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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5 N. 542/2024 V.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA VOLONTARIA
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I civile, riunita in Camera di Consiglio in data 26 maggio 2025 composta dai Magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 21.10.2024 al n.542/2024 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. TE C.F._1
Marco Zuccoli Bergomi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio, giusta procura in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gian Marco CP_1 C.F._3
Sbrana (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._4 giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE - e con l'intervento del PG
- Interveniente ex lege-
Avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza straniera
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la ricorrente” Voglia l'Eccellentissima Corte di appello adita, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare che l'atto introduttivo del giudizio di divorzio di cui alla sentenza prodotta sub. Doc. 9, n.330 del 2023 emessa dal Tribunale del Cerro di Cuba, non è stato portato a conoscenza della ricorrente, con violazione dell'art. 64. Lett. B. legge 218/1995, e che dunque non essendosi costituito il contraddittorio accertare che sono stati gravemente violati i diritti di difesa della ricorrente;
• per l'effetto accertare e dichiarare la non riconoscibilità della sentenza sopra indicata, n.330/2023, nel nostro ordinamento giuridico con ogni effetto conseguente, ordinando all'Ufficiale di stato civile la cancellazione della trascrizione ove medio tempore effettuata, con tutte le conseguenze e le declaratorie del caso;
• condannare il sig. a CP_1 risarcire le spese e competenze legali tutte del presente giudizio con applicazione dei massimi tabellari previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminato rilevante, ed inoltre, nel caso in cui il convenuto si costituisca insistendo per il rigetto della presente domanda, condannarlo ex art. 96 c.p.c. ad una significativa cifra pur equitativamente determinata. • Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il contributo dovuto ammonterebbe ad euro 98,00 ma, che essendo stata avanzata istanza di gratuito patrocinio, non viene versato.In via istruttoria si chiede prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “ vero che “ : 1) La sig.ra dopo avere lasciato l'abitazione TE coniugale nell'anno 2022 si è trasferita a PA (Bs) , Via L.Cadorna 38 presso la cugina sig.ra ed il marito sig. dove si trovava anche in Parte_2 Controparte_2 data 5 ottobre 2022; 2) l'unica residenza in Cuba della sig.ra era collocata in Via Pt_1 Monte E Cárdenas Y Zulueta Apartamento 71/102 Habana Vieja;
Si indicano i seguenti testi : 1) la sig.ra , madre della ricorrente, Via Sol 106 bajos / Parte_3 San Ignacio e Inquisidor, Habana Vieja, Cuba, che venga sentita davanti al giudice del luogo di residenza;
2) il sig residente in [...], PA (Bs) 3) la Controparte_2 sig.ra , residente in [...] L.Cadorna 38, PA (Bs) Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia richiedere copia dell'intero fascicolo relativo alla sentenza qui impugnata mediante i più efficaci canali internazionali al Tribunale Municipal Popular del Cerro sito in 1309 Avenida Blanquita, La Habana, Cuba.” Per il resistente.” Voglia la Ill.mo Corte di Appello di Firenze in tesi dichiarare inammissibile il ricorso depositato dalla sig.ra in ipotesi respingere il ricorso in Parte_4 quanto infondato per le ragioni indicate in atto. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMNETO DEL PROCESSO
I. In data 20.10.2024, presentava ricorso dinnanzi alla TE
Corte d'Appello di Firenze al fine opporsi al riconoscimento ex art. 67 L. 218/1995 della sentenza n. 330 del 2023, emessa dal Tribunale del Cerro di Cuba, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Cuba, il 14.10.2016, con
[...]
. CP_1
In particolare, la ricorrente deduceva che:
• in data 05.10.2022 radicava davanti al Tribunale di Lucca il procedimento di separazione dal marito per intollerabilità nella prosecuzione della convivenza. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati alla controparte tramite PEC in data 08.11.2022;
• nelle more del processo, in data 24.03.2023, depositava una CP_1 comunicazione, proveniente dal Presidente del Tribunale del Cerro di Cuba, nella quale si dava notizia del fatto che a Cuba - in data 16.11.2022 – otto giorni dopo la notifica del ricorso introduttivo a Lucca – il aveva instaurato il giudizio di CP_1 divorzio nel quale sarebbe stata dichiarata contumace;
TE
• trovandosi in Italia, inviava la madre in cancelleria al TE
Tribunale del Cerro per avere notizie, ma gli impiegati negavano essere in corso un processo per divorzio fra le parti;
Persona_1
• tutte le ricerche finalizzate ad ottenere conferma del processo di Cuba andavano a vuoto, il resistente non produceva in giudizio né il ricorso introduttivo né il relativo fascicolo ed il Tribunale di Lucca, nonostante formale istanza dell'odierna ricorrente, non richiedeva al Tribunale di Cuba la trasmissione dello stesso;
• in data 23.10.2023 produceva la sentenza di divorzio n. 330 del CP_1
25.05.2023 nella quale il resistente veniva individuato con il cognome “ ”; CP_3
• successivamente l'ambasciata trasmetteva all'Ufficiale di Stato civile di Viareggio la sentenza che, al 18/10/2024 non era ancora stata trascritta.
La ricorrente riteneva che nessuna notifica dell'atto introduttivo fosse mai stata effettuata a Cuba o, comunque, che l'atto fosse stato trasmesso all'indirizzo sbagliato: infatti, dalla lettura della sentenza, si poteva evincere che l'indirizzo della indicato era VIA SOL Pt_1
N.105 GO , quando, in realtà, quello corretto (risultante Parte_5 dalla carta di identità cubana della ricorrente di cui al doc. 11) era VIA MONTE E
CÁRDENAS Y ZULUETA APARTAMENTO 71/102 HABANA VIEJA.
Aggiungeva che, in ogni caso, la si trovava in Italia da anni e di ciò il era Pt_1 CP_1 perfettamente al corrente;
infatti nel ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, notificato alla controparte in data 08.11.2022, dunque prima della redazione della comunicazione del presidente del Tribunale del Cerro del 10.03.2023, era indicato l'indirizzo di dimora della ricorrente in Italia e l'indirizzo del difensore presso cui aveva eletto domicilio.
Sosteneva che il , se avesse voluto veramente instaurare il contraddittorio, avrebbe CP_1 potuto effettuare una notifica allo studio del difensore della oppure alla effettiva Pt_1 residenza della stessa a Cuba;
in nessuna fase del processo di divorzio a Cuba aveva avuto la possibilità di costituirsi, di difendersi e poi di appellare il provvedimento de quo, così concretizzandosi i presupposti per procedere ex art. 67 L.218/1995 all'accertamento delle violazioni de quibus con le conseguenti declaratorie in termini di inutilizzabilità del titolo nel nostro ordinamento e di cancellazione della trascrizione ove medio tempore effettuata.
Sulla scorta di tali premesse, deduceva che la citata sentenza non era meritevole di trascrizione nello Stato italiano non essendosi costituito alcun valido rapporto processuale fra le parti, con violazione dell'art. 64 lett. B della legge 218/1995. Ricorrevano, inoltre, evidenti motivi di urgenza, giacché una sua eventuale trascrizione della sentenza avrebbe determinato l'annullamento dell'assegno di separazione che costituisce indispensabile fonte di sostentamento per la quale svolgeva modeste mansioni di colf, doveva Pt_1 mantenere la figlia di anni 10 e doveva versare il canone locatizio dell'abitazione.
Infine, ravvisando i presupposti della lite temeraria in relazione alla condotta processuale del resistente, ne chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. rassegnava così le proprie conclusioni: “Voglia l'Eccellentissima TE
Corte di appello adita, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare che l'atto introduttivo del giudizio di divorzio di cui alla sentenza prodotta sub.
Doc. 9, n.330 del 2023 emessa dal Tribunale del Cerro di Cuba, non è stato portato a conoscenza della ricorrente, con violazione dell'art. 64. Lett. B. legge 218/1995, e che dunque non essendosi costituito il contraddittorio accertare che sono stati gravemente violati
i diritti di difesa della ricorrente;
• per l'effetto accertare e dichiarare la non riconoscibilità della sentenza sopra indicata, n.330/2023, nel nostro ordinamento giuridico con ogni effetto conseguente, ordinando all'Ufficiale di stato civile la cancellazione della trascrizione ove medio tempore effettuata, con tutte le conseguenze e le declaratorie del caso;
• condannare il sig. a risarcire le spese e competenze legali tutte del presente giudizio con CP_1 applicazione dei massimi tabellari previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminato rilevante, ed inoltre, nel caso in cui il convenuto si costituisca insistendo per il rigetto della presente domanda, condannarlo ex art. 96 c.p.c. ad una significativa cifra pur equitativamente determinata”.
II. In data 13 gennaio 2025 si costituiva in giudizio il quale contestava CP_1 tutto quanto dedotto dalla controparte.
Il resistente ricostruiva diversamente i fatti rappresentando che:
- i coniugi fino al 2020 avevano sempre vissuto a Cuba, ove il aveva acquistato CP_1 un appartamento duplex nel centro de La Habana e ne aveva intestato uno alla poi, divenuto un unico appartamento grazie all'apertura di un vano tre le Pt_1 due unità, la coppia vi aveva vissuto insieme;
- i coniugi, per un periodo, si erano trasferiti in Italia, nella casa del , a seguito CP_1 della emergenza dovuta al Covid;
- a marzo 2022 la assieme a sua figlia, era tornata a Cuba;
Pt_1
- qualche mese dopo anche il tornava a Cuba e scopriva che la moglie aveva CP_1 nel frattempo chiuso l'apertura tra i due appartamenti, aveva provveduto a vendere la metà dell'appartamento di sua proprietà e a dare in locazione, abusivamente, la parte di proprietà del;
CP_1
- solo con l'intervento delle autorità locali il era riuscito a rientrare in possesso CP_1 dell'appartamento di propria spettanza dove attualmente viveva;
- tale circostanza spingeva il a chiedere al Tribunale de la Habana il divorzio, CP_1 concesso e regolarmente trascritto dalle autorità italiane;
- il riferiva immediatamente del divorzio in occasione del primo atto difensivo CP_1 del giudizio di separazione;
non vi era stato alcun deposito a sorpresa della sentenza, ma era decorso solo il tempo necessario per avere la copia autenticata dal ministero cubano e dalla Ambasciata Italiana;
- dunque, la sentenza di divorzio pronunciata a Cuba era stata regolarmente inviata per il tramite consolare con i normali tempi della giustizia, resi forse più lunghi per l'ordinanza di correzione di un errore materiale nella indicazione del cognome del e dalle pratiche di traduzione del consolato. CP_1
Quanto al ricorso della ne eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità . Pt_1
Deduceva che tale domanda era stata avanzata preventivamente mentre avrebbe dovuto essere svolta solo a seguito della trascrizione della sentenza e contro gli estremi di essa.
Nel merito contestava le deduzioni della ricorrente, facendo presente che il procedimento di divorzio era stato correttamente incardinato a Cuba dove la risultava residente. Pt_1
Rilevava che dalla certificazione prodotta si evinceva che la notifica era stata effettuata proprio a mani della madre della Pt_1
Affermava che la dichiarazione della madre, priva di firma, Parte_3 risultava smentita dal cancelliere del Tribunale il quale aveva attestato che la madre della si era rifiutata di ricevere la notifica alla residenza della figlia in calle Sol a La Pt_1
Habana. Il processo era, invece, stato regolarmente istaurato secondo il diritto locale con corretta dichiarazione di contumacia risultante dall' ordinanza resa nel processo di divorzio allegata agli atti. Nella dichiarazione di contumacia si dava atto del tentativo di notifica alla residenza;
a seguito del rifiuto della madre di ricevere l'atto, si era provveduto alla rinnovazione ai sensi di legge.
Tale procedura, sottolineava parte resistente, era del tutto analoga a quella prevista agli artt. 138 e 140 c.p.c. - secondo cui nel caso in cui un terzo rifiuti di ricevere la notifica dall'ufficiale Giudiziario, l'ufficiale provvede mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale -, dal momento che la Legge Cubana prevede che in caso di rifiuto debba essere rinnovata la procedura mediante deposito presso l'albo del Tribunale (artt. 160 e segg.
Legge Processuale Cubana).Aggiungeva il resistente che, secondo la Legge Cubana in caso di processo in contumacia il Tribunale ha l'obbligo di verificare che il convenuto non resti comunque privo di difesa, offrendo maggiori garanzie per la tutela dei diritti;
per tale motivo
, diversamente da quanto avviene nel nostro ordinamento, in assenza di contestazioni del convenuto contumace, i fatti non si possono dare per ammessi, ma devono essere puntualmente provati.
Alla luce della documentazione prodotta a comprova della validità della sentenza e della relativa dichiarazione di contumacia, insisteva per la declaratoria di legittimità e validità della trascrizione della sentenza di divorzio.
All'udienza del 24 gennaio 2025 il difensore di parte resistente dava atto dell'avvenuta trascrizione della sentenza;
le parti rassegnavano le conclusioni e la Corte riservava la decisione. Con successiva ordinanza in data 27 febbraio 2025 la Corte, ritenendo necessaria un'integrazione istruttoria, invitava parte ricorrente a depositare certificazione attestante l'indirizzo di residenza della medesima al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio divorzio ed onerava la parte resistente di produrre la traduzione asseverata delle norme del codice di procedura civile cubano relative alla notifica ed alla dichiarazione di contumacia nel giudizio civile.
All'udienza del 23.05.2025, all'esito della discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso ex art 67
Ln.218/1995, dovendosi disattendere l'eccezione sollevata, in merito, dalla parte resistente.
In presenza di contestazioni sui requisiti di riconoscibilità della sentenza straniera nel territorio italiano, è infatti, sempre esperibile la procedura semplificata contemplata dall'art. 30 della Legge n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67 della Legge n. 218 del 1995.
Nel caso di specie, l'appellante deduce l'insussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento automatico della sentenza de qua, in particolare lamentando la violazione del diritto di difesa, derivante dall'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio, asseritamente mai pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
Accertata l'ammissibilità del ricorso ex art. 67 Legge n. 218 del 1995, si rende necessario vagliare le doglianze formulate dal ricorrente avverso la procedura di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio cubana.
Va premesso che il meccanismo di riconoscimento automatico previsto dall'art 64
L.218/1995, è subordinato al presupposto che le sentenze straniere siano state emesse nel rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei diritti inviolabili di difesa, principi cardine dell'ordinamento pubblico.
L'art. 64, comma 1, lett. b), della Legge 31 maggio 1995, n. 218, nel disciplinare i requisiti per il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, richiama espressamente il rispetto del principio del contraddittorio e la tutela delle garanzie difensive. Tale previsione, espressione del diritto al giusto processo, impone al giudice italiano, adito per il riconoscimento del provvedimento straniero, di accertare che nel processo a quo siano state salvaguardate le garanzie processuali essenziali sin dalla costituzione del rapporto processuale e, quindi, a partire dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, prodromica alla dichiarazione di contumacia.
Il sindacato demandato all'autorità giudiziaria italiana investe, pertanto, la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo che deve tuttavia essere valutata alla stregua delle norme vigenti nell'ordinamento giuridico straniero.
Riveste, dunque, carattere dirimente stabilire se la sentenza di divorzio, oggetto di controversia, sia stata preceduta da una valida instaurazione del contraddittorio, mediante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio. L'instaurazione del contraddittorio potrà ritenersi validamente perfezionata ove detta notifica sia stata effettuata nel rispetto alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Cuba.
Dalla documentazione agli atti, emerge che il “Tribunale Municipale Popolare Cerro” ha dichiarato la contumacia di previo accertamento della TE regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta mediante rinnovo della consegna nelle mani dalla madre della convenuta, accompagnata dal rifiuto di quest'ultima a riceverla. La procedura seguita è meglio precisata nella comunicazione proveniente dal
Tribunale e diretta alla “Corte d'Italia” a firma della “Dott.ssa Neysis Torres Torres
Presidente della Sezione di Famiglia”. Nello specifico, nella traduzione riportata in calce al documento”, si legge:” Gentile Giudice della Corte d'Italia Con la presente mi rivolgo a voi per informarvi su quanto accaduto nel fascicolo di riferimento relativo al processo sommario di divorzio, registrato con il numero 674 dell'anno 2022, presentato dal signor Parte_6 contro la signora La convenuta è stata citata presso il suo indirizzo TE ufficiale, situato in Sol 105 angolo San Isidro, municipio di Habana Vieja. Tuttavia, la madre. della convenuta era presente e si è rifiutata di ricevere la notifica, affermando che sua figlia si trova all'estero in Italia. Successivamente, è stata effettuata nuovamente la notifica. In questo caso, è stato richiesto all'avvocato di fornire un nuovo indirizzo di un familiare che potesse ricevere la citazione della domanda. L'avvocato ha fornito nuovamente lo stesso indirizzo della madre della convenuta. Immediatamente, il giudice relatore del processo ha considerato la parte come regolarmente citata, poiché la madre della convenuta era a conoscenza della domanda e si era rifiutata di firmarla. La convenuta non si è costituita in giudizio né ha risposto entro il termine legale stabilito di dieci giorni lavorativi dalla notifica.
Pertanto, è stata dichiarata contumace nel processo.”
A fronte dell'attestazione di regolarità della notifica promanante dal Tribunale straniero, non può che concludersi per la avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della ricorrente. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio, sulla base della comunicazione sopra riportata, risulta infatti effettuata in conformità alle prescrizioni normative dello Stato di emissione della sentenza ed in particolare in ossequio al disposto di cui agli artt. 168 e 173 del codice di procedura cubani che rispettivamente prevedono: “…2. La citazione deve essere fatta personalmente sempre che sia possibile;
in mancanza, si realizza mezzo di un familiare o di un residente, maggiorenni, di un membro dell'organo di giustizia lavorista 0 di qualunque altra organizzazione sociale o civile, di un dirigente, funzionario o rappresentante della identità o della dipendenza della quale si tratti..” (art.168 )” ; “...2. Quando la persona alla quale di deve effettuare la notifica si neghi
a firmare e, avvertita delle conseguenze che ne possono derivare, insiste a negarsi, si dà atto e si riferisce al tribunale competente;
l'adempimento così effettuato produce tutti gli effetti come se si fosse ricevuto personalmente….” ( art.173).
Nella fattispecie il rinnovo della notifica ed il rifiuto di ricevere l'atto da parte della madre della ricorrente appaiono adempimento sufficienti a garantire la conoscibilità dell'atto, escludendo la violazione dei diritti essenziali alla difesa che osta alla riconoscibilità del provvedimento in Italia.
Tale conclusione appare in linea con l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità per la quale: “ In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma
1, lettera b), della legge 31 maggio 1995, n. 218 prevede come requisito, tra l'altro, che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo. A tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la corte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbiano rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbiano soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio. “ (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent.,22/04/2013, n. 9677; Cass. civ., Sez. I, 25/07/2006, n. 16978)
D'altronde è proprio sul presupposto della reciproca fiducia tra i sistemi giudiziari che si fonda l'abolizione del c.d. exequatur, ossia del procedimento volto ad attribuire efficacia alle pronunce straniere in un diverso Stato. Il principio ispiratore della riforma che ha introdotto il riconoscimento automatico delle sentenze è improntato alla reciproca fiducia tra gli Stati e conduce ad avallare le regole di validità della notifica vigenti negli
Stati esteri, salvo che si appalesino lesive delle garanzie difensive fondamentali previste nell'ordinamento italiano.
Né appare ravvisabile nella fattispecie alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente. Ed infatti, risulta documentalmente provato che la medesima, nel corso del procedimento di separazione personale, sia venuta a conoscenza dell'instaurazione del successivo giudizio di divorzio promosso nei suoi confronti dall'ex coniuge. Tale circostanza
è suffragata dalla produzione, in sede processuale, della comunicazione ufficiale emessa dal Tribunale di Cuba, attestante la formale dichiarazione di contumacia della ricorrente nel predetto giudizio di divorzio ancora in corso. Da ciò si evince che la ricorrente ha avuto la concreta possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, costituendosi nel giudizio di divorzio ancora pendente. D'altronde la dichiarazione resa dalla madre della ricorrente in relazione alle ricerche effettuate presso il Tribunale cubano non appare idonea a dimostrare l'effettivo espletamento di ricerche adeguate e tempestive finalizzate alla costituzione in giudizio. Tale dichiarazione risulta carente di specificità dal punto di vista temporale e, inoltre, concerne la ricerca di una sentenza di divorzio che, all'epoca dei fatti, avrebbe potuto non essere ancora emessa.
In ultimo, si rileva come emerga pacificamente dagli atti di causa l'assenza di un'effettiva residenza della ricorrente nel luogo indicato nei documenti provenienti da
Cuba. Tale conclusione si fonda, in primis, sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione, ove ella afferma di essere ospite in Brescia presso un'amica, pur mantenendo inizialmente la residenza a Viareggio, successivamente trasferita a Iseo. Depongono, inoltre, in tal senso le allegazioni del coniuge, non specificamente contestate dalla ricorrente, concernenti l'alienazione parziale dell'immobile, da lui acquistato ed intestato alla ricorrente, nonché l'occupazione della restante porzione dello stesso da parte del coniuge medesimo. Consegue a quanto esposto che la ricorrente, in relazione al luogo indicato come sua residenza formale, versava in una condizione di oggettiva impossibilità di stabilirvi la propria dimora abituale. Pertanto, la notificazione degli atti processuali presso il suddetto indirizzo non era idonea a garantire l'effettiva conoscenza degli stessi da parte della ricorrente.
Alla luce delle suddette considerazioni, non sussistono elementi idonei a inficiare la validità del procedimento di divorzio conclusosi con la dichiarazione di contumacia della ricorrente.
In conclusione la Corte ritiene che la procedura seguita per la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio sia idonea a garantire la conoscenza del processo da parte della convenuta e che la contumacia sia stata regolarmente dichiarata in conformità alla legge del luogo in cui si è svolto il processo, sì da integrare i presupposti per il riconoscimento previsti dalle lettere b) e c) dell'art 64 L.218/1995.
Va infine evidenziato che non sussistono ragioni ostative al riconoscimento della sentenza di divorzio neppure sotto il profilo della preventiva instaurazione in Italia del giudizio di separazione ( art.64 lett. f ): la Suprema Corte ha chiarito infatti che “La sentenza straniera di divorzio può essere riconosciuta in Italia anche in pendenza del giudizio di separazione, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza ex art.64, lett. f), L.n.219 del1995, in quanto il giudizio di separazione non è assimilabile né equivalente a quello straniero di divorzio sotto il profilo degli effetti”
Le considerazioni svolte portano a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza di divorzio;
da qui la regolarità della trascrizione della sentenza intervenuta nelle more del presente giudizio.
In conclusione, deve essere rigettata la domanda della ricorrente tesa alla cancellazione della trascrizione della sentenza n. 330 del 2023, emessa dal Tribunale del
Cerro di Cerro in Cuba, che ha pronunciato il divorzio dei coniugi. TE
e , parti del presente giudizio.
[...] CP_1 IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di TE
, così provvede: CP_1
1) respinge la domanda proposta da;
TE
2) condanna al pagamento dei compensi di causa che sono TE liquidati, in favore di in complessivi € 2.906, oltre accessori dovuti per CP_1 legge, come in parte motiva
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo
30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA VOLONTARIA
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I civile, riunita in Camera di Consiglio in data 26 maggio 2025 composta dai Magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 21.10.2024 al n.542/2024 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. TE C.F._1
Marco Zuccoli Bergomi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio, giusta procura in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gian Marco CP_1 C.F._3
Sbrana (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._4 giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE - e con l'intervento del PG
- Interveniente ex lege-
Avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza straniera
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la ricorrente” Voglia l'Eccellentissima Corte di appello adita, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare che l'atto introduttivo del giudizio di divorzio di cui alla sentenza prodotta sub. Doc. 9, n.330 del 2023 emessa dal Tribunale del Cerro di Cuba, non è stato portato a conoscenza della ricorrente, con violazione dell'art. 64. Lett. B. legge 218/1995, e che dunque non essendosi costituito il contraddittorio accertare che sono stati gravemente violati i diritti di difesa della ricorrente;
• per l'effetto accertare e dichiarare la non riconoscibilità della sentenza sopra indicata, n.330/2023, nel nostro ordinamento giuridico con ogni effetto conseguente, ordinando all'Ufficiale di stato civile la cancellazione della trascrizione ove medio tempore effettuata, con tutte le conseguenze e le declaratorie del caso;
• condannare il sig. a CP_1 risarcire le spese e competenze legali tutte del presente giudizio con applicazione dei massimi tabellari previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminato rilevante, ed inoltre, nel caso in cui il convenuto si costituisca insistendo per il rigetto della presente domanda, condannarlo ex art. 96 c.p.c. ad una significativa cifra pur equitativamente determinata. • Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il contributo dovuto ammonterebbe ad euro 98,00 ma, che essendo stata avanzata istanza di gratuito patrocinio, non viene versato.In via istruttoria si chiede prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “ vero che “ : 1) La sig.ra dopo avere lasciato l'abitazione TE coniugale nell'anno 2022 si è trasferita a PA (Bs) , Via L.Cadorna 38 presso la cugina sig.ra ed il marito sig. dove si trovava anche in Parte_2 Controparte_2 data 5 ottobre 2022; 2) l'unica residenza in Cuba della sig.ra era collocata in Via Pt_1 Monte E Cárdenas Y Zulueta Apartamento 71/102 Habana Vieja;
Si indicano i seguenti testi : 1) la sig.ra , madre della ricorrente, Via Sol 106 bajos / Parte_3 San Ignacio e Inquisidor, Habana Vieja, Cuba, che venga sentita davanti al giudice del luogo di residenza;
2) il sig residente in [...], PA (Bs) 3) la Controparte_2 sig.ra , residente in [...] L.Cadorna 38, PA (Bs) Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia richiedere copia dell'intero fascicolo relativo alla sentenza qui impugnata mediante i più efficaci canali internazionali al Tribunale Municipal Popular del Cerro sito in 1309 Avenida Blanquita, La Habana, Cuba.” Per il resistente.” Voglia la Ill.mo Corte di Appello di Firenze in tesi dichiarare inammissibile il ricorso depositato dalla sig.ra in ipotesi respingere il ricorso in Parte_4 quanto infondato per le ragioni indicate in atto. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMNETO DEL PROCESSO
I. In data 20.10.2024, presentava ricorso dinnanzi alla TE
Corte d'Appello di Firenze al fine opporsi al riconoscimento ex art. 67 L. 218/1995 della sentenza n. 330 del 2023, emessa dal Tribunale del Cerro di Cuba, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Cuba, il 14.10.2016, con
[...]
. CP_1
In particolare, la ricorrente deduceva che:
• in data 05.10.2022 radicava davanti al Tribunale di Lucca il procedimento di separazione dal marito per intollerabilità nella prosecuzione della convivenza. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati alla controparte tramite PEC in data 08.11.2022;
• nelle more del processo, in data 24.03.2023, depositava una CP_1 comunicazione, proveniente dal Presidente del Tribunale del Cerro di Cuba, nella quale si dava notizia del fatto che a Cuba - in data 16.11.2022 – otto giorni dopo la notifica del ricorso introduttivo a Lucca – il aveva instaurato il giudizio di CP_1 divorzio nel quale sarebbe stata dichiarata contumace;
TE
• trovandosi in Italia, inviava la madre in cancelleria al TE
Tribunale del Cerro per avere notizie, ma gli impiegati negavano essere in corso un processo per divorzio fra le parti;
Persona_1
• tutte le ricerche finalizzate ad ottenere conferma del processo di Cuba andavano a vuoto, il resistente non produceva in giudizio né il ricorso introduttivo né il relativo fascicolo ed il Tribunale di Lucca, nonostante formale istanza dell'odierna ricorrente, non richiedeva al Tribunale di Cuba la trasmissione dello stesso;
• in data 23.10.2023 produceva la sentenza di divorzio n. 330 del CP_1
25.05.2023 nella quale il resistente veniva individuato con il cognome “ ”; CP_3
• successivamente l'ambasciata trasmetteva all'Ufficiale di Stato civile di Viareggio la sentenza che, al 18/10/2024 non era ancora stata trascritta.
La ricorrente riteneva che nessuna notifica dell'atto introduttivo fosse mai stata effettuata a Cuba o, comunque, che l'atto fosse stato trasmesso all'indirizzo sbagliato: infatti, dalla lettura della sentenza, si poteva evincere che l'indirizzo della indicato era VIA SOL Pt_1
N.105 GO , quando, in realtà, quello corretto (risultante Parte_5 dalla carta di identità cubana della ricorrente di cui al doc. 11) era VIA MONTE E
CÁRDENAS Y ZULUETA APARTAMENTO 71/102 HABANA VIEJA.
Aggiungeva che, in ogni caso, la si trovava in Italia da anni e di ciò il era Pt_1 CP_1 perfettamente al corrente;
infatti nel ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, notificato alla controparte in data 08.11.2022, dunque prima della redazione della comunicazione del presidente del Tribunale del Cerro del 10.03.2023, era indicato l'indirizzo di dimora della ricorrente in Italia e l'indirizzo del difensore presso cui aveva eletto domicilio.
Sosteneva che il , se avesse voluto veramente instaurare il contraddittorio, avrebbe CP_1 potuto effettuare una notifica allo studio del difensore della oppure alla effettiva Pt_1 residenza della stessa a Cuba;
in nessuna fase del processo di divorzio a Cuba aveva avuto la possibilità di costituirsi, di difendersi e poi di appellare il provvedimento de quo, così concretizzandosi i presupposti per procedere ex art. 67 L.218/1995 all'accertamento delle violazioni de quibus con le conseguenti declaratorie in termini di inutilizzabilità del titolo nel nostro ordinamento e di cancellazione della trascrizione ove medio tempore effettuata.
Sulla scorta di tali premesse, deduceva che la citata sentenza non era meritevole di trascrizione nello Stato italiano non essendosi costituito alcun valido rapporto processuale fra le parti, con violazione dell'art. 64 lett. B della legge 218/1995. Ricorrevano, inoltre, evidenti motivi di urgenza, giacché una sua eventuale trascrizione della sentenza avrebbe determinato l'annullamento dell'assegno di separazione che costituisce indispensabile fonte di sostentamento per la quale svolgeva modeste mansioni di colf, doveva Pt_1 mantenere la figlia di anni 10 e doveva versare il canone locatizio dell'abitazione.
Infine, ravvisando i presupposti della lite temeraria in relazione alla condotta processuale del resistente, ne chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. rassegnava così le proprie conclusioni: “Voglia l'Eccellentissima TE
Corte di appello adita, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare che l'atto introduttivo del giudizio di divorzio di cui alla sentenza prodotta sub.
Doc. 9, n.330 del 2023 emessa dal Tribunale del Cerro di Cuba, non è stato portato a conoscenza della ricorrente, con violazione dell'art. 64. Lett. B. legge 218/1995, e che dunque non essendosi costituito il contraddittorio accertare che sono stati gravemente violati
i diritti di difesa della ricorrente;
• per l'effetto accertare e dichiarare la non riconoscibilità della sentenza sopra indicata, n.330/2023, nel nostro ordinamento giuridico con ogni effetto conseguente, ordinando all'Ufficiale di stato civile la cancellazione della trascrizione ove medio tempore effettuata, con tutte le conseguenze e le declaratorie del caso;
• condannare il sig. a risarcire le spese e competenze legali tutte del presente giudizio con CP_1 applicazione dei massimi tabellari previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminato rilevante, ed inoltre, nel caso in cui il convenuto si costituisca insistendo per il rigetto della presente domanda, condannarlo ex art. 96 c.p.c. ad una significativa cifra pur equitativamente determinata”.
II. In data 13 gennaio 2025 si costituiva in giudizio il quale contestava CP_1 tutto quanto dedotto dalla controparte.
Il resistente ricostruiva diversamente i fatti rappresentando che:
- i coniugi fino al 2020 avevano sempre vissuto a Cuba, ove il aveva acquistato CP_1 un appartamento duplex nel centro de La Habana e ne aveva intestato uno alla poi, divenuto un unico appartamento grazie all'apertura di un vano tre le Pt_1 due unità, la coppia vi aveva vissuto insieme;
- i coniugi, per un periodo, si erano trasferiti in Italia, nella casa del , a seguito CP_1 della emergenza dovuta al Covid;
- a marzo 2022 la assieme a sua figlia, era tornata a Cuba;
Pt_1
- qualche mese dopo anche il tornava a Cuba e scopriva che la moglie aveva CP_1 nel frattempo chiuso l'apertura tra i due appartamenti, aveva provveduto a vendere la metà dell'appartamento di sua proprietà e a dare in locazione, abusivamente, la parte di proprietà del;
CP_1
- solo con l'intervento delle autorità locali il era riuscito a rientrare in possesso CP_1 dell'appartamento di propria spettanza dove attualmente viveva;
- tale circostanza spingeva il a chiedere al Tribunale de la Habana il divorzio, CP_1 concesso e regolarmente trascritto dalle autorità italiane;
- il riferiva immediatamente del divorzio in occasione del primo atto difensivo CP_1 del giudizio di separazione;
non vi era stato alcun deposito a sorpresa della sentenza, ma era decorso solo il tempo necessario per avere la copia autenticata dal ministero cubano e dalla Ambasciata Italiana;
- dunque, la sentenza di divorzio pronunciata a Cuba era stata regolarmente inviata per il tramite consolare con i normali tempi della giustizia, resi forse più lunghi per l'ordinanza di correzione di un errore materiale nella indicazione del cognome del e dalle pratiche di traduzione del consolato. CP_1
Quanto al ricorso della ne eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità . Pt_1
Deduceva che tale domanda era stata avanzata preventivamente mentre avrebbe dovuto essere svolta solo a seguito della trascrizione della sentenza e contro gli estremi di essa.
Nel merito contestava le deduzioni della ricorrente, facendo presente che il procedimento di divorzio era stato correttamente incardinato a Cuba dove la risultava residente. Pt_1
Rilevava che dalla certificazione prodotta si evinceva che la notifica era stata effettuata proprio a mani della madre della Pt_1
Affermava che la dichiarazione della madre, priva di firma, Parte_3 risultava smentita dal cancelliere del Tribunale il quale aveva attestato che la madre della si era rifiutata di ricevere la notifica alla residenza della figlia in calle Sol a La Pt_1
Habana. Il processo era, invece, stato regolarmente istaurato secondo il diritto locale con corretta dichiarazione di contumacia risultante dall' ordinanza resa nel processo di divorzio allegata agli atti. Nella dichiarazione di contumacia si dava atto del tentativo di notifica alla residenza;
a seguito del rifiuto della madre di ricevere l'atto, si era provveduto alla rinnovazione ai sensi di legge.
Tale procedura, sottolineava parte resistente, era del tutto analoga a quella prevista agli artt. 138 e 140 c.p.c. - secondo cui nel caso in cui un terzo rifiuti di ricevere la notifica dall'ufficiale Giudiziario, l'ufficiale provvede mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale -, dal momento che la Legge Cubana prevede che in caso di rifiuto debba essere rinnovata la procedura mediante deposito presso l'albo del Tribunale (artt. 160 e segg.
Legge Processuale Cubana).Aggiungeva il resistente che, secondo la Legge Cubana in caso di processo in contumacia il Tribunale ha l'obbligo di verificare che il convenuto non resti comunque privo di difesa, offrendo maggiori garanzie per la tutela dei diritti;
per tale motivo
, diversamente da quanto avviene nel nostro ordinamento, in assenza di contestazioni del convenuto contumace, i fatti non si possono dare per ammessi, ma devono essere puntualmente provati.
Alla luce della documentazione prodotta a comprova della validità della sentenza e della relativa dichiarazione di contumacia, insisteva per la declaratoria di legittimità e validità della trascrizione della sentenza di divorzio.
All'udienza del 24 gennaio 2025 il difensore di parte resistente dava atto dell'avvenuta trascrizione della sentenza;
le parti rassegnavano le conclusioni e la Corte riservava la decisione. Con successiva ordinanza in data 27 febbraio 2025 la Corte, ritenendo necessaria un'integrazione istruttoria, invitava parte ricorrente a depositare certificazione attestante l'indirizzo di residenza della medesima al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio divorzio ed onerava la parte resistente di produrre la traduzione asseverata delle norme del codice di procedura civile cubano relative alla notifica ed alla dichiarazione di contumacia nel giudizio civile.
All'udienza del 23.05.2025, all'esito della discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso ex art 67
Ln.218/1995, dovendosi disattendere l'eccezione sollevata, in merito, dalla parte resistente.
In presenza di contestazioni sui requisiti di riconoscibilità della sentenza straniera nel territorio italiano, è infatti, sempre esperibile la procedura semplificata contemplata dall'art. 30 della Legge n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67 della Legge n. 218 del 1995.
Nel caso di specie, l'appellante deduce l'insussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento automatico della sentenza de qua, in particolare lamentando la violazione del diritto di difesa, derivante dall'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio, asseritamente mai pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
Accertata l'ammissibilità del ricorso ex art. 67 Legge n. 218 del 1995, si rende necessario vagliare le doglianze formulate dal ricorrente avverso la procedura di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio cubana.
Va premesso che il meccanismo di riconoscimento automatico previsto dall'art 64
L.218/1995, è subordinato al presupposto che le sentenze straniere siano state emesse nel rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei diritti inviolabili di difesa, principi cardine dell'ordinamento pubblico.
L'art. 64, comma 1, lett. b), della Legge 31 maggio 1995, n. 218, nel disciplinare i requisiti per il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, richiama espressamente il rispetto del principio del contraddittorio e la tutela delle garanzie difensive. Tale previsione, espressione del diritto al giusto processo, impone al giudice italiano, adito per il riconoscimento del provvedimento straniero, di accertare che nel processo a quo siano state salvaguardate le garanzie processuali essenziali sin dalla costituzione del rapporto processuale e, quindi, a partire dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, prodromica alla dichiarazione di contumacia.
Il sindacato demandato all'autorità giudiziaria italiana investe, pertanto, la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo che deve tuttavia essere valutata alla stregua delle norme vigenti nell'ordinamento giuridico straniero.
Riveste, dunque, carattere dirimente stabilire se la sentenza di divorzio, oggetto di controversia, sia stata preceduta da una valida instaurazione del contraddittorio, mediante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio. L'instaurazione del contraddittorio potrà ritenersi validamente perfezionata ove detta notifica sia stata effettuata nel rispetto alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Cuba.
Dalla documentazione agli atti, emerge che il “Tribunale Municipale Popolare Cerro” ha dichiarato la contumacia di previo accertamento della TE regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta mediante rinnovo della consegna nelle mani dalla madre della convenuta, accompagnata dal rifiuto di quest'ultima a riceverla. La procedura seguita è meglio precisata nella comunicazione proveniente dal
Tribunale e diretta alla “Corte d'Italia” a firma della “Dott.ssa Neysis Torres Torres
Presidente della Sezione di Famiglia”. Nello specifico, nella traduzione riportata in calce al documento”, si legge:” Gentile Giudice della Corte d'Italia Con la presente mi rivolgo a voi per informarvi su quanto accaduto nel fascicolo di riferimento relativo al processo sommario di divorzio, registrato con il numero 674 dell'anno 2022, presentato dal signor Parte_6 contro la signora La convenuta è stata citata presso il suo indirizzo TE ufficiale, situato in Sol 105 angolo San Isidro, municipio di Habana Vieja. Tuttavia, la madre. della convenuta era presente e si è rifiutata di ricevere la notifica, affermando che sua figlia si trova all'estero in Italia. Successivamente, è stata effettuata nuovamente la notifica. In questo caso, è stato richiesto all'avvocato di fornire un nuovo indirizzo di un familiare che potesse ricevere la citazione della domanda. L'avvocato ha fornito nuovamente lo stesso indirizzo della madre della convenuta. Immediatamente, il giudice relatore del processo ha considerato la parte come regolarmente citata, poiché la madre della convenuta era a conoscenza della domanda e si era rifiutata di firmarla. La convenuta non si è costituita in giudizio né ha risposto entro il termine legale stabilito di dieci giorni lavorativi dalla notifica.
Pertanto, è stata dichiarata contumace nel processo.”
A fronte dell'attestazione di regolarità della notifica promanante dal Tribunale straniero, non può che concludersi per la avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della ricorrente. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio, sulla base della comunicazione sopra riportata, risulta infatti effettuata in conformità alle prescrizioni normative dello Stato di emissione della sentenza ed in particolare in ossequio al disposto di cui agli artt. 168 e 173 del codice di procedura cubani che rispettivamente prevedono: “…2. La citazione deve essere fatta personalmente sempre che sia possibile;
in mancanza, si realizza mezzo di un familiare o di un residente, maggiorenni, di un membro dell'organo di giustizia lavorista 0 di qualunque altra organizzazione sociale o civile, di un dirigente, funzionario o rappresentante della identità o della dipendenza della quale si tratti..” (art.168 )” ; “...2. Quando la persona alla quale di deve effettuare la notifica si neghi
a firmare e, avvertita delle conseguenze che ne possono derivare, insiste a negarsi, si dà atto e si riferisce al tribunale competente;
l'adempimento così effettuato produce tutti gli effetti come se si fosse ricevuto personalmente….” ( art.173).
Nella fattispecie il rinnovo della notifica ed il rifiuto di ricevere l'atto da parte della madre della ricorrente appaiono adempimento sufficienti a garantire la conoscibilità dell'atto, escludendo la violazione dei diritti essenziali alla difesa che osta alla riconoscibilità del provvedimento in Italia.
Tale conclusione appare in linea con l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità per la quale: “ In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma
1, lettera b), della legge 31 maggio 1995, n. 218 prevede come requisito, tra l'altro, che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo. A tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la corte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbiano rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbiano soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio. “ (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent.,22/04/2013, n. 9677; Cass. civ., Sez. I, 25/07/2006, n. 16978)
D'altronde è proprio sul presupposto della reciproca fiducia tra i sistemi giudiziari che si fonda l'abolizione del c.d. exequatur, ossia del procedimento volto ad attribuire efficacia alle pronunce straniere in un diverso Stato. Il principio ispiratore della riforma che ha introdotto il riconoscimento automatico delle sentenze è improntato alla reciproca fiducia tra gli Stati e conduce ad avallare le regole di validità della notifica vigenti negli
Stati esteri, salvo che si appalesino lesive delle garanzie difensive fondamentali previste nell'ordinamento italiano.
Né appare ravvisabile nella fattispecie alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente. Ed infatti, risulta documentalmente provato che la medesima, nel corso del procedimento di separazione personale, sia venuta a conoscenza dell'instaurazione del successivo giudizio di divorzio promosso nei suoi confronti dall'ex coniuge. Tale circostanza
è suffragata dalla produzione, in sede processuale, della comunicazione ufficiale emessa dal Tribunale di Cuba, attestante la formale dichiarazione di contumacia della ricorrente nel predetto giudizio di divorzio ancora in corso. Da ciò si evince che la ricorrente ha avuto la concreta possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, costituendosi nel giudizio di divorzio ancora pendente. D'altronde la dichiarazione resa dalla madre della ricorrente in relazione alle ricerche effettuate presso il Tribunale cubano non appare idonea a dimostrare l'effettivo espletamento di ricerche adeguate e tempestive finalizzate alla costituzione in giudizio. Tale dichiarazione risulta carente di specificità dal punto di vista temporale e, inoltre, concerne la ricerca di una sentenza di divorzio che, all'epoca dei fatti, avrebbe potuto non essere ancora emessa.
In ultimo, si rileva come emerga pacificamente dagli atti di causa l'assenza di un'effettiva residenza della ricorrente nel luogo indicato nei documenti provenienti da
Cuba. Tale conclusione si fonda, in primis, sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione, ove ella afferma di essere ospite in Brescia presso un'amica, pur mantenendo inizialmente la residenza a Viareggio, successivamente trasferita a Iseo. Depongono, inoltre, in tal senso le allegazioni del coniuge, non specificamente contestate dalla ricorrente, concernenti l'alienazione parziale dell'immobile, da lui acquistato ed intestato alla ricorrente, nonché l'occupazione della restante porzione dello stesso da parte del coniuge medesimo. Consegue a quanto esposto che la ricorrente, in relazione al luogo indicato come sua residenza formale, versava in una condizione di oggettiva impossibilità di stabilirvi la propria dimora abituale. Pertanto, la notificazione degli atti processuali presso il suddetto indirizzo non era idonea a garantire l'effettiva conoscenza degli stessi da parte della ricorrente.
Alla luce delle suddette considerazioni, non sussistono elementi idonei a inficiare la validità del procedimento di divorzio conclusosi con la dichiarazione di contumacia della ricorrente.
In conclusione la Corte ritiene che la procedura seguita per la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio sia idonea a garantire la conoscenza del processo da parte della convenuta e che la contumacia sia stata regolarmente dichiarata in conformità alla legge del luogo in cui si è svolto il processo, sì da integrare i presupposti per il riconoscimento previsti dalle lettere b) e c) dell'art 64 L.218/1995.
Va infine evidenziato che non sussistono ragioni ostative al riconoscimento della sentenza di divorzio neppure sotto il profilo della preventiva instaurazione in Italia del giudizio di separazione ( art.64 lett. f ): la Suprema Corte ha chiarito infatti che “La sentenza straniera di divorzio può essere riconosciuta in Italia anche in pendenza del giudizio di separazione, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza ex art.64, lett. f), L.n.219 del1995, in quanto il giudizio di separazione non è assimilabile né equivalente a quello straniero di divorzio sotto il profilo degli effetti”
Le considerazioni svolte portano a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza di divorzio;
da qui la regolarità della trascrizione della sentenza intervenuta nelle more del presente giudizio.
In conclusione, deve essere rigettata la domanda della ricorrente tesa alla cancellazione della trascrizione della sentenza n. 330 del 2023, emessa dal Tribunale del
Cerro di Cerro in Cuba, che ha pronunciato il divorzio dei coniugi. TE
e , parti del presente giudizio.
[...] CP_1 IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di TE
, così provvede: CP_1
1) respinge la domanda proposta da;
TE
2) condanna al pagamento dei compensi di causa che sono TE liquidati, in favore di in complessivi € 2.906, oltre accessori dovuti per CP_1 legge, come in parte motiva
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo
30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani