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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 345 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
c.f. ), con sede a Milano e ivi elettivamen- Parte_1 P.IVA_1
te domiciliata presso dell'avv. Alfredo Trotta del Foro di Milano, che la rap- presenta e difende per procura in atti, ricorrente in riassunzione contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), residenti a [...] ed elettiva-
[...] C.F._2
mente domiciliati a Cagliari, presso l'avv. Luca Senis che, unitamente all'avv.
AU RR del Foro di Vicenza e all'avv. Pier Luigi Usai, li rappresenta e difende per procura in atti, convenuti in riassunzione
pagina 1 di 16 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente in riassunzione: voglia la Corte d'appello, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, argomentazione e fermi restando i capi della Sentenza n. 678/2019, pubblicata in data
02.08.2019, della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione II Civile, Dott.ssa Maria
Grazia Bagella, NRG 158/2018 (doc. D.1), che sono stati confermati dalla Cor- te di Cassazione, Sezione II Civile, con Ordinanza pubblicata il 02.07.2024 nel procedimento di cui al NRG 8600/2024 (doc. A), nel merito, rigettare ogni domanda formulata, anche in via riconvenzionale, dai signori e in merito all'accertamento Controparte_1 Parte_2
e/o costituzione di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio, sul mappale 466 e attraverso il muro di proprietà di per tutti i Parte_1
motivi esposti in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, del giudizio avanti alla Corte di Cassazione (Sez. II Civ., N.R.G. 8600/2020), del procedimento di inibitoria avanti alla Corte d'Appello di Cagliari (Sez. II Civ.,
N.R.G. 299/2020) e dei precedenti gradi di giudizio.
Nell'interesse dei : voglia la Corte d'appello adita, Parte_3
rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, argomentazio- ne, nel merito accogliere la domanda riconvenzionale formulata in via di mero subordine nella causa n. 5272/2013 R.G. innanzi al Tribunale di Cagliari, nel giudizio pagina 2 di 16 d'Appello n.158/2018 ed innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nella causa n. 8600/2020 R.G. da e in merito Controparte_1 Parte_2
all'accertamento e/o costituzione coattiva di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio a carico del mappale 466, Foglio 3, Comune di Pula di proprietà di ed in favore del mappale 495, sub. 1, Foglio 3 Co- Parte_1
mune di Pula, di proprietà attraverso il muro che delimita Parte_4
la proprietà dei medesimi ed insistente su terreno in parte di Parte_1
per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa;
in ogni caso, vittoria di compensi e spese, comprese quelle di CTU, di tutti i gradi e le fa- si di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne innanzi al Tribunale di Cagliari (proc. Parte_1
iscritto al n. 5272/2013 R.G.) e , chieden- Controparte_1 Parte_2
do l'accertamento del confine tra il lotto di sua proprietà (mapp. 466) e quello confinante dei convenuti (mapp. 495) e il rilascio della porzione di terreno da questi illecitamente occupata, oltre al risarcimento dei danni.
I convenuti resistettero, sull'assunto che la porzione del mapp. 466, delimi- tata dal tratto di muro da essi in parte abbattuto, facesse parte del giardino di pertinenza venduto loro insieme alla villa (mapp. 495).
Il Tribunale rigettò la domanda attrice.
Adita dalla società soccombente, in riforma della decisione del primo giudi- ce, con sentenza n. 678/2019, questa Corte d'appello –per quanto rileva in que- sta sede- accertò che l'immobile acquistato dai coniugi Parte_3
pagina 3 di 16 non comprendeva la porzione di terreno distinta col mapp. 466 e rigettò la do- manda riconvenzionale di riconoscimento della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, carraio e pedonale, attraverso il suddetto muro e il tratto del mapp. 466 fino al mapp. 495, per difetto dei presupposti.
La pronuncia venne impugnata per cassazione da e Controparte_1 [...]
sulla base di sei motivi. Parte_2
Con l'ordinanza n. 18149, pubblicata il 2 luglio 2024, la Suprema Corte ri- gettò i primi quattro motivi di gravame e accolse gli ultimi due, con i quali era stata lamentata:
o l'omessa motivazione in relazione alla domanda subordinata di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carraio dalla strada consortile attraverso la porzione del mapp. 466, tale da dare l'ac- cesso dalla pubblica via all'abitazione anche a soggetti con disabilità
(quinto motivo);
o la violazione dell'art. 1052 c.c., in relazione al mancato ricono- scimento che la realizzazione di un accesso sul fronte nord prospiciente la strada consortile, mediante realizzazione di un varco sulla cinta mu- raria in mapp. 495 su cui insiste l'abitazione, e asservimento al passag- gio della porzione del mappale 466, interposta tra la strada e l'aiuola consortile, avrebbe costituito l'unica modalità per assicurare l'agevole accessibilità all'abitazione da parte di soggetti con disabilità (arg. da
Corte costituzionale n. 167/2009) (sesto motivo).
Esaminatili congiuntamente, in quanto censuranti la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza degli elementi essenziali per la costi-
pagina 4 di 16 tuzione di una servitù coattiva, la S.C. ritenne fondati entrambi i motivi e spie- gò che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di le- gittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevan- te, consistente tra l'altro, come nel caso di specie, «nella motivazione apparen- te» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830), che la costante giu- risprudenza di legittimità ritiene ricorra quando la motivazione, benché grafi- camente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisio- ne perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimen- to, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più va- rie, ipotetiche congetture (v. per tutte: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del
28/07/2023, Rv. 668609 – 01).
Nel caso che ci occupa –concluse la S.C.- la Corte territoriale, a fronte di articolate deduzioni svolte nella domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva (v. ricorso pag. 6, 21 e ss), si è limitata (v. sentenza pag. 13) ad affermare laconicamente il difetto di prova dei presupposti richiesti dalla legge per la costituzione di tale servitù, rendendo così una motivazione solo apparente.
2. La ha riassunto il procedimento dinanzi a questa Corte territo- Parte_1
riale al fine di ottenere il rigetto di ogni domanda formulata, anche in via ri-
pagina 5 di 16 convenzionale, dai coniugi in merito all'accertamento e/o Parte_3
costituzione di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio.
A sostegno della propria posizione, sotto un primo profilo, la società ha ri- levato come dagli atti emerga che il villino delle controparti dispone di un ac- cesso originario, lato sud, ampio e agevole, utilizzato per oltre nove anni senza contestazioni, come comprovato dalle fotografie prodotte.
La ha bollato le deduzioni avversarie – fondate su presunta disa- Parte_1
bilità, pendenza della strada, giurisprudenza costituzionale e un preteso assenso tecnico – come prive di riscontri probatori e giuridicamente inconferenti, in quanto:
- il certificato medico è generico e non conforme alle procedure di legge;
- la pendenza indicata non è credibile né provata;
- la relazione tecnica richiamata non concerne i terreni di terzi né contie- ne alcun impegno di consentire il passaggio.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per genericità, atteso che essa non prevede alcun limite temporale correlato alla presunta malattia, sicché finirebbe per costituire un mero pretesto per legittima- re l'illecita apertura del varco e la demolizione del muro.
Quanto al governo delle spese, sul rilievo che il Giudice di legittimità avesse demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese legali relative al giudizio di legittimità e al procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c., entram- bi conclusi con la soccombenza delle controparti, la società ha chiesto la con- danna della controparte alla rifusione integrale delle spese sostenute.
pagina 6 di 16 3. e si sono costituiti in questo giudi- Controparte_1 Parte_2
zio di riassunzione, evidenziando di avere allegato e provato, sin dall'atto di costituzione in primo grado, i presupposti normativi e fattuali a loro disposi- zione a sostegno della domanda di servitù coattiva, con riguardo:
• allo stato dei luoghi e alle caratteristiche dell'unico accesso attuale alla proprietà, impraticabile per soggetti con ridotte capacità motorie;
• alla non conformità di tale accesso alle norme di legge e ai principi di rango costituzionale in materia di accessibilità e abbattimento delle bar- riere architettoniche.
In particolare, i coniugi hanno ribadito: Parte_3
1. quanto allo stato dei luoghi:
a) come l'unico accesso all'abitazione sia a oggi costituito, più che da una strada, da una vera e propria rampa di circa 58 metri con pen- denza media del 19%, superiore ai limiti previsti dal d.m. 5 novembre
2001 (4-10%) e dal d.m. 236/1989 (8-12%), che rende l'accesso ogget- tivamente impraticabile per persone con ridotta capacità motoria e per chiunque debba utilizzare ausili (carrozzina, deambulatore, etc.);
b) come l'ingresso principale dell'abitazione sia posto sul lato op- posto, raggiungibile, appunto, solo attraverso il mappale 466, unico a garantire condizioni di sostanziale planarità e come, al momento del ro- gito di acquisto, proprio questo fosse l'accesso all'abitazione atteso che la rampa era stata costruita dalla venditrice solo in un secondo momen- to;
pagina 7 di 16 2. quanto all'orientamento giurisprudenziale, come la costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo, quand'anche non in- tercluso, non risulti più limitata al soddisfacimento di esigenze pretta- mente agricole o industriali bensì debba essere garantita anche nelle ipotesi in cui sussista un accesso che si presenti inaccessibile e/o estre- mamente gravoso per una persona disabile o con ridotta capacità moto- ria;
3. circa le condizioni di salute della convenuta giustificanti la pretesa di costituzione della servitù, come la documentata disabilità grave e pro- gressiva (patologie cardiologiche e osteoarticolari, stenosi lombosacra- le, sindrome di Verbiest), con limitazione alla deambulazione e necessi- tà di ausili, risultasse da referti specialistici, acquisibili anche in appello quale fatto sopravvenuto.
4. circa l'indennizzo che usualmente si accompagna alla costituzione di una servitù coattiva, come la non ne avesse più fatto richie- Parte_1
sta ma non vi fosse, comunque, da parte loro alcuna pregiudiziale oppo- sizione, malgrado il peso sul fondo servente sarebbe risultato minimo, essendo già gravato da servitù per destinazione del padre di famiglia.
Circa la regolamentazione delle spese, i convenuti in riassunzione hanno chiesto, per il principio di soccombenza sostanziale, atteso che le domande ori- ginarie di erano state in gran parte respinte e la azione aveva de- Parte_1
terminato un contenzioso pluriennale, la condannata della odierna ricorrente al- la rifusione delle spese di tutti i gradi o, in subordine, la compensazione delle spese.
pagina 8 di 16 * * *
4. Nell'affermare la fondatezza del quinto motivo di impugnazione (viola- zione o falsa applicazione dell'art. 1052 c.c. rispetto all'ipotesi di costituzione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso a vantaggio dell'agevole fruizione degli edifici privati per persone con ridotta o impedita capacità moto- ria) e nel rinviare a questa Corte territoriale per la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda dei coniugi
[...]
, la S.C. ha inteso ribadire l'oramai consolidato principio per Parte_5
cui l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esi- genze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, essendo emerso, dopo la pronuncia n. 167/1999 della
Corte costituzionale, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e pro- duttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti pa- trimoniali in generale (da ultimo, per tutte, Cass., ord. 28 aprile 2025 n.
11126).
Tale principio, dunque, deve essere tenuto fermo da questa Corte distrettuale nel decidere sulla domanda dei coniugi . Parte_3
4.1 Si tratta, dunque, di verificare se nella fattispecie ricorrano i presupposti per la costituzione della invocata servitù a tutela delle esigenze abitative della
. Parte_2
pagina 9 di 16 Nel cassare la motivazione con cui questa Corte aveva rigettato la domanda dei , la S.C. ha richiamato le articolate deduzioni svolte Parte_3
nella domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva (v. ricorso pag. 6, 21 e ss), che devono ritenersi sostanzialmente coincidenti con quelle che i deducenti avevano svolto nell'atto di costituzione (pag. 9 s.) davanti al
Tribunale, con le quali avevano allegato come:
- la fosse affetta da grave cardiopatia incompatibile con gravi Parte_2
sforzi fisici;
- la villa avesse un unico accesso attraverso una ripidissima rampa, per- corribile non agevolmente in auto e tanto meno a piedi, soprattutto da soggetti affetti da menomazioni;
- siffatto accesso non fosse modificabile, considerata la morfologia dei luoghi;
- l'unico accesso esistente non fosse, per caratteristiche e conformazione, utilizzabile senza difficoltà, in autonomia e sicurezza, da soggetti affetti da disabilità.
Le articolate deduzioni dell'interessata miravano, dunque, a rappresentare come la strada (o rampa) che conduce dalla sua abitazione alla strada consortile riesca inidonea per un utilizzo pedonale da parte di un soggetto affetto da me- nomazioni e/o in età avanzata e, addirittura, disagevole anche in auto (a dispet- to delle contestazioni della società ricorrente, la complessa attuale situazione fisica della , aggravatasi in questi anni di cause, deve ritenersi asso- Parte_2
lutamente comprovata alla luce della documentazione medica in atti e costitui- sce il certo presupposto dell'accertamento demandato a questa Corte).
pagina 10 di 16 4.2 Tanto precisato, occorre muovere dalla considerazione che lo stato dei luoghi è assolutamente pacifico, al di là del contrasto sulla misura della pen- denza media della rampa di accesso;
esso ben risulta dalle rappresentazioni grafiche prodotte dai richiedenti la costituzione della servitù e dalle fotografie dei luoghi.
Il profilo del grado di pendenza è del tutto irrilevante, giacché le menzionate condizioni fisiche scadute della le impedirebbero -secondo le sue Parte_2
stesse allegazioni- di percorrere la strada esistente anche se la pendenza -che ben può apprezzarsi dalle fotografie in atti- non fosse così accentuata (come pur affermato dai suoi tecnici).
Per comodità espositiva, può farsi riferimento alla descrizione dell'ing.
(doc. 6 comparsa risposta in questo grado), dalla quale si Persona_1
ricava come l'attuale accesso all'immobile per cui è causa avvenga mediante una rampa di circa 58 metri, con dislivello di m. 10,84 e pendenza media del
18-19%, priva di marciapiedi e caratterizzata da tornanti e superficie in con- glomerato cementizio grezzo (descrizione sostanzialmente coincidente con quanto apprezzabile dalle fotografie in atti, doc. 8 comparsa risposta in questo grado).
Secondo il tecnico, in quanto aggravata da condizioni di scivolosità, tale conformazione del manufatto rende di fatto impossibile il transito pedonale in sicurezza, tanto più per persone affette da disabilità fisiche, sia pure accompa- gnate da un accudente normodotato che le sostenga (o che spinga una sedia a rotelle).
pagina 11 di 16 Tale rampa conduce a uno slargo sul quale si affacciano le singole proprietà, tra le quali quella dei , i quali -secondo le loro stesse al- Parte_3
legazioni- accedono all'unità immobiliare attraverso un cancello carrabile che chiude una porzione pianeggiante, la quale dà accesso al garage (cfr., in parti- colare, la fotografia del 22 marzo 2004, che raffigura i luoghi all'epoca della costruzione della rampa).
Orbene, tenuto conto della tipologia di strada che si sviluppa all'interno del comprensorio in cui sorge la , l'apertura di un Parte_6
varco sul muro di cinta per accedere alla strada provinciale non realizzerebbe la finalità di garantire un accesso pedonale sicuro e conforme alle prescrizioni di cui alla L. 13/1989 e al D.M. 236/1989.
Per sue caratteristiche oggettive (carreggiata ristretta e, soprattutto, assenza di marciapiedi e traffico veicolare ordinario), la strada provinciale non è certo idonea a consentire un transito pedonale, tanto meno da parte di soggetti con ridotte capacità motorie, in quanto li esporrebbe a rischi diversi ma non inferio- ri a quelli del passaggio sull'attuale rampa.
Dalle produzioni fotografiche in atti (cfr., in particolare, gli allegati fotogra- fici alla c.t.u. del geom. svolta in primo grado) è agevole ricavare CP_3
come la strada su cui si affaccia a nord l'abitazione non abbia caratteristiche tali da consentire a pedoni un transito in sicurezza, data l'assenza di un marcia- piede (e persino di una banchina), e la presenza, lungo la carreggiata, soltanto di aiuole con arbusti o erba.
Considerate a) la natura dei luoghi in cui sorge l'immobile, il quale ha sboc- co immediato e diretto sulla strada provinciale, e b) la ridottissima autonomia pagina 12 di 16 della e la sua necessità di presidi per la deambulazione, l'odierna Parte_2
convenuta in riassunzione non potrebbe utilizzare un passaggio pedonale per lasciare l'abitazione, neanche per una passeggiata.
Quand'anche ella potesse utilizzare il passaggio richiesto, dovrebbe farlo, comunque, tramite un'autovettura, giacché lo stato dei luoghi non le consenti- rebbe di muoversi a piedi (o su una sedia a rotelle) lungo la strada.
L'apertura richiesta, pertanto, sarebbe fruibile soltanto per un utilizzo veico- lare.
Della possibilità di muoversi attraverso un'autovettura, però, la Parte_2
già gode attraverso l'attuale accesso a sud, esercitato attraverso la rampa esi- stente, passaggio che –per le sue caratteristiche- consente certamente alla parte di giungere all'abitazione in un tratto pianeggiante, idoneo a consentire di sali- re e scendere in sicurezza dal mezzo all'interno della proprietà.
Solamente con la costituzione in questa fase del giudizio, la ha Parte_2
rappresentato come l'accesso esistente riesca comunque non agevole, in quanto consente la sola entrata dal lato garage interrato all'abitazione, edificata in un'area di pendio, imponendo il percorso di una rampa di scale sia all'interno, sia all'esterno per raggiungere quella che è l'entrata principale dell'abitazione, collocata dal lato opposto a nord e non altrimenti accessibile in condizioni di planarità a chi per qualsiasi ragione abbia delle benché minime difficoltà mo- torie.
In disparte ogni valutazione in ordine alle tempestività di tali nuove allega- zioni, deve osservarsi come le stesse siano irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda.
pagina 13 di 16 I coniugi non possono pretendere un accesso carrabile Parte_3
sul lato nord della propria abitazione solo perché più comodo rispetto quello esistente. Le peculiarità del loro immobile non possono fondare la pretesa di gravare il fondo altrui di una servitù volta a ovviare a eventuali disagi derivati dalla scelta di realizzare la costruzione e il giardino circostante con una data conformazione (in particolare, lo sviluppo su più piani dell'edificio per asse- condare la diversa quota di campagna riscontrabile nelle diverse zone dell'area).
La domanda di costituzione della servitù prediale deve essere, pertanto, re- spinta per difetto dei presupposti previsti dall'art. 1052 c.c., non essendo ravvi- sabile la necessità di tutela di esigenze abitative nel senso inteso dalla giuri- sprudenza del Giudice delle leggi e della Cassazione.
5. In considerazione dell'esito finale della lite, sussistono i presupposti per la compensazione per la metà delle spese processuali, liquidate in dispositivo, che nella restante parte devono, invece, essere poste a carico dei coniugi
[...]
, data la loro prevalente soccombenza. Parte_5
I compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi dei giudizi di primo e secondo grado (stante lo svolgimento del procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c.) e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio.
Per quanto riguarda lo scaglione di riferimento, deve ritenersi che esso vada determinato:
- a temini dell'art. 15, terzo comma (prima parte), c.p.c., in euro
1.101,00-5.200,00, tenuto conto del reddito dominicale del fondo assun-
pagina 14 di 16 to servente, quale ricavabile dalle visure prodotte dalla società attrice in primo grado (doc. 2), per quanto riguarda il primo e il secondo grado nonché il giudizio di cassazione, in quanto relativi all'azione di regola- mento di confini proposta dalla Parte_1
- a termini dell'art. 15, primo comma, c.p.c., fino a euro 1.100,00, tenuto conto dello stesso reddito dominicale, per il presente giudizio, relativo alla domanda di costituzione di servitù proposta dai coniugi Parte_4
.
[...]
È altresì dovuta la maggiorazione per il numero di parti aventi la stessa po- sizione processuale ai sensi dell'art. 4 d.m. 55/2014.
Le spese della c.t.u. di primo grado devono essere poste a carico delle parti in ugual misura, con conseguente obbligo di rimborso della quota eccedente a favore della parte che abbia eventualmente sostenuto esborsi oltre la misura spettantele.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta la domanda di e di Controparte_1 Parte_2
costituzione coattiva di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio a carico del mappale 466;
2. dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna e , in solido tra loro, alla rifu- Controparte_1 Parte_2
sione della restante parte che liquida in:
a) euro 1.276,00 per compensi e in euro 268,0 per la mag-
pagina 15 di 16 giorazione per il numero di parti, euro 229,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il giudizio di primo gra- do;
b) euro 1.457,50 per compensi e in euro 306,00 per la mag- giorazione per il numero di parti, euro 402,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il grado d'appello;
c) euro 937,00 per compensi e in euro 196,90 per la mag- giorazione per il numero di parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il giudizio di cassazione;
d) euro 247,00 per compensi e in euro 51,90 per la maggio- razione per il numero di parti, euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per questo giudizio di rinvio;
3. pone le spese della c.t.u. di primo grado a carico delle parti in ugual misura, con conseguente obbligo di rimborso della quota ec- cedente a favore della parte che abbia eventualmente sostenuto esborsi oltre la misura spettantele.
Cagliari, 26 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 345 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
c.f. ), con sede a Milano e ivi elettivamen- Parte_1 P.IVA_1
te domiciliata presso dell'avv. Alfredo Trotta del Foro di Milano, che la rap- presenta e difende per procura in atti, ricorrente in riassunzione contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), residenti a [...] ed elettiva-
[...] C.F._2
mente domiciliati a Cagliari, presso l'avv. Luca Senis che, unitamente all'avv.
AU RR del Foro di Vicenza e all'avv. Pier Luigi Usai, li rappresenta e difende per procura in atti, convenuti in riassunzione
pagina 1 di 16 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente in riassunzione: voglia la Corte d'appello, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, argomentazione e fermi restando i capi della Sentenza n. 678/2019, pubblicata in data
02.08.2019, della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione II Civile, Dott.ssa Maria
Grazia Bagella, NRG 158/2018 (doc. D.1), che sono stati confermati dalla Cor- te di Cassazione, Sezione II Civile, con Ordinanza pubblicata il 02.07.2024 nel procedimento di cui al NRG 8600/2024 (doc. A), nel merito, rigettare ogni domanda formulata, anche in via riconvenzionale, dai signori e in merito all'accertamento Controparte_1 Parte_2
e/o costituzione di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio, sul mappale 466 e attraverso il muro di proprietà di per tutti i Parte_1
motivi esposti in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, del giudizio avanti alla Corte di Cassazione (Sez. II Civ., N.R.G. 8600/2020), del procedimento di inibitoria avanti alla Corte d'Appello di Cagliari (Sez. II Civ.,
N.R.G. 299/2020) e dei precedenti gradi di giudizio.
Nell'interesse dei : voglia la Corte d'appello adita, Parte_3
rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, argomentazio- ne, nel merito accogliere la domanda riconvenzionale formulata in via di mero subordine nella causa n. 5272/2013 R.G. innanzi al Tribunale di Cagliari, nel giudizio pagina 2 di 16 d'Appello n.158/2018 ed innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nella causa n. 8600/2020 R.G. da e in merito Controparte_1 Parte_2
all'accertamento e/o costituzione coattiva di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio a carico del mappale 466, Foglio 3, Comune di Pula di proprietà di ed in favore del mappale 495, sub. 1, Foglio 3 Co- Parte_1
mune di Pula, di proprietà attraverso il muro che delimita Parte_4
la proprietà dei medesimi ed insistente su terreno in parte di Parte_1
per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa;
in ogni caso, vittoria di compensi e spese, comprese quelle di CTU, di tutti i gradi e le fa- si di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne innanzi al Tribunale di Cagliari (proc. Parte_1
iscritto al n. 5272/2013 R.G.) e , chieden- Controparte_1 Parte_2
do l'accertamento del confine tra il lotto di sua proprietà (mapp. 466) e quello confinante dei convenuti (mapp. 495) e il rilascio della porzione di terreno da questi illecitamente occupata, oltre al risarcimento dei danni.
I convenuti resistettero, sull'assunto che la porzione del mapp. 466, delimi- tata dal tratto di muro da essi in parte abbattuto, facesse parte del giardino di pertinenza venduto loro insieme alla villa (mapp. 495).
Il Tribunale rigettò la domanda attrice.
Adita dalla società soccombente, in riforma della decisione del primo giudi- ce, con sentenza n. 678/2019, questa Corte d'appello –per quanto rileva in que- sta sede- accertò che l'immobile acquistato dai coniugi Parte_3
pagina 3 di 16 non comprendeva la porzione di terreno distinta col mapp. 466 e rigettò la do- manda riconvenzionale di riconoscimento della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, carraio e pedonale, attraverso il suddetto muro e il tratto del mapp. 466 fino al mapp. 495, per difetto dei presupposti.
La pronuncia venne impugnata per cassazione da e Controparte_1 [...]
sulla base di sei motivi. Parte_2
Con l'ordinanza n. 18149, pubblicata il 2 luglio 2024, la Suprema Corte ri- gettò i primi quattro motivi di gravame e accolse gli ultimi due, con i quali era stata lamentata:
o l'omessa motivazione in relazione alla domanda subordinata di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carraio dalla strada consortile attraverso la porzione del mapp. 466, tale da dare l'ac- cesso dalla pubblica via all'abitazione anche a soggetti con disabilità
(quinto motivo);
o la violazione dell'art. 1052 c.c., in relazione al mancato ricono- scimento che la realizzazione di un accesso sul fronte nord prospiciente la strada consortile, mediante realizzazione di un varco sulla cinta mu- raria in mapp. 495 su cui insiste l'abitazione, e asservimento al passag- gio della porzione del mappale 466, interposta tra la strada e l'aiuola consortile, avrebbe costituito l'unica modalità per assicurare l'agevole accessibilità all'abitazione da parte di soggetti con disabilità (arg. da
Corte costituzionale n. 167/2009) (sesto motivo).
Esaminatili congiuntamente, in quanto censuranti la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza degli elementi essenziali per la costi-
pagina 4 di 16 tuzione di una servitù coattiva, la S.C. ritenne fondati entrambi i motivi e spie- gò che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di le- gittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevan- te, consistente tra l'altro, come nel caso di specie, «nella motivazione apparen- te» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830), che la costante giu- risprudenza di legittimità ritiene ricorra quando la motivazione, benché grafi- camente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisio- ne perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimen- to, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più va- rie, ipotetiche congetture (v. per tutte: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del
28/07/2023, Rv. 668609 – 01).
Nel caso che ci occupa –concluse la S.C.- la Corte territoriale, a fronte di articolate deduzioni svolte nella domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva (v. ricorso pag. 6, 21 e ss), si è limitata (v. sentenza pag. 13) ad affermare laconicamente il difetto di prova dei presupposti richiesti dalla legge per la costituzione di tale servitù, rendendo così una motivazione solo apparente.
2. La ha riassunto il procedimento dinanzi a questa Corte territo- Parte_1
riale al fine di ottenere il rigetto di ogni domanda formulata, anche in via ri-
pagina 5 di 16 convenzionale, dai coniugi in merito all'accertamento e/o Parte_3
costituzione di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio.
A sostegno della propria posizione, sotto un primo profilo, la società ha ri- levato come dagli atti emerga che il villino delle controparti dispone di un ac- cesso originario, lato sud, ampio e agevole, utilizzato per oltre nove anni senza contestazioni, come comprovato dalle fotografie prodotte.
La ha bollato le deduzioni avversarie – fondate su presunta disa- Parte_1
bilità, pendenza della strada, giurisprudenza costituzionale e un preteso assenso tecnico – come prive di riscontri probatori e giuridicamente inconferenti, in quanto:
- il certificato medico è generico e non conforme alle procedure di legge;
- la pendenza indicata non è credibile né provata;
- la relazione tecnica richiamata non concerne i terreni di terzi né contie- ne alcun impegno di consentire il passaggio.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per genericità, atteso che essa non prevede alcun limite temporale correlato alla presunta malattia, sicché finirebbe per costituire un mero pretesto per legittima- re l'illecita apertura del varco e la demolizione del muro.
Quanto al governo delle spese, sul rilievo che il Giudice di legittimità avesse demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese legali relative al giudizio di legittimità e al procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c., entram- bi conclusi con la soccombenza delle controparti, la società ha chiesto la con- danna della controparte alla rifusione integrale delle spese sostenute.
pagina 6 di 16 3. e si sono costituiti in questo giudi- Controparte_1 Parte_2
zio di riassunzione, evidenziando di avere allegato e provato, sin dall'atto di costituzione in primo grado, i presupposti normativi e fattuali a loro disposi- zione a sostegno della domanda di servitù coattiva, con riguardo:
• allo stato dei luoghi e alle caratteristiche dell'unico accesso attuale alla proprietà, impraticabile per soggetti con ridotte capacità motorie;
• alla non conformità di tale accesso alle norme di legge e ai principi di rango costituzionale in materia di accessibilità e abbattimento delle bar- riere architettoniche.
In particolare, i coniugi hanno ribadito: Parte_3
1. quanto allo stato dei luoghi:
a) come l'unico accesso all'abitazione sia a oggi costituito, più che da una strada, da una vera e propria rampa di circa 58 metri con pen- denza media del 19%, superiore ai limiti previsti dal d.m. 5 novembre
2001 (4-10%) e dal d.m. 236/1989 (8-12%), che rende l'accesso ogget- tivamente impraticabile per persone con ridotta capacità motoria e per chiunque debba utilizzare ausili (carrozzina, deambulatore, etc.);
b) come l'ingresso principale dell'abitazione sia posto sul lato op- posto, raggiungibile, appunto, solo attraverso il mappale 466, unico a garantire condizioni di sostanziale planarità e come, al momento del ro- gito di acquisto, proprio questo fosse l'accesso all'abitazione atteso che la rampa era stata costruita dalla venditrice solo in un secondo momen- to;
pagina 7 di 16 2. quanto all'orientamento giurisprudenziale, come la costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo, quand'anche non in- tercluso, non risulti più limitata al soddisfacimento di esigenze pretta- mente agricole o industriali bensì debba essere garantita anche nelle ipotesi in cui sussista un accesso che si presenti inaccessibile e/o estre- mamente gravoso per una persona disabile o con ridotta capacità moto- ria;
3. circa le condizioni di salute della convenuta giustificanti la pretesa di costituzione della servitù, come la documentata disabilità grave e pro- gressiva (patologie cardiologiche e osteoarticolari, stenosi lombosacra- le, sindrome di Verbiest), con limitazione alla deambulazione e necessi- tà di ausili, risultasse da referti specialistici, acquisibili anche in appello quale fatto sopravvenuto.
4. circa l'indennizzo che usualmente si accompagna alla costituzione di una servitù coattiva, come la non ne avesse più fatto richie- Parte_1
sta ma non vi fosse, comunque, da parte loro alcuna pregiudiziale oppo- sizione, malgrado il peso sul fondo servente sarebbe risultato minimo, essendo già gravato da servitù per destinazione del padre di famiglia.
Circa la regolamentazione delle spese, i convenuti in riassunzione hanno chiesto, per il principio di soccombenza sostanziale, atteso che le domande ori- ginarie di erano state in gran parte respinte e la azione aveva de- Parte_1
terminato un contenzioso pluriennale, la condannata della odierna ricorrente al- la rifusione delle spese di tutti i gradi o, in subordine, la compensazione delle spese.
pagina 8 di 16 * * *
4. Nell'affermare la fondatezza del quinto motivo di impugnazione (viola- zione o falsa applicazione dell'art. 1052 c.c. rispetto all'ipotesi di costituzione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso a vantaggio dell'agevole fruizione degli edifici privati per persone con ridotta o impedita capacità moto- ria) e nel rinviare a questa Corte territoriale per la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda dei coniugi
[...]
, la S.C. ha inteso ribadire l'oramai consolidato principio per Parte_5
cui l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esi- genze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, essendo emerso, dopo la pronuncia n. 167/1999 della
Corte costituzionale, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e pro- duttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti pa- trimoniali in generale (da ultimo, per tutte, Cass., ord. 28 aprile 2025 n.
11126).
Tale principio, dunque, deve essere tenuto fermo da questa Corte distrettuale nel decidere sulla domanda dei coniugi . Parte_3
4.1 Si tratta, dunque, di verificare se nella fattispecie ricorrano i presupposti per la costituzione della invocata servitù a tutela delle esigenze abitative della
. Parte_2
pagina 9 di 16 Nel cassare la motivazione con cui questa Corte aveva rigettato la domanda dei , la S.C. ha richiamato le articolate deduzioni svolte Parte_3
nella domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva (v. ricorso pag. 6, 21 e ss), che devono ritenersi sostanzialmente coincidenti con quelle che i deducenti avevano svolto nell'atto di costituzione (pag. 9 s.) davanti al
Tribunale, con le quali avevano allegato come:
- la fosse affetta da grave cardiopatia incompatibile con gravi Parte_2
sforzi fisici;
- la villa avesse un unico accesso attraverso una ripidissima rampa, per- corribile non agevolmente in auto e tanto meno a piedi, soprattutto da soggetti affetti da menomazioni;
- siffatto accesso non fosse modificabile, considerata la morfologia dei luoghi;
- l'unico accesso esistente non fosse, per caratteristiche e conformazione, utilizzabile senza difficoltà, in autonomia e sicurezza, da soggetti affetti da disabilità.
Le articolate deduzioni dell'interessata miravano, dunque, a rappresentare come la strada (o rampa) che conduce dalla sua abitazione alla strada consortile riesca inidonea per un utilizzo pedonale da parte di un soggetto affetto da me- nomazioni e/o in età avanzata e, addirittura, disagevole anche in auto (a dispet- to delle contestazioni della società ricorrente, la complessa attuale situazione fisica della , aggravatasi in questi anni di cause, deve ritenersi asso- Parte_2
lutamente comprovata alla luce della documentazione medica in atti e costitui- sce il certo presupposto dell'accertamento demandato a questa Corte).
pagina 10 di 16 4.2 Tanto precisato, occorre muovere dalla considerazione che lo stato dei luoghi è assolutamente pacifico, al di là del contrasto sulla misura della pen- denza media della rampa di accesso;
esso ben risulta dalle rappresentazioni grafiche prodotte dai richiedenti la costituzione della servitù e dalle fotografie dei luoghi.
Il profilo del grado di pendenza è del tutto irrilevante, giacché le menzionate condizioni fisiche scadute della le impedirebbero -secondo le sue Parte_2
stesse allegazioni- di percorrere la strada esistente anche se la pendenza -che ben può apprezzarsi dalle fotografie in atti- non fosse così accentuata (come pur affermato dai suoi tecnici).
Per comodità espositiva, può farsi riferimento alla descrizione dell'ing.
(doc. 6 comparsa risposta in questo grado), dalla quale si Persona_1
ricava come l'attuale accesso all'immobile per cui è causa avvenga mediante una rampa di circa 58 metri, con dislivello di m. 10,84 e pendenza media del
18-19%, priva di marciapiedi e caratterizzata da tornanti e superficie in con- glomerato cementizio grezzo (descrizione sostanzialmente coincidente con quanto apprezzabile dalle fotografie in atti, doc. 8 comparsa risposta in questo grado).
Secondo il tecnico, in quanto aggravata da condizioni di scivolosità, tale conformazione del manufatto rende di fatto impossibile il transito pedonale in sicurezza, tanto più per persone affette da disabilità fisiche, sia pure accompa- gnate da un accudente normodotato che le sostenga (o che spinga una sedia a rotelle).
pagina 11 di 16 Tale rampa conduce a uno slargo sul quale si affacciano le singole proprietà, tra le quali quella dei , i quali -secondo le loro stesse al- Parte_3
legazioni- accedono all'unità immobiliare attraverso un cancello carrabile che chiude una porzione pianeggiante, la quale dà accesso al garage (cfr., in parti- colare, la fotografia del 22 marzo 2004, che raffigura i luoghi all'epoca della costruzione della rampa).
Orbene, tenuto conto della tipologia di strada che si sviluppa all'interno del comprensorio in cui sorge la , l'apertura di un Parte_6
varco sul muro di cinta per accedere alla strada provinciale non realizzerebbe la finalità di garantire un accesso pedonale sicuro e conforme alle prescrizioni di cui alla L. 13/1989 e al D.M. 236/1989.
Per sue caratteristiche oggettive (carreggiata ristretta e, soprattutto, assenza di marciapiedi e traffico veicolare ordinario), la strada provinciale non è certo idonea a consentire un transito pedonale, tanto meno da parte di soggetti con ridotte capacità motorie, in quanto li esporrebbe a rischi diversi ma non inferio- ri a quelli del passaggio sull'attuale rampa.
Dalle produzioni fotografiche in atti (cfr., in particolare, gli allegati fotogra- fici alla c.t.u. del geom. svolta in primo grado) è agevole ricavare CP_3
come la strada su cui si affaccia a nord l'abitazione non abbia caratteristiche tali da consentire a pedoni un transito in sicurezza, data l'assenza di un marcia- piede (e persino di una banchina), e la presenza, lungo la carreggiata, soltanto di aiuole con arbusti o erba.
Considerate a) la natura dei luoghi in cui sorge l'immobile, il quale ha sboc- co immediato e diretto sulla strada provinciale, e b) la ridottissima autonomia pagina 12 di 16 della e la sua necessità di presidi per la deambulazione, l'odierna Parte_2
convenuta in riassunzione non potrebbe utilizzare un passaggio pedonale per lasciare l'abitazione, neanche per una passeggiata.
Quand'anche ella potesse utilizzare il passaggio richiesto, dovrebbe farlo, comunque, tramite un'autovettura, giacché lo stato dei luoghi non le consenti- rebbe di muoversi a piedi (o su una sedia a rotelle) lungo la strada.
L'apertura richiesta, pertanto, sarebbe fruibile soltanto per un utilizzo veico- lare.
Della possibilità di muoversi attraverso un'autovettura, però, la Parte_2
già gode attraverso l'attuale accesso a sud, esercitato attraverso la rampa esi- stente, passaggio che –per le sue caratteristiche- consente certamente alla parte di giungere all'abitazione in un tratto pianeggiante, idoneo a consentire di sali- re e scendere in sicurezza dal mezzo all'interno della proprietà.
Solamente con la costituzione in questa fase del giudizio, la ha Parte_2
rappresentato come l'accesso esistente riesca comunque non agevole, in quanto consente la sola entrata dal lato garage interrato all'abitazione, edificata in un'area di pendio, imponendo il percorso di una rampa di scale sia all'interno, sia all'esterno per raggiungere quella che è l'entrata principale dell'abitazione, collocata dal lato opposto a nord e non altrimenti accessibile in condizioni di planarità a chi per qualsiasi ragione abbia delle benché minime difficoltà mo- torie.
In disparte ogni valutazione in ordine alle tempestività di tali nuove allega- zioni, deve osservarsi come le stesse siano irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda.
pagina 13 di 16 I coniugi non possono pretendere un accesso carrabile Parte_3
sul lato nord della propria abitazione solo perché più comodo rispetto quello esistente. Le peculiarità del loro immobile non possono fondare la pretesa di gravare il fondo altrui di una servitù volta a ovviare a eventuali disagi derivati dalla scelta di realizzare la costruzione e il giardino circostante con una data conformazione (in particolare, lo sviluppo su più piani dell'edificio per asse- condare la diversa quota di campagna riscontrabile nelle diverse zone dell'area).
La domanda di costituzione della servitù prediale deve essere, pertanto, re- spinta per difetto dei presupposti previsti dall'art. 1052 c.c., non essendo ravvi- sabile la necessità di tutela di esigenze abitative nel senso inteso dalla giuri- sprudenza del Giudice delle leggi e della Cassazione.
5. In considerazione dell'esito finale della lite, sussistono i presupposti per la compensazione per la metà delle spese processuali, liquidate in dispositivo, che nella restante parte devono, invece, essere poste a carico dei coniugi
[...]
, data la loro prevalente soccombenza. Parte_5
I compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi dei giudizi di primo e secondo grado (stante lo svolgimento del procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c.) e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio.
Per quanto riguarda lo scaglione di riferimento, deve ritenersi che esso vada determinato:
- a temini dell'art. 15, terzo comma (prima parte), c.p.c., in euro
1.101,00-5.200,00, tenuto conto del reddito dominicale del fondo assun-
pagina 14 di 16 to servente, quale ricavabile dalle visure prodotte dalla società attrice in primo grado (doc. 2), per quanto riguarda il primo e il secondo grado nonché il giudizio di cassazione, in quanto relativi all'azione di regola- mento di confini proposta dalla Parte_1
- a termini dell'art. 15, primo comma, c.p.c., fino a euro 1.100,00, tenuto conto dello stesso reddito dominicale, per il presente giudizio, relativo alla domanda di costituzione di servitù proposta dai coniugi Parte_4
.
[...]
È altresì dovuta la maggiorazione per il numero di parti aventi la stessa po- sizione processuale ai sensi dell'art. 4 d.m. 55/2014.
Le spese della c.t.u. di primo grado devono essere poste a carico delle parti in ugual misura, con conseguente obbligo di rimborso della quota eccedente a favore della parte che abbia eventualmente sostenuto esborsi oltre la misura spettantele.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta la domanda di e di Controparte_1 Parte_2
costituzione coattiva di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio a carico del mappale 466;
2. dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna e , in solido tra loro, alla rifu- Controparte_1 Parte_2
sione della restante parte che liquida in:
a) euro 1.276,00 per compensi e in euro 268,0 per la mag-
pagina 15 di 16 giorazione per il numero di parti, euro 229,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il giudizio di primo gra- do;
b) euro 1.457,50 per compensi e in euro 306,00 per la mag- giorazione per il numero di parti, euro 402,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il grado d'appello;
c) euro 937,00 per compensi e in euro 196,90 per la mag- giorazione per il numero di parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il giudizio di cassazione;
d) euro 247,00 per compensi e in euro 51,90 per la maggio- razione per il numero di parti, euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per questo giudizio di rinvio;
3. pone le spese della c.t.u. di primo grado a carico delle parti in ugual misura, con conseguente obbligo di rimborso della quota ec- cedente a favore della parte che abbia eventualmente sostenuto esborsi oltre la misura spettantele.
Cagliari, 26 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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