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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8853/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8853/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PAGNIN MASSIMO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'avv. PAGNIN MASSIMO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
30.09.2025 per l'udienza del 7.10.2025:
“1: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a Padova il 22.07.1996 con regime di separazione dei beni (atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova all'anno 1996, Numero 35, parte 2, serie B).
2: Affidamento dei figli Nulla, in quanto sono entrambi maggiorenni.
3: Mantenimento dei figli Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al CP_1 Parte_1
Per mantenimento del figlio , un assegno mensile complessivo di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, a decorrere dalla firma del presente, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, e sosterrà, nella misura del 50%, le spese mediche, ludiche e scolastiche straordinarie riguardanti il figlio come da protocollo adottato da questo Tribunale.
4: Mantenimento dell'altro coniuge
I ricorrenti dispongono di propri redditi e, pertanto, nulla chiedono stabilirsi a titolo di mantenimento reciproco.
5: Casa coniugale
La casa coniugale di Veggiano (VI), P.za Palladio 12 è stata liberata.
6: Spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...] in [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario il 20/07/1996 in Padova (PD), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune anno 1996.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 05.06.1997 in Abano Terme (PD), Persona_2
e , il 27.12.2004 in Abano Terme (PD). Persona_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 07.02.2012 e la separazione è stata omologata il 09.03.2012.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 20/07/1996 in Padova (PD),
[...] Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno
1996;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8853/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PAGNIN MASSIMO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'avv. PAGNIN MASSIMO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
30.09.2025 per l'udienza del 7.10.2025:
“1: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a Padova il 22.07.1996 con regime di separazione dei beni (atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova all'anno 1996, Numero 35, parte 2, serie B).
2: Affidamento dei figli Nulla, in quanto sono entrambi maggiorenni.
3: Mantenimento dei figli Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al CP_1 Parte_1
Per mantenimento del figlio , un assegno mensile complessivo di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, a decorrere dalla firma del presente, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, e sosterrà, nella misura del 50%, le spese mediche, ludiche e scolastiche straordinarie riguardanti il figlio come da protocollo adottato da questo Tribunale.
4: Mantenimento dell'altro coniuge
I ricorrenti dispongono di propri redditi e, pertanto, nulla chiedono stabilirsi a titolo di mantenimento reciproco.
5: Casa coniugale
La casa coniugale di Veggiano (VI), P.za Palladio 12 è stata liberata.
6: Spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...] in [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario il 20/07/1996 in Padova (PD), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune anno 1996.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 05.06.1997 in Abano Terme (PD), Persona_2
e , il 27.12.2004 in Abano Terme (PD). Persona_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 07.02.2012 e la separazione è stata omologata il 09.03.2012.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 20/07/1996 in Padova (PD),
[...] Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno
1996;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti