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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6518/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 14.10.2025
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, le quali sostituiscono la discussione orale della causa ex art 281 sexies c.p.c., viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6518/2021 Ruolo Generale, vertente
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rocco Novelli, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via V. Sellitti n. 5;
OPPONENTE
E in persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marcello Fabbrocini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via
Domenico Rea n.10 - 80047;
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1670/2021 - R.G. 4877/21 (emesso dal
Tribunale di Nola e notificato alla debitrice il 16.08.2021), con il quale le veniva intimato il pagamento in favore di della somma di € 14.000,00 Controparte_1
pagina 2 di 7 oltre interessi, spese e compensi legali, a fronte del mancato pagamento della fattura n.10381 del 30.04.2020.
A sostegno dell'opposizione la società opponente, deduceva che parte della merce consegnata era inidonea all'uso al quale era destinata, per cui, a seguito del pagamento del solo acconto di € 14.304,61, sospendeva il pagamento della restante parte del dovuto e riteneva il rapporto risolto ex art. 1497 c.c.
Chiedeva, dunque, in via preliminare, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c., e nel merito accogliere l'opposizione, previo accertamento della risoluzione del contratto tra le parti avvenuto per facta concludentia, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il chiedendo di rigettare l'opposizione, Controparte_1
evidenziando che l'opponente non aveva né provato né chiarito da quali vizi sarebbe stata affetta la merce venduta, e in ogni caso, eccepiva l'avversa decadenza dalla corrispondente garanzia per omessa denuncia dei vizi nei termini previsti (art. 1495 c.c.).
Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e per il rigetto dell'opposizione, chiedendo la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., si giungeva all'udienza del 14.10.2025 fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, in via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un giudizio di cognizione piena, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
pagina 3 di 7 Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. n. 25584/2018; Cass. 04.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite, 07.07.1993,
n. 7448).
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
È pacifico che tra le parti in causa siano intercorsi rapporti commerciali in virtù dei quali il ha venduto all'odierna opponente mascherine filtranti Controparte_1
consegnate presso la sede dell'acquirente.
Il credito vantato dall'odierna opposta si ritiene documentalmente provato in virtù della fattura n. 10381 - mai validamente contestata ex adverso - nonché dell'ordine del contratto, dell'estratto del mastro contabile autenticato dal notaio e dei documenti di trasporto relativi alla merce anzidetta (v. all. al fascicolo dell'opposta).
Del resto, l'avvenuta consegna della merce non è neppure contestata dalla
[...]
la quale, invece, ha implicitamente ammesso di aver ricevuto le Parte_1
mascherine, nel momento in cui ne ha denunciato i presunti vizi, peraltro tardivamente.
A ben vedere, infatti, la presenza di vizi della merce venduta è stata dedotta soltanto con l'opposizione all'ingiunzione, e la resistente nel costituirsi in giudizio ha eccepito la decadenza dell'acquirente dal diritto alla garanzia, per omessa denuncia nei termini previsti e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione, in quanto la consegna del bene è avvenuta circa un anno e mezzo prima rispetto all'opposizione al decreto ingiuntivo.
Infatti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1495 c.c. “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo
pagina 4 di 7 il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge… L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495
c.c. (Cassazione civile sez. II, 14/05/2008, n.12130)
Non avendo la fornito la prova della tempestività della denuncia Parte_1
dei vizi/difetti della merce entro i termini decadenziali di cui all'art. 1495 c.c., la stessa è decaduta dal corrispondente diritto.
A ben vedere, peraltro, la predetta eccezione è risultata anche infondata nel merito. Ed infatti, l'opponente, a giustificazione dell'omesso pagamento delle fatture poste a base del monitorio, ha dedotto la sussistenza di vizi in maniera molto vaga e generica, chiedendo una declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice.
Orbene, nella fattispecie viene in rilievo la disciplina dettata in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., a norma del quale il venditore deve tenere indenne il compratore allorché la cosa venduta presenti vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
(escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). In tale evenienza, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), nonché il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
A tal riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite (v. sentenza n. 11748/2019), ha chiarito che l'obbligazione tipica del venditore è quella della consegna della cosa dedotta in contratto, mentre non è posto a suo carico l'obbligo circa i “modi di essere attuali della
pagina 5 di 7 cosa”. Dunque, “la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita… essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore…” (v. ancora Cass. SS. UU. n. 11748/2019).
Indi per cui, in materia di vizi della cosa venduta non si applicano i principi relativi all'inesatto adempimento nelle azioni di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, ove il creditore deve provare solo il contratto, mentre la prova dell'esatto adempimento grava sul debitore (v. Cass. SS. UU. n. 13533/2001; Cass. n. 9960/2022;
Cass. SS. UU. n. 11748/2019; Cass. n. 18125/2013; Cass. n. 13695/2007).
Ebbene, il criterio di riparto dell'onere della prova va cercato nella norma generale di cui all'art. 2967 c.c.; con la conseguenza che sul compratore che eccepisce il vizio incombe l'onere della prova della sua esistenza: “ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità” (v. ancora Cass. SS. UU. n. 11748/2019).
Nel caso che qui occupa l'opponente non solo non ha in alcun modo provato le menzionate difformità e vizi, ma a dire il vero, non ha neanche specificato e meglio chiarito quali fossero i vizi da cui sarebbe stata affetta la merce, limitandosi ad asserire una generica inidoneità all'uso.
Pertanto, a fronte di siffatta carenza assertiva e probatoria le richieste avanzate dalla non possono trovare accoglimento. Parte_1
In definitiva, per le motivazioni innanzi specificate, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e va, dunque, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Purtuttavia, è da ritenersi infondata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., proposta da parte resistente, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la pagina 6 di 7 promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018).
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre euro 172,25
[...]
per spese, nonché rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Nola, il 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 14.10.2025
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, le quali sostituiscono la discussione orale della causa ex art 281 sexies c.p.c., viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6518/2021 Ruolo Generale, vertente
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rocco Novelli, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via V. Sellitti n. 5;
OPPONENTE
E in persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marcello Fabbrocini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via
Domenico Rea n.10 - 80047;
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1670/2021 - R.G. 4877/21 (emesso dal
Tribunale di Nola e notificato alla debitrice il 16.08.2021), con il quale le veniva intimato il pagamento in favore di della somma di € 14.000,00 Controparte_1
pagina 2 di 7 oltre interessi, spese e compensi legali, a fronte del mancato pagamento della fattura n.10381 del 30.04.2020.
A sostegno dell'opposizione la società opponente, deduceva che parte della merce consegnata era inidonea all'uso al quale era destinata, per cui, a seguito del pagamento del solo acconto di € 14.304,61, sospendeva il pagamento della restante parte del dovuto e riteneva il rapporto risolto ex art. 1497 c.c.
Chiedeva, dunque, in via preliminare, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c., e nel merito accogliere l'opposizione, previo accertamento della risoluzione del contratto tra le parti avvenuto per facta concludentia, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il chiedendo di rigettare l'opposizione, Controparte_1
evidenziando che l'opponente non aveva né provato né chiarito da quali vizi sarebbe stata affetta la merce venduta, e in ogni caso, eccepiva l'avversa decadenza dalla corrispondente garanzia per omessa denuncia dei vizi nei termini previsti (art. 1495 c.c.).
Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e per il rigetto dell'opposizione, chiedendo la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., si giungeva all'udienza del 14.10.2025 fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, in via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un giudizio di cognizione piena, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
pagina 3 di 7 Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. n. 25584/2018; Cass. 04.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite, 07.07.1993,
n. 7448).
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
È pacifico che tra le parti in causa siano intercorsi rapporti commerciali in virtù dei quali il ha venduto all'odierna opponente mascherine filtranti Controparte_1
consegnate presso la sede dell'acquirente.
