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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai IGnori Magistrati:
IO IU Presidente est.
EN OV GI
Valentina Prudente GI ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 544 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Roberta Caldani, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliata presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Giampaolo Malfatti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 28.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il IG. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1 Parte_1
annotazione della sentenza e ad altri incombenti di rito. 2) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore
Per_
ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con pagina 1 di 6 collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione della madre IG.ra sita in RA (MS) Via CP_1
Carriona n. 450. 3) Autorizzare la minore a trasferire la sua residenza abituale in RA (MS) Via Persona_2
Carriona n. 450 presso abitazione/residenza della madre IG.ra . 4) Disporre che entrambi i genitori si CP_1
facciano carico di tutti gli adempimenti necessari ogni qualvolta la figlia si troverà presso di loro, con impegno ad adoperarsi perché la figlia possa mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo e così ricevere pariteticamente cura, educazione ed istruzione ed assumere le decisioni urgenti in caso di improrogabilità. 5) Disporre
altresì che le scelte di natura straordinaria e di maggior rilievo siano effettuate - di norma – in modo condiviso e congiuntamente, nel rispetto di un unico progetto di educazione e di crescita, tenendo conto delle capacità,
Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della piccola , le scelte di ordinaria quotidianità che invece siano assunte in modo disgiunto, ma sempre nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita. 6) Disporre che il padre possa tenere con sé / fare visita alla figlia due giorni alla settimana con pernottamento ovvero nei giorni del mercoledì e del venerdì, dall'uscita da scuola alla mattina seguente quando la accompagnerà a scuola per il giovedì
mattina e per la giornata del sabato la accompagnerà a casa dalla madre, salvo diverse esigenze della minore preventivamente da comunicare tra i genitori e fatta salva la volontà della minore di anticipare il rientro presso l'abitazione materna, per le ore 17:30 nonché la domenica alternata con rientro a casa della madre la domenica prima di cena. Disporre che il padre, fino a quanto non ultimerà il corso di aggiornamento per fini lavorativi, possa tenere con sé / fare visita alla figlia alternativamente il martedì o il giovedì in sostituzione del mercoledì sempre nel rispetto
Per_ sia delle esigenze e della volontà della minore sia degli impegni lavorativi e non della IG.ra . CP_1
Quando la minore trascorrerà la domenica con il padre, pernotterà presso il padre il sabato sera anziché nella giornata del venerdì sera con impegno di riaccompagnare la bimba a casa dalla madre prima dell'ora di cena. Inoltre
per i pomeriggi in cui la bimba dovesse praticare l'attività sportiva, il padre si rende disponibile ad andare a prendere la bimba a scuola e tenerla con sé per fare la merenda ed eseguire i compiti, per poi accompagnarla a praticare
Per_ l'attività sportiva, in modo che la madre possa andare a prendere all'uscita dall'attività sportiva, laddove la madre sia impegnata per esigenze di lavoro o per altre necessità. Tutto quanto sopra esposto e specificato sempre e comunque nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia. 7) Disporre che le principali festività saranno trascorse alternativamente, anno per anno, con i rispettivi genitori: il primo anno, il 24 e il 26 dicembre saranno trascorsi con la madre, mentre il 25 dicembre ed il 6 gennaio con il padre;
il 31 dicembre con il padre ed il 1˚ gennaio con la madre;
la domenica di Pasqua con la madre mentre il Lunedì dell'Angelo con il padre;
il 25 aprile con la madre pagina 2 di 6 e il 1° maggio con il padre;
il 2 giugno con la madre ed il 15 agosto con il padre;
il 1˚ novembre con la madre e l'8
dicembre con il padre;
compleanni e sacramenti preferibilmente con entrambi i genitori. Per quanto riguarda l'anno successivo, i giorni saranno invertiti ovvero il 24 e il 26 dicembre saranno trascorsi con il padre, mentre il 25 dicembre ed il 6 gennaio con la madre;
il 31 dicembre con la madre ed il 1˚ gennaio con il padre;
la domenica di Pasqua con il padre mentre il Lunedì dell'Angelo con la madre;
il 25 aprile con il padre e il 1° maggio con la madre;
il 2 giugno con il padre ed il 15 agosto con la madre;
il 1˚ novembre con il padre e l'8 dicembre con la madre;
compleanni e sacramenti sempre preferibilmente con entrambi i genitori salvo la possibilità di festeggiarli separatamente. Tutto
quanto sopra esposto e specificato sempre e comunque nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia. 8)
Disporre che ognuno dei due genitori, durante i mesi estivi, possa godere di un periodo di vacanza con la figlia di una settimana, giorni che verranno reciprocamente comunicati entro il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno, con impegno dei genitori di fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia,
indicando le date di partenza e di ritorno ed assumendosene l'intero costo. 9) Disporre che il padre provveda al mantenimento della minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00
(trecento/00) a cui aggiungersi l'attribuzione totale dell'assegno unico con bonifico bancario da eseguire sulla Carta
PostePay n. 533171177086804 (IBAN [...]), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese sportive, mediche, ricreative, etc.) che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo quelle urgenti e/o indifferibili o per le quali non si ponga un problema di scelta. Disporre che le deduzioni fiscali per oneri familiari relative alla figlia competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno e che ciascun genitore potrà portare in detrazione le spese sostenute al 50%; eventuali spese unilaterali saranno detratte al 100% dal genitore che le avrà sostenute. 10) Disporre che ciascun genitore concorra al mantenimento straordinario della figlia: - sostenendo (o rimborsando reciprocamente, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata), il 50% delle spese mediche, mutuate o non mutuabili (incluse quelle dentistiche e ortodontiche), nonché quelle per terapie (anche farmacologiche, incluso quanto per il cosiddetto ticket), necessarie per la figlia;
tali spese dovranno, tranne le urgenze e le prescrizioni dei professionisti, essere deliberate congiuntamente dai genitori, i quali sceglieranno insieme i professionisti e/o le strutture a cui affidare la cura della minore;
- sostenendo (o rimborsando entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata),
sempre in ragione del 50% le spese scolastiche e di istruzione, compresi i costi per la mensa ( se dovuti alla scuola),
per l'acquisto dei testi scolastici, nonché quelle per eventuali corsi preparatori e/o per corsi di ripetizioni e/o pagina 3 di 6 extracurriculari ritenuti necessari dagli insegnanti, nonché, ancora per la pratica di attività sportive, ludiche e ricreative e per le vacanze (se non accompagnata da uno dei genitori), inclusa la partecipazione ad eventuali campus,
abbigliamento di rilevante importanza (capospalla, calzature, etc.); tali spese dovranno essere deliberate congiuntamente dai genitori ove non indicate perentoriamente dall'istituto scolastico.
Disporre che le spese ordinarie e straordinarie siano determinate secondo il Protocollo vigente del Tribunale
Ordinario di Massa RA prot. 19/07/2024.0000286.I. 11) Disporre che le deduzioni fiscali per oneri familiari relative alla figlia competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno e che ciascun genitore potrà
portare in detrazione le spese sostenute al 50%; eventuali spese unilaterali saranno detratte al 100% dal genitore che le avrà sostenute. 12) Disporre che i coniugi si impegnino reciprocamente a non far frequentare la figlia alle e/o agli eventuali compagni/compagne se non dopo l'instaurazione di un rapporto duraturo e, altresì, a non far frequentare alla figlia persone, locali pubblici e privati diseducativi per la crescita della minore. 13) Disporre che i coniugi si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, a non denigrarsi reciprocamente di fronte a terze persone, ad evitare di esprimere giudizi lesivi ed offensivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro nonché della/del rispettiva/o compagna/o e dei familiari alla presenza del figlia e ad essere sempre telefonicamente raggiungibili e reperibili, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. 14) Disporre che i coniugi si impegnino a garantire che la minore continui a mantenere rapporti sia con i nonni paterni che materni. 15) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale al sig. 16) I Parte_1
coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e, in particolare,
di aver già provveduto alla estinzione dei rapporti bancari cointestati, eventualmente pendenti e di aver provveduto alla divisione sia dei beni mobili ricevuti in regalo in costanza di matrimonio, sia di ogni altro bene mobile acquistato in regime di comunione legale dei beni e di aver aggiunto accordo per quanto riguarda ogni altra questione e che,
pertanto, non esistono altri beni in comune da dividere. 17) Disporre che i coniugi si diano reciproco assenso alla concessione del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale della minore e che comunque per poter portare la figlia con sé all'estero dovranno dotarsi di preventivo consenso dell'altro genitore. 18) Compensare interamente le spese della procedura.”
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 4 di 6 premesso che in data 18.1.2003 aveva contratto matrimonio in Parte_1
RA con;
che dall'unione dei coniugi era nata la figlia CP_1 Per_1
(23.6.2013); che, a causa dell'intollerabilità della convivenza, i coniugi avevano promosso giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n.
663/2023 del 2.11.2023; che era decorso il periodo ex lege ai fini del divorzio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
Si costituiva la parte convenuta, non contestando l'an della domanda.
Le parti raggiungevano quindi un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Dai documenti in atti risulta che con sentenza n. 663/2023 del Tribunale di
Massa del è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra le parti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della minore, le concordate conclusioni, in punto di: affidamento congiunto della figlia, con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre presso la di lei nuova residenza;
assegnazione della casa coniugale;
regime di visita e di permanenza della figlia col padre, come da condizioni sub 6), 7), 8); misura del contributo da parte del padre al mantenimento della figlia -come da clausola sub 9)- e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie, come da condizione sub 10); deduzioni fiscali.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 18.1.2003 in RA tra nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di
RA all'anno 2003, Atto n. 1, Parte II, Serie A, Uff. 2; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
recepisce le concordate condizioni di cui alle conclusioni congiunte, in punto di: affidamento condiviso della figlia minore;
collocazione prevalente e anagrafica prevalente della stessa;
diritto di permanenza e di visita in favore del padre;
misura del contributo al mantenimento della minore ad opera del padre;
regime di partecipazione alle spese straordinarie;
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 4.12.2025
Il Presidente est.
IO IU
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai IGnori Magistrati:
IO IU Presidente est.
EN OV GI
Valentina Prudente GI ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 544 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Roberta Caldani, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliata presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Giampaolo Malfatti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 28.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il IG. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1 Parte_1
annotazione della sentenza e ad altri incombenti di rito. 2) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore
Per_
ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con pagina 1 di 6 collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione della madre IG.ra sita in RA (MS) Via CP_1
Carriona n. 450. 3) Autorizzare la minore a trasferire la sua residenza abituale in RA (MS) Via Persona_2
Carriona n. 450 presso abitazione/residenza della madre IG.ra . 4) Disporre che entrambi i genitori si CP_1
facciano carico di tutti gli adempimenti necessari ogni qualvolta la figlia si troverà presso di loro, con impegno ad adoperarsi perché la figlia possa mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo e così ricevere pariteticamente cura, educazione ed istruzione ed assumere le decisioni urgenti in caso di improrogabilità. 5) Disporre
altresì che le scelte di natura straordinaria e di maggior rilievo siano effettuate - di norma – in modo condiviso e congiuntamente, nel rispetto di un unico progetto di educazione e di crescita, tenendo conto delle capacità,
Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della piccola , le scelte di ordinaria quotidianità che invece siano assunte in modo disgiunto, ma sempre nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita. 6) Disporre che il padre possa tenere con sé / fare visita alla figlia due giorni alla settimana con pernottamento ovvero nei giorni del mercoledì e del venerdì, dall'uscita da scuola alla mattina seguente quando la accompagnerà a scuola per il giovedì
mattina e per la giornata del sabato la accompagnerà a casa dalla madre, salvo diverse esigenze della minore preventivamente da comunicare tra i genitori e fatta salva la volontà della minore di anticipare il rientro presso l'abitazione materna, per le ore 17:30 nonché la domenica alternata con rientro a casa della madre la domenica prima di cena. Disporre che il padre, fino a quanto non ultimerà il corso di aggiornamento per fini lavorativi, possa tenere con sé / fare visita alla figlia alternativamente il martedì o il giovedì in sostituzione del mercoledì sempre nel rispetto
