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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 8655/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 20 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8655/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
38, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
con l'Avv. Roberto Bonacina;
[...] Controparte_12
- attori;
e
- con gli Avv.ti Davide Viganò e Dario Ippolito;
Controparte_13
- convenuto;
- con l'Avv. Carlo Zucca;
CP_14
- convenuto e terzo chiamato;
e - con l'Avv. Stefano Dell'Acqua; Controparte_15
- terza chiamata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti attrici, rispettivamente e condomini, agivano in giudizio ex art. CP_1
1669 cc. nei confronti del convenuto , progettista e direttore dei Controparte_13
lavori di ristrutturazione dell'immobile per ottenere il risarcimento del CP_16
danno derivante da gravi vizi e difetti riferibili alle parti comuni ed alle singole proprietà. Agivano altresì nei confronti dello stesso e del convenuto CP_13 [...]
legale rappresentante della società che ebbe ad eseguire i lavori, per chiedere CP_14
il risarcimento dei danni riconducibili all'erronea gestione di una pratica burocratica presso il comune di Lissone.
Si costituivano i convenuti negando le rispettive responsabilità; il convenuto CP_13
in particolare, eccepiva altresì la decadenza e la prescrizione dell'azione attorea e chiamava in manleva la propria compagnia assicuratrice e l'altro convenuto.
Si costituiva la compagnia assicurativa negando la copertura e chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti.
Va respinta la domanda avanzata dagli attori al punto b) delle conclusioni rassegnate in atto introduttivo atteso che gli stessi nemmeno hanno allegato il pregiudizio effettivamente causato dall'errore asseritamente commesso dai convenuti nella gestione della pratica burocratica presso il comune di Lissone;
una liquidazione equitativa del danno, totalmente disancorata da qualsiasi allegazione, è da considerarsi inammissibile.
L'infondatezza di tale domanda comporta altresì l'ovvio rigetto della domanda di manleva presentata dal nei confronti dell'altro convenuto. CP_13 Quanto alla domanda attorea presentata negli esclusivi confronti del vanno CP_13
innanzitutto respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione da quest'ultimo sollevate posto che una completa conoscenza dei vizi lamentati può ritenersi raggiunta in capo alle parti attrici soltanto a seguito della perizia di parte datata 27
Ottobre 2020 (cfr. doc. 2 attoreo) né risultano evidenze che permettano di argomentare in senso differente.
Relativamente alla quantificazione del danno occorre riferirsi alle risultanze della
CTU espletata in sede di ATP le cui conclusioni, assai congruamente motivate anche a fronte delle osservazioni dei CTP, possono essere fatte proprie dal Giudicante.
Relativamente alla posizione del condominio, i vizi riscontrati dal CTU devono considerarsi gravi poiché riferibili alla salubrità dell'immobile, a difetti di isolamento o a pericolo di distacchi murari;
fanno eccezione i soli vizi indicati al n. 4 del prospetto riepilogativo allegato alla CTU (cfr. doc. 14 attoreo) aventi natura esclusivamente estetica.
Sottratta la cifra di euro 1300,00 oltre IVA relativa al difetto escluso, il convenuto deve quindi essere condannato a corrispondere al condominio la somma di CP_13
euro 89.511,93 (cfr. pagina 30 della CTU) ritenuta necessaria per l'eliminazione dei difetti a lui imputabili.
Relativamente alle domande presentate dai singoli condomini va parimenti fatto riferimento alle indicazioni contenute nel suddetto prospetto, escludendo il vizio inerente la proprietà – trattandosi di difetto lieve (mancata stuccatura CP_7 CP_8
delle piastrelle) non sussumibile nell'ambito dell'art. 1669 cc.
Per quel che concerne le altre proprietà con riferimento alle quali il CTU ha CP_1 riscontrato difetti imputabili al convenuto (Corso Meani, Manzotti, ), alle stesse spettano i risarcimenti indicati pari rispettivamente ad euro 1350,00, 2000,00 e
1175,00.
Può essere accolta anche la domanda avanzata dalla condomina avendo CP_9
il CTU rilevato un non certo insignificante problema di umidità all'interno della sua proprietà ed avendo la stessa prodotto due fatture inerenti lavori effettuati per rimediare a tale difetto (cfr. docc. 17 – 18 attorei dai quali si evince un costo degli interventi di euro 6930,00); fatture le cui voci ed il cui ammontare non sono stati oggetto di dettagliata contestazione avversaria.
Tutte le somme suindicate, trattandosi di crediti di natura risarcitoria, vanno maggiorate della rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e degli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Deve infine essere accolta, ancorché soltanto in relazione ai risarcimenti dovuti e non anche alle spese di giustizia (non coperte dalla polizza fatta valere), la domanda di manleva presentata dal convenuto nei confronti della propria compagnia CP_13
assicuratrice. L'eccezione sollevata da quest'ultima circa una presunta non copertura del danno in ragione della mancata autorizzazione dei lavori appare infatti superata dal conseguimento della dichiarazione definitiva di agibilità dell'immobile (cfr. doc.
34 di parte;
il CTU ha inoltre dichiarato come le opere eseguite non CP_13
presentino difformità di tipo edilizio o urbanistico (cfr. pag. 27 della CTU).
Le spese di giudizio (comprensive di quelle della fase di ATP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza: il convenuto dovrà quindi sostenere le CP_13
spese delle parti attrici le quali dovranno a loro volta sostenere le spese del convenuto la terza chiamata dovrà invece rifondere le spese processuali al CP_14
convenuto nei cui confronti risulta soccombente. Quanto alle spese di CTU CP_13
le stesse vanno poste a carico del convenuto CP_13
P.Q.M.
1) Condanna a corrispondere al la Controparte_13 Controparte_17
somma di euro 89.511,93 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo. 2) Condanna a corrispondere a e Controparte_13 Controparte_2 [...]
la somma di euro 1350,00 oltre rivalutazione dalla domanda CP_3
giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Condanna a corrispondere a la Controparte_13 Controparte_5
somma di euro 2000,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
4) Condanna a corrispondere ad la somma di euro Controparte_13 CP_11
1175,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
5) Condanna a corrispondere a la somma Controparte_13 Controparte_9
di euro 6930,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
6) Condanna la parte terza chiamata a tenere indenne da Controparte_13
qualsiasi esborso riferibile ai punti da 1 a 5 che precedono.
7) Respinge tutte le altre domande presentate dalle parti del giudizio.
8) Condanna a rifondere le parti attrici delle spese di giudizio Controparte_13
che si liquidano in euro 12.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
9) Condanna le parti attrici in solido a rifondere delle spese di CP_14
giudizio che si liquidano in euro 5000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
10) Condanna la parte terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_13
in euro 10.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
11) Pone le spese di CTU a carico di . Controparte_13 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 20 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 8655/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 20 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8655/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
38, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
con l'Avv. Roberto Bonacina;
[...] Controparte_12
- attori;
e
- con gli Avv.ti Davide Viganò e Dario Ippolito;
Controparte_13
- convenuto;
- con l'Avv. Carlo Zucca;
CP_14
- convenuto e terzo chiamato;
e - con l'Avv. Stefano Dell'Acqua; Controparte_15
- terza chiamata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti attrici, rispettivamente e condomini, agivano in giudizio ex art. CP_1
1669 cc. nei confronti del convenuto , progettista e direttore dei Controparte_13
lavori di ristrutturazione dell'immobile per ottenere il risarcimento del CP_16
danno derivante da gravi vizi e difetti riferibili alle parti comuni ed alle singole proprietà. Agivano altresì nei confronti dello stesso e del convenuto CP_13 [...]
legale rappresentante della società che ebbe ad eseguire i lavori, per chiedere CP_14
il risarcimento dei danni riconducibili all'erronea gestione di una pratica burocratica presso il comune di Lissone.
Si costituivano i convenuti negando le rispettive responsabilità; il convenuto CP_13
in particolare, eccepiva altresì la decadenza e la prescrizione dell'azione attorea e chiamava in manleva la propria compagnia assicuratrice e l'altro convenuto.
Si costituiva la compagnia assicurativa negando la copertura e chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti.
Va respinta la domanda avanzata dagli attori al punto b) delle conclusioni rassegnate in atto introduttivo atteso che gli stessi nemmeno hanno allegato il pregiudizio effettivamente causato dall'errore asseritamente commesso dai convenuti nella gestione della pratica burocratica presso il comune di Lissone;
una liquidazione equitativa del danno, totalmente disancorata da qualsiasi allegazione, è da considerarsi inammissibile.
L'infondatezza di tale domanda comporta altresì l'ovvio rigetto della domanda di manleva presentata dal nei confronti dell'altro convenuto. CP_13 Quanto alla domanda attorea presentata negli esclusivi confronti del vanno CP_13
innanzitutto respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione da quest'ultimo sollevate posto che una completa conoscenza dei vizi lamentati può ritenersi raggiunta in capo alle parti attrici soltanto a seguito della perizia di parte datata 27
Ottobre 2020 (cfr. doc. 2 attoreo) né risultano evidenze che permettano di argomentare in senso differente.
Relativamente alla quantificazione del danno occorre riferirsi alle risultanze della
CTU espletata in sede di ATP le cui conclusioni, assai congruamente motivate anche a fronte delle osservazioni dei CTP, possono essere fatte proprie dal Giudicante.
Relativamente alla posizione del condominio, i vizi riscontrati dal CTU devono considerarsi gravi poiché riferibili alla salubrità dell'immobile, a difetti di isolamento o a pericolo di distacchi murari;
fanno eccezione i soli vizi indicati al n. 4 del prospetto riepilogativo allegato alla CTU (cfr. doc. 14 attoreo) aventi natura esclusivamente estetica.
Sottratta la cifra di euro 1300,00 oltre IVA relativa al difetto escluso, il convenuto deve quindi essere condannato a corrispondere al condominio la somma di CP_13
euro 89.511,93 (cfr. pagina 30 della CTU) ritenuta necessaria per l'eliminazione dei difetti a lui imputabili.
Relativamente alle domande presentate dai singoli condomini va parimenti fatto riferimento alle indicazioni contenute nel suddetto prospetto, escludendo il vizio inerente la proprietà – trattandosi di difetto lieve (mancata stuccatura CP_7 CP_8
delle piastrelle) non sussumibile nell'ambito dell'art. 1669 cc.
Per quel che concerne le altre proprietà con riferimento alle quali il CTU ha CP_1 riscontrato difetti imputabili al convenuto (Corso Meani, Manzotti, ), alle stesse spettano i risarcimenti indicati pari rispettivamente ad euro 1350,00, 2000,00 e
1175,00.
Può essere accolta anche la domanda avanzata dalla condomina avendo CP_9
il CTU rilevato un non certo insignificante problema di umidità all'interno della sua proprietà ed avendo la stessa prodotto due fatture inerenti lavori effettuati per rimediare a tale difetto (cfr. docc. 17 – 18 attorei dai quali si evince un costo degli interventi di euro 6930,00); fatture le cui voci ed il cui ammontare non sono stati oggetto di dettagliata contestazione avversaria.
Tutte le somme suindicate, trattandosi di crediti di natura risarcitoria, vanno maggiorate della rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e degli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Deve infine essere accolta, ancorché soltanto in relazione ai risarcimenti dovuti e non anche alle spese di giustizia (non coperte dalla polizza fatta valere), la domanda di manleva presentata dal convenuto nei confronti della propria compagnia CP_13
assicuratrice. L'eccezione sollevata da quest'ultima circa una presunta non copertura del danno in ragione della mancata autorizzazione dei lavori appare infatti superata dal conseguimento della dichiarazione definitiva di agibilità dell'immobile (cfr. doc.
34 di parte;
il CTU ha inoltre dichiarato come le opere eseguite non CP_13
presentino difformità di tipo edilizio o urbanistico (cfr. pag. 27 della CTU).
Le spese di giudizio (comprensive di quelle della fase di ATP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza: il convenuto dovrà quindi sostenere le CP_13
spese delle parti attrici le quali dovranno a loro volta sostenere le spese del convenuto la terza chiamata dovrà invece rifondere le spese processuali al CP_14
convenuto nei cui confronti risulta soccombente. Quanto alle spese di CTU CP_13
le stesse vanno poste a carico del convenuto CP_13
P.Q.M.
1) Condanna a corrispondere al la Controparte_13 Controparte_17
somma di euro 89.511,93 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo. 2) Condanna a corrispondere a e Controparte_13 Controparte_2 [...]
la somma di euro 1350,00 oltre rivalutazione dalla domanda CP_3
giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Condanna a corrispondere a la Controparte_13 Controparte_5
somma di euro 2000,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
4) Condanna a corrispondere ad la somma di euro Controparte_13 CP_11
1175,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
5) Condanna a corrispondere a la somma Controparte_13 Controparte_9
di euro 6930,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
6) Condanna la parte terza chiamata a tenere indenne da Controparte_13
qualsiasi esborso riferibile ai punti da 1 a 5 che precedono.
7) Respinge tutte le altre domande presentate dalle parti del giudizio.
8) Condanna a rifondere le parti attrici delle spese di giudizio Controparte_13
che si liquidano in euro 12.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
9) Condanna le parti attrici in solido a rifondere delle spese di CP_14
giudizio che si liquidano in euro 5000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
10) Condanna la parte terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_13
in euro 10.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
11) Pone le spese di CTU a carico di . Controparte_13 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 20 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa