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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/09/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5005/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 24/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISABETTA TRIGGIANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n.73, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. per il figlio , minorenne e non autonomo economicamente, i genitori scelgono il regime PE dell'affido condiviso con collocazione prevalente del medesimo con la madre presso la casa familiare sita in Capannori, LU, Fraz. Tassignano Via dei Baccioni 62 che verrà assegnata alla medesima e dove entrambi (madre e figlio) manterranno la residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà
1 separatamente durante il periodo di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
il padre, per quanto occorrer possa, essendo spesso fuori dal paese per lavoro, delega, fin da adesso, la madre ad assumere, quando appunto non sarà in Italia o non risulterà facilmente reperibile, ogni decisione in materia sanitaria nell'interesse del figlio che dovesse presentarsi urgente ed indifferibile;
3. che, in considerazione del tipo di lavoro del padre che lo vede, per gran parte dell'anno, fuori dall'Italia viene stabilito che il medesimo potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà e gli impegni lavorativi glielo consentiranno;
il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, di studio e ricreative del figlio medesimo;
resta inteso che il padre potrà far pernottare il figlio presso di sé ogni volta che vorrà e potrà;
4. che durante le vacanze scolastiche estive il minore potrà trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che questi ultimi si comunicheranno reciprocamente con congruo anticipo. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali e per ogni altra festività annuale verrà seguito il criterio dell'alternanza, fermo restando che se il padre sarà fuori dall'Italia per lavoro, il bambino starà con la madre ed il padre avrà diritto di stare con lo stesso per la festività successiva anche se l'anno precedente il figlio l'aveva già passata con il padre;
resta inteso che i genitori potranno portare il figlio con sé in vacanza previa comunicazione all'altro del periodo e del luogo prescelto;
il tutto tenendo di conto delle esigenze e dei desideri del figlio e degli impegni lavorativi del padre;
5. i coniugi stabiliscono che il padre corrisponderà, entro il giorno 16 di ogni mese alla madre la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese dell'udienza Presidenziale di comparizione delle parti. Sono fatti salvi diversi accordi in ordine alle modalità di corresponsione della somma di cui sopra;
6. - il padre contribuirà, nella misura del 60%, al pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti il figlio da intendersi tutte quelle di cui all'elenco riportato dal Protocollo di intesa adottato PE dal Tribunale di LU in data 07/10/2020 di concerto con l'Ordine degli Avvocati di LU, i l Comitato di Pari opportunità e della Sezione Territoriale di LU AIAF Toscana che deve qui intendersi integralmente richiamato e trascritto e che le parti espressamente dichiarano di conoscere. Si precisa che ogni spesa straordinaria non urgente e differibile dovrà essere previamente concordata tra i coniugi così come previsto dal Protocollo richiamato;
7. i coniugi stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito per intero dal padre;
8. stante, allo stato attuale, la forte disparità economica e reddituale dei coniugi il marito, sig.
, si impegna a corrispondere alla moglie, sig.ra sempre entro il giorno 16 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di assegno di mantenimento;
9. per quanto attiene la casa familiare i coniugi dichiarano di avere regolato, con separata scrittura, la destinazione della casa familiare ed in particolare i coniugi si impegnano a mettere in vendita l'immobile sito in Capannori, LU, fraz. Tassignano Via dei Baccioni n. 62 e ad estinguere, con parte del ricavato, il mutuo acceso, per il suo acquisto, presso la Deutshe Bank;
con parte della residua i coniugi si impegnano ad acquistare un nuovo immobile che verrà intestato alla sig.ra Pt_2 la quale lo abiterà unitamente al figlio;
la rimanente somma verrà assegnata al sig. ; PE Pt_1
10. che nelle more della vendita della casa familiare ovvero dalla data della firma del presente atto e fino alla data del rogito di vendita della casa familiare i coniugi si accordano che la rata di mutuo verrà pagata dal sig. ; Pt_1
11. il sig. , che nelle more del presente procedimento, sta cercando una propria abitazione Pt_1
2 che, ancora, non ha reperito, e si impegna, in ogni caso, a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 31/03/2025;
12. i coniugi, salvo quanto stabilito al paragrafo sub. 10), dichiarano di avere regolato ogni altra questione patrimoniale e di non aver pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione al pregresso rapporto matrimoniale;
13. i coniugi si impegnano a lasciare immutati, fino al raggiungimento del ventesimo anno di età del figlio , gli investimenti e/o accantonamenti di denaro eseguiti, a loro nome, ma nell'interesse PE dello stesso;
in altre parole i genitori, che hanno investito del denaro in fondi ed obbligazioni a proprio nome, ma che hanno deciso di donare al figlio, si obbligano a mantenere i predetti investimenti in vita e a consegnare la relativa somma investita al figlio quando lo stesso compirà venti anni;
14. i coniugi stabiliscono che la proprietà della Clio tg EM793NC verrà trasferita, a titolo gratuito, alla sig.ra ed il marito rinuncia ad avanzare pretese economiche sulla medesima e si impegna Pt_2
a procedere al passaggio di proprietà entro il 31/12/2024; la proprietà della Golf tg FP597RT, già formalmente intestata al sig. , resterà in proprietà esclusiva di quest'ultimo; Pt_1
15. per quanto possa valere i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
16. i coniugi si impegnano a dare immediata attuazione, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle sopraelencate condizioni». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in LU (LU) il 4/9/2005, dal quale è nato il figlio PE
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di LU, con sentenza n. 19/2025 pubblicata il 22/1/2025, passata in giudicato in data 24/7/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 17/9/2025, poi posticipata al 24/9/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n LU (LU) in data 4/9/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di LU (LU) all'Atto Numero 157, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2005; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in LU, il 24/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 24/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISABETTA TRIGGIANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n.73, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. per il figlio , minorenne e non autonomo economicamente, i genitori scelgono il regime PE dell'affido condiviso con collocazione prevalente del medesimo con la madre presso la casa familiare sita in Capannori, LU, Fraz. Tassignano Via dei Baccioni 62 che verrà assegnata alla medesima e dove entrambi (madre e figlio) manterranno la residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà
1 separatamente durante il periodo di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
il padre, per quanto occorrer possa, essendo spesso fuori dal paese per lavoro, delega, fin da adesso, la madre ad assumere, quando appunto non sarà in Italia o non risulterà facilmente reperibile, ogni decisione in materia sanitaria nell'interesse del figlio che dovesse presentarsi urgente ed indifferibile;
3. che, in considerazione del tipo di lavoro del padre che lo vede, per gran parte dell'anno, fuori dall'Italia viene stabilito che il medesimo potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà e gli impegni lavorativi glielo consentiranno;
il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, di studio e ricreative del figlio medesimo;
resta inteso che il padre potrà far pernottare il figlio presso di sé ogni volta che vorrà e potrà;
4. che durante le vacanze scolastiche estive il minore potrà trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che questi ultimi si comunicheranno reciprocamente con congruo anticipo. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali e per ogni altra festività annuale verrà seguito il criterio dell'alternanza, fermo restando che se il padre sarà fuori dall'Italia per lavoro, il bambino starà con la madre ed il padre avrà diritto di stare con lo stesso per la festività successiva anche se l'anno precedente il figlio l'aveva già passata con il padre;
resta inteso che i genitori potranno portare il figlio con sé in vacanza previa comunicazione all'altro del periodo e del luogo prescelto;
il tutto tenendo di conto delle esigenze e dei desideri del figlio e degli impegni lavorativi del padre;
5. i coniugi stabiliscono che il padre corrisponderà, entro il giorno 16 di ogni mese alla madre la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese dell'udienza Presidenziale di comparizione delle parti. Sono fatti salvi diversi accordi in ordine alle modalità di corresponsione della somma di cui sopra;
6. - il padre contribuirà, nella misura del 60%, al pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti il figlio da intendersi tutte quelle di cui all'elenco riportato dal Protocollo di intesa adottato PE dal Tribunale di LU in data 07/10/2020 di concerto con l'Ordine degli Avvocati di LU, i l Comitato di Pari opportunità e della Sezione Territoriale di LU AIAF Toscana che deve qui intendersi integralmente richiamato e trascritto e che le parti espressamente dichiarano di conoscere. Si precisa che ogni spesa straordinaria non urgente e differibile dovrà essere previamente concordata tra i coniugi così come previsto dal Protocollo richiamato;
7. i coniugi stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito per intero dal padre;
8. stante, allo stato attuale, la forte disparità economica e reddituale dei coniugi il marito, sig.
, si impegna a corrispondere alla moglie, sig.ra sempre entro il giorno 16 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di assegno di mantenimento;
9. per quanto attiene la casa familiare i coniugi dichiarano di avere regolato, con separata scrittura, la destinazione della casa familiare ed in particolare i coniugi si impegnano a mettere in vendita l'immobile sito in Capannori, LU, fraz. Tassignano Via dei Baccioni n. 62 e ad estinguere, con parte del ricavato, il mutuo acceso, per il suo acquisto, presso la Deutshe Bank;
con parte della residua i coniugi si impegnano ad acquistare un nuovo immobile che verrà intestato alla sig.ra Pt_2 la quale lo abiterà unitamente al figlio;
la rimanente somma verrà assegnata al sig. ; PE Pt_1
10. che nelle more della vendita della casa familiare ovvero dalla data della firma del presente atto e fino alla data del rogito di vendita della casa familiare i coniugi si accordano che la rata di mutuo verrà pagata dal sig. ; Pt_1
11. il sig. , che nelle more del presente procedimento, sta cercando una propria abitazione Pt_1
2 che, ancora, non ha reperito, e si impegna, in ogni caso, a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 31/03/2025;
12. i coniugi, salvo quanto stabilito al paragrafo sub. 10), dichiarano di avere regolato ogni altra questione patrimoniale e di non aver pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione al pregresso rapporto matrimoniale;
13. i coniugi si impegnano a lasciare immutati, fino al raggiungimento del ventesimo anno di età del figlio , gli investimenti e/o accantonamenti di denaro eseguiti, a loro nome, ma nell'interesse PE dello stesso;
in altre parole i genitori, che hanno investito del denaro in fondi ed obbligazioni a proprio nome, ma che hanno deciso di donare al figlio, si obbligano a mantenere i predetti investimenti in vita e a consegnare la relativa somma investita al figlio quando lo stesso compirà venti anni;
14. i coniugi stabiliscono che la proprietà della Clio tg EM793NC verrà trasferita, a titolo gratuito, alla sig.ra ed il marito rinuncia ad avanzare pretese economiche sulla medesima e si impegna Pt_2
a procedere al passaggio di proprietà entro il 31/12/2024; la proprietà della Golf tg FP597RT, già formalmente intestata al sig. , resterà in proprietà esclusiva di quest'ultimo; Pt_1
15. per quanto possa valere i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
16. i coniugi si impegnano a dare immediata attuazione, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle sopraelencate condizioni». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in LU (LU) il 4/9/2005, dal quale è nato il figlio PE
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di LU, con sentenza n. 19/2025 pubblicata il 22/1/2025, passata in giudicato in data 24/7/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 17/9/2025, poi posticipata al 24/9/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n LU (LU) in data 4/9/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di LU (LU) all'Atto Numero 157, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2005; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in LU, il 24/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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