Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1133
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che l'iscrizione ipotecaria, incidendo negativamente sulla sfera giuridica del contribuente, debba essere preceduta da comunicazione preventiva a pena di nullità, richiamando la giurisprudenza della Cassazione.

  • Rigettato
    Inammissibilità e tardività del ricorso introduttivo

    L'eccezione di inammissibilità per tardività è stata disattesa poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto prova dell'avvenuta notifica della comunicazione preventiva, e le comunicazioni depositate erano viziate da irregolarità formali. La giurisprudenza consolidata afferma che l'iscrizione ipotecaria non preceduta da comunicazione preventiva è nulla e impugnabile non appena il contribuente ne venga a conoscenza.

  • Rigettato
    Non retroattività dell'obbligo di preavviso

    Il Collegio ritiene di doversi uniformare all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale integra violazione del diritto di difesa e dei principi di buona amministrazione, con conseguente illegittimità della misura. Il comma 2-bis dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973 ha natura meramente interpretativa e ricognitiva di un principio già immanente nell'ordinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1133
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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