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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/09/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 184 2025 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.3.1963 rappresentata e difesa dall'avv. CURATOLO CRISTIANO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nat a CALTAGIRONE Controparte_1 C.F._2
(CT) 13/07/1962 rappresentato e difesa dall'Avv. VILLARDITA FRANCESCO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 5.6.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/03/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio contratto con CP_1
in data 22.9.1988 (registrato presso l'ufficio di Stato Civile del Comune
[...]
di Caltagirone dell'anno 1988, numero 188, parte II, serie A) da cui era nato un figlio ormai maggiorenne
Esponeva che con provvedimento del 19.5.2022 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
divorzio chiedendo di potere corrispondere direttamente al figlio le somme per il mantenimento.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione reso in data
19.5.2022
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio..
Quanto alle questioni accessorie al dichiarato divorzio, va rilevato che entrambe le parti hanno sostanzialmente chiesto la conferma di tutte le condizioni concordate in sede di omologa della separazione consensuale, e ciò con specifico riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica (si veda al riguardo il verbale dell'udienza di comparizione personale delle parti nel corso della quale la ricorrente ha espressamente dichiarato di chiedere la conferma di dette condizioni) .
L'unica questione controversa tra le parti attiene alla richiesta , formulata dal resistente, di corrispondere direttamente al figlio , frattanto divenuto maggiorenne le somme dovute per il suo mantenimento, richiesta avversata dalla ricorrente.
Al riguardo, va osservato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 'In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda' (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021; conformi anche
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9700 del
13/4/2021). Nel caso di specie, difetta la domanda del figlio volta ad ottenere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento destinato a proprio favore da parte del padre.
Tanto basterebbe al rigetto della domanda, dovendosi aggiungere l'ulteriore considerazione che il figlio della coppia è appena maggiorenne, convive con la madre e che pertanto sulla stessa gravano attualmente gli obblighi di mantenimento, con il conseguente suo diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento da parte del padre.
L'esito della controversia e la natura del procedimento giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22.9.1988 tra e Parte_1 CP_1
(registrato presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
[...]
Caltagirone dell'anno 1988, numero 188, parte II, serie A)
2. CONFERMA le statuizioni di natura economica contenute nel decreto di omologa della separazione reso in data 19.5.2022
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 7.8.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 184 2025 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.3.1963 rappresentata e difesa dall'avv. CURATOLO CRISTIANO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nat a CALTAGIRONE Controparte_1 C.F._2
(CT) 13/07/1962 rappresentato e difesa dall'Avv. VILLARDITA FRANCESCO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 5.6.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/03/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio contratto con CP_1
in data 22.9.1988 (registrato presso l'ufficio di Stato Civile del Comune
[...]
di Caltagirone dell'anno 1988, numero 188, parte II, serie A) da cui era nato un figlio ormai maggiorenne
Esponeva che con provvedimento del 19.5.2022 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
divorzio chiedendo di potere corrispondere direttamente al figlio le somme per il mantenimento.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione reso in data
19.5.2022
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio..
Quanto alle questioni accessorie al dichiarato divorzio, va rilevato che entrambe le parti hanno sostanzialmente chiesto la conferma di tutte le condizioni concordate in sede di omologa della separazione consensuale, e ciò con specifico riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica (si veda al riguardo il verbale dell'udienza di comparizione personale delle parti nel corso della quale la ricorrente ha espressamente dichiarato di chiedere la conferma di dette condizioni) .
L'unica questione controversa tra le parti attiene alla richiesta , formulata dal resistente, di corrispondere direttamente al figlio , frattanto divenuto maggiorenne le somme dovute per il suo mantenimento, richiesta avversata dalla ricorrente.
Al riguardo, va osservato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 'In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda' (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021; conformi anche
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9700 del
13/4/2021). Nel caso di specie, difetta la domanda del figlio volta ad ottenere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento destinato a proprio favore da parte del padre.
Tanto basterebbe al rigetto della domanda, dovendosi aggiungere l'ulteriore considerazione che il figlio della coppia è appena maggiorenne, convive con la madre e che pertanto sulla stessa gravano attualmente gli obblighi di mantenimento, con il conseguente suo diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento da parte del padre.
L'esito della controversia e la natura del procedimento giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22.9.1988 tra e Parte_1 CP_1
(registrato presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
[...]
Caltagirone dell'anno 1988, numero 188, parte II, serie A)
2. CONFERMA le statuizioni di natura economica contenute nel decreto di omologa della separazione reso in data 19.5.2022
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 7.8.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo