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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 23301/2023 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to CHIEFFALLO MARIO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore e n
[...] Controparte_2 persona del Dirigente Scolastico pro-tempore resistenti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, in data 11.10.2023, la ricorrente in epigrafe, sulla premessa di avere espletato il servizio civile dal 05.05.2014 al 4.05.2015, conveniva in giudizio i resistenti epigrafati, deducendo:
- che, in data 18.04.2021, aveva presentato domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- che il Dirigente Scolastico dell' i nel pubblicare le Controparte_2 CP_2 graduatorie definitive del personale ATA, le aveva attribuito erroneamente un punteggio di 31,20 per il profilo di assistente amministrativo, riconoscendo 0,60 punti per il servizio civile nazionale espletato;
mentre per il profilo di collaboratore scolastico le veniva attribuito erroneamente un punteggio di 16,00, riconoscendo 0,30 punti per l'espletamento del medesimo servizio civile nazionale espletato;
- che il predetto punteggio veniva confermato da due decreti di convalida/rettifica successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive ATA, decreto n. 94 del 24.11.2021 pubblicato dal
[...]
decreto n. 3525 Prot. n. 6871 del 09.11.2022 pubblicato Controparte_3 dall'Istituto Comprensivo 2 “De Amicis -Diaz” di (cfr. in allegati n.3 e n.4 al ricorso). CP_2
Lamentata che la ridotta valutazione del titolo era avvenuta poiché il servizio era stato espletato non in costanza di nomina, e richiamato a supporto del proprio assunto il D.M. n. 50 del 3.3.2021 Allegato A punto A) in cui considera il servizio civile valido a tutti gli effetti senza differenziare se esso è stato espletato in costanza di nomina o meno e che il punteggio attribuitole nelle graduatorie di istituto non teneva conto dell'intero punteggio spettante per l'espletamento dello stesso e che, pertanto, per entrambi i profili, il titolo posseduto avrebbe dovuto essere valutato con l'assegnazione di 6 punti(0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) anziché con 0,60 per entrambi i profili, concludeva chiedendo al Giudice adito di:
-Riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato dal 05.05.2014 al 04.05.2015;
-Riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' i valide per il triennio 2021/2024, Controparte_2 CP_2 il diritto ad un punteggio complessivo di: 36,60 per il profilo di assistente amministrativo;
21,70 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in via meramente gradata riconoscere e attribuire alla ricorrente, anche per il profilo di Collaboratore
Scolastico almeno il punteggio ridotto di 0,60 per il servizio civile nazionale espletato dal 05.05.2014 al
04.05.2015 (0,05 x 12 mesi di servizio), che il D.M. 50/2021 attribuisce ai sensi dell'Allegato A/5 lett. B punto
6 e, di conseguenza attribuirle in graduatoria il punteggio corretto di: 16,30 calcolato nel modo seguente per il profilo di collaboratore scolastico;
*10,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto100/100);
*0,30 punti per la certificazione informatica e digitale posseduta;
*5,40 punti attribuiti a fronte dei servizi espletati e dichiarati in domanda, attribuito ai sensi dell'All. A/5 lett. B) punto n. 5 *0,60 punti a fronte dei titoli e dei servizi espletati fino al 2014, ovvero il punteggio per il servizio civile nazionale espletato dalla ricorrente dal 05.05.2014 al 04.05.2015 [0,05 x 12 mesi di servizio, ai sensi dell'All. A/5 lett. B) punto n. 7] con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.
Le parti resistenti, nonostante, la rituale instaurazione del contraddittorio nei loro confronti non si costituivano in giudizio, restando contumaci.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 20.11.2024 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
* * * * *
Come asserito anche in svariate recenti pronunce di altri giudici di codesto Tribunale, la questione di diritto,
a cui consegue la decisione della presente controversia – computabilità del servizio (militare; civile sostitutivo, civile) prestato non in costanza di rapporto di pubblico impiego ai fini dell'assegnazione di punteggio agli aspiranti inseriti nelle GPS per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato (supplenze) - deve essere risolta in applicazione, anche al caso in esame, di quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di riconoscimento del predetto servizio ai fini dell'anzianità di servizio in altro ambito (ricostruzione di carriera). Si richiamano anche per gli effetti di cui all'art. 118 disp att c.p.c., Cass. sez. lav., 02/03/2020, n.
5679, successivamente ribadita da Cass. sez. VI lav., 24/02/2021, n. 5004, Cass. sez. lav., 31/5/2021, n. 15127,
e Cass. sez. lav., 3/6/2021, n. 15467.
I giudici di legittimità affermano che «deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art.
2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili
a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.)»…… Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.)”.
La stessa Corte di Cassazione – si veda la recente Cass. 2913\2024 n. 8586 - ha poi ritenuto che i principi di cui sopra riguardano “anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n.
3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme
a tali principi e va pertanto cassata.”
Ritiene il Tribunale che tali statuizioni comportano l'applicazione dei principi giurisprudenziali predetti anche nel caso in esame di valutazione dei titoli di servizio per il punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze, del tutto assimilabile a quello di valutazione dei titoli per le graduatorie di circolo e d'istituto di cui alla sentenza n. 8586\2024 da ultimo richiamata.
La ritenuta necessità di dare rilievo al servizio prestato, si impone anche ai fini di cui al presente giudizio, in applicazione dei principi generali, anche di natura costituzionale, di cui sopra.
Ne consegue che la norma di cui all'art. 15.6 dell'OM 112 del 2022 che prevede la valutazione del servizio in esame solo se prestato in costanza di rapporto è contraria alla disposizione di legge e va disapplicata.
In accoglimento della domanda avanzata, previa disapplicazione per illegittimità dei decreti di convalida/rettifica successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive ATA, decreto n. 94 del 24.11.2021 pubblicato dal i e decreto n. 3525 Prot. n. 6871 del 09.11.2022 Controparte_3 CP_2 pubblicato dall'Istituto Comprensivo 2 “De Amicis -Diaz” di relativi all'aggiornamento della III fascia CP_2 delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, nella parte in cui non è stata disposta l'attribuzione alla ricorrente per entrambi i profili del punteggio di sei punti per il servizio civile obbligatorio svolto dalla medesima nel periodo compreso dal 5.05.2014 al 4.05.2015 nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., per tutto quanto sopra indicato, va dichiarato il diritto della ricorrente al valutare per intero - come servizio specifico il servizio civile da ella prestato nel periodo compreso dal 5.05.2014 al 4.05.2015 con conseguente attribuzione di un punteggio di sei punti nella
III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A – profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 con attribuzione pertanto di un punteggio complessivo di36,60 per il profilo di assistente amministrativo;
21,70 per il profilo di collaboratore scolastico. La novità e complessità delle questioni esaminate, con formazione di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.100,00; i due terzi residui seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del convenuto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente, con attribuzione CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi valutare per intero - come servizio specifico - il servizio civile da ella prestato nel periodo dal dal 0
5.05.2014 al 4.05.2015, conseguendo così nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal
[...]
i valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo Controparte_2 CP_2 di: 36,60 per il profilo di assistente amministrativo;
21,70 per il profilo di collaboratore scolastico, ordinando pertanto al ministero di riconoscere e attribuire nei termini predetti gli appena indicati punteggi;
compensa per un terzo le spese di lite, condannando la amministrazione resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, della restante parte delle stesse che liquida, per tale parte restante, in euro 1.400,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. to CHIEFFALLO MARIO anticipatario.
Si comunichi
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 22.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 23301/2023 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to CHIEFFALLO MARIO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore e n
[...] Controparte_2 persona del Dirigente Scolastico pro-tempore resistenti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, in data 11.10.2023, la ricorrente in epigrafe, sulla premessa di avere espletato il servizio civile dal 05.05.2014 al 4.05.2015, conveniva in giudizio i resistenti epigrafati, deducendo:
- che, in data 18.04.2021, aveva presentato domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- che il Dirigente Scolastico dell' i nel pubblicare le Controparte_2 CP_2 graduatorie definitive del personale ATA, le aveva attribuito erroneamente un punteggio di 31,20 per il profilo di assistente amministrativo, riconoscendo 0,60 punti per il servizio civile nazionale espletato;
mentre per il profilo di collaboratore scolastico le veniva attribuito erroneamente un punteggio di 16,00, riconoscendo 0,30 punti per l'espletamento del medesimo servizio civile nazionale espletato;
- che il predetto punteggio veniva confermato da due decreti di convalida/rettifica successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive ATA, decreto n. 94 del 24.11.2021 pubblicato dal
[...]
decreto n. 3525 Prot. n. 6871 del 09.11.2022 pubblicato Controparte_3 dall'Istituto Comprensivo 2 “De Amicis -Diaz” di (cfr. in allegati n.3 e n.4 al ricorso). CP_2
Lamentata che la ridotta valutazione del titolo era avvenuta poiché il servizio era stato espletato non in costanza di nomina, e richiamato a supporto del proprio assunto il D.M. n. 50 del 3.3.2021 Allegato A punto A) in cui considera il servizio civile valido a tutti gli effetti senza differenziare se esso è stato espletato in costanza di nomina o meno e che il punteggio attribuitole nelle graduatorie di istituto non teneva conto dell'intero punteggio spettante per l'espletamento dello stesso e che, pertanto, per entrambi i profili, il titolo posseduto avrebbe dovuto essere valutato con l'assegnazione di 6 punti(0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) anziché con 0,60 per entrambi i profili, concludeva chiedendo al Giudice adito di:
-Riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato dal 05.05.2014 al 04.05.2015;
-Riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' i valide per il triennio 2021/2024, Controparte_2 CP_2 il diritto ad un punteggio complessivo di: 36,60 per il profilo di assistente amministrativo;
21,70 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in via meramente gradata riconoscere e attribuire alla ricorrente, anche per il profilo di Collaboratore
Scolastico almeno il punteggio ridotto di 0,60 per il servizio civile nazionale espletato dal 05.05.2014 al
04.05.2015 (0,05 x 12 mesi di servizio), che il D.M. 50/2021 attribuisce ai sensi dell'Allegato A/5 lett. B punto
6 e, di conseguenza attribuirle in graduatoria il punteggio corretto di: 16,30 calcolato nel modo seguente per il profilo di collaboratore scolastico;
*10,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto100/100);
*0,30 punti per la certificazione informatica e digitale posseduta;
*5,40 punti attribuiti a fronte dei servizi espletati e dichiarati in domanda, attribuito ai sensi dell'All. A/5 lett. B) punto n. 5 *0,60 punti a fronte dei titoli e dei servizi espletati fino al 2014, ovvero il punteggio per il servizio civile nazionale espletato dalla ricorrente dal 05.05.2014 al 04.05.2015 [0,05 x 12 mesi di servizio, ai sensi dell'All. A/5 lett. B) punto n. 7] con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.
Le parti resistenti, nonostante, la rituale instaurazione del contraddittorio nei loro confronti non si costituivano in giudizio, restando contumaci.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 20.11.2024 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
* * * * *
Come asserito anche in svariate recenti pronunce di altri giudici di codesto Tribunale, la questione di diritto,
a cui consegue la decisione della presente controversia – computabilità del servizio (militare; civile sostitutivo, civile) prestato non in costanza di rapporto di pubblico impiego ai fini dell'assegnazione di punteggio agli aspiranti inseriti nelle GPS per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato (supplenze) - deve essere risolta in applicazione, anche al caso in esame, di quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di riconoscimento del predetto servizio ai fini dell'anzianità di servizio in altro ambito (ricostruzione di carriera). Si richiamano anche per gli effetti di cui all'art. 118 disp att c.p.c., Cass. sez. lav., 02/03/2020, n.
5679, successivamente ribadita da Cass. sez. VI lav., 24/02/2021, n. 5004, Cass. sez. lav., 31/5/2021, n. 15127,
e Cass. sez. lav., 3/6/2021, n. 15467.
I giudici di legittimità affermano che «deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art.
2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili
a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.)»…… Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.)”.
La stessa Corte di Cassazione – si veda la recente Cass. 2913\2024 n. 8586 - ha poi ritenuto che i principi di cui sopra riguardano “anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n.
3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme
a tali principi e va pertanto cassata.”
Ritiene il Tribunale che tali statuizioni comportano l'applicazione dei principi giurisprudenziali predetti anche nel caso in esame di valutazione dei titoli di servizio per il punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze, del tutto assimilabile a quello di valutazione dei titoli per le graduatorie di circolo e d'istituto di cui alla sentenza n. 8586\2024 da ultimo richiamata.
La ritenuta necessità di dare rilievo al servizio prestato, si impone anche ai fini di cui al presente giudizio, in applicazione dei principi generali, anche di natura costituzionale, di cui sopra.
Ne consegue che la norma di cui all'art. 15.6 dell'OM 112 del 2022 che prevede la valutazione del servizio in esame solo se prestato in costanza di rapporto è contraria alla disposizione di legge e va disapplicata.
In accoglimento della domanda avanzata, previa disapplicazione per illegittimità dei decreti di convalida/rettifica successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive ATA, decreto n. 94 del 24.11.2021 pubblicato dal i e decreto n. 3525 Prot. n. 6871 del 09.11.2022 Controparte_3 CP_2 pubblicato dall'Istituto Comprensivo 2 “De Amicis -Diaz” di relativi all'aggiornamento della III fascia CP_2 delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, nella parte in cui non è stata disposta l'attribuzione alla ricorrente per entrambi i profili del punteggio di sei punti per il servizio civile obbligatorio svolto dalla medesima nel periodo compreso dal 5.05.2014 al 4.05.2015 nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., per tutto quanto sopra indicato, va dichiarato il diritto della ricorrente al valutare per intero - come servizio specifico il servizio civile da ella prestato nel periodo compreso dal 5.05.2014 al 4.05.2015 con conseguente attribuzione di un punteggio di sei punti nella
III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A – profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 con attribuzione pertanto di un punteggio complessivo di36,60 per il profilo di assistente amministrativo;
21,70 per il profilo di collaboratore scolastico. La novità e complessità delle questioni esaminate, con formazione di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.100,00; i due terzi residui seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del convenuto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente, con attribuzione CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi valutare per intero - come servizio specifico - il servizio civile da ella prestato nel periodo dal dal 0
5.05.2014 al 4.05.2015, conseguendo così nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal
[...]
i valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo Controparte_2 CP_2 di: 36,60 per il profilo di assistente amministrativo;
21,70 per il profilo di collaboratore scolastico, ordinando pertanto al ministero di riconoscere e attribuire nei termini predetti gli appena indicati punteggi;
compensa per un terzo le spese di lite, condannando la amministrazione resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, della restante parte delle stesse che liquida, per tale parte restante, in euro 1.400,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. to CHIEFFALLO MARIO anticipatario.
Si comunichi
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 22.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara