oggetto: declaratoria vittima del dovere - corresponsione conseguenti benefici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n.
373.2022 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
Parte 1 rappresentato e difeso, come da mandato in atti,
dall'avv. Antonio Razzato, domiciliatario;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.6.2022 Parte 1 ha proposto appello contro la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la sua domanda, proposta il 6.6.2019, di riconoscimento del beneficio vittime del dovere
Lamentava l'erroneità della decisione in punto di valutazione delle risultanze della CTU medico legale cui il giudice, nonostante i numerosi errori della relazione di CTU, si era acriticamente adeguato.
Conseguentemente reiterava la domanda già avanzata in I grado, cioè di rigetto di tutte le richieste avanzate dal proprio ex dipendente, con vittoria di spese del doppio grado
Il Controparte_2
,nonostante vocatio, non si costituiva in giudizio.
La causa è stata oggi decisa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E' da premettere che la sentenza appellata è stata pubblicata in data
21.12.2021 e che parte appellante, in data 5.7.2022, ha depositato istanza di rimessione in termini ex art.153, 2° comma cpc ove ha evidenziato la tardività del deposito del ricorso in appello (ovvero oltre la data del 21.6.2022 ex art.327 cpc) per motivi non documentabili (smagnetizzazione della pen drive).
L'istanza in questione, per decreto del Presidente, in data 6.7.2002, è stata inserita nel fascicolo d'ufficio ("V° - atti – "); successivamente all'udienza del
18.10.2024 il procuratore dell'appellante ha chiesto un rinvio in quanto il ricorso in appello era stato notificato tardivamente (il 16.10.2024 per l'udienza del 15.10.2024 rinviata d'ufficio al 18.10.2024) e la Corte ha fissato nuova udienza al 26.2.2025.
Non vi può essere sindacato di questa Corte sulle questioni prospettate poiché l'appellata sentenza è divenuta inoppugnabile a seguito del suo passaggio in giudicato.
L'art. 327 cpc recita: "...Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione....non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza..."; La litispendenza si è determinata a seguito del deposito del ricorso in appello del 22.6.2022 mentre la pubblicazione dell'appellata sentenza, resa con contestuale motivazione, è avvenuta in data 221.12.2021, dunque il ricorso in appello è stato proposto oltre i sei mesi previsti dal cit. art. pertanto il medesimo è da ritenersi inammissibile.
V'è da aggiungere che la parte non ha mai ottenuto il richiesto provvedimento di rimessione in termini non essendo intervenuta l'ordinanza di cui all'art 294 cpc.
Peraltro non risulta che si sia provveduto alla notificazione del ricorso in appello giusta provvedimento di questa Corte reso all'udienza del 18.10.2024.
Nulla per le spese del giudizio attesa la mancata costituzione del CP 2 .
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del
22.6.2022 da Parte 1 nei confronti del Controparte_2
avverso la sentenza del 21.12.2021 del Tribunale di Taranto, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello;
Nulla per le spese di questo grado
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115.2002 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 26.2.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI