Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori Alla pubblica udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15082/2022 R.G. cui è stata riunita quella avente R.G. n. 15083/22 promossa da:
in proprio e quale legale rapp.te Parte_1 pro tempore della ditta individuale , rapp.to e Parte_1 difeso dagli Avv.ti TORTORA LUCA e SARNELLI ADELE come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorsi distinti depositati in data 18.08.2022 parte ricorrente esponeva che in data 20.07.2022 l' notificava allo stesso in proprio e nella qualità CP_1 di legale rapp.te pro tempore della ditta individuale Parte_1
due ordinanze di ingiunzione di pagamento relativa ad un omesso
[...] versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, chiedendo il pagamento della somma di € 19000,00– ordinanza n. OI 000746414 – prot.
5105.08.07.2022.0376636 e il pagamento della somma di €23.000,00 CP_1 relativa all'ordinanza n. OI 0007464415 prot. CP_1
5105.08.07.2021.0376641; che le ordinanze d'ingiunzione indicate riguarderebbero gli avvisi di accertamento n. 5105.23.01.2020.0025867 del 12.02.2020 e n. 5105.08.07.20210376641 del 25.01.2021; che gli avvisi di accertamento riguarderebbero omissioni e/o parziali versamenti contributivi per € 484.00 e per € 1474,00. L'istante assumeva che la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata mancava di qualsivoglia motivazione e pertanto ne chiedeva
2) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell' ordinanza impugnata per i motivi indicati nel presente atto ovvero la sua inammissibilità nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione da parte dell' e per tutti i motivi sopra esposti CP_1 quindi dichiarare la nullità assoluta, annullabilità e/o inesistenza o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'ordinanze ingiunzione come in questo atto identificate e allegate allo stesso;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi su esposti, l'inesistenza del credito azionato;
3) in via subordinata ridurre gli importi richiesti con l'eliminazione delle sanzioni amministrative illegittime e sproporzionate rispetto al comportamento del contribuente e ridurre gli importi da pagare secondo legge;
4) in via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'ordinanze ingiunzioni impugnate sia per la sussistenza del fumus boni juris che del periculum in mora essendo tra l'altro il ricorrente un amministratore del condominio con una modestissima retribuzione;
5) Condannare l' Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] come in premessa domiciliato al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato”. Si costituiva tempestivamente l , il quale eccepiva l'inammissibilità CP_1 del ricorso in quanto tardivo, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione;
nel merito, chiedeva di respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella misura ridotta così come rideterminata dall' CP_1
Mediante note autorizzate per la trattazione dell'udienza del 17.07.2024, parte ricorrente dava atto di aver effettuato il pagamento della sanzione per come ricalcolata dall' depositando contestualmente quietanza di CP_1 versamento modello F24 di € 546,00 e chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Con note autorizzate per l'udienza dell'8.5.2025 parte ricorrente rilevava che per il ricorso contrassegnato con il n.r.g. 15082.22 prot. CP_1
5105.18/12/2023. era stato effettuato il pagamento di € 546 il P.IVA_1
12.03.2024 e depositava la quietanza di pagamento;
per il giudizio contrassegnato dal n.r.g. 15083.2022 deduceva che l'importo di quanto dovuto era stato oggetto di rottamazione, con pagamenti regolari, mentre la sanzione rimodulata era stata regolarmente pagata e depositava all'uopo le relative ricevute. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ.
20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che la parte ha pagato la sanzione come rideterminata dall' CP_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate.
Così deciso in data 21/05/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori