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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
0N. 18936/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 maggio 2024. da
1) Parte_1 nato a [...] il 1° maggio 1983 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Goglio presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2
Nata a Madrid (Spagna) il 7 dicembre 1982 cittadina spagnola
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Georgia Donadeo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile pagina 1 di 5 in Arese (MI) in data 23 novembre 2013
(anno 2013 - atto n. 32 - reg. Atti di matrimonio - parte 1)
□ separati con sentenza n.7478/2023 del 27.09.2023 pubblicata in data 02.10.2023
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] – cittadina italiana Parte_3 nato a [...] il [...] – cittadino italiano Parte_4
FATTO
Il sig. con ricorso depositato in data 23.05.2024, adiva il Tribunale di Milano per Parte_1 ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con la signora . Parte_2
Il ricorso veniva rubricato con il n. R.G. 18936/2024 ed assegnato al G.D. dr.ssa Valentina Di Peppe, la quale, con provvedimento pubblicato in data 10.06.2024, nominava l'avv. Francesca Moretti quale
Curatore speciale dei minori. Con memoria depositata in data 13.03.2025, sottoscritta dai difensori e dal Curatore speciale, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. La causa veniva riassegnata al
Presidente dr.ssa Anna Cattaneo con udienza di prima comparizione fissata per il giorno 26.03.2025.
Alla predetta udienza il Presidente, sentiti il curatore speciale e le parti, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponeva procedersi ai sensi dell'art.473bis.51 c.p.c., concedendo alle parti termine sino al 16.04.2025 ore 12.00 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art.127ter c.p.c..
Le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza ex art.127ter c.p.c. chiedendo di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Arese (MI) il 23 novembre 2013 tra la signor ed il signor trascritto nei registri dello Stato Parte_2 Parte_1
Civile del Comune di Arese Atto n.32, parte 1, anno 2013.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arese di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Parte_4 Pt_3 prevalente presso la residenza materna.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione e resta inteso che tutte le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei figli minori riguardanti l'educazione e lo stato di salute (salva l'urgenza in caso di problemi di salute), saranno comunque prese dai genitori di comune accordo. I genitori, nei rispettivi giorni di competenza, si occuperanno della gestione di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche che interessano i bambini, ivi compresa la gestione di eventuali malesseri o patologie dei bambini che ne impediscano la frequentazione scolastica. pagina 2 di 5 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- Fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola (a prescindere dell'orario di uscita, a tempo pieno o “lectio brevis”) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o a casa dell'altro genitore se la scuola è chiusa.
- Nelle settimane con weekend di competenza materna: il mercoledì e il giovedì, con prelievo il mercoledì dall'uscita dalla scuola, pernottamento e riaccompagnamento, a scuola o a casa dell'altro genitore se la scuola è chiusa, il venerdì mattina.
- Nelle settimane con weekend di competenza paterna il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini il lunedì dall'uscita della scuola, pernottamento e riaccompagnamento a scuola o a casa dell'altro genitore se la scuola è chiusa, il martedì mattina.
6) Vacanze estive:
o Agosto:
1-15 con un genitore, 16-31 con l'altro genitore ad anni alterni.
o Lo scambio dei bambini, a meno di accordi presi entro il 15 maggio di ogni anno, avverrà alle ore 16.00 del 15 agosto presso l'abitazione della signora in Italia. Pt_2
o Se le vacanze non saranno ad agosto per motivi lavorativi i bambini passeranno comunque un minimo di 15 gg con un genitore e 15 gg con l'altro durante le vacanze scolastiche dei bambini.
o Qualsiasi accordo differente dallo standard 15gg + 15gg di agosto dovrà essere concordato entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
7) Nei mesi di vacanza scolastica dei figli (tra Giugno e Settembre, ad esclusione di Agosto) ciascun genitore potrà trascorrere almeno una settimana di vacanza con i minori, che dovrà essere individuata su accordo delle parti entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.
8) Vacanze natalizie:
o Ad anni alterni dalla fine della scuola per 8 giorni consecutivi con un genitore e dal 9° giorno alla ripresa della scuola con l'altro genitore.
o Lo scambio dei minori avviene al 9° giorno presso abitazione della madre in Italia alle ore
16.00.
o Anno 2025: primo periodo Parte_1
9) Vacanze di Carnevale seguiranno il calendario di frequentazione.
10) Vacanze di Pasqua: dalle 10.00 del Venerdì Santo alle 16.00 del martedì successivo ad anni alterni.
Lo scambio dei bambini avverrà presso l'abitazione di Anno 2025 con Pt_2 Parte_1
11) Ponti e ulteriori festività: alternati dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola “pre ponte” e riaccompagnamento a scuola il primo giorno “post ponte”. In caso di differente programmazione scolastica dei minori il ponte partirà il giorno in cui iniziano le vacanze per uno dei due bambini e finirà il giorno di ripresa della scuola dell'ultimo dei due.
12) 1° AG (compleanno : Se giorno/ponte di competenza i bambini verranno Parte_1 Pt_2 ritirati dall'abitazione di in Italia alle ore 10.00 e riconsegnati alle ore 16.00. Pt_2
pagina 3 di 5 13) 7 DI (compleanno ): Se giorno/ponte di competenza i bambini verranno Pt_2 Parte_1 consegnati presso l'abitazione di in Italia alle ore 10.00 e ripresi alle ore 16.00. I weekend Pt_2 precedenti e successivi alle festività e ai ponti seguiranno la normale alternanza da calendario.
14) I genitori sin d'ora prestano reciprocamente l'autorizzazione per la delega delle persone indicate nei rispettivi piani genitoriali depositati nel giudizio di divorzio, nonchè i rispettivi compagni, per l'accompagnamento ed il ritiro dei figli minori a scuola o alle altre attività extrascolastiche.
15) I genitori si terranno sempre reciprocamente informati di ciò che attiene alla salute e alle esigenze dei figli minori e favoriranno la comunicazione tra i bambini e l'altro genitore, consentendo, nei rispettivi tempi di permanenza, i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore, anche attraverso video chiamate tra genitore e minori.
16) I bambini potranno frequentare liberamente la struttura pubblica “Molinello” di Mazzo di Rho, sia per attività sportive che ludiche, che saranno al 100% a carico della signora e verranno Pt_2 totalmente gestite dalla madre con eventuali prelevamenti e riaccompagnamenti dei minori presso l'abitazione del padre. 17) frequenterà l'Istituto Leone XIII di Milano sino alla V° elementare, mentre, a decorrere Pt_3 dall'anno scolastico 2026/2027, verrà iscritta presso l'Istituto scolastico “G. Pascoli” di Arese.
18) Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori e sino al Parte_4 Pt_3 raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, con il versamento della somma mensile di euro 695,00 mensili (euro 347,50 per ciascun bambino), da versarsi in via anticipata su conto corrente intestato alla madre entro il giorno 13 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
19) L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
20) I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie extra mantenimento da sostenersi per i figli minori secondo le Linee Guida della Corte
d'Appello/Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente trascritte, ad eccezione delle rette dell'Istituto Scolastico Leone XIII, che verranno interamente sostenute dal padre sino alla V° elementare, come da condizione 17. Rientreranno nelle spese straordinarie anche le divise e l'abbigliamento richiesto dalla scuola medesima.
21) I genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità in una struttura convenzionata con il servizio pubblico.
22) I genitori valuteranno la possibilità di intraprendere un percorso di supporto psicologico per i figli minori nell'interesse di questi ultimi.
23) Le parti concordano di far decorrere le condizioni del presente accordo dal 1° aprile 2025.
24) Spese di lite compensate.
