Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01672/2026REG.PROV.COLL.
N. 05653/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Santucci e Maurizio Rencricca, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis e Raffaella Durante, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere ND EN SI, udito per l’appellante l’avvocato Maurizio Rencricca e vista l’istanza del Comune di passaggio in decisione della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’appellante ha impugnato, con ricorso poi integrato da motivi aggiunti, l’ordinanza di ripristino n. -OMISSIS-, con la quale il Comune dell’Aquila ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere: un fabbricato per la ricollocazione del ristorante “-OMISSIS-”, poi chiamato “-OMISSIS-”, e tre container metallici.
Il provvedimento, pur rilevando che il fabbricato era stato realizzato per la ricollocazione del ristorante ai sensi della delibera del consiglio comunale n. -OMISSIS-, emessa a seguito del sisma di quell’anno, ne ha comunque intimato la demolizione « accertato che allo stato attuale l’attività di ristorazione risulta non essere più attiva e che i manufatti sono privi di titoli edilizi ».
Avendo appurato che la particella su cui si trovano le opere è intestata catastalmente a un soggetto deceduto, il Comune ha indirizzato l’ingiunzione a tutti gli eredi, tra cui l’odierno appellante.
2. Con sentenza -OMISSIS-, il T.a.r. per l’Abruzzo ha respinto ricorso e motivi aggiunti, compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale:
a) ha rigettato la richiesta di sospensione del processo, che il ricorrente aveva avanzato riferendo che il manufatto era parte di un patrimonio ereditario la cui titolarità era oggetto di un giudizio civile pendente, in quanto ha ritenuto che « il Comune dell’Aquila, non potendo certamente entrare nel merito della vicenda civile, ha, correttamente, adottato il provvedimento impugnato nei confronti di tutti i potenziali eredi del sig. [omissis] , tenuto conto che a tutt’oggi la particella oggetto di accertamento risulta intestata al de cuius»;
b) ha giudicato infondate le censure di difetto d’istruttoria e di motivazione, osservando che il provvedimento « è stato emesso in ragione della circostanza che il manufatto provvisorio ad uso ristorante, realizzato fruendo della deroga dettata dalla deliberazione consiliare n. -OMISSIS-, ha oggi certamente perduto la sua primigenia destinazione », quantomeno a fare data dalla richiesta di cambio di residenza presentata dal ricorrente nell’-OMISSIS-, e che l’attività di ristorazione risulta “sospesa” da oltre dodici mesi, anche al netto dell’emergenza da Covid-19 evocata dal privato, con conseguente decadenza del titolo abilitativo;
c) ha inoltre ritenuto che la l.r. Abruzzo n. 29 del 2020, che era stata invocata dal privato e persegue l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio immobiliare post sismico, « non per questo consente una sanatoria generalizzata », che nella specie deve essere esclusa perché il manufatto era inagibile già prima del sisma e ha comunque ormai perduto la sua destinazione d’uso;
d) ha respinto la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, osservando che l’avviso era stato invero consegnato al ricorrente, come da attestazione firmata “per ricevuta” il -OMISSIS-, e che questi aveva partecipato al sopralluogo, richiamando peraltro la giurisprudenza circa la natura doverosa e vincolata degli atti di esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:
I. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ED OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 88 C.P.A. IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 112 C.P.C. E 111, CO. 6 COST. RIPROPOSIZIONE DEL RELATIVO MOTIVO DI CENSURA AI SENSI DELL’ART. 101 C.P.A. (“Violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale post sisma di cui alle Deliberazioni di C.C. L’Aquila n. 57 e 58 del 2009 e 18 della Legge R.A. n. 29 del 13 ottobre 2020. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990. Violazione e Falsa applicazione degli artt. 10, 22 e 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione del giudicato penale. Eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza di motivazione; del difetto di istruttoria; travisamento dei fatti. Violazione dei principi di proporzionalità, correttezza e buona fede. Ingiustizia manifesta”).
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 112 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COST.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI NON CONTESTAZIONE E DI RIPARTO DELL’ONERE DELLA PROVA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 64 C.P.A. IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 115 C.P.C.
IV. ERRONEA E CARENTE MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990.
V. ERRONEA E CARENTE MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA ECCEPITA CARENZA DI ISTRUTTORIA.
4. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune dell’Aquila, resistendo al gravame e producendo la visura da cui risulta che l’attività di ristorazione è cessata dal -OMISSIS-.
5. Nel corso del processo l’amministrazione ha presentato una memoria il 9 dicembre 2025, alla quale l’interessato ha replicato il successivo giorno 23; lo stesso appellante, dal canto suo, ha depositato una memoria l’11 dicembre 2025, alla quale l’Ente non ha replicato, eccependo l’inammissibilità della visura in quanto prodotta solo in secondo grado.
6. All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
7. Con il primo motivo di appello si sostiene che il T.a.r. non abbia considerato l’esistenza della sentenza del Tribunale penale dell’Aquila n. -OMISSIS-, con cui l’appellante è stato assolto dal reato di cui all’art. 44 del t.u. dell’edilizia in quanto « il manufatto realizzato deve essere quindi ritenuto conforme a legge ».
Il motivo è infondato.
La sentenza del Tribunale penale ha escluso l’esistenza di un abuso edilizio in quanto ha osservato che gli imputati, nel realizzare il manufatto per la “ricollocazione” del ristorante, « hanno usufruito delle semplificazioni procedurali intervenute dopo il terremoto per consentire la ripresa delle attività economiche e produttive ».
L’ordinanza comunale censurata in questo giudizio non si pone in contraddizione con questa pronuncia, perché non nega l’originaria sussistenza delle condizioni per la legittima “ricollocazione” dell’attività di ristorazione, bensì rileva che, in seguito (anche allo stesso processo penale), tali condizioni sono venute meno, essendo cessata l’attività stessa.
I manufatti risultano quindi privi di titolo, come appunto affermato dal Comune.
8. Con il secondo motivo si sostiene che il giudice, in maniera inammissibile, abbia integrato la motivazione del provvedimento amministrativo, dato che non era stata mossa la contestazione della decadenza dall’abilitazione a svolgere l’attività di ristorazione per il protrarsi della sua sospensione e il privato non era stato posto nelle condizioni di controdedurre alla stessa.
Il motivo è infondato.
L’eventuale decadenza dal titolo commerciale è infatti irrilevante, posto che l’argomento posto alla base del provvedimento comunale è la cessazione dell’attività di ristorazione: sebbene l’appellante sostenga di averla solamente “sospesa”, è dirimente il fatto che questa non sia più in essere da tempo, che non lo fosse al momento dell’adozione del provvedimento, e che non sia stata ripresa nemmeno in seguito, tutte circostanze che non sono specificamente contestate e comunque emergono dagli atti di causa – anche senza voler considerare la visura depositata in secondo grado dal Comune – e che inducono appunto a ritenere che, più che di mera “sospensione”, si tratti di una vera e propria cessazione.
9. Con il terzo motivo si sostiene che, diversamente da quanto affermato dal T.a.r., il manufatto ben potrebbe essere utilizzato, in parte, come residenza, senza tuttavia perdere la propria destinazione come ristorante; inoltre, esso sarebbe legittimato dall’art. 23 della l.r. Abruzzo 13 ottobre 2020, n. 29.
Il motivo è infondato, perché non è decisivo tanto il fatto che l’appellante abbia posto la propria residenza nel manufatto, quanto la circostanza che esso non è più utilizzato come ristorante.
Inoltre, la legge regionale citata non ha previsto l’immediata e diretta sanatoria dei manufatti provvisori, prevedendo piuttosto che i Comuni « nell’ambito della propria potestà pianificatoria e regolamentare in materia, possono adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, nel rispetto dei limiti e parametri di cui al D.M. 1444/1968, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici »: per poter invocare la norma, dunque, occorrerebbe dimostrare che questa è stata recepita e attuata dall’Ente locale, prova che allo stato manca.
10. Con il quarto motivo si ribadisce la fondatezza della censura sull’omessa instaurazione del contradittorio procedimentale, dato che la comunicazione di avvio del procedimento è stata data al privato contestualmente al sopralluogo ispettivo.
Il motivo è infondato alla luce dell’assorbente rilievo del carattere doveroso e vincolato del potere di repressione degli abusi edilizi, il cui esercizio rimane in linea di principio legittimo anche in assenza dell’instaurazione del contraddittorio procedimentale (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 686).
11. Per le stesse ragioni è infondato anche il quinto motivo, con cui si contesta che il provvedimento è stato emesso a seguito della presentazione di due esposti che segnalavano – non irregolarità del ristorante, bensì – la presenza di una discarica abusiva di cui era responsabile un soggetto diverso: la natura officiosa del potere repressivo degli abusi edilizi rende ininfluente il fatto che il Comune ne sia venuto a conoscenza nel corso di un procedimento avviato in relazione a una diversa situazione.
12. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
13. La particolare novità della questione sostanziale dibattuta dalle parti, che ha a oggetto l’applicazione della disciplina eccezionale emanata dopo il sisma del 2009, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO ON, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
ND EN SI, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND EN SI | IO ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.