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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1170 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VINCI ENRICO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08/04/2025 i coniugi Parte_1
1 , nato a [...] il [...], e , Pt_1 Parte_2
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA (ME) il
28/02/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 27/08/2004 e il Per_1 Per_2
05/03/2009;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5420/2017 del 13/03/2017;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi convengono che la figlia minore sia affidata Per_2
condivisamente ad entrambi i genitori, con domicilio fiscale presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la Per_ permanenza della minore presso ciascuno di essi. a) la figlia e trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola alle ore 20,00; quando non c'è scuola, dalla
2 mattina e sino alle ore 20,30, nonché, a settimane alternate dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Qualora la figlia lo richieda, la stessa potrà pernottare con il padre in uno dei giorni infrasettimanali in cui starà con lo stesso. b) ad anni alterni, la figlia trascorrerà con ciascun genitore sette Per_2
giorni nella settimana in cui ricade il Natale, a partire dal 23 dicembre o il
Capodanno, a partire dal 30 dicembre. Fermo restando il patto sopra detto, i genitori potranno concordare, se del caso, che la figlia trascorra con uno di loro la notte di Natale e con l'altro la giornata del Natale, così come la notte e la giornata di Capodanno. c) nel periodo pasquale la figlia trascorrerà, Per_2
ad anni alterni, il giorno di Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo accordi che prevedano due giorni con l'uno e due giorni con l'altro. d) nel periodo estivo la figlia trascorrerà trenta giorni anche non Per_2
consecutivi con ciascuno dei genitori da individuarsi entro il 30 giugno di ogni anno di comune accordo, attraverso comunicazione scritta. In caso di disaccordo, la figlia trascorrerà, alternando i periodi negli anni, dal 1 Per_2
al 15 luglio e dal 16 al 30 agosto, con ciascuno dei genitori. In tali periodi ciascuno dei genitori potrà portare la figlia nella località di vacanza ove Per_2
si trasferirà, venendo sospeso il diritto di visita dell'altro. I genitori avranno cura di far intrattenere alla figlia , in tali periodi, rapporti telefonici Per_2
quotidiani con ciascuno di essi e comunicheranno ciascuno all'altro la località ove eventualmente si trasferiranno per le vacanze. e) la figlia Per_2
trascorrerà con ciascun genitore la giornata del compleanno o altri eventi festivi che riguardano la famiglia d'origine di ciascun genitore previa comunicazione in tempo congruo all'altro (una settimana). f) Il compleanno della figlia sarà festeggiato, preferibilmente, unitamente da entrambi i Per_2
genitori. In caso di disaccordo, la figlia trascorrerà le ore in cui ricade Per_2
il pranzo con uno e le ore della cena con l'altro genitore, alternandosi negli anni. g) I genitori si adopereranno per far sì che vengano rispettate le volontà
3 della figlia nelle scelte che li riguardano e potranno modificare Per_2
consensualmente i patti sopra scritti. 4) La casa coniugale, sita in viale
Regina Elena, 239, sarà assegnata in via definitiva, in uno ai mobili e agli arredi, alla signora . 5) Il signor contribuirà per il Pt_2 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli e con un assegno mensile Per_1 Per_2
complessivo di euro 500,00 (cinquecento), rivalutabile annualmente secondo indici Istat. 6) I genitori concordano che le spese straordinarie per i figli, previamente concertate e debitamente documentate, in esse incluse le spese mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche (libri e corredo), ricreative e sportive, saranno suddivise nella misura del 50% per ciascuno. 7) I coniugi dichiarano di aver raggiunto un accordo, nella complessiva definizione di ogni rapporto economico -patrimoniale tra gli stessi, qualificando tale accordo come essenziale e sostanziale per la definizione consensuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con totale reciproca soddisfazione, nonchè a tutela degli interessi dei figli.
Non essendo ancora intervenuto l'atto pubblico previsto nelle condizioni di separazione, il signor assume l'impegno a trasferire alla Parte_1
signora , con atto notarile da stipulare entro due mesi dalla Parte_2
sentenza di divorzio: a) 1/2 (un mezzo) indiviso dell'appartamento per civile abitazione sito in Messina, Viale Regina Elena n. 239, palazzina 2/A, posto al quinto piano (sesta elevazione fuori terra), distinto con il numero interno
13 (tredici), scala A, composto da salone due vani, cucina, doppi servizi e ripostiglio, confinante con viale Regina Elena, con altro appartamento distinto con il numero interno 14, con spazio d'isolamento e con pianerottolo e vano scala, nel Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 102, particella 1402 sub. 18 categoria A/2 classe 10, vani 7; b) quota parte indivisa in ragione di millesimi 33 (trentatre) del semicantinato, del retrostante cortile, della terrazza, dell'androne e del vano scala e di tutti i locali destinati
4 ai servizi comuni dell'edificio. Detti locali semicantinati sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 102, particella 1402, sub
1, categoria C /1, classe 7, mq 62, rendita euro 1.424,90 e sub 2 categoria
C/1, classe 7, mq 205, rendita euro 4.711,38; Le spese dell'atto pubblico restano a carico di entrambe le parti in ragione di ½. 8) La signora Parte_2
si accollerà per intero, all'atto del rogito notarile, il mutuo residuo
[...]
gravante sull'intero immobile, in uno agli oneri derivanti dall'acquisto della proprietà della quota appartenente al signor liberando lo Parte_1
stesso da qualsivoglia responsabilità e gravame preesistenti sull'immobile suddetto. 9) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, svolgendo attività lavorativa stabile e che nessuno di essi, pertanto, avanza domanda di assegno di mantenimento per sé”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5420/2017 del 13/03/2017, e che dall'udienza di comparizione dei
5 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TAORMINA (ME) il 28/02/2004, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TAORMINA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
6 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1170 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VINCI ENRICO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08/04/2025 i coniugi Parte_1
1 , nato a [...] il [...], e , Pt_1 Parte_2
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA (ME) il
28/02/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 27/08/2004 e il Per_1 Per_2
05/03/2009;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5420/2017 del 13/03/2017;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi convengono che la figlia minore sia affidata Per_2
condivisamente ad entrambi i genitori, con domicilio fiscale presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la Per_ permanenza della minore presso ciascuno di essi. a) la figlia e trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola alle ore 20,00; quando non c'è scuola, dalla
2 mattina e sino alle ore 20,30, nonché, a settimane alternate dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Qualora la figlia lo richieda, la stessa potrà pernottare con il padre in uno dei giorni infrasettimanali in cui starà con lo stesso. b) ad anni alterni, la figlia trascorrerà con ciascun genitore sette Per_2
giorni nella settimana in cui ricade il Natale, a partire dal 23 dicembre o il
Capodanno, a partire dal 30 dicembre. Fermo restando il patto sopra detto, i genitori potranno concordare, se del caso, che la figlia trascorra con uno di loro la notte di Natale e con l'altro la giornata del Natale, così come la notte e la giornata di Capodanno. c) nel periodo pasquale la figlia trascorrerà, Per_2
ad anni alterni, il giorno di Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo accordi che prevedano due giorni con l'uno e due giorni con l'altro. d) nel periodo estivo la figlia trascorrerà trenta giorni anche non Per_2
consecutivi con ciascuno dei genitori da individuarsi entro il 30 giugno di ogni anno di comune accordo, attraverso comunicazione scritta. In caso di disaccordo, la figlia trascorrerà, alternando i periodi negli anni, dal 1 Per_2
al 15 luglio e dal 16 al 30 agosto, con ciascuno dei genitori. In tali periodi ciascuno dei genitori potrà portare la figlia nella località di vacanza ove Per_2
si trasferirà, venendo sospeso il diritto di visita dell'altro. I genitori avranno cura di far intrattenere alla figlia , in tali periodi, rapporti telefonici Per_2
quotidiani con ciascuno di essi e comunicheranno ciascuno all'altro la località ove eventualmente si trasferiranno per le vacanze. e) la figlia Per_2
trascorrerà con ciascun genitore la giornata del compleanno o altri eventi festivi che riguardano la famiglia d'origine di ciascun genitore previa comunicazione in tempo congruo all'altro (una settimana). f) Il compleanno della figlia sarà festeggiato, preferibilmente, unitamente da entrambi i Per_2
genitori. In caso di disaccordo, la figlia trascorrerà le ore in cui ricade Per_2
il pranzo con uno e le ore della cena con l'altro genitore, alternandosi negli anni. g) I genitori si adopereranno per far sì che vengano rispettate le volontà
3 della figlia nelle scelte che li riguardano e potranno modificare Per_2
consensualmente i patti sopra scritti. 4) La casa coniugale, sita in viale
Regina Elena, 239, sarà assegnata in via definitiva, in uno ai mobili e agli arredi, alla signora . 5) Il signor contribuirà per il Pt_2 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli e con un assegno mensile Per_1 Per_2
complessivo di euro 500,00 (cinquecento), rivalutabile annualmente secondo indici Istat. 6) I genitori concordano che le spese straordinarie per i figli, previamente concertate e debitamente documentate, in esse incluse le spese mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche (libri e corredo), ricreative e sportive, saranno suddivise nella misura del 50% per ciascuno. 7) I coniugi dichiarano di aver raggiunto un accordo, nella complessiva definizione di ogni rapporto economico -patrimoniale tra gli stessi, qualificando tale accordo come essenziale e sostanziale per la definizione consensuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con totale reciproca soddisfazione, nonchè a tutela degli interessi dei figli.
Non essendo ancora intervenuto l'atto pubblico previsto nelle condizioni di separazione, il signor assume l'impegno a trasferire alla Parte_1
signora , con atto notarile da stipulare entro due mesi dalla Parte_2
sentenza di divorzio: a) 1/2 (un mezzo) indiviso dell'appartamento per civile abitazione sito in Messina, Viale Regina Elena n. 239, palazzina 2/A, posto al quinto piano (sesta elevazione fuori terra), distinto con il numero interno
13 (tredici), scala A, composto da salone due vani, cucina, doppi servizi e ripostiglio, confinante con viale Regina Elena, con altro appartamento distinto con il numero interno 14, con spazio d'isolamento e con pianerottolo e vano scala, nel Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 102, particella 1402 sub. 18 categoria A/2 classe 10, vani 7; b) quota parte indivisa in ragione di millesimi 33 (trentatre) del semicantinato, del retrostante cortile, della terrazza, dell'androne e del vano scala e di tutti i locali destinati
4 ai servizi comuni dell'edificio. Detti locali semicantinati sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 102, particella 1402, sub
1, categoria C /1, classe 7, mq 62, rendita euro 1.424,90 e sub 2 categoria
C/1, classe 7, mq 205, rendita euro 4.711,38; Le spese dell'atto pubblico restano a carico di entrambe le parti in ragione di ½. 8) La signora Parte_2
si accollerà per intero, all'atto del rogito notarile, il mutuo residuo
[...]
gravante sull'intero immobile, in uno agli oneri derivanti dall'acquisto della proprietà della quota appartenente al signor liberando lo Parte_1
stesso da qualsivoglia responsabilità e gravame preesistenti sull'immobile suddetto. 9) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, svolgendo attività lavorativa stabile e che nessuno di essi, pertanto, avanza domanda di assegno di mantenimento per sé”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5420/2017 del 13/03/2017, e che dall'udienza di comparizione dei
5 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TAORMINA (ME) il 28/02/2004, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TAORMINA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
6 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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