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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
IA SA OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13915/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Roberto Marraffa
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 7 gennaio 1996. Dall'unione coniugale non sono nati figli. Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2010 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 26.04.2010 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in data
7.1.1996 in Roma e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1996, Atto 00006, parte 2, serie A04, impegnandosi a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di sufficienti redditi propri (e precisamente il Sig. svolgendo la professione di Parte_1 intermediario, mentre la Sig.ra la professione di imprenditore Parte_2 commerciale) e pertanto, dichiarando di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 7 gennaio 1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13915/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 7 gennaio 1996 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00006, Parte 2, Serie A04, Anno
1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 9 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA SA OR MA IE