CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7288 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dott. GEREMIA CASABURI Presidente, Dott. ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere, Dott. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3123/2014 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell' udienza del 2/12/2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3874/2014 del Tribunale di Roma e vertente tra (P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , dott. Parte_2
(C.F. ) in proprio, dott.ssa Parte_2 C.F._1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Parte_3
Tancredi, giusta mandati in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti – e (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Migli in virtù della delega apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata – e
, rappresentato e CP_2 C.F._2 difeso dall'avv. Fernando Antonucci in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato – IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 - il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 5/10/2020;
- non è stato riassunto;
Ritenuto che:
- i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
- più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico, di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR;
- l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25);
- ritenuto che nella specie Controparte_1
(appellata) ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha chiesto di dichiarare 'irreversibilmente estinto' il presente procedimento d'Appello”, e che quindi può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 03/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3