Le parti, inoltre, con le note scritte del 14.04.2025, hanno confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 5 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arese (MI) in data 23 novembre 2013 (anno 2013 - atto n. 32 - reg. Atti di matrimonio - parte 1) tra i signori
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 maggio 2024. da
1) Parte_1 nato a [...] il 1° maggio 1983 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Goglio presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2
Nata a Madrid (Spagna) il 7 dicembre 1982 cittadina spagnola
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Georgia Donadeo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile pagina 1 di 5 in Arese (MI) in data 23 novembre 2013
(anno 2013 - atto n. 32 - reg. Atti di matrimonio - parte 1)
□ separati con sentenza n.7478/2023 del 27.09.2023 pubblicata in data 02.10.2023
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] – cittadina italiana Parte_3 nato a [...] il [...] – cittadino italiano Parte_4
FATTO
Il sig. con ricorso depositato in data 23.05.2024, adiva il Tribunale di Milano per Parte_1 ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con la signora . Parte_2
Il ricorso veniva rubricato con il n. R.G. 18936/2024 ed assegnato al G.D. dr.ssa Valentina Di Peppe, la quale, con provvedimento pubblicato in data 10.06.2024, nominava l'avv. Francesca Moretti quale
Curatore speciale dei minori. Con memoria depositata in data 13.03.2025, sottoscritta dai difensori e dal Curatore speciale, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. La causa veniva riassegnata al
Presidente dr.ssa Anna Cattaneo con udienza di prima comparizione fissata per il giorno 26.03.2025.
Alla predetta udienza il Presidente, sentiti il curatore speciale e le parti, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponeva procedersi ai sensi dell'art.473bis.51 c.p.c., concedendo alle parti termine sino al 16.04.2025 ore 12.00 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art.127ter c.p.c..
Le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza ex art.127ter c.p.c. chiedendo di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Arese (MI) il 23 novembre 2013 tra la signor ed il signor trascritto nei registri dello Stato Parte_2 Parte_1
Civile del Comune di Arese Atto n.32, parte 1, anno 2013.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arese di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Parte_4 Pt_3 prevalente presso la residenza materna.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione e resta inteso che tutte le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei figli minori riguardanti l'educazione e lo stato di salute (salva l'urgenza in caso di problemi di salute), saranno comunque prese dai genitori di comune accordo. I genitori, nei rispettivi giorni di competenza, si occuperanno della gestione di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche che interessano i bambini, ivi compresa la gestione di eventuali malesseri o patologie dei bambini che ne impediscano la frequentazione scolastica. pagina 2 di 5 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- Fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola (a prescindere dell'orario di uscita, a tempo pieno o “lectio brevis”) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o a casa dell'altro genitore se la scuola è chiusa.
- Nelle settimane con weekend di competenza materna: il mercoledì e il giovedì, con prelievo il mercoledì dall'uscita dalla scuola, pernottamento e riaccompagnamento, a scuola o a casa dell'altro genitore se la scuola è chiusa, il venerdì mattina.
- Nelle settimane con weekend di competenza paterna il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini il lunedì dall'uscita della scuola, pernottamento e riaccompagnamento a scuola o a casa dell'altro genitore se la scuola è chiusa, il martedì mattina.
6) Vacanze estive:
o Agosto:
1-15 con un genitore, 16-31 con l'altro genitore ad anni alterni.
o Lo scambio dei bambini, a meno di accordi presi entro il 15 maggio di ogni anno, avverrà alle ore 16.00 del 15 agosto presso l'abitazione della signora in Italia. Pt_2
o Se le vacanze non saranno ad agosto per motivi lavorativi i bambini passeranno comunque un minimo di 15 gg con un genitore e 15 gg con l'altro durante le vacanze scolastiche dei bambini.
o Qualsiasi accordo differente dallo standard 15gg + 15gg di agosto dovrà essere concordato entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
7) Nei mesi di vacanza scolastica dei figli (tra Giugno e Settembre, ad esclusione di Agosto) ciascun genitore potrà trascorrere almeno una settimana di vacanza con i minori, che dovrà essere individuata su accordo delle parti entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.
8) Vacanze natalizie:
o Ad anni alterni dalla fine della scuola per 8 giorni consecutivi con un genitore e dal 9° giorno alla ripresa della scuola con l'altro genitore.
o Lo scambio dei minori avviene al 9° giorno presso abitazione della madre in Italia alle ore
16.00.
o Anno 2025: primo periodo Parte_1
9) Vacanze di Carnevale seguiranno il calendario di frequentazione.
10) Vacanze di Pasqua: dalle 10.00 del Venerdì Santo alle 16.00 del martedì successivo ad anni alterni.
Lo scambio dei bambini avverrà presso l'abitazione di Anno 2025 con Pt_2 Parte_1
11) Ponti e ulteriori festività: alternati dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola “pre ponte” e riaccompagnamento a scuola il primo giorno “post ponte”. In caso di differente programmazione scolastica dei minori il ponte partirà il giorno in cui iniziano le vacanze per uno dei due bambini e finirà il giorno di ripresa della scuola dell'ultimo dei due.
12) 1° AG (compleanno : Se giorno/ponte di competenza i bambini verranno Parte_1 Pt_2 ritirati dall'abitazione di in Italia alle ore 10.00 e riconsegnati alle ore 16.00. Pt_2
pagina 3 di 5 13) 7 DI (compleanno ): Se giorno/ponte di competenza i bambini verranno Pt_2 Parte_1 consegnati presso l'abitazione di in Italia alle ore 10.00 e ripresi alle ore 16.00. I weekend Pt_2 precedenti e successivi alle festività e ai ponti seguiranno la normale alternanza da calendario.
14) I genitori sin d'ora prestano reciprocamente l'autorizzazione per la delega delle persone indicate nei rispettivi piani genitoriali depositati nel giudizio di divorzio, nonchè i rispettivi compagni, per l'accompagnamento ed il ritiro dei figli minori a scuola o alle altre attività extrascolastiche.
15) I genitori si terranno sempre reciprocamente informati di ciò che attiene alla salute e alle esigenze dei figli minori e favoriranno la comunicazione tra i bambini e l'altro genitore, consentendo, nei rispettivi tempi di permanenza, i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore, anche attraverso video chiamate tra genitore e minori.
16) I bambini potranno frequentare liberamente la struttura pubblica “Molinello” di Mazzo di Rho, sia per attività sportive che ludiche, che saranno al 100% a carico della signora e verranno Pt_2 totalmente gestite dalla madre con eventuali prelevamenti e riaccompagnamenti dei minori presso l'abitazione del padre. 17) frequenterà l'Istituto Leone XIII di Milano sino alla V° elementare, mentre, a decorrere Pt_3 dall'anno scolastico 2026/2027, verrà iscritta presso l'Istituto scolastico “G. Pascoli” di Arese.
18) Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori e sino al Parte_4 Pt_3 raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, con il versamento della somma mensile di euro 695,00 mensili (euro 347,50 per ciascun bambino), da versarsi in via anticipata su conto corrente intestato alla madre entro il giorno 13 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
19) L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
20) I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie extra mantenimento da sostenersi per i figli minori secondo le Linee Guida della Corte
d'Appello/Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente trascritte, ad eccezione delle rette dell'Istituto Scolastico Leone XIII, che verranno interamente sostenute dal padre sino alla V° elementare, come da condizione 17. Rientreranno nelle spese straordinarie anche le divise e l'abbigliamento richiesto dalla scuola medesima.
21) I genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità in una struttura convenzionata con il servizio pubblico.
22) I genitori valuteranno la possibilità di intraprendere un percorso di supporto psicologico per i figli minori nell'interesse di questi ultimi.
23) Le parti concordano di far decorrere le condizioni del presente accordo dal 1° aprile 2025.
24) Spese di lite compensate.
Le parti, inoltre, con le note scritte del 14.04.2025, hanno confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 5 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arese (MI) in data 23 novembre 2013 (anno 2013 - atto n. 32 - reg. Atti di matrimonio - parte 1) tra i signori
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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