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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13572/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore di ufficio di imputato irreperibile, l'avv. , impugna il decreto i emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione Parte_1 monocratica Prima Sezione Penale, in data 25.10.2024, nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r 1560/2019
RGNR – n. 3277/2020 RG TRIB, nei confronti di nato in [...] il 1° gennaio 1989 - per aver il CP_2
Giudice liquidato la somma di € 315,34 oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge;
In particolare, il Giudice ha ritenuto che, il difensore abbia quindi diritto ad ottenere la liquidazione del compenso professionale spettante ex art 117 D.P.R. n. 115/22, nella determinazione del quale deve tenersi conto della particolare natura della sentenza emessa: sentenza in rito, inappellabile e con efficacia definitoria solo provvisoria, in quanto destinata ad essere revocata, con conseguente riapertura del processo, in caso di rintraccio dell'imputato nei limiti temporali indicati nella sentenza stessa;
ritenuto pertanto che, mentre
l'attività di studio del fascicolo è stata esperita e deve essere considerata nella determinazione del compenso, viceversa la liquidazione richiesta per la fase decisoria non può essere accordata, non essendo stata compiuta dalla difesa alcuna attività oltre quella di studio, ed essendo stata emessa una sentenza che, per sua natura e per gli effetti esplicati non può essere considerata alla stregua di un provvedimento definitorio;
rilevato che devono applicarsi i nuovi parametri di cui al D.M. 13.8.2022 n. 147, in vigore dal 23.10.2022, e che nella richiamata
pagina 1 di 5 cornice tariffaria appare congruo determinare il compenso nella complessiva somma di € 300,00, così determinata: fase di studio € 450,00, ridotto di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/02, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge”
La ricorrente deduce che il decreto impugnato sia contrario con quanto contenuto nel D.M. n. 55/2014 che elenca le attività rientranti in ciascuna fase (attività che risultano svolte dal difensore, avendo partecipato a quattro udienze, compresa la partecipazione all'udienza di discussione con relativa richiesta di concludere ex art. 420 quater c.p.p.). Sul punto, la ricorrente precisa che l'art. 420 quater, comma 3, c.p.p. prevede che qualora l'imputato venga rintracciato nei termini di legge la sentenza pronunciata ai sensi del comma 1, sia revocata precisando al successivo comma 4, lett. d) che
“qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420 ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore”, ricominciando ex novo il processo. Non solo il successivo comma 6 stabilisce che “Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata”, con la conseguenza che qualora la sentenza diventi definitiva, il difensore non potrà soddisfare le proprie pretese.
La ricorrente conclude e chiede: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, riformare il decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Sez. I Penale, in data 25 ottobre 2024, e liquidare in favore del sottoscritto difensore l'importo di
Euro 630,34, o quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso forfettario del
15% per spese generali, IVA e CAP, come per legge, a titolo di onorari per l'attività professionale svolta in favore del sig. nell'ambito del procedimento penale n. 1560/2019 RGNR – n. 3277/2020 RG TRIB., CP_2 oltre ad Euro 70,00 per spese vive per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 poiché infondato in fatto e in diritto. Il ha ritenuto corretta la liquidazione del giudice in quanto CP_1 calcolata sulla base dei valori inferiori ai parametri tabellari medi che costituiscono il massimo liquidabile. Il giudice ha applicato, sul valore così determinato, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/02 per le liquidazioni effettuate nell'ambito del processo penale.
Il ha inoltre osservato che” nel caso di specie viene in rilievo l'attività svolta dall'opponente quale CP_1 difensore d'ufficio in un'unica udienza in un procedimento di minima complessità, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello giuridico. La liquidazione del giudice di prima istanza appare dunque congrua rispetto all'attività svolta;
evidenziando, inoltre, che la sentenza della CGUE, II Sez., 25.2.2024, causa C-438/22 ha
pagina 2 di 5 sostanzialmente escluso la compatibilità con l'ordinamento comunitario di parametri minimi inderogabili nella liquidazione del compenso del difensore”.
All'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito del deposito delle suddette note.
******
Secondo l'art. 12 D.M. 55/2014, il giudice, nella liquidazione del compenso al difensore: “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento “
Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a)
n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 così disponendo: “All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (…) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
La locuzione “di regola” è stata sostituita con “in ogni caso non oltre”. Sul punto, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale C. Cass. Sez II Civ. 11788/2023 ; C. Cass. Civ. II 10438/2023; C. Cass. Civ. Sez.
n. 9815/2023; C. Cass. Sez. VI civ. 34573/2021; C. Cass. Sez. VI sent. n. 956/2020; C. Cass. Sez. VI civ. Sent.
n. 9124/2020) secondo il quale in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Ritornando al caso in esame, il ricorrente lamenta che il giudice penale abbia liquidato l'importo di € 315,00 €, oltre spese generali I.V.A e C.A.P, per l'attività espletata quale difensore penale nominato di ufficio di CP_2
senza considerare i compensi per la fase decisionale, in ragione della natura della sentenza emessa.
[...]
Ritiene questo giudice che spettino all'avv. , anche i compensi per la fase decisionale in ragione Parte_1 della partecipazione alle udienze relative alla fase decisionale, come documentato in atti (7 settembre 2020, 12 febbraio 2021, 18 febbraio 2022; 3 marzo 2023).
Ciò detto, è necessario rimodulare il compenso liquidabile all'avv. tenendo fermo il riferimento alla Pt_1 tabella allegata al D.M. n. 147 /2022 che prevede i parametri medi per la determinazione del compenso per l'attività giudiziale svolta nel settore penale innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ma considerando anche la fase decisionale.
Pertanto, va liquidato l'importo per la fase di studio € 473 e per la fase decisionale € 1418,00 pari a € con la riduzione del 50 % in forza dell'art. 12 comma 1 D.M 55/2014 dimezzati ex art 106 bis dpr 115/2002 pari a €
630,34 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Di nessun effetto appaiono le deduzioni di parte convenuta circa la derogabilità dei minimi tariffari in conseguenza della operatività nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità
Europea – II sez. del 25 gennaio 2024.
pagina 3 di 5 Si richiama a tal proposito l'orientamento espresso più volte dalla Corte di Cassazione, (Ordinanza n.
12531/2024 del 8.5.2024) che ha riaffermato la vigenza della inderogabilità dei minimi tariffari, statuendo che
“In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
Dalla soccombenza discende la condanna del al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente procedimento liquidate secondo il D.M. 55/2014 nei minimi per le fasi svolte (esclusa la fase di studio e la fase di trattazione – istruttoria ) vista la limitata complessità del giudizio;
p.q.m.
Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto del Tribunale di Firenze – Prima Sezione
Penale – in composizione monocratica, depositato in data 15 gennaio 2024 liquida all'Avv. quale difensore di ufficio di per l'attività espletata nell'ambito Parte_1 CP_2 del procedimento penale n. 1560/2019 r.g.n.r. n. 3277/2020 r.g. Trib. l'importo di € 630,34 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA, oltre spese vive per € 70,00.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio Controparte_1 liquidate in € 719,25 oltre il 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P. M
SI COMUNICHI
Firenze, 5.6.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa A. Galano
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13572/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore di ufficio di imputato irreperibile, l'avv. , impugna il decreto i emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione Parte_1 monocratica Prima Sezione Penale, in data 25.10.2024, nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r 1560/2019
RGNR – n. 3277/2020 RG TRIB, nei confronti di nato in [...] il 1° gennaio 1989 - per aver il CP_2
Giudice liquidato la somma di € 315,34 oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge;
In particolare, il Giudice ha ritenuto che, il difensore abbia quindi diritto ad ottenere la liquidazione del compenso professionale spettante ex art 117 D.P.R. n. 115/22, nella determinazione del quale deve tenersi conto della particolare natura della sentenza emessa: sentenza in rito, inappellabile e con efficacia definitoria solo provvisoria, in quanto destinata ad essere revocata, con conseguente riapertura del processo, in caso di rintraccio dell'imputato nei limiti temporali indicati nella sentenza stessa;
ritenuto pertanto che, mentre
l'attività di studio del fascicolo è stata esperita e deve essere considerata nella determinazione del compenso, viceversa la liquidazione richiesta per la fase decisoria non può essere accordata, non essendo stata compiuta dalla difesa alcuna attività oltre quella di studio, ed essendo stata emessa una sentenza che, per sua natura e per gli effetti esplicati non può essere considerata alla stregua di un provvedimento definitorio;
rilevato che devono applicarsi i nuovi parametri di cui al D.M. 13.8.2022 n. 147, in vigore dal 23.10.2022, e che nella richiamata
pagina 1 di 5 cornice tariffaria appare congruo determinare il compenso nella complessiva somma di € 300,00, così determinata: fase di studio € 450,00, ridotto di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/02, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge”
La ricorrente deduce che il decreto impugnato sia contrario con quanto contenuto nel D.M. n. 55/2014 che elenca le attività rientranti in ciascuna fase (attività che risultano svolte dal difensore, avendo partecipato a quattro udienze, compresa la partecipazione all'udienza di discussione con relativa richiesta di concludere ex art. 420 quater c.p.p.). Sul punto, la ricorrente precisa che l'art. 420 quater, comma 3, c.p.p. prevede che qualora l'imputato venga rintracciato nei termini di legge la sentenza pronunciata ai sensi del comma 1, sia revocata precisando al successivo comma 4, lett. d) che
“qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420 ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore”, ricominciando ex novo il processo. Non solo il successivo comma 6 stabilisce che “Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata”, con la conseguenza che qualora la sentenza diventi definitiva, il difensore non potrà soddisfare le proprie pretese.
La ricorrente conclude e chiede: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, riformare il decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Sez. I Penale, in data 25 ottobre 2024, e liquidare in favore del sottoscritto difensore l'importo di
Euro 630,34, o quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso forfettario del
15% per spese generali, IVA e CAP, come per legge, a titolo di onorari per l'attività professionale svolta in favore del sig. nell'ambito del procedimento penale n. 1560/2019 RGNR – n. 3277/2020 RG TRIB., CP_2 oltre ad Euro 70,00 per spese vive per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 poiché infondato in fatto e in diritto. Il ha ritenuto corretta la liquidazione del giudice in quanto CP_1 calcolata sulla base dei valori inferiori ai parametri tabellari medi che costituiscono il massimo liquidabile. Il giudice ha applicato, sul valore così determinato, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/02 per le liquidazioni effettuate nell'ambito del processo penale.
Il ha inoltre osservato che” nel caso di specie viene in rilievo l'attività svolta dall'opponente quale CP_1 difensore d'ufficio in un'unica udienza in un procedimento di minima complessità, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello giuridico. La liquidazione del giudice di prima istanza appare dunque congrua rispetto all'attività svolta;
evidenziando, inoltre, che la sentenza della CGUE, II Sez., 25.2.2024, causa C-438/22 ha
pagina 2 di 5 sostanzialmente escluso la compatibilità con l'ordinamento comunitario di parametri minimi inderogabili nella liquidazione del compenso del difensore”.
All'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito del deposito delle suddette note.
******
Secondo l'art. 12 D.M. 55/2014, il giudice, nella liquidazione del compenso al difensore: “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento “
Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a)
n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 così disponendo: “All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (…) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
La locuzione “di regola” è stata sostituita con “in ogni caso non oltre”. Sul punto, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale C. Cass. Sez II Civ. 11788/2023 ; C. Cass. Civ. II 10438/2023; C. Cass. Civ. Sez.
n. 9815/2023; C. Cass. Sez. VI civ. 34573/2021; C. Cass. Sez. VI sent. n. 956/2020; C. Cass. Sez. VI civ. Sent.
n. 9124/2020) secondo il quale in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Ritornando al caso in esame, il ricorrente lamenta che il giudice penale abbia liquidato l'importo di € 315,00 €, oltre spese generali I.V.A e C.A.P, per l'attività espletata quale difensore penale nominato di ufficio di CP_2
senza considerare i compensi per la fase decisionale, in ragione della natura della sentenza emessa.
[...]
Ritiene questo giudice che spettino all'avv. , anche i compensi per la fase decisionale in ragione Parte_1 della partecipazione alle udienze relative alla fase decisionale, come documentato in atti (7 settembre 2020, 12 febbraio 2021, 18 febbraio 2022; 3 marzo 2023).
Ciò detto, è necessario rimodulare il compenso liquidabile all'avv. tenendo fermo il riferimento alla Pt_1 tabella allegata al D.M. n. 147 /2022 che prevede i parametri medi per la determinazione del compenso per l'attività giudiziale svolta nel settore penale innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ma considerando anche la fase decisionale.
Pertanto, va liquidato l'importo per la fase di studio € 473 e per la fase decisionale € 1418,00 pari a € con la riduzione del 50 % in forza dell'art. 12 comma 1 D.M 55/2014 dimezzati ex art 106 bis dpr 115/2002 pari a €
630,34 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Di nessun effetto appaiono le deduzioni di parte convenuta circa la derogabilità dei minimi tariffari in conseguenza della operatività nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità
Europea – II sez. del 25 gennaio 2024.
pagina 3 di 5 Si richiama a tal proposito l'orientamento espresso più volte dalla Corte di Cassazione, (Ordinanza n.
12531/2024 del 8.5.2024) che ha riaffermato la vigenza della inderogabilità dei minimi tariffari, statuendo che
“In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
Dalla soccombenza discende la condanna del al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente procedimento liquidate secondo il D.M. 55/2014 nei minimi per le fasi svolte (esclusa la fase di studio e la fase di trattazione – istruttoria ) vista la limitata complessità del giudizio;
p.q.m.
Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto del Tribunale di Firenze – Prima Sezione
Penale – in composizione monocratica, depositato in data 15 gennaio 2024 liquida all'Avv. quale difensore di ufficio di per l'attività espletata nell'ambito Parte_1 CP_2 del procedimento penale n. 1560/2019 r.g.n.r. n. 3277/2020 r.g. Trib. l'importo di € 630,34 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA, oltre spese vive per € 70,00.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio Controparte_1 liquidate in € 719,25 oltre il 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P. M
SI COMUNICHI
Firenze, 5.6.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa A. Galano
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