Il credito vantato dall'odierna opposta si ritiene documentalmente provato in virtù della fattura n. 10381 - mai validamente contestata ex adverso - nonché dell'ordine del contratto, dell'estratto del mastro contabile autenticato dal notaio e dei documenti di trasporto relativi alla merce anzidetta (v. all. al fascicolo dell'opposta).
Del resto, l'avvenuta consegna della merce non è neppure contestata dalla
[...]
la quale, invece, ha implicitamente ammesso di aver ricevuto le Parte_1
mascherine, nel momento in cui ne ha denunciato i presunti vizi, peraltro tardivamente.
A ben vedere, infatti, la presenza di vizi della merce venduta è stata dedotta soltanto con l'opposizione all'ingiunzione, e la resistente nel costituirsi in giudizio ha eccepito la decadenza dell'acquirente dal diritto alla garanzia, per omessa denuncia nei termini previsti e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione, in quanto la consegna del bene è avvenuta circa un anno e mezzo prima rispetto all'opposizione al decreto ingiuntivo.
Infatti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1495 c.c. “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo
pagina 4 di 7 il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge… L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495
c.c. (Cassazione civile sez. II, 14/05/2008, n.12130)
Non avendo la fornito la prova della tempestività della denuncia Parte_1
dei vizi/difetti della merce entro i termini decadenziali di cui all'art. 1495 c.c., la stessa è decaduta dal corrispondente diritto.
A ben vedere, peraltro, la predetta eccezione è risultata anche infondata nel merito. Ed infatti, l'opponente, a giustificazione dell'omesso pagamento delle fatture poste a base del monitorio, ha dedotto la sussistenza di vizi in maniera molto vaga e generica, chiedendo una declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice.
Orbene, nella fattispecie viene in rilievo la disciplina dettata in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., a norma del quale il venditore deve tenere indenne il compratore allorché la cosa venduta presenti vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
(escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). In tale evenienza, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), nonché il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
A tal riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite (v. sentenza n. 11748/2019), ha chiarito che l'obbligazione tipica del venditore è quella della consegna della cosa dedotta in contratto, mentre non è posto a suo carico l'obbligo circa i “modi di essere attuali della
pagina 5 di 7 cosa”. Dunque, “la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita… essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore…” (v. ancora Cass. SS. UU. n. 11748/2019).
Indi per cui, in materia di vizi della cosa venduta non si applicano i principi relativi all'inesatto adempimento nelle azioni di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, ove il creditore deve provare solo il contratto, mentre la prova dell'esatto adempimento grava sul debitore (v. Cass. SS. UU. n. 13533/2001; Cass. n. 9960/2022;
Cass. SS. UU. n. 11748/2019; Cass. n. 18125/2013; Cass. n. 13695/2007).
Ebbene, il criterio di riparto dell'onere della prova va cercato nella norma generale di cui all'art. 2967 c.c.; con la conseguenza che sul compratore che eccepisce il vizio incombe l'onere della prova della sua esistenza: “ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità” (v. ancora Cass. SS. UU. n. 11748/2019).
Nel caso che qui occupa l'opponente non solo non ha in alcun modo provato le menzionate difformità e vizi, ma a dire il vero, non ha neanche specificato e meglio chiarito quali fossero i vizi da cui sarebbe stata affetta la merce, limitandosi ad asserire una generica inidoneità all'uso.
Pertanto, a fronte di siffatta carenza assertiva e probatoria le richieste avanzate dalla non possono trovare accoglimento. Parte_1
In definitiva, per le motivazioni innanzi specificate, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e va, dunque, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Purtuttavia, è da ritenersi infondata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., proposta da parte resistente, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la pagina 6 di 7 promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018).
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre euro 172,25
[...]
per spese, nonché rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Nola, il 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7