Per_ sia delle esigenze e della volontà della minore sia degli impegni lavorativi e non della IG.ra . CP_1
Quando la minore trascorrerà la domenica con il padre, pernotterà presso il padre il sabato sera anziché nella giornata del venerdì sera con impegno di riaccompagnare la bimba a casa dalla madre prima dell'ora di cena. Inoltre
per i pomeriggi in cui la bimba dovesse praticare l'attività sportiva, il padre si rende disponibile ad andare a prendere la bimba a scuola e tenerla con sé per fare la merenda ed eseguire i compiti, per poi accompagnarla a praticare
Per_ l'attività sportiva, in modo che la madre possa andare a prendere all'uscita dall'attività sportiva, laddove la madre sia impegnata per esigenze di lavoro o per altre necessità. Tutto quanto sopra esposto e specificato sempre e comunque nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia. 7) Disporre che le principali festività saranno trascorse alternativamente, anno per anno, con i rispettivi genitori: il primo anno, il 24 e il 26 dicembre saranno trascorsi con la madre, mentre il 25 dicembre ed il 6 gennaio con il padre;
il 31 dicembre con il padre ed il 1˚ gennaio con la madre;
la domenica di Pasqua con la madre mentre il Lunedì dell'Angelo con il padre;
il 25 aprile con la madre pagina 2 di 6 e il 1° maggio con il padre;
il 2 giugno con la madre ed il 15 agosto con il padre;
il 1˚ novembre con la madre e l'8
dicembre con il padre;
compleanni e sacramenti preferibilmente con entrambi i genitori. Per quanto riguarda l'anno successivo, i giorni saranno invertiti ovvero il 24 e il 26 dicembre saranno trascorsi con il padre, mentre il 25 dicembre ed il 6 gennaio con la madre;
il 31 dicembre con la madre ed il 1˚ gennaio con il padre;
la domenica di Pasqua con il padre mentre il Lunedì dell'Angelo con la madre;
il 25 aprile con il padre e il 1° maggio con la madre;
il 2 giugno con il padre ed il 15 agosto con la madre;
il 1˚ novembre con il padre e l'8 dicembre con la madre;
compleanni e sacramenti sempre preferibilmente con entrambi i genitori salvo la possibilità di festeggiarli separatamente. Tutto
quanto sopra esposto e specificato sempre e comunque nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia. 8)
Disporre che ognuno dei due genitori, durante i mesi estivi, possa godere di un periodo di vacanza con la figlia di una settimana, giorni che verranno reciprocamente comunicati entro il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno, con impegno dei genitori di fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia,
indicando le date di partenza e di ritorno ed assumendosene l'intero costo. 9) Disporre che il padre provveda al mantenimento della minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00
(trecento/00) a cui aggiungersi l'attribuzione totale dell'assegno unico con bonifico bancario da eseguire sulla Carta
PostePay n. 533171177086804 (IBAN [...]), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese sportive, mediche, ricreative, etc.) che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo quelle urgenti e/o indifferibili o per le quali non si ponga un problema di scelta. Disporre che le deduzioni fiscali per oneri familiari relative alla figlia competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno e che ciascun genitore potrà portare in detrazione le spese sostenute al 50%; eventuali spese unilaterali saranno detratte al 100% dal genitore che le avrà sostenute. 10) Disporre che ciascun genitore concorra al mantenimento straordinario della figlia: - sostenendo (o rimborsando reciprocamente, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata), il 50% delle spese mediche, mutuate o non mutuabili (incluse quelle dentistiche e ortodontiche), nonché quelle per terapie (anche farmacologiche, incluso quanto per il cosiddetto ticket), necessarie per la figlia;
tali spese dovranno, tranne le urgenze e le prescrizioni dei professionisti, essere deliberate congiuntamente dai genitori, i quali sceglieranno insieme i professionisti e/o le strutture a cui affidare la cura della minore;
- sostenendo (o rimborsando entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata),
sempre in ragione del 50% le spese scolastiche e di istruzione, compresi i costi per la mensa ( se dovuti alla scuola),
per l'acquisto dei testi scolastici, nonché quelle per eventuali corsi preparatori e/o per corsi di ripetizioni e/o pagina 3 di 6 extracurriculari ritenuti necessari dagli insegnanti, nonché, ancora per la pratica di attività sportive, ludiche e ricreative e per le vacanze (se non accompagnata da uno dei genitori), inclusa la partecipazione ad eventuali campus,
abbigliamento di rilevante importanza (capospalla, calzature, etc.); tali spese dovranno essere deliberate congiuntamente dai genitori ove non indicate perentoriamente dall'istituto scolastico.
Disporre che le spese ordinarie e straordinarie siano determinate secondo il Protocollo vigente del Tribunale
Ordinario di Massa RA prot. 19/07/2024.0000286.I. 11) Disporre che le deduzioni fiscali per oneri familiari relative alla figlia competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno e che ciascun genitore potrà
portare in detrazione le spese sostenute al 50%; eventuali spese unilaterali saranno detratte al 100% dal genitore che le avrà sostenute. 12) Disporre che i coniugi si impegnino reciprocamente a non far frequentare la figlia alle e/o agli eventuali compagni/compagne se non dopo l'instaurazione di un rapporto duraturo e, altresì, a non far frequentare alla figlia persone, locali pubblici e privati diseducativi per la crescita della minore. 13) Disporre che i coniugi si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, a non denigrarsi reciprocamente di fronte a terze persone, ad evitare di esprimere giudizi lesivi ed offensivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro nonché della/del rispettiva/o compagna/o e dei familiari alla presenza del figlia e ad essere sempre telefonicamente raggiungibili e reperibili, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. 14) Disporre che i coniugi si impegnino a garantire che la minore continui a mantenere rapporti sia con i nonni paterni che materni. 15) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale al sig. 16) I Parte_1
coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e, in particolare,
di aver già provveduto alla estinzione dei rapporti bancari cointestati, eventualmente pendenti e di aver provveduto alla divisione sia dei beni mobili ricevuti in regalo in costanza di matrimonio, sia di ogni altro bene mobile acquistato in regime di comunione legale dei beni e di aver aggiunto accordo per quanto riguarda ogni altra questione e che,
pertanto, non esistono altri beni in comune da dividere. 17) Disporre che i coniugi si diano reciproco assenso alla concessione del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale della minore e che comunque per poter portare la figlia con sé all'estero dovranno dotarsi di preventivo consenso dell'altro genitore. 18) Compensare interamente le spese della procedura.”
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 4 di 6 premesso che in data 18.1.2003 aveva contratto matrimonio in Parte_1
RA con;
che dall'unione dei coniugi era nata la figlia CP_1 Per_1
(23.6.2013); che, a causa dell'intollerabilità della convivenza, i coniugi avevano promosso giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n.
663/2023 del 2.11.2023; che era decorso il periodo ex lege ai fini del divorzio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
Si costituiva la parte convenuta, non contestando l'an della domanda.
Le parti raggiungevano quindi un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Dai documenti in atti risulta che con sentenza n. 663/2023 del Tribunale di
Massa del è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra le parti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della minore, le concordate conclusioni, in punto di: affidamento congiunto della figlia, con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre presso la di lei nuova residenza;
assegnazione della casa coniugale;
regime di visita e di permanenza della figlia col padre, come da condizioni sub 6), 7), 8); misura del contributo da parte del padre al mantenimento della figlia -come da clausola sub 9)- e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie, come da condizione sub 10); deduzioni fiscali.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 18.1.2003 in RA tra nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di
RA all'anno 2003, Atto n. 1, Parte II, Serie A, Uff. 2; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
recepisce le concordate condizioni di cui alle conclusioni congiunte, in punto di: affidamento condiviso della figlia minore;
collocazione prevalente e anagrafica prevalente della stessa;
diritto di permanenza e di visita in favore del padre;
misura del contributo al mantenimento della minore ad opera del padre;
regime di partecipazione alle spese straordinarie;
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 4.12.2025
Il Presidente est.
IO IU
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