Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/06/2025, n. 12425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12425 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05888/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5888 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Brugaletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di rilascio del visto per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata
d’Italia ad -OMISSIS-in data 1.03.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 2 maggio 2022 e depositato in Segreteria in data 27 maggio 2022, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
L'odierno ricorrente, cittadino -OMISSIS-, depositava istanza di nulla osta al lavoro subordinato presso la Prefettura di -OMISSIS-, presentata dall’asserito datore di lavoro, Sig. -OMISSIS-, titolare dell'omonima ditta con sede in -OMISSIS-, dedita ad attività agricola.
In data 8.09.2021 gli veniva rilasciato il relativo nulla osta nell'ambito del c.d. "Decreto flussi", strumento finalizzato inter alia al reperimento stagionale di manodopera straniera per il periodo di raccolta agricola.
L'ingaggio del ricorrente originava dalla relazione di amicizia tra il Sig. -OMISSIS- e lo zio del ricorrente, Sig. -OMISSIS-, residente in Italia da oltre un decennio con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Lo zio, assumendo il ruolo di mediatore e traduttore nei colloqui preliminari tra le parti, proponeva il nipote al datore di lavoro, facilitando la presentazione della domanda di nulla osta, poi accolta positivamente.
Ottenuto il nulla osta, il ricorrente presentava in data 8.12.2021 istanza per il rilascio del visto di ingresso presso l'Ambasciata d'Italia a -OMISSIS-.
Convocato in data 18.02.2022, riceveva contestualmente una comunicazione formale che evidenziava l'intenzione dell’Amministrazione di negare il visto per ritenuta approssimazione nella conoscenza delle condizioni lavorative in Italia e dubbi sulla reale intenzione del richiedente, invitando a presentare memorie difensive e documentazione integrativa.
Sia il ricorrente, sia il datore di lavoro trasmettevano memorie difensive insistendo per il rilascio del visto.
Nonostante tali integrazioni, l'Ambasciata emanava in data 1.03.2022 il provvedimento impugnato, confermando il diniego del visto con motivazione basata sull'emersione, durante la valutazione della pratica e il colloquio, di informazioni insufficienti e contraddittorie fornite dal richiedente riguardo al lavoro da svolgere e alla mancanza dei presupposti.
Insorgendo avverso tali esiti provvedimentali, il ricorrente contestava tali risultanze formulando i seguenti motivi di doglianza:
1. Nullità del provvedimento per vizio di notifica - nullità ex art. 21 septies L. 241/90, mancanza di elementi essenziali.
2. Illegittimità/annullamento del provvedimento - carenza istruttoria ed eccesso di potere - motivazione insufficiente violazione art. 3 della L. 241/1990.
3. Illegittimità/annullamento del provvedimento per violazione dell’art. 10 della. L. 241/1990.
4. Annullamento/Inefficacia del provvedimento per violazione del Reg. 810/2009 (c.d. Codice Comunitario dei visti).
In data 3 giugno 2022 si costituiva in giudizio il Ministero degli Esteri, con controdeduzioni degli Uffici.
In data 6 giugno 2022 il ricorrente depositava memoria.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- l’istanza cautelare veniva respinta.
All’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Prescindendo dai rilievi preliminari di rito sulla nullità della procura alle liti rilasciata all’estero dal ricorrente, sul piano sostanziale la contestata carenza motivazionale del diniego di visto trova adeguata smentita nell'adempimento da parte dell’Amministrazione delle prescrizioni dell'art. 32 comma 2 del Reg. CE 810/2009, essendo il provvedimento notificato mediante modulo uniforme di per sé conforme all'Allegato VI.
La motivazione in concreto adottata, seppur sintetica, risulta pienamente legittima alla luce dell'orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio Sez. III Ter n. 10239/2013; n. 10238/2013) che riconosce la sufficienza della formula standardizzata, ove corrisponda ai presupposti fattuali accertati.
Tali presupposti emergono inequivocabilmente dall'esito negativo del colloquio consolare, durante il quale il ricorrente ha dimostrato insufficiente conoscenza degli elementi fondamentali del rapporto di lavoro stagionale, assenza di pregresse esperienze professionali coerenti con la mansione e limitata padronanza linguistica (unicamente l'arabo), circostanze che hanno legittimamente ingenerato dubbi sulla corrispondenza tra le dichiarazioni formali e le reali intenzioni del medesimo.
La censurata violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo (art. 7 L. 241/1990) è parimenti infondata, atteso che l'Ambasciata ha ottemperato all'obbligo di comunicazione preventiva, invitando il ricorrente a produrre chiarimenti e documentazione integrativa prima dell'adozione del provvedimento definitivo.
L'ulteriore documentazione successivamente trasmessa è stata valutata, ma ritenuta inidonea a superare le criticità emerse, in particolare riguardo al rischio migratorio.
La sussistenza di tale rischio costituisce elemento decisivo, come riconosciuto dall'art. 21 comma 3 b) Reg. CE 810/2009 e dall'art. 4 co. 3 D.Lgs. 286/1998, che attribuiscono alla rappresentanza diplomatica un ampio margine discrezionale nella valutazione, con onere probatorio a carico del richiedente.
La giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato Sez. IV n. 00911/2018; TAR Lazio R.G. 7585/2019) ribadisce come il richiedente debba dimostrare elementi concreti di stabilità socio-economica nel paese d'origine e vincoli affettivi idonei a garantire il rientro, onere non assolto nel caso in esame.
Su altro e distinto piano di analisi, la dedotta violazione del Codice Comunitario dei Visti è contraddetta dalla piena riconducibilità del diniego alla fattispecie di cui all'art. 21 comma 3 b) Reg. 810/2009, relativa al rischio di immigrazione clandestina.
L'Ambasciata ha correttamente considerato la mancanza di legami sostanziali del ricorrente col -OMISSIS- (oltre alla famiglia d'origine, nessun patrimonio immobiliare o stabilità occupazionale), l'assenza di competenze linguistiche e la natura presumibilmente strumentale dell'offerta di lavoro, peraltro mediata esclusivamente dallo zio residente in Italia, senza contatto diretto col datore.
Tali elementi giustificano il ragionevole dubbio sulla temporaneità del soggiorno, in linea con i parametri valutativi di cui all'art. 4 D.M. 850/2011.
La complessiva infondatezza del ricorso emerge dunque dall'inerenza del provvedimento impugnato ai parametri normativi nazionali e comunitari, nonché dal puntuale riscontro delle risultanze istruttorie.
Pertanto, alla luce dell’analisi di merito sin qui svolta, le argomentazioni del ricorrente risultano destituite di fondamento giuridico e fattuale, in tal modo confermando la piena legittimità dell'operato amministrativo del Ministero resistente.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della tipologia del contenzioso in esame, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione V Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO