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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia OV IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2344 /2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MICALI FRANCESCO , per per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 04/12/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 06.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
3- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è Persona_1
affetta dalle seguenti patologie:
• Artrosi polidistrettuale in soggetto con anterolistesi di L5 e lombarizzazione di S1 nonché con grave gonartrosi sinistra associata a ripercussioni funzionali di moderata entità. • Sinusite cronica
e deviazione del setto nasale senza accertate ripercussioni funzionali respiratorie. • Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti in buon compenso glico-metabolico. • Cardiopatia ipertensiva con iniziali segni di interessamento organico parietale e buon compenso emodinamico.
• Ipoacusia neurosensoriale con acufeni senza difficoltà rilevabili alla percezione della voce a distanza di conversazione. • Sindrome ansiosa-depressiva in trattamento psicoterapeutico.
I suddetti quadri patologici sono stati esaminati dal c.t.u. in relazione alla loro incidenza sulla capacità lavorativa in attività confacenti, dopo aver analizzato il livello di istruzione e l'anamnesi lavorativa riferita dal periziando. Sulla base di tutto quanto sopra, il consulente ha concluso ritenendo che le condizioni patologiche menomative riscontrate su Parte_1
una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attività confacenti le Parte_2
proprie attitudini e, pertanto, il ricorrente, presenta i requisiti sanitari di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. In merito alla decorrenza, considerando che nel mese di dicembre 2022 sia la descrizione radiografica che la successiva valutazione specialistica ortopedica, evidenziavano un quadro artrosico a moderata grave incidenza su attività lavorative pratico-manuali, in conformità con recenti orientamenti dottrinari, specie laddove siano considerate proprio delle patologie cronico-degenerative in progressivo aggravamento, come nel caso in esame, è possibile ricondurre l'epoca della decorrenza del beneficio amministrativo richiesto, a circa 6 mesi addietro rispetto al dicembre 2022, ovvero dal mese di luglio 2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Le spese di lite della prima fase devono per intero compensarsi tra le parti in ragione della decorrenza del requisito sanitario ( luglio 2022), successiva alla domanda amministrativa e alla introduzione del giudizio della prima fase (27.05.2022). Le spese di lite della presente fase, in considerazione della decorrenza successiva del requisito sanitario rispetto alla domanda amministrativa, meritano
CP_ di essere compensate per metà ponendo la restante metà a carico dell' CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2344/2023 RG, così provvede: 1) Dichiara che, con decorrenza dal mese di LUGLIO 2022, sussistono, in capo a
[...]
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa integralmente le spese di lite della prima fase del giudizio;
CP_
3) compensa per metà le spese di lite della presente fase di merito e condanna l' al pagamento della restante metà liquidata in euro 1.348,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Francesco Micali;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07/05/2025 .
Il Giudice
Claudia OV IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia OV IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2344 /2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MICALI FRANCESCO , per per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 04/12/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 06.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
3- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è Persona_1
affetta dalle seguenti patologie:
• Artrosi polidistrettuale in soggetto con anterolistesi di L5 e lombarizzazione di S1 nonché con grave gonartrosi sinistra associata a ripercussioni funzionali di moderata entità. • Sinusite cronica
e deviazione del setto nasale senza accertate ripercussioni funzionali respiratorie. • Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti in buon compenso glico-metabolico. • Cardiopatia ipertensiva con iniziali segni di interessamento organico parietale e buon compenso emodinamico.
• Ipoacusia neurosensoriale con acufeni senza difficoltà rilevabili alla percezione della voce a distanza di conversazione. • Sindrome ansiosa-depressiva in trattamento psicoterapeutico.
I suddetti quadri patologici sono stati esaminati dal c.t.u. in relazione alla loro incidenza sulla capacità lavorativa in attività confacenti, dopo aver analizzato il livello di istruzione e l'anamnesi lavorativa riferita dal periziando. Sulla base di tutto quanto sopra, il consulente ha concluso ritenendo che le condizioni patologiche menomative riscontrate su Parte_1
una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attività confacenti le Parte_2
proprie attitudini e, pertanto, il ricorrente, presenta i requisiti sanitari di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. In merito alla decorrenza, considerando che nel mese di dicembre 2022 sia la descrizione radiografica che la successiva valutazione specialistica ortopedica, evidenziavano un quadro artrosico a moderata grave incidenza su attività lavorative pratico-manuali, in conformità con recenti orientamenti dottrinari, specie laddove siano considerate proprio delle patologie cronico-degenerative in progressivo aggravamento, come nel caso in esame, è possibile ricondurre l'epoca della decorrenza del beneficio amministrativo richiesto, a circa 6 mesi addietro rispetto al dicembre 2022, ovvero dal mese di luglio 2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Le spese di lite della prima fase devono per intero compensarsi tra le parti in ragione della decorrenza del requisito sanitario ( luglio 2022), successiva alla domanda amministrativa e alla introduzione del giudizio della prima fase (27.05.2022). Le spese di lite della presente fase, in considerazione della decorrenza successiva del requisito sanitario rispetto alla domanda amministrativa, meritano
CP_ di essere compensate per metà ponendo la restante metà a carico dell' CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2344/2023 RG, così provvede: 1) Dichiara che, con decorrenza dal mese di LUGLIO 2022, sussistono, in capo a
[...]
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa integralmente le spese di lite della prima fase del giudizio;
CP_
3) compensa per metà le spese di lite della presente fase di merito e condanna l' al pagamento della restante metà liquidata in euro 1.348,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Francesco Micali;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07/05/2025 .
Il Giudice
Claudia OV IG