Sentenza 16 dicembre 1988
Massime • 1
Poiché l'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata si limita a prevedere, per l'ipotesi di ricaduta nella stessa unica malattia entro due mesi dalla ripresa del lavoro, l'aumento del comporto base in ragione della metà, senza individuare il più ampio arco di tempo entro cui le assenze possono verificarsi, per l'ipotesi di plurime ricadute in identica malattia e per quella della successione di malattie diverse, al riguardo la disciplina del comporto frazionato dev'essere ricavata mediante razionale applicazione del criterio dell'equità integrativa previsto dall'art. 2110 cod. civ., senza che il termine di due mesi, dalla suddetta clausola preso in considerazione agli effetti della ricaduta, possa valere anche per la Determinazione dei periodi di intervallo tra i singoli, successivi episodi morbosi, nel senso di rendere unificabili soltanto quelli che si succedano con cadenza non superiore ai due mesi, dando invece inizio, gli altri, ad un nuovo ed intero periodo di comporto. ( V 1157/88, mass n 457393; ( V 322/88, mass n 456939).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1988, n. 6875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6875 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1988 |
Testo completo
Poiché l'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata si limita a prevedere, per l'ipotesi di ricaduta nella stessa unica malattia entro due mesi dalla ripresa del lavoro, l'aumento del comporto base in ragione della metà, senza individuare il più ampio arco di tempo entro cui le assenze possono verificarsi, per l'ipotesi di plurime ricadute in identica malattia e per quella della successione di malattie diverse, al riguardo la disciplina del comporto frazionato dev'essere ricavata mediante razionale applicazione del criterio dell'equità integrativa previsto dall'art. 2110 cod. civ., senza che il termine di due mesi, dalla suddetta clausola preso in considerazione agli effetti della ricaduta, possa valere anche per la Determinazione dei periodi di intervallo tra i singoli, successivi episodi morbosi, nel senso di rendere unificabili soltanto quelli che si succedano con cadenza non superiore ai due mesi, dando invece inizio, gli altri, ad un nuovo ed intero periodo di comporto. ( V 1157/88, mass n 457393; ( V 322/88, mass n 456939).*