Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9010 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIANOL 90 10 0 1 LA CORTE S PRE CASS ZIONL Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 316/99 - Rel. Consigliere Cron. 29.541 Dott. Pietro CUOCO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 10/05/01 ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO N.30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI GIAMMARIA, che la rappresenta e difende all'avvocato VENTURI ITALO, giusta delega unitamente in atti;
-- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati RASPANTI RITA, CATANIA ANTONINO, giusta 2299 -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 547/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 10/11/98 R.G.N. 2755/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Prato in funzione di giudice del Lavoro, IS IN, sostenendo che il decesso di suo marito, pur causato da CA, era stato concausato e comunque accelerato dalla silicosi, malattia per la quale egli era titolare di rendita per riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75 %, chiese la condanna dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento della rendita ai superstiti. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. Ed il Tribunale respinse l'appello della ricorrente. Afferma il Tribunale che l'effetto concausale od accelerativo nei Juveo confronti del decesso deve essere dedotto da un'incidenza effettiva e concreta della malattia professionale sulla sopravvenuta malattia non professionale: e non è sufficiente la funzione debilitante della pregressa infermità, ove non sia direttamente influente sul decesso. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IS IN, percorrendo le linee di un unico motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che 1. il Tribunale ha omesso di considerare i rilievi critici alla consulenza tecnica di ufficio, esposti nella relazione del consulente tecnico di parte;
2. gli accertamenti strumentali posti a fondamento della 3 relazione del consulente tecnico di ufficio erano stati effettuati in condizioni di respirazione assistita, ed erano finalizzati all'accertamento di eventuali complicazioni infiammatorie, e non all'accertamento della funzionalità respiratoria;
3. non era stata indicata la ragione per cui si era ritenuta soddisfacente la situazione respiratoria e fosse stato escluso il progressivo deficit della funzione stessa (effettivamente verificatosi), in presenza di un'avanzata silicosi polmonare, che non poteva non influire sulla relativa funzionalità. Il ricorso è infondato. In ordine al primo aspetto del ricorso, è da ек о osservare che il Tribunale ha preso espressamente in considerazione la consulenza tecnica di parte, respingendone tuttavia la valutazione, ed aderendo alle conclusioni del consulente di ufficio. In ordine agli altri aspetti, come questa Corte ha affermato (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225), “in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, e consiste solo nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nell'ipotesi in cui il giudice del merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche od affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non semplici difformità fra la 4 valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte". E nel caso in esame, la parte si limita ad esprimere una valutazione dei fatti difforme da quella espressa (attraverso il parere tecnico d'ufficio) dal giudicante. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Prietro аю Рория все Штіл Еш IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 3406. 2001 egal T S ! G S IL CANCELLIERE O T . N N E E S S E G E R A D L O L E D 5