Articolo 2 della Legge 30 ottobre 1953, n. 841
Articolo 1Articolo 3
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21 novembre 1953
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24 luglio 1965
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28 febbraio 1986
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14 marzo 1988
Art. 2.
Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:
a) con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo e' a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;
b) con un contributo di solidarieta' commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attivita' di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'art. 1 della presente legge; tale contributo e' a carico del personale stesso. (3) (5) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) la soppressione del contributo di solidarieta' di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 . ---------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Sono soppressi i contributi istituiti dall' articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , successivamente modificato dall' articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 , posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 , come modificata dalla L. 11 marzo 1988, n. 67 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall' articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , successivamente modificato dall' articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 , posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso."
Entrata in vigore il 14 marzo 1988