Ordinanza collegiale 14 marzo 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 26 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03036/2025REG.PROV.COLL.
N. 08301/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8301 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Carpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima) n. 486/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, straniero di nazionalità pakistana, ha presentato, in data 28 luglio 2020, istanza per il rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, respinta dalla Questura di Frosinone, in data 8 luglio 2021, per non avere l’interessato documentato il possesso di una residenza effettiva sul territorio nazionale.
2. Il provvedimento di diniego è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio – Sezione di NA (ricorso NRG 190/2022), che con l’ordinanza n. 163/2022 del 13 aprile 2022 ha accolto la domanda cautelare, ai fini del riesame e, con la successiva sentenza n. 302/2024, ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato.
3. La Questura di Frosinone, all’esito del disposto riesame, ha emesso un nuovo decreto di rigetto in data 1 agosto 2023, rilevando l’insussistenza di un reddito sufficiente quale fonte di sostentamento, in ragione dell’inattività della società della quale lo straniero era risultato essere dipendente.
4. Anche questo provvedimento è stato impugnato dinanzi al medesimo T.a.r. (NRG 697/2023), che con la sentenza in questa sede impugnata ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che a seguito dell’impugnato diniego la Questura di Frosinone aveva rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno con validità biennale. Ciò posto, il T.a.r. ha rilevato in ogni caso l’infondatezza del ricorso, in quanto dall’istruttoria espletata in corso di causa era risultata provata l’inattività della socità datrice di lavoro nell’anno in cui la domanda era stata presentata.
5. Lo straniero ha impugnato la decisione lamentando, innanzitutto, l’erroneità della pronuncia in rito, avendo il primo giudice ritenuto venuto meno l’interesse ad una decisione sul merito sulla base della mancata impugnazione di un atto precedente alla proposizione del ricorso e, comunque, favorevole all’interessato.
6. Nel merito, l’appellante ha dedotto di aver provato che la società datrice di lavoro era attiva ed aveva prodotto redditi, come dimostrato dalle fatture emesse negli anni 2020, 2021 e 2022, nonché dai modelli Cud relativi alle medesime annualità, istando per l’annullamento del provvedimento impugnato e per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima attività dell’Amministrazione.
7. La Questura di Frosinone si è costituita depositando la documentazione e gli atti del procedimento.
8. Con ordinanza n. 9487/2024 il Collegio ha accolto la domanda cautelare, onerando l’appellante del deposito di ogni documentazione utile e aggiornata al fine di provare la sussistenza di mezzi di sostentamento, al fine di conoscere l’attualità della situazione reddituale.
9. L’appellante non ha dato corso all’adempimento istruttorio.
10. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
11. L’appello non è fondato e la sentenza impugnata deve essere confermata, sebbene con diversa motivazione.
12. Non è in particolare condivisibile la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi al riguardo osservare che la mancata impugnazione del provvedimento con il quale la Questura di Frosinone ha rilasciato un permesso di soggiorno biennale in favore dello straniero non è idonea ad elidere l’interesse ad una decisione sul merito, per due concorrenti ragioni.
12.1. In primis, il permesso biennale costituisce un atto favorevole, che il destinatario non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare.
12.2. Inoltre, detto provvedimento favorevole non fa venir meno l’interesse ad attenere un titolo più favorevole e più duraturo, costituito dal permesso CE per lungo-soggiornanti, che ha costituito l’oggetto dell’originaria istanza proposta dallo straniero.
13. Nel merito l’appello deve essere respinto, in quanto, pur avendo l’appellante allegato i Cud e le fatture emesse dalla società Matsuzaki s.r.l.s., onde dimostrarne la condizione di piena attività, agli atti del giudizio risultano depositati il certificato della Camera di commercio di Roma, che attesta l’inattività della medesima società, e gli esiti degli accertamenti effettuati dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro di Frosinone, dai quali è emersa la persistenza della suddetta condizione di inattività ed il riscontro di una situazione di abbandono dei locali commerciali.
14. A seguito di tali contrastanti emergenze istruttorie, il Collegio, con la sopra richiamata ordinanza n. 9487/2024, ha onerato l’appellante del deposito di ogni documentazione utile e aggiornata al fine di provare la sussistenza di mezzi di sostentamento, al fine di conoscere l’attualità della situazione reddituale, ma tale disposizione istruttoria è rimasta priva di riscontro.
15. L’appellante non ha pertanto fornito evidenze certe a supporto della condizione di attività dell’impresa e della conseguente percezione di redditi sufficienti a consentire il proprio sostentamento.
16. Per queste ragioni l’appello e la connessa richiesta risarcitoria devono essere respinti.
17. Le spese possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.