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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1025/2022 R.G.
promosso da
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Fernando Nino Triggiani del Foro di IA (cod. fisc. C.F._2
), giusta procura in atti, domiciliati in Osimo (AN) alla Via Verdi 15;
[...]
APPELLANTE
nei confronti di ( cod.fisc. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso in forza di delega in atti, dall'Avv. Marco Chiarugi (cod.fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._4 alla via Maratta 14 in Ancona;
APPELLATO
e di
( cod.fisc. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5 in virtù di procura in atti dall'Avv. Avv. Federica Battistoni (cod.fisc.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito al C.F._6
L.go San Cosma 3 in Ancona;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso come da atto di appello chiedendo: “1) Piaccia alla Corte di Appello di Ancona adita accogliere il presente gravame. Per l'effetto, 2) Accertare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi prescritti dall'art. 2901 cod. civ. per la promossa azione revocatoria, ovvero di altra norma compatibile. 3) Dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'appellante, a) del contratto di locazione, ad uso abitativo, avente ad oggetto l'immobile sito in questa Via Cristoforo Colombo nr. 52 affittato da
a nato in [...] il [...] (cod. Controparte_2 Persona_1 fisc. ); b) la scrittura privata denominata “preliminare di CodiceFiscale_7 vendita” del 5.03.2014 (registrata ad Ancona il 6.03.2014 al nr. 1587) con la quale ha promesso in vendita a Controparte_1 Controparte_2
l'appartamento di civile abitazione in Ancona alla Via Cristoforo Colombo 52, piano secondo, con accesso dalla porta a destra da chi giunge al pianerottolo;
c) il contratto di vendita del 10.12.2014, tra le medesime parti Parte_2
), sempre a ministero del Notaio di Ancona avente ad
[...] Persona_2 oggetto lo stesso immobile affittato. 4) Si chiede, inoltre, dichiararsi la inefficacia dei contratti di vendita del 24.05.2013 con i quali Controparte_2
è diventata proprietaria della PORSCHE 911 CARRERA S targata CZ 907 XA e della MERCEDES C 220 DIESEL targata CS O65 RE oltre agli eventuali atti presupposti ovvero successivi. 5) Liquidare in favore di i danni Parte_1 conseguenti. 6) Adottarsi, da parte di questa Corte adita, ogni provvedimento ritenuto utile e necessario. Vinte le spese con distrazione”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta chiedendo: “Rigettare l'atto di citazione in appello per le motivazioni di cui narrativa ovvero con ogni più opportuna statuizione Con vittoria di compenso professionale”.
Il procuratore dell'appellata ha concluso come da Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta chiedendo: “Rigettare l'atto di citazione in appello poiché la domanda attorea risulta infondata in fatto ed in diritto ovvero con ogni più opportuna statuizione. Con vittoria di compenso professionale”.
Oggetto: revocatoria ordinaria
FATTI DI CAUSA
La sig.ra creditrice di dell'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 31.596,68, di euro 51.145,00 e di euro 52.542,46 rispettivamente in virtù delle sentenze della Corte di Appello n. 899/2013 e nn 365/2016 e
366/2016, e di euro 70.000,00 sulla base del decreto della Corte di
Appello di Ancona reso nel procedimento di reclamo n.rg v.g. 79/2015 ( crediti indicati a seguito di provvedimento di integrazione in data
30.05.2019 del GI), chiedeva dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti: a) contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data
21.05.2014 avente ad oggetto l'immobile sito in Ancona, via C. Colombo n.
52, stipulato da e b) scrittura privata Controparte_2 Persona_1 denominata "preliminare di vendita” del 5.03.2014, registrata ad Ancona il
06.03.2014 al nr. 1587, con cui aveva promesso in Controparte_1 vendita a il suddetto appartamento di civile abitazione, Controparte_2 sito in Ancona, via Cristoforo Colombo 52; c) contratto di vendita rogito
Notaio in data 10.12.2014 stipulato fra le medesime parti ed avente Per_3 ad oggetto il suindicato appartamento;
d) contratti di vendita in data
24.05.2013 stipulati fra le stesse parti aventi ad oggetto la Porsche 91
Carrera S tg CZ907XA e la Mercedes C220, tg CS065RE.
I convenuti, costituiti con separate comparse, eccepivano la prescrizione dell'azione e contestavano i presupposti dell'azione chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 467/2022 pubblicata in data
04.04.2022, accolta l'eccezione di prescrizione quanto alla domanda riguardante i beni mobili registrati, rigettava la domanda di revocatoria rilevando, quanto agli ulteriori atti, che non risultava con chiarezza il credito vantato nei confronti del sig. attesi gli atti di CP_1 pignoramento di 1/5 della pensione e la comunicazione dell'Inps relativa agli importi versati a inoltre non risultava comprovata la Parte_1 titolarità del diritto di proprietà da parte di di un ulteriore Controparte_1 immobile sito in Ancona, via del Golfo, già sottoposto da Parte_1
a pignoramento sulla base del quale erano state promosse due procedure esecutive, l'una estinta ex art. 567 c.p.c. e l'altra per mancata produzione delle visure ipocatastali.
