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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1242/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ZARRILLO MICHELE, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
D'GE IC, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 15.07.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, la proponeva formale opposizione avverso il D.I. n. 125/2024 Parte_1 dell'8.05.2024 con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 54.511,17, oltre accessori, a titolo di incentivo per i lavori straordinari svolti, ed € 1.500 a titolo di spese legali.
Contestava parte opponente la debenza di quanto domandato dall' il quale aveva prestato CP_1 attività lavorativa alle proprie dipendenze in qualità di assistente tecnico – posizione operativa B
- dal 15.10.1977 all' 1.7.2022. Premessa la complessità della procedura dalla normativa prevista per la liquidazione degli incentivi de quibus, parte opponente rappresentava, altresì, che molte delle mansioni e degli incarichi che, a detta dell' gli davano diritto agli emolumenti CP_1 domandati, in realtà rientravano nelle specifiche competenze proprie del profilo professionale rivestito. Contestava, inoltre, parte resistente la idoneità della documentazione prodotta a sostegno delle pretese vantate in uno alla modalità di determinazione del compenso per ciascun tipo di lavorazione della quale lo stesso domandava la liquidazione. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo impugnato con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva con rituale memoria difensiva , il quale contestava tutto quanto ex CP_1 adverso eccepito, dedotto e prodotto instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Rappresentava, infatti, parte opposta che l'importo richiesto costituiva il corrispettivo per tutte le attività – eccedenti ed ultronee rispetto alle mansioni proprie della funzione di norma rivestita – da lui svolte in qualità di collaboratore, attività rientranti tra quelle per le quali era previsto l'incentivo in questa sede domandato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti, sin dalla prima udienza, manifestavano la propria disponibilità ad intessere trattative al fine di tentare una definizione transattiva della controversia. Dunque, dopo vari rinvii, le stesse parti comunicavano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, domandavano che il Tribunale volesse dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale non può che prendere atto di quanto rappresentato dalle parti e dichiarare cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad una pronuncia nel merito.
La declaratoria di cessata materia, però, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto avendo la giurisprudenza di legittimità statuito che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione" (cfr. Cass. Sez. 1 sentenza n
13085 del 22.5.2008). Già in precedenza, la stessa Corte aveva affermato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione – salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale dell'opposizione – è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre expressis verbis in tal senso” (Cass. Civ., Sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15378).
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1242/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 125/2024 dell'8.05.2024;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ZARRILLO MICHELE, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
D'GE IC, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 15.07.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, la proponeva formale opposizione avverso il D.I. n. 125/2024 Parte_1 dell'8.05.2024 con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 54.511,17, oltre accessori, a titolo di incentivo per i lavori straordinari svolti, ed € 1.500 a titolo di spese legali.
Contestava parte opponente la debenza di quanto domandato dall' il quale aveva prestato CP_1 attività lavorativa alle proprie dipendenze in qualità di assistente tecnico – posizione operativa B
- dal 15.10.1977 all' 1.7.2022. Premessa la complessità della procedura dalla normativa prevista per la liquidazione degli incentivi de quibus, parte opponente rappresentava, altresì, che molte delle mansioni e degli incarichi che, a detta dell' gli davano diritto agli emolumenti CP_1 domandati, in realtà rientravano nelle specifiche competenze proprie del profilo professionale rivestito. Contestava, inoltre, parte resistente la idoneità della documentazione prodotta a sostegno delle pretese vantate in uno alla modalità di determinazione del compenso per ciascun tipo di lavorazione della quale lo stesso domandava la liquidazione. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo impugnato con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva con rituale memoria difensiva , il quale contestava tutto quanto ex CP_1 adverso eccepito, dedotto e prodotto instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Rappresentava, infatti, parte opposta che l'importo richiesto costituiva il corrispettivo per tutte le attività – eccedenti ed ultronee rispetto alle mansioni proprie della funzione di norma rivestita – da lui svolte in qualità di collaboratore, attività rientranti tra quelle per le quali era previsto l'incentivo in questa sede domandato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti, sin dalla prima udienza, manifestavano la propria disponibilità ad intessere trattative al fine di tentare una definizione transattiva della controversia. Dunque, dopo vari rinvii, le stesse parti comunicavano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, domandavano che il Tribunale volesse dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale non può che prendere atto di quanto rappresentato dalle parti e dichiarare cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad una pronuncia nel merito.
La declaratoria di cessata materia, però, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto avendo la giurisprudenza di legittimità statuito che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione" (cfr. Cass. Sez. 1 sentenza n
13085 del 22.5.2008). Già in precedenza, la stessa Corte aveva affermato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione – salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale dell'opposizione – è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre expressis verbis in tal senso” (Cass. Civ., Sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15378).
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1242/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 125/2024 dell'8.05.2024;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista