Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Cristina Midulla Presidente rel. dr. Marinella Laudani Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1003 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LAPI ROSA
BELLANTE DIEGO (C.F. ), con il patrocinio C.F._2
dell'avv. LAPI ROSA appellanti
E
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. GIORDANO MARIA TERESA
CELESTE TO (C.F. ) con il patrocinio C.F._3
dell'Avv. RUSSO FRANCESCA e dell'Avv. RUSSO ANTONINO appellati
Corte di Appello di Palermo
(C.F. ; CP_2 C.F._4
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27/02/2025 le parti concludevano ribadendo le conclu- sioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, ogni con- traria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
1) condannava EL TO e n.q. di Controparte_3
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamen- to:
a) in favore di della somma di euro 750,00, oltre interessi Parte_1
dal dì della presente decisione al soddisfo;
b) in favore di NT IE, della somma di euro 44.559,47, oltre in- teressi dal dì della presente decisione al soddisfo;
2) condannava NT IE e Parte_1 Controparte_3
n.q. di F.G.V.S in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
al pagamento, in favore di EL TO, della somma di euro 500,00, ol- tre interessi dal dì della decisione al soddisfo;
3) condannava EL TO e n.q. di Controparte_3
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamen- to, in favore di , della somma di euro 1.250.00, oltre inte- CP_2
ressi dal dì della decisione al soddisfo;
4) compensava, nei limiti del 50%, le spese di lite tra le parti;
- 2 - Corte di Appello di Palermo 5) condannava EL TO e n.q. di Controparte_3
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamen- to, tanto in favore degli attori, che dell'interveniente volontario, del ri- manente 50%;
6) liquidava detto 50%, quanto agli attori, in complessivi euro 3.600,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, ed oltre al 50% del C.U. e del- le spese di c.t.u., disponendone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario;
quanto all'interveniente volontario, in complessivi euro 1.200,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, di- sponendone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Avverso detta sentenza proponevano appello e NT Parte_1
IE.
EL TO resisteva al gravame, formulando appello incidentale. si costituiva, resistendo al gravame. CP_3
rimaneva contumace. CP_2
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 28 febbraio 2025 la causa veniva posta in deci- sione con assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il depo- sito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, e NT IE convenivano in giudizio Parte_1
EL TO e n.q. di F.G.V.S, chiedendo Controparte_3
- 3 - Corte di Appello di Palermo la condanna in solido dei convenuti per i danni patiti a seguito del sini- stro stradale verificatosi a Carini (PA), lungo la via Cristoforo Colombo, all'altezza civico n. 313, in data 26 agosto 2014, quando il convenuto
EL TO, nell'aprire incautamente lo sportello posteriore destro dell'autovettura BMW 120, tg. DG030VA, provocava la collisione del motociclo Yamaha T - Max, tg. DF 78675, condotto dal sig. NT
IE, di proprietà della sig.ra Parte_1
Aggiungevano che a causa di un effetto carambola, il NT andava ad urtare con l'autovettura Citroen Picasso, tg. CL714 GA, di proprietà del sig. , parcata lungo la via Cristoforo Colombo. CP_2
Ritualmente costituitosi, EL TO contestava il fondamento della domanda, evidenziando che il sinistro era stato determinato dalla con- dotta di guida gravemente colposa del centauro. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna al pagamento dei danni subiti dalla propria auto- vettura.
Costituitasi in giudizio, contestava il fondamento delle Controparte_3
domande attoree, chiedendone il rigetto.
Con comparsa del 14.4.2017 interveniva volontariamente , CP_2
il quale ribadendo di non volere esercitare alcuna azione nei confronti della sig.ra chiedeva dichiararsi che il sinistro occorso in CP_4
data 26.08.2014 nella Via Cristoforo Colombo, territorio di Carini, si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente della BMW tg.
DG030VA di proprietà del signor EL TO e condannarsi i conve- nuti, in solido, all'integrale ristoro dei danni materiali subìti dalla Citroen
Picasso tg. CL714GA di proprietà dell'attore quantificabili CP_2
- 4 - Corte di Appello di Palermo in € 5.404,37.
Il Tribunale - all'esito dell'istruttoria orale espletata ad alla luce delle emergenze documentali in atti – riteneva che la responsabilità del fatto fosse da ascriversi a colpa concorrente sia dell'attore NT che del convenuto EL e li condannava, in solido, al risarcimento dei danni in favore della e del NT. Pt_1
In via preliminare, va rilevata l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 co. 1 c.p.c., per la tardiva costituzione degli appellanti.
Invero, l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di
Palermo il 18 novembre 2021 è stata notificata in data 16 maggio 2022, secondo quanto risulta dall'unica relata in atti (alla Controparte_3
Considerato che la notifica in atti porta la stessa data dell'atto di appello, può considerarsi la prima e, in ogni caso, quelle eventualmente effettua- te successivamente non rileverebbero al fine della decorrenza del termi- ne, che si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione.
Tuttavia, al fascicolo telematico e da quello cartaceo che gli appellanti hanno proceduto all'iscrizione a ruolo della causa solo il 30 maggio
2022, e quindi oltre il termine di dieci giorni, che scadeva il 26 maggio.
Dall'improcedibilità dell'appello principale consegue l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo formulato da EL TO con comparsa di costituzione depositata il 9 settembre 2022.
Tale conclusione è imposta dal principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “ove il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidenta-
- 5 - Corte di Appello di Palermo le tardivo diviene inefficace, e ciò non già in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale, bensì in base ad una interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità” (cfr. Cass.
Sez. I, 06/08/2024, n. 22152; Cass., Sez. Un., 14/04/2008, n. 9741;
Cass., Sez. VI, 9/07/2020, n. 14497; Cass., Sez. III, 19/07/2018, n.
19188).
Tenuto conto che l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo non equi- vale al suo rigetto (cfr. Cass. n. 33733/2023), secondo il principio della soccombenza, le spese vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo (valore minimo, scaglione da
€ 26.001 a € 52.000, riduzione del 50% per la pronuncia in rito).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella contumacia di
, dichiara improcedibile l'appello proposto da CP_2 Parte_2
[..
e NT IE ed inefficace quello incidentale proposto da EL
TO nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Palermo del 18 novembre 2021.
Condanna e NT IE in solido tra loro al pagamen- Parte_1
to delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 1.736,50, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, per ciascuno degli appellati costituiti.
- 6 - Corte di Appello di Palermo Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti principali in solido di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 10 aprile 2025
Il Presidente rel. est.
Cristina Midulla
- 7 - Corte di Appello di Palermo