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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 1564/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Romina Luongo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via G. Verdi n. 26, BO (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'Avv. Manfredi Biotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Galleria Cav. Ordine di V. Veneto n. 4, BO (Si)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in BO (SI) in data 7/10/2006 Parte_1 CP_1
(iscritto nei registri del predetto Comune serie I, nr. 22, anno 2006)
- Ordinare al Comune di BO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Confermare le condizioni della separazione dei coniugi come di seguito trascritte:
1) Sull'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre Parte_1
I coniugi richiedono che la figlia , affetta da grave handicap ex Persona_1 art. 3 co. 3 l. 104/1992, sia affidata congiuntamente ad entrambi, con collocazione presso la madre. In tal senso, rappresentano che la minore, a causa della condizione di tetraparesi, cecità assoluta e grave deficit cognitivo in cui versa, necessita di assistenza continua nello svolgimento di tutte le attività quotidiane e che la condizione di disabilità della predetta risulta incompatibile con una frequentazione all'esterno dell'abitazione.
I coniugi si dichiarano disponibili a concordare i tempi di frequentazione della loro figlia in base agli impegni lavorativi e alle eSIenze di ciascuno, avendo premura di garantire, per quanto possibile, pari impegno nella cura e assistenza della minore. In particolare, il padre non collocatario della minore si impegna a trascorrere con la figlia un pomeriggio a settimana, oltre che i fine settimana in cui la madre svolge attività lavorativa.
2) Sulla corresponsione a carico del padre dell'assegno di CP_1 mantenimento in favore della figlia minore e sul pagamento delle spese straordinarie
In base agli accordi raggiunti il SI. stante l'attuale situazione CP_1 economica/lavorativa, in quanto attualmente il medesimo sta percependo
2 l'invalidità, si impegna a corrispondere rebus sic stantibus un importo pari a
100,00 € mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, mediante bonifico bancario su conto Banco Posta intestato alla SInora . Parte_1
I coniugi dichiarano altresì che l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del SI. e in favore di subirà un aumento nei CP_1 Per_1 seguenti termini e al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il quantum del contributo al mantenimento della minore sarà infatti pari alla somma di 200,00 € mensili qualora il trattamento retributivo del SI. CP_1 ammonti a 1000,00 € netti mensili, e diventerà invece di 300,00 €
[...] mensili nel caso in cui lo stipendio del SI. sia pari o superiore a CP_1
1.400,00 € netti mensili.
- Il SI. si impegna a comunicare la variazione di stipendio alla CP_1 SI.ra entro 10 giorni dall'avvenuta variazione e a Parte_1 corrispondere il contributo di mantenimento come sopra determinato in funzione del nuovo stipendio a far data dal mese successivo all'avvenuta variazione.
Il SI. provvederà inoltre a contribuire nella misura del 50% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie, intendendosi tra queste ultime, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese mediche specialistiche, odontoiatriche, di terapia, cura, riabilitazione non coperte dal SSN, nonché spese per acquisto di materiale e/o libri scolastici, per attività sportive, per attività ludiche ed ogni altra spesa finalizzata a quelle ulteriori attività circoscritte nell'ambito dei beni cosiddetti secondari con l'accordo, altresì, che qualora dette spese straordinarie dovessero essere anticipate dalla madre, il padre sarà tenuto ed obbligato, immediatamente ed a semplice richiesta, a rimborsarle nella misura sopra stabilita.
Le spese mediche urgenti non saranno previamente concordate dai genitori.
3) Sull'assegnazione della casa familiare alla madre Parte_1
I coniugi concordano nell'assegnare la casa familiare di via Jugoslavia nr. 2/F
BO (SI) (come sopra meglio identificata) compresi arredi, mobili e
3 pertinenze, alla SI.ra , trattandosi di luogo deputato allo Parte_1 svolgimento della vita domestica e ritenendo tale soluzione più confacente agli interessi della minore.
Il SI. si impegna a lasciare la casa familiare entro il termine di tre CP_1 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali.
4) Sulla percezione dell'assegno Unico
In caso in cui entrambi i coniugi reperiscano un'attività lavorativa l'importo dell'assegno unico verrà percepito al 100% dalla SInora;
Parte_1
Nel caso in cui soltanto il SInor abbia un'attività lavorativa, CP_1
l'importo dell'assegno unico sarà percepito integralmente dal medesimo che provvederà nei successivi 5 giorni a versare il 100% direttamente alla SInora ”. Parte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, preliminarmente, rilevato che trattasi di una fattispecie con elementi di estraneità (i ricorrenti sono cittadini senegalesi), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e l'applicabilità della legge italiana.
A tal proposito, anzitutto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'art. 32 legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato stabilisce, tra l'altro, che “in materia … di separazione personale …, la giurisdizione italiana sussiste … anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”
e, nel caso di specie il matrimonio è stato celebrato in Italia a BO.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in ragione di quanto disposto dall'art. 473-bis comma 51 c.p.c.; alla controversia è poi applicabile la legge italiana, in quanto l'art. 31 legge
218/95 cit. dispone che “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al
4 momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata” e, nel caso di specie, come detto, la vita matrimoniale dei coniugi è stata in via prevalente localizzata in BO, ossia in Italia.
Nel merito, rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 7.10.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune BO dell'anno 2006, Parte I, Serie, Atto n. 2, e che si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 30.9.2024; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia il 22.8.2007 e che le condizioni inerenti alla stessa appaiono Per_1 rispondenti al suo interesse morale e materiale;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7.10.2006 dai coniugi nata il [...] in [...] e , nato il Parte_1 CP_1
12/04/1976 in Senegal, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BO dell'anno 2006, Parte I, Serie, Atto n. 2 alle condizioni di cui in epigrafe;
5 dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di BO in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 21/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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