Propone appello deducendo i motivi di seguito riportati e Parte_1 chiedendo, in accoglimento della domanda proposta in primo grado ed in riforma della gravata sentenza, dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'appellante degli atti oggetto di domanda e liquidar ei danni conseguenti, con vittoria delle spese di lite.
e , costituiti con separate comparse, Controparte_1 Controparte_2 hanno contestato i motivi di appello e chiesto il rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante impugna la gravata sentenza nella parte in cui il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione dei contratti aventi ad oggetto i beni mobili registrati atteso che il decorso risultava interrotto avendo l'acquirente provveduto a rivendere le autovetture in data
05.07.2017.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'affermazione del primo giudice circa la non assoggettabilità a revocatoria del preliminare di vendita.
Con il terzo motivo ( quarto in atto di appello) lamenta la Parte_1 mancata valutazione, in punto di revocatoria del contratto di vendita
10.12.2014, del contenuto delle difese dell'attrice e, dunque, il contrasto della decisione impugnata con il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. , oltre che delle varie opposizioni formulate ex art. 177 c.p.c.
Rileva, in particolare, che il debito di era stato Controparte_1 ampiamente indicato e precisato e che risulta creditrice di € Parte_1
205.284,14 in virtù delle sentenze 365/2016, 366/2016 della Corte di
Appello di Ancona di condanna del predetto rispettivamente per € CP_1
51.145,00 e per € 52.542,00, oltre alle spese legali, del decreto 79/2015 e della sentenza nr. 899/2013, sempre della Corte di Appello di Ancona.
Evidenzia come ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria sia sufficiente il semplice fatto che, a seguito dell'atto di disposizione, sia divenuto più difficile il soddisfacimento del credito, ben potendo la diminuzione della consistenza del patrimonio del debitore essere non solo quantitativa ma anche soltanto qualitativa, al punto che, comunque, rappresenta onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo eventuale patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore rilevando che tale prova non era stata fornita dalle controparti.
Evidenzia che la sig.ra , badante della madre di Controparte_2 CP_1
e che aveva vissuto con quest'ultimo, era a conoscenza del
[...] debito del predetto maturato nei confronti di già con Parte_1 sentenza n.899/2013 della Corte di Appello di Ancona ed aveva, dunque, avuto consapevolezza della diminuzione della garanzia generica. Ugualmente consapevole di arrecare un danno a risultava Parte_1 il sig. tanto da essersi liberato del bene subito Controparte_1 dopo la pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione dell'ordinanza n.
1975/2013 con cui aveva ordinato il versamento del canone di locazione corrisposto da alla creditrice. Persona_1
Sottolinea che il proprietario non aveva comprovato la rispondenza del prezzo di compravendita a quello di mercato e che il relativo onere non incombeva sull'attrice; in ogni caso avrebbe potuto essere ammessa la
CTU.
Contesta l'affermata tardività della produzione documentale effettuata dopo l'ammissione dei mezzi di prova con ordinanza del 15.10.2020 trattandosi di documenti sopravvenuti e di formazione successiva allo scadere di detti termini.
Infine rileva che il prezzo di compravendita risultava pagato da pur non disponendo la predetta di alcuna risorsa Controparte_2 economica.
Il procuratore dell'appellante, munito dei relativi poteri in virtù di procura depositata in atti, in sede di comparsa conclusionale ha invocato l'applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 3453/2024, pubblicata il 07.02.2024, e quindi dichiarato di voler abbandonare il presente giudizio per poi, con la memoria di replica, precisare di rinunciare agli atti e non al giudizio.
La dichiarazione di estinzione può essere adottata anche in difetto di accettazione quando la parte non abbia interesse alla prosecuzione del processo, quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. In particolare, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte: “Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ.,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto” (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 6850 del
24/03/2011; v. anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20839 del 21/08/2018).
Nella fattispecie in esame le parti costituite non hanno proposto appello incidentale, né dal contenuto delle loro difese può ravvisarsi un interesse alla prosecuzione del giudizio atteso che con la sentenza di primo grado la domanda dell'odierna appellante è stata rigettata con condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati.
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio.
La mancata previsione di una diversa disciplina delle spese impone l'applicazione della regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti;
tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione ( Cass. 06.03.2018 n.5250).
L'appellante, va, dunque, condannata a rifondere le spese di lite in favore di ciascun appellato, liquidate come da dispositivo sulla base della valore della controversia, da individuarsi in quello del credito a tutela del quale è stata promossa l'azione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di avverso la sentenza del Tribunale di Ancona
[...] Controparte_2
n. 467/2022, pubblicata in data 04.04.2022, dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore degli appellati, liquidate, in favore di ciascuno di essi, in Euro 1.500,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico