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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2215/2022
R E P U B B L I C A$$I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Ada Mazzarelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta a ruolo al n. 2215/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianni Trabalzini ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
, (C.F. e P.IVA: in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Fabiana Schiavone e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata come da procura in atti.
PARTE APPELLATA (P.I. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore
PARTE APPELLATA- CONTUMACE avverso la sentenza n. 1015/2022 del Tribunale di Arezzo emessa in data 04.10.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado: - accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in premessa, che i convenuti sono tenuti a corrispondere in favore dell'attore, a titolo di risarcimento per il danno subito, patrimoniale e non, nonché biologico e morale e per le spese sostenute, la somma di € 48.390,00=, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia e/o ragione, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo
e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, con
l'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 in considerazione della predisposizione degli atti con collegamenti ipertestuali. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non accolte.”.
Per l'appellata : “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis CP_1
reiectis,- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
- in via istruttoria: senza con ciò invertire l'onere probatorio che incombe in capo a parte attrice, chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito formulati: 1) Vero che il giorno 9 maggio 2020 alle ore 13.30 si trovava in Via Patalecchia- località Brolio, LIe EN, con l'autocarro di proprietà di targato EA386JZ per le attività di prelievo dei rifiuti Controparte_2
porta a porta;
2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, l'autocarro era fermo lungo il ciglio destro della strada;
3) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo
n. 1, l'autocarro tg. EA386JZ aveva la freccia accesa;
4) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, si trovava sull'autocarro tg. EA386JZ e prendeva parte alle attività di prelievo dei rifiuti porta a porta;
5) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, vedeva sopraggiungere nel medesimo senso di marcia dell'autocarro tg. EA386JZ il sig. in Pt_1
bicicletta; 6) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, vedendo sopraggiungere il sig. in bicicletta, chiudeva lo sportello del lato sinistro dell'autocarro EA386JZ; 7) Dica Pt_1
il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, c'è stato urto tra lo sportello sinistro dell'autocarro tg. EA386JZ e la bicicletta del sig. 8) Vero che, in data 9 maggio 2020, Pt_1
ha reso la dichiarazione di cui al doc. 6 di parte attrice, che si rammostra al teste;
9) Vero che Via
Patalecchia (località Brolio) in LIe EN è una strada rettilinea e a doppio senso di marcia;
10) Vero che all'imbocco di Via Patalecchia (località Brolio) in LIe EN è presente una scuola e un segnale di attraversamento dei bambini;
11) Vero che all'imbocco di Via
Patalecchia (località Brolio) in LIe EN ad una distanza di 100 metri dal punto interessato dall'incidente è presente una doppia segnaletica di pericolo per l'attraversamento degli animali;
12) Conferma che la documentazione fotografica, che le si rammostra sub doc. 2 fascicolo convenuta, corrisponde all'imbocco di Via Patalecchia (località Brolio) in LIe EN.
Si indicano quali testimoni i signori: - residente in [...]della Chiana (AR), Testimone_1
Via Carraia;
- c/o sede legale di in Siena, Tes_2 Controparte_2
Via Fontebranda n. 65. Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova attorei che dovessero essere ammessi, indicando quale teste a prova contraria con i medesimi testi sopra citati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1015/2022 emessa in data 04.10.2022, con la quale il
Tribunale di Arezzo respingeva la sua domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Controparte_3
quale responsabile per RCA e Servizi Ecologici Integrati Toscana
[...]
S.r.l. , per i danni patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza del sinistro occorsogli in data 09.05.2020 e quantificati in € 48.390,00.
L'attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado esponeva:
- che in data 9.5.2020, alle ore 13.30 circa, mentre percorreva con la propria bicicletta, via della Patalecchia, in località Brolio, nel Comune di LI
EN (AR), all'altezza del civico n. 118 si accorgeva della presenza di un camion di proprietà di in sosta sul Controparte_2
margine della carreggiata, intento al prelievo dei rifiuti porta a porta;
- che, nel momento in cui il effettuava il sorpasso del veicolo in sosta, Pt_1
l'autista del mezzo, sig. apriva improvvisamente lo sportello Testimone_1
dell'autocarro, facendolo sbandare e cadere nel fossato sul lato sinistro;
- che, trasportato al Pronto Soccorso, gli veniva diagnosticata una frattura scomposta dell'olecrano destro con ferita lacero contusa;
- che, a seguito delle lesioni subite, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con cerchiaggio dinamico e debridement della FLC;
- che, richiesta dal perizia medico – legale, gli venivano accertate lesioni Pt_1
con limitazioni funzionali al gomito destro e alla spalla destra, ed in particolare alla regione preinserzionale del tendine sottoscapolare.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando la CP_1
fondatezza dell'avversa pretesa sia nell' an che nel quantum, sull'assunto che l'evento lesivo fosse da ricondursi in via esclusiva al comportamento imprudente del danneggiato con conseguente interruzione del nesso eziologico, in quanto l'attore, nonostante la segnaletica di pericolo, in presenza di un camion fermo con freccia accesa, aveva impegnato il passaggio a velocità troppo sostenuta per arrestare o frenare il velocipede in sicurezza, mentre l'autista aveva lievemente aperto la portiera del camion per poi richiuderla immediatamente alla vista del ciclista. Restava invece contumace la . Pt_2
Istruita la causa documentalmente, e respinte le richieste di prova per testi e di ctu medico-legale di parte attrice, il Tribunale, formulava alle parti proposta di conciliazione ex art. 185 bis cpc “Formula alle parti la seguente proposta di conciliazione: - abbandono del giudizio;
- rifusione, da parte attrice, delle spese di lite, per € 3.971,00, oltre accessori di legge;
”, e rinviava la causa per la valutazione della proposta. All'esito della mancata conclusione della controversia in via transattiva, il Tribunale di Arezzo, rigettava la domanda risarcitoria attribuendo al danneggiato l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta costituita. In particolare, il primo Giudice, osservava quanto segue: “si deve ritenere che la caduta dell'attore sia stata determinata dalla propria condotta di guida del velocipede, in maniera tanto preponderante da interrompere il nesso causale apertura dello sportello-sbandamento, secondo il principio di indeterminazione causale del “più probabile che non”, applicabile alla fattispecie”; “Pertanto, è possibile affermare che il sinistro non si sarebbe con ogni probabilità e ragionevolezza verificato ove l'attore avesse usato la (maggior) prudenza che era da lui esigibile nella particolare situazione in cui si è venuto a trovare, se del caso procedendo a passo d'uomo o, addirittura, fermandosi fino alla completa liberazione della strada”.
Avverso siffatta decisione l'attore proponeva appello fondato sui seguenti motivi di impugnazione:
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C.: ERRONEA VALUTAZIONE DEL
NESSO DI CAUSALITA
Con il primo motivo l'appellante contestava quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva affermato la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, sostenendo, al contrario, che l'antecedente logico della propria caduta fosse rappresentato dall'apertura dello sportello da parte dell'operatore della società convenuta, perché in assenza di siffatta condotta, egli avrebbe superato il veicolo in sosta senza problemi, considerato altresì che non sopravveniva alcun altro mezzo dall'altra direzione di marcia. 2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 - 115 C.P.C. E DELL'ART. 2967 C.C. -
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI
Con il secondo motivo il lamentava che il giudice di prime cure avesse Pt_1
descritto uno stato dei luoghi completamente alterato rispetto alle circostanze risultanti dagli atti, in particolare, dalle fotografie depositate in giudizio, il Giudice, basandosi su calcoli arbitrari e propri, non corrispondenti né allo stato dei luoghi e nemmeno a fatti notori, aveva tratto conclusioni errate sullo spazio di passaggio disponibile per il transito della bicicletta, “si nota che la carreggiata, larga in tutto m. 3,20 circa (cfr. foto 7 di parte convenuta) appariva occupata dalla mole del camion, in misura di almeno
2/3, (cfr. foto 2 di parte attrice), con la conseguenza che residuava, per l'attore, un passaggio di circa cm. 106, corrispondente ad una distanza di poco superiore alla larghezza di un ciclista di media statura, che si trovi in sella alla sua bicicletta”.
Al contrario, secondo il la misurazione della larghezza della strada non era Pt_1
affatto accertata, avendo lo stesso contestato le fotografie prodotte da nelle CP_1
quali era riportata la dicitura “circa 3,20 m”, apposta direttamente dalla controparte, senza alcuna verifica della stessa.
Inoltre, parte appellante lamentava la valutazione sulla velocità della bicicletta dell'attore che secondo il giudice di primo grado “non è stato possibile appurare, non potendosi ritenere probante la documentazione all'uopo prodotta (doc. 8), contestata da parte convenuta (ai fini di cui all'art. 115 del cpc), priva di riferimenti alla situazione temporale e alla bicicletta dell'attore; né avendo lo stesso articolato prove testimoniali sul punto”.
Al contrario, secondo l'appellante dovevano essere valutate come prove, e quindi ritenute attendibili, le schermate estratte dal ciclocomputer ON 42 (apparecchio rilevatore di dati inerenti i percorsi effettuati, compresa la velocità raggiunta), posto sulla bicicletta dell'attore, che ne documentava esattamente la velocità (linea blu), pari a 20.47 km/h, nell'istante in cui erano cessate le pedalate (linea verde interrotta).
3) VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. - MANCATA VALUTAZIONE
DELLA CONDOTTA ILLECITA DELL'AUTISTA Con il terzo motivo l'appellante contestava quella parte della sentenza in cui il
Giudice del Tribunale di Arezzo, aveva sostenuto che “il sinistro non si sarebbe con ogni probabilità e ragionevolezza verificato ove l'attore avesse usato la (maggior) prudenza che era da lui esigibile nella particolare situazione in cui si è venuto a trovare, se del caso procedendo a passo
d'uomo o, addirittura, fermandosi fino alla completa liberazione della strada. Infine, il medesimo grado di prudenza non era nel caso di specie esigibile in capo all'autista del camion, il quale ha socchiuso la portiera senza vedersi della presenza di una bicicletta (la quale, per sua natura di veicolo a pedali, non provoca rumore che possa attirare l'attenzione degli altri utenti della strada) e
l'ha immediatamente richiusa, appena si è accorto della presenza dell'attore, con ciò evitando l'urto.
Per cui non è possibile ritenere che lo sbandamento non si sarebbe verificato, ove il camionista non avesse socchiuso la portiera, in presenza di una velocità ulteriormente moderata, da parte dell'attore.”
Assumeva invece che l'autista di avesse tenuto una condotta contraria CP_4
alle prescrizioni contenute all'art. 157 comma 7 C.d.S. in base al quale : “È fatto divieto
a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
4) ERRONEA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2054 C.C.
Con il quarto motivo l'appellante censurava, infine, quella parte della sentenza in cui il Giudice aveva stabilito che “nel caso di specie, non può operare la presunzione di corresponsabilità che l'art. 2054, c. II, del c.c. detta per la sola ipotesi della circolazione di veicoli, poiché nel caso che occupa il camion si trovava fermo sul margine destro della carreggiata”.
Il reiterava, poi, le richieste istruttorie, così come articolate nel giudizio di Pt_1
primo grado e chiedeva che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
istando per la reiezione del gravame in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La Corte, con ordinanza del 16.05.2024, verificata la regolarità della notifica dell'appello a non costituita, ne dichiarava la contumacia;
la causa era CP_5
trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del28 gennaio
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello vanno analizzati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, vertendo gli stessi sulla prova del nesso causale e sulla dinamica dell'incidente.
L'appellante lamenta da parte del Tribunale una erronea valutazione della dinamica del sinistro e degli elementi probatori a disposizione, ribadendo come l'incidente di cui trattasi sia riconducibile alla esclusiva responsabilità dell'autista del camion, atteso che una più attenta ed oculata disamina delle risultanze istruttorie non avrebbe mancato di evidenziare l'evolversi causale dell'accadimento, soprattutto in merito alla ricostruzione del fatto.
Le doglienze sono fondate nei limiti di quanto ritenuto.
Dalle allegazioni delle parti e dai documenti prodotti dinanzi al Tribunale, è pacifico e dimostrato che il sinistro per cui è causa sia avvenuto in orario diurno, in condizioni di piena visibilità, su tratto di strada rettilineo ma ristretto dalla presenza del camion della , fermo sulla parte destra della carreggiata, con la freccia di stazionamento Pt_2
accesa, essendo in corso operazioni di raccolta dei rifiuti, da parte di un operatore che si trovava all'esterno del camion , mentre l'autista era all'interno del mezzo. In siffatte condizioni di tempo e luogo il a bordo della sua biciletta, Pt_1
procedendo ad una velocità che non è stato possibile appurare, decideva di superare il camion incuneandosi nello spazio a sinistra;
in quel momento l'autista apriva la portiera del camion che tuttavia richiudeva subito, avvedutosi del ciclista, il quale, spaventatosi, perdeva il controllo del velocipede cadendo nel fossato posta al suo lato sinistro, riportando lesioni.
Siffatta ricostruzione della dinamica dell'incidente è comprovata anche dal CID e dalla dichiarazione allegata al medesimo proveniente dall'autista del camion.
Ciò posto, va dunque valutata l'incidenza eziologica delle condotte dei soggetti coinvolti ai fini dell'attribuzione della correlativa responsabilità. E' opportuno ricordare che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che in tema di illecito aquiliano, perché possa dirsi esistente un nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento lesivo devono sussistere due condizioni: a) la condotta tenuta dal preteso responsabile deve essere un antecedente necessario dell'evento di danno, nel senso che senza di essa il pregiudizio non si sarebbe verificato (principio della condicio sine qua non); b) la condotta del responsabile non deve essere neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso (giurisprudenza pacifica: ex multis, cass, sentenza n.23915 del 22/10/2013).
Tra le cause di per sé idonee ad interrompere il nesso di causa può rientrare anche la condotta della vittima del fatto che si assume illecito: ciò si verifica quando tale condotta, pone in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione. Ed infatti qualsiasi ipotesi di responsabilità (concreta o presunta) resta esclusa e superata se il danneggiato, pur avvedendosi o potendosi avvedere con l'uso dell'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, vi si esponga volontariamente (c.d. rischio elettivo).
Tale conclusione poggia sull'art.1227 co. I c.c., che esclude il diritto al risarcimento per i danni che la vittima avrebbe potuto evitare con la comune prudenza e, a livello costituzionale, sull'art. 2 Cost. a norma del quale tra i doveri di solidarietà sociale rientra anche quello di tenere condotte responsabili, meditate e mature, al fine di prevenire danni a sé e agli altri.
Infine la presunzione di colpa di cui al comma secondo dell'art. 2054 c.c., può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso, operando dunque soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro”
(Cassazione civile sez. III, 26.07.2022, n.23300; v. Cass. 15152/2023). L'applicazione di siffatti principi induce a ritenere provato un concorso causale da attribuirsi nella misura del 70% al danneggiato e del 30% all'autista del camion.
Nello specifico, nel tratto di strada ove l'incidente si è verificato vi è soltanto una corsia per entrambi i sensi di marcia;
la presenza del camion fermo al margine destro della strada, di cui occupava i due terzi, avrebbe dovuto indurre il ciclista ad arrestare la corsa o comunque ad assicurarsi che la strada fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso in sicurezza, potendo peraltro prevedere la discesa dal camion dell'altro operatore a bordo, essendo in corso le operazioni di raccolta dei rifiuti. E' anche vero che l'autista aveva piena visibilità e quindi prima di aprire lo sportello, in conformità alla previsione dell'art. 157 cds, avrebbe dovuto accertarsi che nessun mezzo sopraggiungesse dal lato della portiera, comportamento prudenziale invece omesso, come dimostra il fatto che egli, accortosi in un secondo momento- sia pur quasi immediato- della presenza del ciclista, richiudeva lo sportello. Tale condotta ha avuto comunque una incidenza causale perché ha innescato nella vittima il convincimento di trovarsi di fronte ad un improvviso e imprevisto ostacolo, cui ha fatto seguito la perdita di controllo del mezzo e la caduta nel fossato laterale. Non può tuttavia non considerarsi che l'incidente si è verificato nell'arco temporale di pochi secondi in cui mentre l'autista del camion ha avuto la prontezza di porre in essere una manovra per evitare l'urto, riuscendoci, il invece-che già si era posto incautamente in una situazione di Pt_1
pericolo, decidendo di effettuare il sorpasso su strada con una sola corsia a doppio senso di circolazione, incuneandosi in uno spazio ristretto- non è riuscito a porre in essere alcuna manovra per mantenere il controllo della bicicletta, elemento ulteriore da cui si presume che procedesse ad una velocità non adeguata alle condizioni concrete della circolazione e non prestasse la dovuta attenzione richiesta.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi accertata una corresponsabilità dell'autista di nella causazione del Pt_2
sinistro, nella misura del 30% pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'espletamento di ctu medico legale- non ammessa dal
Tribunale in ragione del rigetto nell'an della domanda attorea- ai fini dell'accertamento dell'entità dei danni riportati dal a seguito dell'incidente. Pt_1
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così statuisce:
-in riforma della sentenza n. 1015/2022 del 04.10.2022 del Tribunale di Arezzo, accertata la responsabilità nella causazione del sinistro del 9.5.2020, di Parte_1
nella misura del 70% e di per il residuo 30% Pt_2
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
R E P U B B L I C A$$I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Ada Mazzarelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta a ruolo al n. 2215/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianni Trabalzini ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
, (C.F. e P.IVA: in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Fabiana Schiavone e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata come da procura in atti.
PARTE APPELLATA (P.I. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore
PARTE APPELLATA- CONTUMACE avverso la sentenza n. 1015/2022 del Tribunale di Arezzo emessa in data 04.10.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado: - accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in premessa, che i convenuti sono tenuti a corrispondere in favore dell'attore, a titolo di risarcimento per il danno subito, patrimoniale e non, nonché biologico e morale e per le spese sostenute, la somma di € 48.390,00=, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia e/o ragione, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo
e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, con
l'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 in considerazione della predisposizione degli atti con collegamenti ipertestuali. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non accolte.”.
Per l'appellata : “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis CP_1
reiectis,- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
- in via istruttoria: senza con ciò invertire l'onere probatorio che incombe in capo a parte attrice, chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito formulati: 1) Vero che il giorno 9 maggio 2020 alle ore 13.30 si trovava in Via Patalecchia- località Brolio, LIe EN, con l'autocarro di proprietà di targato EA386JZ per le attività di prelievo dei rifiuti Controparte_2
porta a porta;
2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, l'autocarro era fermo lungo il ciglio destro della strada;
3) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo
n. 1, l'autocarro tg. EA386JZ aveva la freccia accesa;
4) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, si trovava sull'autocarro tg. EA386JZ e prendeva parte alle attività di prelievo dei rifiuti porta a porta;
5) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, vedeva sopraggiungere nel medesimo senso di marcia dell'autocarro tg. EA386JZ il sig. in Pt_1
bicicletta; 6) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, vedendo sopraggiungere il sig. in bicicletta, chiudeva lo sportello del lato sinistro dell'autocarro EA386JZ; 7) Dica Pt_1
il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo n. 1, c'è stato urto tra lo sportello sinistro dell'autocarro tg. EA386JZ e la bicicletta del sig. 8) Vero che, in data 9 maggio 2020, Pt_1
ha reso la dichiarazione di cui al doc. 6 di parte attrice, che si rammostra al teste;
9) Vero che Via
Patalecchia (località Brolio) in LIe EN è una strada rettilinea e a doppio senso di marcia;
10) Vero che all'imbocco di Via Patalecchia (località Brolio) in LIe EN è presente una scuola e un segnale di attraversamento dei bambini;
11) Vero che all'imbocco di Via
Patalecchia (località Brolio) in LIe EN ad una distanza di 100 metri dal punto interessato dall'incidente è presente una doppia segnaletica di pericolo per l'attraversamento degli animali;
12) Conferma che la documentazione fotografica, che le si rammostra sub doc. 2 fascicolo convenuta, corrisponde all'imbocco di Via Patalecchia (località Brolio) in LIe EN.
Si indicano quali testimoni i signori: - residente in [...]della Chiana (AR), Testimone_1
Via Carraia;
- c/o sede legale di in Siena, Tes_2 Controparte_2
Via Fontebranda n. 65. Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova attorei che dovessero essere ammessi, indicando quale teste a prova contraria con i medesimi testi sopra citati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1015/2022 emessa in data 04.10.2022, con la quale il
Tribunale di Arezzo respingeva la sua domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Controparte_3
quale responsabile per RCA e Servizi Ecologici Integrati Toscana
[...]
S.r.l. , per i danni patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza del sinistro occorsogli in data 09.05.2020 e quantificati in € 48.390,00.
L'attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado esponeva:
- che in data 9.5.2020, alle ore 13.30 circa, mentre percorreva con la propria bicicletta, via della Patalecchia, in località Brolio, nel Comune di LI
EN (AR), all'altezza del civico n. 118 si accorgeva della presenza di un camion di proprietà di in sosta sul Controparte_2
margine della carreggiata, intento al prelievo dei rifiuti porta a porta;
- che, nel momento in cui il effettuava il sorpasso del veicolo in sosta, Pt_1
l'autista del mezzo, sig. apriva improvvisamente lo sportello Testimone_1
dell'autocarro, facendolo sbandare e cadere nel fossato sul lato sinistro;
- che, trasportato al Pronto Soccorso, gli veniva diagnosticata una frattura scomposta dell'olecrano destro con ferita lacero contusa;
- che, a seguito delle lesioni subite, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con cerchiaggio dinamico e debridement della FLC;
- che, richiesta dal perizia medico – legale, gli venivano accertate lesioni Pt_1
con limitazioni funzionali al gomito destro e alla spalla destra, ed in particolare alla regione preinserzionale del tendine sottoscapolare.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando la CP_1
fondatezza dell'avversa pretesa sia nell' an che nel quantum, sull'assunto che l'evento lesivo fosse da ricondursi in via esclusiva al comportamento imprudente del danneggiato con conseguente interruzione del nesso eziologico, in quanto l'attore, nonostante la segnaletica di pericolo, in presenza di un camion fermo con freccia accesa, aveva impegnato il passaggio a velocità troppo sostenuta per arrestare o frenare il velocipede in sicurezza, mentre l'autista aveva lievemente aperto la portiera del camion per poi richiuderla immediatamente alla vista del ciclista. Restava invece contumace la . Pt_2
Istruita la causa documentalmente, e respinte le richieste di prova per testi e di ctu medico-legale di parte attrice, il Tribunale, formulava alle parti proposta di conciliazione ex art. 185 bis cpc “Formula alle parti la seguente proposta di conciliazione: - abbandono del giudizio;
- rifusione, da parte attrice, delle spese di lite, per € 3.971,00, oltre accessori di legge;
”, e rinviava la causa per la valutazione della proposta. All'esito della mancata conclusione della controversia in via transattiva, il Tribunale di Arezzo, rigettava la domanda risarcitoria attribuendo al danneggiato l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta costituita. In particolare, il primo Giudice, osservava quanto segue: “si deve ritenere che la caduta dell'attore sia stata determinata dalla propria condotta di guida del velocipede, in maniera tanto preponderante da interrompere il nesso causale apertura dello sportello-sbandamento, secondo il principio di indeterminazione causale del “più probabile che non”, applicabile alla fattispecie”; “Pertanto, è possibile affermare che il sinistro non si sarebbe con ogni probabilità e ragionevolezza verificato ove l'attore avesse usato la (maggior) prudenza che era da lui esigibile nella particolare situazione in cui si è venuto a trovare, se del caso procedendo a passo d'uomo o, addirittura, fermandosi fino alla completa liberazione della strada”.
Avverso siffatta decisione l'attore proponeva appello fondato sui seguenti motivi di impugnazione:
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C.: ERRONEA VALUTAZIONE DEL
NESSO DI CAUSALITA
Con il primo motivo l'appellante contestava quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva affermato la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, sostenendo, al contrario, che l'antecedente logico della propria caduta fosse rappresentato dall'apertura dello sportello da parte dell'operatore della società convenuta, perché in assenza di siffatta condotta, egli avrebbe superato il veicolo in sosta senza problemi, considerato altresì che non sopravveniva alcun altro mezzo dall'altra direzione di marcia. 2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 - 115 C.P.C. E DELL'ART. 2967 C.C. -
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI
Con il secondo motivo il lamentava che il giudice di prime cure avesse Pt_1
descritto uno stato dei luoghi completamente alterato rispetto alle circostanze risultanti dagli atti, in particolare, dalle fotografie depositate in giudizio, il Giudice, basandosi su calcoli arbitrari e propri, non corrispondenti né allo stato dei luoghi e nemmeno a fatti notori, aveva tratto conclusioni errate sullo spazio di passaggio disponibile per il transito della bicicletta, “si nota che la carreggiata, larga in tutto m. 3,20 circa (cfr. foto 7 di parte convenuta) appariva occupata dalla mole del camion, in misura di almeno
2/3, (cfr. foto 2 di parte attrice), con la conseguenza che residuava, per l'attore, un passaggio di circa cm. 106, corrispondente ad una distanza di poco superiore alla larghezza di un ciclista di media statura, che si trovi in sella alla sua bicicletta”.
Al contrario, secondo il la misurazione della larghezza della strada non era Pt_1
affatto accertata, avendo lo stesso contestato le fotografie prodotte da nelle CP_1
quali era riportata la dicitura “circa 3,20 m”, apposta direttamente dalla controparte, senza alcuna verifica della stessa.
Inoltre, parte appellante lamentava la valutazione sulla velocità della bicicletta dell'attore che secondo il giudice di primo grado “non è stato possibile appurare, non potendosi ritenere probante la documentazione all'uopo prodotta (doc. 8), contestata da parte convenuta (ai fini di cui all'art. 115 del cpc), priva di riferimenti alla situazione temporale e alla bicicletta dell'attore; né avendo lo stesso articolato prove testimoniali sul punto”.
Al contrario, secondo l'appellante dovevano essere valutate come prove, e quindi ritenute attendibili, le schermate estratte dal ciclocomputer ON 42 (apparecchio rilevatore di dati inerenti i percorsi effettuati, compresa la velocità raggiunta), posto sulla bicicletta dell'attore, che ne documentava esattamente la velocità (linea blu), pari a 20.47 km/h, nell'istante in cui erano cessate le pedalate (linea verde interrotta).
3) VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. - MANCATA VALUTAZIONE
DELLA CONDOTTA ILLECITA DELL'AUTISTA Con il terzo motivo l'appellante contestava quella parte della sentenza in cui il
Giudice del Tribunale di Arezzo, aveva sostenuto che “il sinistro non si sarebbe con ogni probabilità e ragionevolezza verificato ove l'attore avesse usato la (maggior) prudenza che era da lui esigibile nella particolare situazione in cui si è venuto a trovare, se del caso procedendo a passo
d'uomo o, addirittura, fermandosi fino alla completa liberazione della strada. Infine, il medesimo grado di prudenza non era nel caso di specie esigibile in capo all'autista del camion, il quale ha socchiuso la portiera senza vedersi della presenza di una bicicletta (la quale, per sua natura di veicolo a pedali, non provoca rumore che possa attirare l'attenzione degli altri utenti della strada) e
l'ha immediatamente richiusa, appena si è accorto della presenza dell'attore, con ciò evitando l'urto.
Per cui non è possibile ritenere che lo sbandamento non si sarebbe verificato, ove il camionista non avesse socchiuso la portiera, in presenza di una velocità ulteriormente moderata, da parte dell'attore.”
Assumeva invece che l'autista di avesse tenuto una condotta contraria CP_4
alle prescrizioni contenute all'art. 157 comma 7 C.d.S. in base al quale : “È fatto divieto
a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
4) ERRONEA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2054 C.C.
Con il quarto motivo l'appellante censurava, infine, quella parte della sentenza in cui il Giudice aveva stabilito che “nel caso di specie, non può operare la presunzione di corresponsabilità che l'art. 2054, c. II, del c.c. detta per la sola ipotesi della circolazione di veicoli, poiché nel caso che occupa il camion si trovava fermo sul margine destro della carreggiata”.
Il reiterava, poi, le richieste istruttorie, così come articolate nel giudizio di Pt_1
primo grado e chiedeva che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
istando per la reiezione del gravame in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La Corte, con ordinanza del 16.05.2024, verificata la regolarità della notifica dell'appello a non costituita, ne dichiarava la contumacia;
la causa era CP_5
trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del28 gennaio
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello vanno analizzati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, vertendo gli stessi sulla prova del nesso causale e sulla dinamica dell'incidente.
L'appellante lamenta da parte del Tribunale una erronea valutazione della dinamica del sinistro e degli elementi probatori a disposizione, ribadendo come l'incidente di cui trattasi sia riconducibile alla esclusiva responsabilità dell'autista del camion, atteso che una più attenta ed oculata disamina delle risultanze istruttorie non avrebbe mancato di evidenziare l'evolversi causale dell'accadimento, soprattutto in merito alla ricostruzione del fatto.
Le doglienze sono fondate nei limiti di quanto ritenuto.
Dalle allegazioni delle parti e dai documenti prodotti dinanzi al Tribunale, è pacifico e dimostrato che il sinistro per cui è causa sia avvenuto in orario diurno, in condizioni di piena visibilità, su tratto di strada rettilineo ma ristretto dalla presenza del camion della , fermo sulla parte destra della carreggiata, con la freccia di stazionamento Pt_2
accesa, essendo in corso operazioni di raccolta dei rifiuti, da parte di un operatore che si trovava all'esterno del camion , mentre l'autista era all'interno del mezzo. In siffatte condizioni di tempo e luogo il a bordo della sua biciletta, Pt_1
procedendo ad una velocità che non è stato possibile appurare, decideva di superare il camion incuneandosi nello spazio a sinistra;
in quel momento l'autista apriva la portiera del camion che tuttavia richiudeva subito, avvedutosi del ciclista, il quale, spaventatosi, perdeva il controllo del velocipede cadendo nel fossato posta al suo lato sinistro, riportando lesioni.
Siffatta ricostruzione della dinamica dell'incidente è comprovata anche dal CID e dalla dichiarazione allegata al medesimo proveniente dall'autista del camion.
Ciò posto, va dunque valutata l'incidenza eziologica delle condotte dei soggetti coinvolti ai fini dell'attribuzione della correlativa responsabilità. E' opportuno ricordare che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che in tema di illecito aquiliano, perché possa dirsi esistente un nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento lesivo devono sussistere due condizioni: a) la condotta tenuta dal preteso responsabile deve essere un antecedente necessario dell'evento di danno, nel senso che senza di essa il pregiudizio non si sarebbe verificato (principio della condicio sine qua non); b) la condotta del responsabile non deve essere neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso (giurisprudenza pacifica: ex multis, cass, sentenza n.23915 del 22/10/2013).
Tra le cause di per sé idonee ad interrompere il nesso di causa può rientrare anche la condotta della vittima del fatto che si assume illecito: ciò si verifica quando tale condotta, pone in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione. Ed infatti qualsiasi ipotesi di responsabilità (concreta o presunta) resta esclusa e superata se il danneggiato, pur avvedendosi o potendosi avvedere con l'uso dell'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, vi si esponga volontariamente (c.d. rischio elettivo).
Tale conclusione poggia sull'art.1227 co. I c.c., che esclude il diritto al risarcimento per i danni che la vittima avrebbe potuto evitare con la comune prudenza e, a livello costituzionale, sull'art. 2 Cost. a norma del quale tra i doveri di solidarietà sociale rientra anche quello di tenere condotte responsabili, meditate e mature, al fine di prevenire danni a sé e agli altri.
Infine la presunzione di colpa di cui al comma secondo dell'art. 2054 c.c., può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso, operando dunque soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro”
(Cassazione civile sez. III, 26.07.2022, n.23300; v. Cass. 15152/2023). L'applicazione di siffatti principi induce a ritenere provato un concorso causale da attribuirsi nella misura del 70% al danneggiato e del 30% all'autista del camion.
Nello specifico, nel tratto di strada ove l'incidente si è verificato vi è soltanto una corsia per entrambi i sensi di marcia;
la presenza del camion fermo al margine destro della strada, di cui occupava i due terzi, avrebbe dovuto indurre il ciclista ad arrestare la corsa o comunque ad assicurarsi che la strada fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso in sicurezza, potendo peraltro prevedere la discesa dal camion dell'altro operatore a bordo, essendo in corso le operazioni di raccolta dei rifiuti. E' anche vero che l'autista aveva piena visibilità e quindi prima di aprire lo sportello, in conformità alla previsione dell'art. 157 cds, avrebbe dovuto accertarsi che nessun mezzo sopraggiungesse dal lato della portiera, comportamento prudenziale invece omesso, come dimostra il fatto che egli, accortosi in un secondo momento- sia pur quasi immediato- della presenza del ciclista, richiudeva lo sportello. Tale condotta ha avuto comunque una incidenza causale perché ha innescato nella vittima il convincimento di trovarsi di fronte ad un improvviso e imprevisto ostacolo, cui ha fatto seguito la perdita di controllo del mezzo e la caduta nel fossato laterale. Non può tuttavia non considerarsi che l'incidente si è verificato nell'arco temporale di pochi secondi in cui mentre l'autista del camion ha avuto la prontezza di porre in essere una manovra per evitare l'urto, riuscendoci, il invece-che già si era posto incautamente in una situazione di Pt_1
pericolo, decidendo di effettuare il sorpasso su strada con una sola corsia a doppio senso di circolazione, incuneandosi in uno spazio ristretto- non è riuscito a porre in essere alcuna manovra per mantenere il controllo della bicicletta, elemento ulteriore da cui si presume che procedesse ad una velocità non adeguata alle condizioni concrete della circolazione e non prestasse la dovuta attenzione richiesta.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi accertata una corresponsabilità dell'autista di nella causazione del Pt_2
sinistro, nella misura del 30% pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'espletamento di ctu medico legale- non ammessa dal
Tribunale in ragione del rigetto nell'an della domanda attorea- ai fini dell'accertamento dell'entità dei danni riportati dal a seguito dell'incidente. Pt_1
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così statuisce:
-in riforma della sentenza n. 1015/2022 del 04.10.2022 del Tribunale di Arezzo, accertata la responsabilità nella causazione del sinistro del 9.5.2020, di Parte_1
nella misura del 70% e di per il residuo 30% Pt_2
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.