TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N 2294 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
(c.f. ), rappresentato e difeso rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso, dall'Avv. Angelo Pietro Bruccheri, congiuntamente o disgiuntamente all'Avv.
Carmelo Luca Lalomia, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Canicattì, via
Capitano Maira n. 33.
(OPPONENTE)
CONTRO
(già ), con sede legale in Padova Controparte_1 Controparte_2
alla Via San Marco nr 11, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Padova REA n. 376107, in persona del dr. P.IVA_1 CP_3
(nato a [...] il [...] C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesca Frojo del Foro di Biella e dall'Avv. Roberta Frojo, come da procura in atti;
(OPPOSTA)
E NEI CONFRONTI
C.F./P.IVA : , con sede in Roma Via Venti Controparte_4 P.IVA_2
Settembre n.30, in persona del procuratore speciale avv. in virtu' di Parte_3
procura speciale per atto Notaio dott. del 30/1/2023 rep. Persona_1 n.14959 , rappresentata e difesa dall'Avv.Claudio Staderini e Santi Puglisi, giusta procura alle liti in atti;
(TERZO INTERVENUTO)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data
07.09.2023 e iscritto a ruolo in data 14.09.2023 l'opponente evocando in giudizio la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto Controparte_1
ingiuntivo n.590/23 emesso dal Tribunale di Agrigento il 22.6.2023 con il quale veniva ingiunto al di pagare la somma di € 25.132,57, oltre interessi e spese e Pt_1 competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 1.045,50, oltre oneri di legge, in virtù di un debito a sofferenza relativo ad un contratto di finanziamento stipulato con ND Consumer Bank, posizione poi ceduta negli anni ad altri soggetti sino al 2021 all' istante e oggi ulteriormente ceduta Controparte_1
all'intervenuto . Controparte_4
Articola i propri motivi di opposizione fondati sul mancato esperimento della mediazione, sul difetto di legittimazione attiva e sulla mancata prova della provenienza e titolarita' del credito, sulla nullita' del decreto per carenza di prova scritta (art. 50 tub)
e sulla nullità del contratto per violazione art.125 bis e art.117 tub e infine sulla nullita' delle clausole che prevedono interessi di mora usurari.
Chiede pertanto l'opponente in via preliminare “accertare e dichiarare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva della per i motivi dedotti, mancando Controparte_1
in atti la prova della successione del diritto e la effettiva titolarità del credito in capo a controparte azionato nei confronti del Sig. ” Nel merito “accertare e Parte_1
dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.590/23 per carenza di prova documentale essendo non sufficiente e contestata la dichiarazione ex art 50 TUB e per essere il contratto prodotto nullo per violazione dell'art 117 TUB, ritenendo comunque vessatorie tutte quelle clausole presenti nel predetto documento stesso, allegato al fascicolo monitorio e per tutti i motivi di cui la punto III del presente atto p atto”. Nel merito “
1. Accertata la violazione degli art. 1283 e Legge n.108/96, dichiarare la
Pag. 2 di 10 nullità/inefficacia/invalidità delle condizioni generali del contratto relativa alla determinazione degli interessi debitori, spese e costi con riferimento alle condizioni usualmente praticate e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali, debitori, moratori, competenze di ogni genere, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporto dall'origine ad oggi, accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso legale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alle disposizioni in vigore ed applicabili. Conseguentemente accertare l'esatto dare - avere tra le parti a seguito del ricalcolo da effettuare in virtù della documentazione che verrà prodotta ed epurando i suddetti rapporti contrattuali da tutte le somme indebitamente incassate dall' istituto di credito durante tutta la durata dei contratti. Conseguentemente revocare e/o dichiarare inefficace il D.I. n.590/23 opposto nel presente giudizio dagli attori perché illegittimo e nullo per tutti i motivi ed eccezioni sollevate, condannando la convenuta , alla restituzione delle somme illegittimamente pagate e/o Controparte_1 riscosse in danno dell'opponente, oltre agli interessi legali creditori.”
Con comparsa di costituzione e risposta dell'01.12.2023 si è costituita CP_1
(già ), premettendo che in data 13.11.2021
[...] Controparte_2 [...]
(P. IVA ) ha ceduto a un Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_2 portafoglio di crediti come da doc 1,2,3,5,7 in atti. La cessione è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del
Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13.11.2021 parte seconda n. 135.
Narra l'opposta che il ha modificato la propria Controparte_2
denominazione sociale in giusto atto a rogito del Notaio Controparte_1 [...]
di Padova del 17/02/2022, Rep. n. 1129, Raccolta n. 763, registrato presso Per_2
l'Agenzia delle Entrate di Padova in data 21/02/2022 al n. 6106 serie 1T e iscritto nel
Registro delle Imprese di Padova il 22/02/2022.
La società opposta contesta tutti i motivi di opposizione avversaria e chiede preliminarmente concedersi il termine ex art 5 D.lvo 28/2010 per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Pag. 3 di 10 Nel merito, chiede rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme intimate. In via subordinata, 1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi al pagamento a favore di , suo legale Pt_1 Controparte_1
rapp.te p.t., della somma capitale di euro € 25.132,57 oltre ad interessi dalla domanda al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti.
Con decreto emesso in data 05.12.2023, il Tribunale ritenendo non assolta la condizione di procedibilità, ha disposto a carico della parte opposta l'onere di esercitare il tentativo di mediazione ex art 5 D.lvo 28/2010, fissando la novella udienza per la comparizione delle parti alla data del 24/06/2024, ore 9,30. Udienza poi convertita ex art 127 ter cpc in udienza cartolare.
In data 19.03.2024, depositando comparsa si è costituita in giudizio CP_4
quale successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. della in
[...] Controparte_1 virtu' del contratto di cessione dei crediti pro-soluto del 20/12/2023, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 13/1/2024, depositato in atti, aderendo agli argomenti svolti nella comparsa di costituzione e risposta della cedente e confermando la produzione documentale in atti, e precisando le proprie conclusioni come segue: “Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito rigettare l'opposizione proposta poichè infondata con declaratoria definitiva di esecutività del decreto. Con vittoria di onorari e spese di causa”. ha depositato separato CP_4 atto di intervento, in data 27.03.2925, chiedendo l'estromissione di CP_1 CP_1
per insistere nella posizione creditoria ceduta.
Con comparsa del 07.02.2025 si è costituito nuovo procuratore in favore dell'opponente, facendo proprie difese, domande ed eccezioni del precedente.
Con ordinanza del 24.06.2025 il Tribunale, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto impugnato, ha fissato udienza di discussione e eventuale decisione ex art 281 sexies cpc alla data del 14.04.2025 concedendo alle parti termine
Pag. 4 di 10 fino a dieci giorni prima della udienza per note conclusive. La detta udienza è stata, con provvedimento ad hoc, poi convertita in udienza cartolare.
Alla luce del compendio probatorio acquisito agli atti, tenuto conto della natura documentale della causa, l'opposizione promossa da si è rivelata Parte_1
infondata e merita pertanto di essere respinta alla luce delle seguenti motivazioni.
Il presente giudizio muove dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento n.
590/2023 con cui con cui è stato intimato all'opponente il pagamento della somma di €
25.132, 57 oltre interessi legali e spese del monitorio in favore di per Controparte_1
inadempimento del contratto di finanziamento n 5927166.
Il Corbo ha interposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo in primo luogo il mancato espletamento della procedura di mediazione, eccezione superata dal deposito del relativo verbale con esito negativo per mancata adesione alla procedura di mediazione da parte dello stesso opposto.
Sostiene l'opponente ancora il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_1
rilevando come in atti non vi sia prova documentale della titolarità del credito in
[...]
capo alla cedente atteso che il contratto prodotto a sostegno della Controparte_5
richiesta monitoria è stato stipulato da ND Consumer Bank e dunque mancherebbe in atti la prova certa della titolarità del credito ab origine e delle successive operazioni di cessione.
Preliminarmente occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n.
7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la
Pag. 5 di 10 prova. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione, a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex plurimis Cass. SS.UU. n.
13533/2001, Trib. Torino sent. n. 28614/2016).
Pertanto, osservando l'onere probatorio a proprio carico, la convenuta Controparte_6
ha versato in atti, unitamente alla comparsa di costituzione, la seguente documentazione: la GU n 135 del 2021 da cui si evince l'avviso di cessione dei crediti pro soluto ex art
58 Dlgs 385 del 1993 da a , tra cui i crediti Controparte_5 Controparte_2
acquistati da Banca IFIS spa in data 15.01.2016 e pubblicati a loro volta su GU n 13 del 2016; l'avviso di cessione in blocco di crediti da banca IFIS spa SPV project spa, tra cui i crediti a spv ceduti da il 06/07/2011, Controparte_7
20/10/2011, 20/12/2011; la fusione per incorporazione in data 04.10.2021 tra la
[...]
e (cui è seguita la variazione della denominazione Controparte_8 CP_9
sociale di (Cod. ABI 03365) in Controparte_2 Controparte_1
(Cod. ABI 03365), registrata con efficacia dal 22/02/2022); il contratto di finanziamento da cui prende le mosse l'azione per il recupero del credito stipulato dall'opponente e la
ND Consumer Bank in data 25.08.2009 per l'acquisto di una autovettura, con importo totale finanziato di € 18.050,00 al TAEG di 7,80. Infine, la società convenuta produce altresì la nota datata 18.072012 con cui ND comunicava di avere ceduto il proprio credito ad IFIS spa per la somma complessiva di € 25.132,57 e la ricevuta di compiuta giacenza. E la nota con cui veniva comunicata all'opponente la cessione pro-
Pag. 6 di 10 soluto del credito di € 25.132,57 da a Controparte_5 Controparte_2
. e, anche in questo caso, la nota di compiuta giacenza.
[...]
La produzione depositata all'atto della costituzione della è sufficiente Controparte_1
a dimostrare sia la titolarità del credito rivendicato sia la regolarità delle cessioni e relative comunicazioni anche alla luce della giurisprudenza più rigorosa sul punto, di recente promanazione da parte della Corte di Cassazione, che ha statuito il principio secondo cui: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.” (Cass. Civ. sentenza n. 7866/2024).
Pertanto, la legittimazione attiva e la titolarità del credito per cui la ha CP_10
chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio risultano dimostrate per tabulas e la relativa doglianza formulata dall'opponente in atto introduttivo è priva di fondamento e deve essere per tale motivo rigettata.
La medesima posizione sostanziale ha assunto poi la società intervenuta nel processo a seguito della cessione del credito oggetto di monitorio. A quanto sopra detto, per completezza di analisi occorre aggiungere infatti che anche la cessione del credito tra e è stata dimostrata con il deposito in giudizio del Controparte_1 Controparte_4
contratto di cessione di credito del 29.12.2023 oltre che con l'atto di intervento in giudizio da parte del cessionario.
Respinte le eccezioni relative alla legittimazione attiva degli Istituti di credito opposti, occorre soffermarsi sulla eccezione di forma sollevata dall'opponente per cui difetterebbe la prova scritta del credito;
sul punto si osserva che oltre al contratto di finanziamento parte resistente ha prodotto certificazione rilasciata ex art 50 TUB, sufficiente per la prova scritta del credito nel processo monitorio fase monitoria. Di recente la Cassazione ha ribadito infatti che “E' principio costante di questa Corte che
l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste
Pag. 7 di 10 efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (…). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 1892).
Detto ciò, la produzione dell bancario appare completa in quanto anche CP_11
nell'ambito del processo a cognizione piena è stato prodotto tutto il fascicolo del monitorio, il contratto di finanziamento (con allegato documento di sintesi) stipulato dall'opponente, da cui prende le mosse l'azione per il recupero del credito, con la
Satander Consumer Bank in data 25.08.2009 per l'acquisto di una autovettura, con importo totale finanziato di € 18.050,00 al TAEG di 7,80.
Nulla viene prodotto dall'opponente a confutazione della richiesta di pagamento oggetto di monitorio a dimostrazione della estinzione del credito o per fondare la contestazione della quantificazione dell'importo ingiunto.
Prive di fondamento e meramente teoriche appaiono, altresì, le ulteriori doglianze relative alla presunta violazione degli artt. 125 e 117 TUB, non evidenziando l'opponente in che modo le citate norme sarebbero state violate nel caso del contratto stipulato inter partes, che in mancanza di specifici rilievi appare in linea con il dettato normativo. Lo stesso ragionamento vale per la eccepita violazione dell'art 1815 c.c. per la sussistenza di interessi usurari e anatocistici.
Pag. 8 di 10 Esaminato il contratto di finanziamento, versato agli atti dalla opposta, stipulato il
17.06.2009 e l'allegato documento di sintesi si evince che il ha chiesto alla Pt_1
ND Consumer Bank il finanziamento della somma di € 17.800,00, oltre € 250,00 di spese di istruttoria, per l'acquisto di una autovettura Lancia, somma da restituire in n
48 rate di € 428,50 al mese, con prima scadenza il 15.09.2009.
Come già osservato supra la debenza del credito non è contestata dall'opponente, che si limita ad accennare vizi di forma del contratto, non dimostrati, e a dolersi dell'applicazione di interessi usurari, senza specificare le clausole contrattuali che sarebbero viziate o indicare il tasso soglia superato.
In mancanza di una perizia di parte, al fine di indagare la fondatezza della doglianza si è proceduto ad analizzare il documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento che prevede un TAEG di 7,80; esso risulta inferiore al Tasso medio rilevato per i presiti alle famiglie nel periodo della stipula del contratto che occupa e pari a 9,53, e di gran lunga sotto la soglia dell' usura di 14,30.
Pertanto, anche la doglianza relativa alla nullità delle clausole per interessi di mora usurari, genericamente formulata e prima di qualsivoglia indicazione delle clausole viziate, è parimenti infondata.
Alla luce delle motivazioni che precedono l'opposizione appare priva di fondamento e pertanto non può essere accolta. Le spese seguono il regime della soccombenza avuto però riguardo alla limitata attività processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, rigetta l'opposizione. Per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 590/23 emesso dal Tribunale di Agrigento il 22.6.2023 definitivamente esecutivo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società cessionaria liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali ed oneri se Controparte_4
dovuti. Compensa le spese tra le altre parti.
Agrigento, 14.05.2025
Pag. 9 di 10 Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Pag. 10 di 10
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N 2294 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
(c.f. ), rappresentato e difeso rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso, dall'Avv. Angelo Pietro Bruccheri, congiuntamente o disgiuntamente all'Avv.
Carmelo Luca Lalomia, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Canicattì, via
Capitano Maira n. 33.
(OPPONENTE)
CONTRO
(già ), con sede legale in Padova Controparte_1 Controparte_2
alla Via San Marco nr 11, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Padova REA n. 376107, in persona del dr. P.IVA_1 CP_3
(nato a [...] il [...] C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesca Frojo del Foro di Biella e dall'Avv. Roberta Frojo, come da procura in atti;
(OPPOSTA)
E NEI CONFRONTI
C.F./P.IVA : , con sede in Roma Via Venti Controparte_4 P.IVA_2
Settembre n.30, in persona del procuratore speciale avv. in virtu' di Parte_3
procura speciale per atto Notaio dott. del 30/1/2023 rep. Persona_1 n.14959 , rappresentata e difesa dall'Avv.Claudio Staderini e Santi Puglisi, giusta procura alle liti in atti;
(TERZO INTERVENUTO)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data
07.09.2023 e iscritto a ruolo in data 14.09.2023 l'opponente evocando in giudizio la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto Controparte_1
ingiuntivo n.590/23 emesso dal Tribunale di Agrigento il 22.6.2023 con il quale veniva ingiunto al di pagare la somma di € 25.132,57, oltre interessi e spese e Pt_1 competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 1.045,50, oltre oneri di legge, in virtù di un debito a sofferenza relativo ad un contratto di finanziamento stipulato con ND Consumer Bank, posizione poi ceduta negli anni ad altri soggetti sino al 2021 all' istante e oggi ulteriormente ceduta Controparte_1
all'intervenuto . Controparte_4
Articola i propri motivi di opposizione fondati sul mancato esperimento della mediazione, sul difetto di legittimazione attiva e sulla mancata prova della provenienza e titolarita' del credito, sulla nullita' del decreto per carenza di prova scritta (art. 50 tub)
e sulla nullità del contratto per violazione art.125 bis e art.117 tub e infine sulla nullita' delle clausole che prevedono interessi di mora usurari.
Chiede pertanto l'opponente in via preliminare “accertare e dichiarare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva della per i motivi dedotti, mancando Controparte_1
in atti la prova della successione del diritto e la effettiva titolarità del credito in capo a controparte azionato nei confronti del Sig. ” Nel merito “accertare e Parte_1
dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.590/23 per carenza di prova documentale essendo non sufficiente e contestata la dichiarazione ex art 50 TUB e per essere il contratto prodotto nullo per violazione dell'art 117 TUB, ritenendo comunque vessatorie tutte quelle clausole presenti nel predetto documento stesso, allegato al fascicolo monitorio e per tutti i motivi di cui la punto III del presente atto p atto”. Nel merito “
1. Accertata la violazione degli art. 1283 e Legge n.108/96, dichiarare la
Pag. 2 di 10 nullità/inefficacia/invalidità delle condizioni generali del contratto relativa alla determinazione degli interessi debitori, spese e costi con riferimento alle condizioni usualmente praticate e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali, debitori, moratori, competenze di ogni genere, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporto dall'origine ad oggi, accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso legale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alle disposizioni in vigore ed applicabili. Conseguentemente accertare l'esatto dare - avere tra le parti a seguito del ricalcolo da effettuare in virtù della documentazione che verrà prodotta ed epurando i suddetti rapporti contrattuali da tutte le somme indebitamente incassate dall' istituto di credito durante tutta la durata dei contratti. Conseguentemente revocare e/o dichiarare inefficace il D.I. n.590/23 opposto nel presente giudizio dagli attori perché illegittimo e nullo per tutti i motivi ed eccezioni sollevate, condannando la convenuta , alla restituzione delle somme illegittimamente pagate e/o Controparte_1 riscosse in danno dell'opponente, oltre agli interessi legali creditori.”
Con comparsa di costituzione e risposta dell'01.12.2023 si è costituita CP_1
(già ), premettendo che in data 13.11.2021
[...] Controparte_2 [...]
(P. IVA ) ha ceduto a un Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_2 portafoglio di crediti come da doc 1,2,3,5,7 in atti. La cessione è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del
Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13.11.2021 parte seconda n. 135.
Narra l'opposta che il ha modificato la propria Controparte_2
denominazione sociale in giusto atto a rogito del Notaio Controparte_1 [...]
di Padova del 17/02/2022, Rep. n. 1129, Raccolta n. 763, registrato presso Per_2
l'Agenzia delle Entrate di Padova in data 21/02/2022 al n. 6106 serie 1T e iscritto nel
Registro delle Imprese di Padova il 22/02/2022.
La società opposta contesta tutti i motivi di opposizione avversaria e chiede preliminarmente concedersi il termine ex art 5 D.lvo 28/2010 per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Pag. 3 di 10 Nel merito, chiede rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme intimate. In via subordinata, 1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi al pagamento a favore di , suo legale Pt_1 Controparte_1
rapp.te p.t., della somma capitale di euro € 25.132,57 oltre ad interessi dalla domanda al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti.
Con decreto emesso in data 05.12.2023, il Tribunale ritenendo non assolta la condizione di procedibilità, ha disposto a carico della parte opposta l'onere di esercitare il tentativo di mediazione ex art 5 D.lvo 28/2010, fissando la novella udienza per la comparizione delle parti alla data del 24/06/2024, ore 9,30. Udienza poi convertita ex art 127 ter cpc in udienza cartolare.
In data 19.03.2024, depositando comparsa si è costituita in giudizio CP_4
quale successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. della in
[...] Controparte_1 virtu' del contratto di cessione dei crediti pro-soluto del 20/12/2023, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 13/1/2024, depositato in atti, aderendo agli argomenti svolti nella comparsa di costituzione e risposta della cedente e confermando la produzione documentale in atti, e precisando le proprie conclusioni come segue: “Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito rigettare l'opposizione proposta poichè infondata con declaratoria definitiva di esecutività del decreto. Con vittoria di onorari e spese di causa”. ha depositato separato CP_4 atto di intervento, in data 27.03.2925, chiedendo l'estromissione di CP_1 CP_1
per insistere nella posizione creditoria ceduta.
Con comparsa del 07.02.2025 si è costituito nuovo procuratore in favore dell'opponente, facendo proprie difese, domande ed eccezioni del precedente.
Con ordinanza del 24.06.2025 il Tribunale, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto impugnato, ha fissato udienza di discussione e eventuale decisione ex art 281 sexies cpc alla data del 14.04.2025 concedendo alle parti termine
Pag. 4 di 10 fino a dieci giorni prima della udienza per note conclusive. La detta udienza è stata, con provvedimento ad hoc, poi convertita in udienza cartolare.
Alla luce del compendio probatorio acquisito agli atti, tenuto conto della natura documentale della causa, l'opposizione promossa da si è rivelata Parte_1
infondata e merita pertanto di essere respinta alla luce delle seguenti motivazioni.
Il presente giudizio muove dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento n.
590/2023 con cui con cui è stato intimato all'opponente il pagamento della somma di €
25.132, 57 oltre interessi legali e spese del monitorio in favore di per Controparte_1
inadempimento del contratto di finanziamento n 5927166.
Il Corbo ha interposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo in primo luogo il mancato espletamento della procedura di mediazione, eccezione superata dal deposito del relativo verbale con esito negativo per mancata adesione alla procedura di mediazione da parte dello stesso opposto.
Sostiene l'opponente ancora il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_1
rilevando come in atti non vi sia prova documentale della titolarità del credito in
[...]
capo alla cedente atteso che il contratto prodotto a sostegno della Controparte_5
richiesta monitoria è stato stipulato da ND Consumer Bank e dunque mancherebbe in atti la prova certa della titolarità del credito ab origine e delle successive operazioni di cessione.
Preliminarmente occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n.
7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la
Pag. 5 di 10 prova. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione, a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex plurimis Cass. SS.UU. n.
13533/2001, Trib. Torino sent. n. 28614/2016).
Pertanto, osservando l'onere probatorio a proprio carico, la convenuta Controparte_6
ha versato in atti, unitamente alla comparsa di costituzione, la seguente documentazione: la GU n 135 del 2021 da cui si evince l'avviso di cessione dei crediti pro soluto ex art
58 Dlgs 385 del 1993 da a , tra cui i crediti Controparte_5 Controparte_2
acquistati da Banca IFIS spa in data 15.01.2016 e pubblicati a loro volta su GU n 13 del 2016; l'avviso di cessione in blocco di crediti da banca IFIS spa SPV project spa, tra cui i crediti a spv ceduti da il 06/07/2011, Controparte_7
20/10/2011, 20/12/2011; la fusione per incorporazione in data 04.10.2021 tra la
[...]
e (cui è seguita la variazione della denominazione Controparte_8 CP_9
sociale di (Cod. ABI 03365) in Controparte_2 Controparte_1
(Cod. ABI 03365), registrata con efficacia dal 22/02/2022); il contratto di finanziamento da cui prende le mosse l'azione per il recupero del credito stipulato dall'opponente e la
ND Consumer Bank in data 25.08.2009 per l'acquisto di una autovettura, con importo totale finanziato di € 18.050,00 al TAEG di 7,80. Infine, la società convenuta produce altresì la nota datata 18.072012 con cui ND comunicava di avere ceduto il proprio credito ad IFIS spa per la somma complessiva di € 25.132,57 e la ricevuta di compiuta giacenza. E la nota con cui veniva comunicata all'opponente la cessione pro-
Pag. 6 di 10 soluto del credito di € 25.132,57 da a Controparte_5 Controparte_2
. e, anche in questo caso, la nota di compiuta giacenza.
[...]
La produzione depositata all'atto della costituzione della è sufficiente Controparte_1
a dimostrare sia la titolarità del credito rivendicato sia la regolarità delle cessioni e relative comunicazioni anche alla luce della giurisprudenza più rigorosa sul punto, di recente promanazione da parte della Corte di Cassazione, che ha statuito il principio secondo cui: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.” (Cass. Civ. sentenza n. 7866/2024).
Pertanto, la legittimazione attiva e la titolarità del credito per cui la ha CP_10
chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio risultano dimostrate per tabulas e la relativa doglianza formulata dall'opponente in atto introduttivo è priva di fondamento e deve essere per tale motivo rigettata.
La medesima posizione sostanziale ha assunto poi la società intervenuta nel processo a seguito della cessione del credito oggetto di monitorio. A quanto sopra detto, per completezza di analisi occorre aggiungere infatti che anche la cessione del credito tra e è stata dimostrata con il deposito in giudizio del Controparte_1 Controparte_4
contratto di cessione di credito del 29.12.2023 oltre che con l'atto di intervento in giudizio da parte del cessionario.
Respinte le eccezioni relative alla legittimazione attiva degli Istituti di credito opposti, occorre soffermarsi sulla eccezione di forma sollevata dall'opponente per cui difetterebbe la prova scritta del credito;
sul punto si osserva che oltre al contratto di finanziamento parte resistente ha prodotto certificazione rilasciata ex art 50 TUB, sufficiente per la prova scritta del credito nel processo monitorio fase monitoria. Di recente la Cassazione ha ribadito infatti che “E' principio costante di questa Corte che
l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste
Pag. 7 di 10 efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (…). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 1892).
Detto ciò, la produzione dell bancario appare completa in quanto anche CP_11
nell'ambito del processo a cognizione piena è stato prodotto tutto il fascicolo del monitorio, il contratto di finanziamento (con allegato documento di sintesi) stipulato dall'opponente, da cui prende le mosse l'azione per il recupero del credito, con la
Satander Consumer Bank in data 25.08.2009 per l'acquisto di una autovettura, con importo totale finanziato di € 18.050,00 al TAEG di 7,80.
Nulla viene prodotto dall'opponente a confutazione della richiesta di pagamento oggetto di monitorio a dimostrazione della estinzione del credito o per fondare la contestazione della quantificazione dell'importo ingiunto.
Prive di fondamento e meramente teoriche appaiono, altresì, le ulteriori doglianze relative alla presunta violazione degli artt. 125 e 117 TUB, non evidenziando l'opponente in che modo le citate norme sarebbero state violate nel caso del contratto stipulato inter partes, che in mancanza di specifici rilievi appare in linea con il dettato normativo. Lo stesso ragionamento vale per la eccepita violazione dell'art 1815 c.c. per la sussistenza di interessi usurari e anatocistici.
Pag. 8 di 10 Esaminato il contratto di finanziamento, versato agli atti dalla opposta, stipulato il
17.06.2009 e l'allegato documento di sintesi si evince che il ha chiesto alla Pt_1
ND Consumer Bank il finanziamento della somma di € 17.800,00, oltre € 250,00 di spese di istruttoria, per l'acquisto di una autovettura Lancia, somma da restituire in n
48 rate di € 428,50 al mese, con prima scadenza il 15.09.2009.
Come già osservato supra la debenza del credito non è contestata dall'opponente, che si limita ad accennare vizi di forma del contratto, non dimostrati, e a dolersi dell'applicazione di interessi usurari, senza specificare le clausole contrattuali che sarebbero viziate o indicare il tasso soglia superato.
In mancanza di una perizia di parte, al fine di indagare la fondatezza della doglianza si è proceduto ad analizzare il documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento che prevede un TAEG di 7,80; esso risulta inferiore al Tasso medio rilevato per i presiti alle famiglie nel periodo della stipula del contratto che occupa e pari a 9,53, e di gran lunga sotto la soglia dell' usura di 14,30.
Pertanto, anche la doglianza relativa alla nullità delle clausole per interessi di mora usurari, genericamente formulata e prima di qualsivoglia indicazione delle clausole viziate, è parimenti infondata.
Alla luce delle motivazioni che precedono l'opposizione appare priva di fondamento e pertanto non può essere accolta. Le spese seguono il regime della soccombenza avuto però riguardo alla limitata attività processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, rigetta l'opposizione. Per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 590/23 emesso dal Tribunale di Agrigento il 22.6.2023 definitivamente esecutivo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società cessionaria liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali ed oneri se Controparte_4
dovuti. Compensa le spese tra le altre parti.
Agrigento, 14.05.2025
Pag. 9 di 10 Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Pag. 10 di 10