Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 11225/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
Alessandra Castellino.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Esposito.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 9/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
.
[...]
Rigetta il ricorso.
1
Pone a carico dell'Erario le spese di lite relative alla difesa di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/11/2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229009449916000, notificatagli dall' in data 4/10/2022, Controparte_1
limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620170025590969000 asseritamente notificata in data 18/10/2017, alla cartella di pagamento n. 29620170042420939000 asseritamente notificata il 20/02/2018, all'avviso di addebito n.
59620120006919683000 asseritamente notificato il 28/01/2013, all'avviso di addebito n. 59620130004396235000 asseritamente notificato il 15/01/2014; all'avviso di addebito n. 59620160008420046000 asseritamente notificato il
9/01/2017, di complessivo ammontare pari ad € 39.512,50, lamentando l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti richiesti, l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione opposta, nonché l'illegittimità della pretesa creditoria azionata in riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'attività lavorativa del ricorrente avvenuta il 31/12/2024.
Chiedeva, pertanto, di “Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, con qualsiasi statuizione, ritenere e dichiarare illegittimi e/o irrituali, dunque nulli, l'atto di intimazione e le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito richiamati, relativamente ai crediti di competenza del Giudice del Lavoro, nonché tutti gli altri atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali e, per l'effetto, annullarli, ponendo termine alla procedura intrapresa in modo illegittimo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
, eccependo la mancata vocatio in ius dell'Ente Impositore e la Controparte_3
carenza di interesse ad agire ex artt. 100 c.p.c. e 12, comma 4-bis, DPR n. 602/1973,
2 e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Giova, anzitutto rammentare che la parte che introduce il giudizio, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nella specie, va osservato come il ricorrente abbia mosso delle censure afferenti alla omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e all'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti, nonché alla inesistenza del credito poiché riconducibile ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività lavorativa (avvenuta il 31/12/2014), mentre non ha eccepito vizi propri dell'intimazione opposta né tantomeno ha contestato la regolarità della procedura esecutiva.
Ebbene, siffatte censure, a bene vedere, riguardano il merito della pretesa creditoria azionata e, pertanto, fanno esclusivamente capo all'Ente Impositore, che costituisce il soggetto legittimato ad causam;
mentre l' Controparte_1
, unica parte convenuta nel presente procedimento, non è la titolare del
[...]
credito ma figura quale adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., motivo per il quale, non potendosi ritenere ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
A sostegno di tale considerazione giova richiamare il disposto di cui al comma
5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, che così dispone “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Inoltre, a dirimere la questione dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, circa la sussistenza o meno di un litisconsorzio necessario tra l'Ente impositore titolare del credito e l'Agente della Riscossione deputato a ricevere il
3 pagamento, è intervenuta la Suprema Corte a Sezione Unite, la quale, con la pronuncia n. 7514 del 2022, ha chiarito che “ Aspetti più problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
4 6. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n.
16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore
(Cass. Sez. U. da ultimo citata). La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.
7. Così precisata la natura dell'azione proposta, l'ordinanza interlocutoria sollecita, a fronte di una giurisprudenza di legittimità non univoca, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite finalizzato alla
5 individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore. La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite si presenta come di massima di particolare importanza per il rilevato contrasto esistente all'interno della Corte, con specifico riferimento, per quanto riguarda la materia previdenziale, alla Sezione Lavoro.
8. L'individuazione della legittimazione a contraddire, nell'ambito di un'azione tendente a far accertare l'insussistenza di un credito portato da un ruolo di cui l'interessato abbia avuto conoscenza al di fuori della notificazione dell'atto di riscossione a ciò destinato, ha costituito oggetto d'esame da parte di questa Corte di cassazione in varie sedi, con esiti non conformi in ragione della diversa natura che possono assumere i crediti vantati dallo Stato nei confronti dei propri debitori, delle irregolarità formali degli atti della procedura esattoriale eventualmente fatte valere e delle peculiari regole che disciplinano, in specifici settori, il processo di opposizione.
…
12.3 Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
6
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti
"ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.
13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
7 prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo" (cfr. Cassazione civile sez. un.,
08/03/2022, n.7514).
Orbene, nella specie, come sopra acclarato, l'opposizione presenta “natura recuperatoria”, giacché se è vero che la ricorrente ha presentato il ricorso “avverso” un'intimazione di pagamento (che è un atto dell'agente della riscossione), è altrettanto vero che la medesima ha chiesto, nella sostanza ed in via esclusiva, accertarsi l'insussistenza del debito per motivi (prescrizione e inesistenza del credito) che invece involgono il merito della pretesa e dunque vedono come legittimato passivo l'ente creditore.
In tali casi, l'opposizione all'intimazione ha lo scopo effettivo di recuperare una tutela – involgente il merito della pretesa - che non è risultata esperibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notifica degli atti presupposti.
8 Nella specie, considerato che il ricorrente non ha mosso censure afferenti alla regolarità della procedura esecutiva ovvero alla presenza di vizi propri dell'intimazione opposta, ma si è incentrato, come detto, sul merito della pretesa creditoria, ne consegue che la legittimazione a contraddire resta regolata dal succitato art. 24, comma 5, del D. Lgs n. 46/99 e, pertanto, compete, al solo Ente impositore.
Né le dette conclusioni appaiono smentite dal richiamo, nelle note conclusive del ricorrete, all'ordinanza n. 3870/2024 della Suprema Corte, in quanto nella medesima pronuncia, dopo avere affermato in via generale che “poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” la Corte ha poi precisato che “diversa è la situazione in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come opposizioni cd. recuperatorie. … In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa”; ed infine, con specifico riferimento alle opposizioni esattoriali in materia previdenziale, fra le quali vi rientra la fattispecie in esame, la stessa ha precisato che “Restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514
9 dell'8/03/2022, Rv. 664407-01)”, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n.
7514/2022 sopra analizzata.
In conclusione, avendo parte ricorrente proposto la presente opposizione nei soli confronti dell'Agente della Riscossione, anziché nei confronti dell'Ente
Impositore, e dovendosi escludere l'operatività dei meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo.
Il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell' , stante l'ammissione dello stesso al gratuito Controparte_3
patrocinio, e la sussistenza dunque dei requisiti reddituali ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Le spese di lite relative alla difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno poste a carico dell'Erario e vengono liquidate con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 10/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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